Sentenza n. 192/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 915/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale del d.P.R. 10 settembre
1982, n. 915 recante "Attuazione delle direttive CEE n. 75/442
relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai
rifiuti tossici e nocivi", promossi con ricorsi delle regioni Liguria
e Lombardia contro il Presidente del Consiglio dei ministri,
notificati il 14 gennaio 1983, depositati in cancelleria il 19 e 22
successivi ed iscritti ai nn. 1 e 2 del registro ricorsi 1983;
Visto gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Uditi gli avvocati Federico Sorrentino per la regione Liguria,
Valerio Onida per la regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Pier
Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 14 gennaio e depositato il 19
gennaio 1983 (R.ric. n. 1/83), la regione Liguria ha impugnato, per
violazione degli artt. 76 e 117 Cost., e degli artt. 6 e 101 del
d.P.R. n. 616 del 1977, gli artt. 4, lettere a), b), c), d), e), f),
6, lett. f), 32, comma primo, 33 e 34 del d.P.R. 10 settembre 1982,
n. 915, recante "Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai
rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e
dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e
nocivi".
2. - Osserva la ricorrente che il d.P.R. n. 915 non appare
rispettoso dei princi'pi che reggono il recepimento delle
direttive comunitarie, fissati dall'art. 6 del d.P.R. n. 616.
Quest'ultima disposizione prevede infatti che le direttive CEE
sono fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le
norme di princìpio, le quali sono vincolanti per le
regioni, mentre le residue norme di dettaglio sono destinate ad
essere applicate solo in mancanza della legge regionale,
alla quale è pertanto riconosciuta potestà innovativa. Per contro,
il decreto impugnato, pur recando una minuziosa
normativa, omette di distinguere tra norme di princìpio e norme di
dettaglio, e sembra ritenerle tutte indistintamente
vincolanti per le regioni. A queste viene infatti implicitamente
negata la competenza ad emanare norme innovative della disciplina
statale di dettaglio, riconoscendosi ad esse la sola potestà di
emanare norme integrative e di attuazione del decreto (art. 6, lett.
f, d.P.R. n. 915). Inoltre, la legislazione statale, anche di
dettaglio, è prospettata come prevalente sulla preesistente
legislazione regionale, che è fatta salva solo se compatibile con la
prima (art. 32 d.P.R. n. 915).
3. - Deduce ancora la regione Liguria che il d.P.R. n. 915 ha
operato una restrizione di competenze, nella materia della tutela
dell'ambiente dall'inquinamento, rispetto a quanto previsto dal
d.P.R. n. 616.
Da un lato, le competenze regionali non sono più configurate
secondo il criterio della residualità, per cui sono attribuite alla
Regione tutte le funzioni non specificamente riservate allo Stato o
ad altri enti, ma sono delimitate con carattere di tassatività (art.
6 d.P.R. n. 915).
Dall'altro, sono ampliate le competenze dello Stato, mediante
affidamento di funzioni estranee all'ambito definito dall'art. 102
del d.P.R. n. 616 (art. 4, lettere a, b, c, d, e, f).
4. - Rileva infine la ricorrente che nella specie è ravvisabile
anche violazione dell'art. 76 Cost., per eccesso di delega.
Il d.P.R. n. 915, infatti, omettendo di indicare espressamente le
norme di princìpio, e, pretendendo di assoggettare le Regioni
all'osservanza di tutte le disposizioni in esso contenute, anche se
di dettaglio, ha travalicato i limiti del potere conferito al Governo
dalla legge di delega 9 febbraio 1982, n. 42, che aveva imposto,
all'art. 3, il rispetto dell'art. 6 del d.P.R. n. 616.
D'altra parte, eccesso di delega è rilevabile anche nelle norme
che hanno alterato l'ordine delle competenze, giacché nessuna
prescrizione della legge di delega autorizzava innovazioni ai criteri
specificati nel d.P.R. n. 616.
5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'avvocatura dello Stato, chiedendo che il ricorso
venga dichiarato non fondato.
Per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 6 del d.P.R.
n. 616, osserva l'interveniente che l'omessa formale individuazione,
da parte del d.P.R. n. 915, delle norme di princìpio è ininfluente,
poiché siffatto valore non scaturisce da una mera etichettatura,
bensì dalla portata obbiettiva della norma. Nell'ambito del
provvedimento impugnato, in particolare, sono da ritenere norme di
princìpio, vincolanti per le regioni, quelle la cui modificazione,
da parte della legge regionale, comporterebbe una inosservanza della
direttiva comunitaria.
Ne deriva che, nell'ambito residuale delle norme di dettaglio,
resta ferma - diversamente da quanto ritiene la ricorrente - la
competenza legislativa regionale, che solo una lettura distorta degli
artt. 6, lett. f), e 32 del d.P.R. n. 915 può condurre ad escludere.
La prima delle disposizioni suddette (che demanda alle regioni
l'emanazione di norme integrative e di attuazione) non incide,
infatti, sulla potestà legislativa ordinaria delle regioni, ex art.
117, comma primo, Cost. La seconda, a sua volta, va intesa nel senso
della caducazione delle sole norme regionali preesistenti, non
compatibili con le norme di princìpio, ovvero non idonee ad attuare
la direttiva comunitaria, e non anche di quelle in contrasto con
norme statali di dettaglio.
Circa la prospettata alterazione del riparto di competenze
delineato dal d.P.R. n. 616, oppone l'interveniente che nulla
autorizza a ritenere che l'elencazione delle competenze regionali
(art. 6 d.P.R. n. 915) sia "tassativa", come lamentato dalla
ricorrente, sicché non appare violato il criterio della
"residualità" fissato dal d.P.R. n. 616.
D'altra parte, le competenze riconosciute allo Stato (art. 4
d.P.R. n. 915) non esorbitano dall'ambito segnato dall'art. 102 del
d.P.R. n. 616, integrato dalla legge n. 319 del 1976 (Norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento), espressamente ivi richiamata,
rispetto alla quale il d.P.R. n. 915 si pone come normativa contigua
e di ampliamento della tutela dell'ambiente fisico. Invero, le
funzioni statali contestate (art. 4, lettere a, b, c, d, e, f),
trovano corrispondenza nell'art. 2 della legge n. 319 del 1976, ed
alcune di esse (lett. c ed e) non attengono alla materia dello
smaltimento dei rifiuti.
6. - La regione Lombardia, con ricorso notificato il 14 gennaio e
depositato il 22 gennaio 1983 (R.ric. n. 2/1983), ha impugnato gli
artt. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 28, 31, 32 e
33 del d.P.R. n. 915 del 1982, in riferimento agli artt. 117 e 118,
nonché 3 e 76 Cost., anche in riferimento agli artt. 6 e 101 del
d.P.R. n. 616 del 1977 ed all'art. 3, commi primo e secondo, della
legge n. 42 del 1982.
7. - Posto che lo smaltimento dei rifiuti, disciplinato dal d.P.R.
n. 915, rientra in materia costituzionalmente attribuita alle regioni
- in quanto ricompresa in quelle dell'urbanistica, dell'assistenza
sanitaria e dei lavori pubblici di interesse regionale indicate
dall'art. 117 Cost. - e ad esse trasferita dall'art. 101 del d.P.R.
n. 616, la ricorrente deduce la lesione della competenza legislativa
regionale, attuata mediante la violazione dell'art. 6 del d.P.R. n.
616.
Invero, il d.P.R. n. 915 non indica espressamente le norme di
princìpio vincolanti per il legislatore regionale, ma contiene in
modo indifferenziato disposizioni che possono ritenersi di princìpio
e disposizioni di dettaglio (tra queste ultime sembrano ricompresi
gli artt. 3, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 31), senza precisare
che le disposizioni di dettaglio sono destinate ad essere osservate
solo in mancanza della legge regionale.
Per di più, l'esplicazione della potestà legislativa regionale
ordinaria ex art. 117, comma primo, Cost., sembra preclusa dall'art.
6, lett. f), del d.P.R. n. 915, che restringe la competenza normativa
regionale alla sola emanazione di norme integrative e di attuazione
del decreto.
Inoltre, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 915, le norme
regionali preesistenti sono fatte salve solo se compatibili con le
norme del decreto, senza distinguere tra norme di princìpio e norme
di dettaglio, sicché anche queste ultime sono destinate a prevalere
sulle norme regionali.
8. - Deduce inoltre la ricorrente che il d.P.R. n. 915 è altresì
lesivo delle competenze amministrative regionali, sia perché l'art.
6 del suddetto decreto enuncia tassativamente le competenze
attribuite alle Regioni, laddove, trattandosi di materia trasferita,
tutte le funzioni amministrative sono di spettanza regionale; sia
perché vengono estese le competenze statali (art. 4, lettere a, b,
c, e, f, d.P.R. n. 915).
Poiché, infine, l'art. 6, comma terzo, fa salve le competenze
delle sole regioni a statuto speciale, risulta violato anche l'art. 3
Cost., per illegittima disparità di trattamento fra regioni.
9. - Sono inoltre ritenuti lesivi delle competenze legislativa ed
amministrativa regionali gli artt. 24 (esclusa l'ultima parte) e 28
del decreto, in quanto stabiliscono sanzioni amministrative in
materia riservata alle Regioni.
10. - Viene, infine, dedotta la violazione dell'art. 76 Cost. in
relazione all'art. 3 della legge di delega n. 42 del 1982.
Quest'ultima disposizione, infatti, da un lato aveva imposto di far
salve le competenze attribuite alle regioni dall'art. 6 del d.P.R. n.
616, il che non è avvenuto secondo quanto sopra esposto; dall'altro,
aveva escluso la creazione di nuove strutture statali, mentre il
decreto ha costituito un nuovo organo (il Comitato interministeriale:
art. 5).
Poiché i suindicati criteri di delega concernono proprio la
garanzia delle competenze regionali, la loro violazione ridonda in
violazione dell'autonomia regionale ed è pertanto prospettabile da
parte della regione in sede di impugnativa del decreto.
11. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'avvocatura dello Stato, il quale ha svolto
deduzioni conformi a quelle già riassunte nel precedente n. 5.
12. - La regione Lombardia ha depositato memoria, nella quale,
preso atto della interpretazione correttiva del d.P.R. n. 915/1982
formulata dall'Avvocatura dello Stato (e riassunta nel precedente n.
5), ha dichiarato che una sentenza interpretativa della Corte
potrebbe soddisfare, sia pur con alcune riserve, le sue esigenze. Considerato in diritto
1. - La regione Liguria ha impugnato, per violazione degli artt.
76 e 117 Cost., in riferimento agli artt. 6 e 101 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, gli artt. 4, lettere a), b), c), d), e), f), 6,
lett. f), 32, comma primo, 33 e 34 del d.P.R. 10 settembre 1982, n.
915, emanato in base alla delega contenuta nella legge 9 febbraio
1982, n. 42 e recante "Attuazione delle direttive CEE n. 75/442
relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai
rifiuti tossici e nocivi".
La regione Lombardia, a sua volta, ha impugnato gli artt. 3, 4, 5,
6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 28, 31, 32 e 33 del
suindicato d.P.R. n. 915/1982, in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e
118 Cost., anche in riferimento agli artt. 6 e 101 del d.P.R. n.
616/1977 ed all'art. 3, commi primo e secondo, della legge di delega
9 febbraio 1982, n. 42.
I relativi giudizi, per l'identità di alcune questioni e per
l'incidenza di entrambi sullo stesso corpo normativo (d.P.R. n.
915/1982), si prestano ad essere esaminati congiuntamente e definiti
con unica sentenza.
2. - Entrambe le ricorrenti formulano le seguenti censure:
A) Ai sensi dell'art. 6 del d.P.R.n. 616/1977, il d.P.R. n.
915/1982, nel dare attuazione alle direttive comunitarie in tema di
smaltimento dei rifiuti - materia di competenza regionale ex art. 117
Cost., in riferimento all'art. 101 del d.P.R. n. 616/1977 - avrebbe
dovuto indicare espressamente le "norme di princìpio" vincolanti per
le regioni, al fine di distinguerle dalle norme di dettaglio, non
vincolanti. Il legislatore statale ha invece omesso tale indicazione,
così mostrando di voler ritenere il d.P.R. n. 915/1982 vincolante
nella sua interezza per le regioni, tanto è vero che la legislazione
regionale preesistente è fatta salva solo se compatibile con tutte
le disposizioni del decreto (art. 32), e che alle regioni è
riconosciuta, per il futuro, soltanto la potestà di emanare norme
integrative e di attuazione del decreto (art. 6, lett. f). Ne è
derivata, pertanto, lesione della competenza legislativa regionale.
B) Il mancato rispetto dell'art. 6 del d.P.R. n. 616/1977 si
risolve in eccesso di delega (art. 76 Cost.), dal momento che la
legge delega n. 42/1982, all'art. 3, comma secondo, tale rispetto
imponeva.
C) Il decreto impugnato è lesivo della competenza amministrativa
regionale (art. 101 d.P.R. n. 616/1977), sia perché enuncia
tassativamente le competenze regionali (art. 6 d.P.R. n. 915/1982),
che hanno invece carattere residuale nel sistema del d.P.R. n.
616/1977, sia perché estende le competenze statali (art. 4 d.P.R. n.
915/1982) rispetto a quelle enunciate nell'art. 102 del d.P.R. n.
616/1977.
La sola regione Lombardia formula le seguenti censure:
D) Gli artt. 24 e 28 del d.P.R. n. 915/1982 ledono la competenza
legislativa e amministrativa delle regioni, in quanto stabiliscono
sanzioni amministrative nella materia dello smaltimento dei rifiuti,
materia, questa, rientrante nella suddetta competenza.
E) La normativa impugnata pecca di eccesso di delega (art. 76
Cost.), per avere il decreto impugnato costituito un nuovo organo
(Comitato interministeriale: art. 5), mentre l'art. 3, comma primo,
della legge delega n. 42/1982 aveva imposto di avvalersi, per
l'attuazione dei decreti delegati, delle ordinarie strutture
amministrative dei Ministeri.
F) La normativa impugnata è illegittima per ingiustificata
disparità di trattamento (art. 3 Cost.), avendo fatte salve le
competenze delle sole regioni a statuto speciale (art. 6, comma
terzo, d.P.R. n. 915/1982).
3. - L'avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza dei
ricorsi, osservando che una corretta interpretazione del d.P.R. n.
915/1982 consente di escludere le prospettate lesioni della
competenza regionale.
4. - Ritiene questa Corte che, in effetti, le censure di cui alle
lettere A, B e C possono essere dichiarate non fondate attraverso una
interpretazione delle disposizioni impugnate conforme a Costituzione.
Quanto alla censura sub A deve riconoscersi che la mancata
indicazione espressa, nel d.P.R. n. 915/1982, delle norme di
princìpio, non produce lesione delle competenze regionali perché
non rende indistintamente tali, e quindi vincolanti per le regioni,
tutte le norme in esso contenute.
Secondo l'opinione prevalente, la cennata indicazione, se è
prescritta per agevolare la chiarezza dei rapporti fra Stato e
regioni, non attiene alla garanzia costituzionale delle competenze di
esse. Deve infatti ritenersi che la qualità di norma di princìpio o
di dettaglio deriva dall'oggettiva natura della norma stessa, e non
già da una mera definizione formale, che non sarebbe vincolante, nel
caso di contrasto tra Stato e regione, per questa Corte (cfr., in
riferimento alle norme fondamentali di grande riforma
economico-sociale, le sentt. n. 219/1984 e n. 151/1986).
Può convenirsi con l'avvocatura dello Stato che rivestano portata
di norme di princìpio soltanto le disposizioni che, in stretta
correlazione con l'esigenza di dare attuazione alle direttive
comunitarie, delineano gli obbiettivi essenziali ed i limiti di
operatività della disciplina sullo smaltimento dei rifiuti.
Si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute negli
artt. 1 e 2, le quali:
a) fissano le regole generali da osservare nello smaltimento
dei rifiuti (che si risolvono nell'inderogabile necessità: di
salvaguardare la salute e l'incolumità delle persone, nonché la
flora e la fauna; di evitare ogni rischio di inquinamento e di
degradamento dell'ambiente; di rispettare le esigenze di
pianificazione economica e territoriale; di promuovere il riciclaggio
ed il recupero dei rifiuti: art. 1);
b) delimitano l'ambito oggettivo di operatività della
disciplina, e quindi della vigenza dei suddetti princìpi, mediante
la classificazione dei rifiuti (in urbani, speciali, tossici e
nocivi) e la loro definizione (art. 2).
Ne deriva che, fatta salva l'efficacia vincolante per le regioni
delle norme di princìpio dettate dai suddetti artt. 1 e 2, in
relazione alla disciplina contenuta nei restanti articoli del d.P.R.
n. 915/1982 - che va qualificata come normativa di dettaglio,
destinata ad operare solo in mancanza di norme regionali - ben può
esplicarsi per converso (ovviamente in assenza di altri limiti), la
potestà legislativa regionale innovativa, secondo il meccanismo
delineato dall'art. 6 del d.P.R. n. 616/1977.
Ciò non trova ostacolo, del resto, come ammette l'avvocatura
dello Stato, nella previsione dell'art. 6, lett. f), né in quella
dell'art. 32, comma primo, del d.P.R. n. 915/1982. Non nella prima,
poiché la potestà legislativa integrativa attribuita alle regioni
dalla suddetta disposizione si aggiunge e non si contrappone,
escludendola, alla potestà legislativa ordinaria delle regioni, come
risulta, fra l'altro, dalla distinta considerazione delle due
potestà operata dall'art. 32 dello stesso decreto. E neppure nella
seconda, poiché l'abrogazione, con essa disposta, della legislazione
regionale previgente, fino all'emanazione di una successiva
legislazione regionale di dettaglio, deve intendersi riferita
soltanto alla ipotesi di incompatibilità della legislazione
regionale previgente con le norme statali di princìpio (artt. 1, n.
5, legge n. 382 del 1975 e 6, comma secondo, d.P.R. n. 616 del 1977).
5. - È conseguenziale alla riscontrata osservanza, da parte del
d.P.R. n. 915/1982, di quanto stabilito con l'art. 1, n. 5, l. n. 382
del 1975 e con l'art. 6, comma secondo, del d.P.R. n. 616/1977, a
tutela delle competenze regionali in tema di attuazione delle
direttive comunitarie, la declaratoria di non fondatezza, nei sensi
di cui in motivazione, della censura sub B.
6. - Va altresì disattesa la doglianza delle ricorrenti espressa
sub C, quanto all'asserita natura tassativa dell'elencazione delle
competenze amministrative regionali effettuata dall'art. 6 del d.P.R.
n. 915/1982, che avrebbe in tal modo alterato il sistema istituito
dal d.P.R. n. 616/1977, che, all'art. 101, comma primo, trasferisce
alle regioni tutte le funzioni in materia di tutela ambientale, ad
eccezione di quelle specificamente attribuite allo Stato ed agli enti
locali.
Nulla autorizza infatti, come espressamente riconosce l'avvocatura
dello Stato, a ritenere che la suindicata disposizione abbia inteso
limitare la portata generale del trasferimento alle regioni della
materia dello smaltimento dei rifiuti effettuato dall'art. 101 del
d.P.R. n. 616/1977.
La tecnica del riparto delle competenze adottata dall'impugnato
d.P.R. n. 915 (artt. 4, 6, 7 ed 8) risponde invero al preciso dettato
delle direttive comunitarie, le quali richiedono agli Stati membri di
"stabilire o designare l'autorità o le autorità competenti
incaricate, in una determinata zona, di programmare, organizzare,
autorizzare e controllare le operazioni di smaltimento dei rifiuti"
(art. 5, direttiva n. 75/442; art. 6, direttiva n. 78/319).
Deve peraltro ritenersi, in assenza di una diversa disposizione e,
in particolare, in mancanza di una clausola generale di competenza
residuale a favore dello Stato, che il riparto delle competenze sia
stato effettuato in armonia con l'assetto generale preesistente della
materia, quale risultante dal d.P.R. n. 616/1977, sicché non
sussiste la restrizione di competenza lamentata dalle regioni.
Va del pari esclusa, in base ad una corretta interpretazione delle
norme denunciate, l'asserita dilatazione della competenza statale,
che l'art. 4 del d.P.R. n. 915/1982 avrebbe operato rispetto all'art.
102 del d.P.R. n. 616/1977.
Le competenze asseritamente "nuove" che sarebbero previste nelle
lettere a), b), c), d) ed f) del suddetto articolo e sulle quali si
appuntano le censure delle ricorrenti, infatti, possono essere
ricondotte nell'ambito della funzione statale di indirizzo e
coordinamento, prevista, in via generale, dall'art. 4 del d.P.R. n.
616/1977, ribadita, nello specifico settore della tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti, dall'art. 102, n. 2, del suddetto
d.P.R. (sia pure limitatamente al "coordinamento dell'attività di
ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica"), ed ulteriormente
confermata dall'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 915/1982 (non
censurato nella parte in cui assegna allo Stato l'indirizzo e
coordinamento delle attività previste dal decreto stesso).
In particolare, le funzioni di "promozione" e "consulenza", che
l'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 915/1982 affianca all'indirizzo e
coordinamento, vanno considerate come aspetti accessori ed ausiliari
di quest'ultima funzione, nell'ambito della quale si inseriscono.
L'"indirizzo e coordinamento" può invero bene porsi in funzione
"promozionale", qualora sia teso a sollecitare l'incremento e lo
sviluppo di una determinata attività, così come può sostanziarsi
di "consulenza" ove sia diretto, in vista di esigenze di omogeneità
dell'azione amministrativa, ad assicurare la uniforme diffusione ed
acquisizione di dati tecnici e scientifici.
Per quanto concerne, inoltre, il disposto del suindicato art. 4,
lett. b) (predisposizione di "criteri generali" sulle
metodologie relative allo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle
caratteristiche delle zone per l'ubicazione degli impianti
di smaltimento), lett. e) (definizione dei "criteri generali" per
l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nonché,
se necessario, definizione di "norme tecniche" per lo smaltimento dei
rifiuti tossici e nocivi separatamente da ogni altra materia o
residuo), e lett. f) (determinazione dei "criteri generali" per il
rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici
e nocivi), non può dubitarsi che la predisposizione di "criteri
generali" e (ma solo se necessario) di "norme tecniche" sia
espressione della funzione di indirizzo e coordinamento. La suddetta
attività va infatti correttamente intesa come volta a definire i
princìpi di massima e le norme tecniche generali da osservare nel
settore dello smaltimento dei rifiuti, in vista delle indefettibili
esigenze di uniformità alle quali deve inspirarsi, almeno nelle sue
linee essenziali, la tutela dell'ambiente.
Analoghe considerazioni valgono per il disposto dell'art. 4, lett.
c) (determinazione di "misure" dirette a limitare la formazione dei
rifiuti, nonché di "norme tecniche" generali relative ai sistemi di
smaltimento che favoriscano il riciclaggio dei rifiuti, il recupero
delle materie riutilizzabili e la produzione di energia, con
promozione, se del caso, di studi e ricerche).
Per altra ragione, va invece ritenuto non censurabile l'art. 4,
lett. d), denunciato in quanto, essendo privo della precisazione che
i limiti di accettabilità della presenza di talune sostanze o
microorganismi contenuti nei rifiuti, la cui determinazione è
rimessa allo Stato, sono limiti "minimi", a differenza di quanto
prevede l'art. 102, n. 1, del d.P.R. n. 616/1977, avrebbe ampliato i
poteri statali. A parte l'esattezza della qualificazione di limiti
"minimi" in riferimento a caratteristiche negative, la norma non
pregiudica la competenza regionale di prescrivere limiti di maggior
rigore. A tale conclusione consente di pervenire l'art. 32, comma
primo, del d.P.R. n. 915/1982, il quale espressamente contempla la
possibilità di disposizioni e prescrizioni "più restrittive" in
funzione degli obbiettivi dei piani regionali.
Anche la censura sub C, va quindi dichiarata non fondata nei sensi
di cui in motivazione.
7. - Venendo, infine, all'esame delle censure sub D, E ed F,
proposte dalla sola regione Lombardia, sarà sufficiente osservare
quanto segue:
a) gli artt. 24 e 28 del d.P.R. n. 915/1982, che stabiliscono
sanzioni amministrative, hanno, per quanto sopra rilevato, natura di
norme di dettaglio, come tali suscettive di deroga da parte della
regione. La questione va quindi dichiarata non fondata nei sensi di
cui in motivazione;
b) infondatamente la regione ricorrente lamenta la violazione,
da parte dell'art. 5 del d.P.R. n. 915/1982, dell'art. 76 Cost., in
riferimento all'art. 3, comma primo, della legge di delega n.
42/1982, che esclude l'istituzione di nuovi organismi, poiché tale
disposizione della legge di delega non è dettata a tutela delle
competenze regionali, ma concerne la sola amministrazione statale,
prevedendo che i Ministeri interessati debbano provvedere
all'attuazione dei decreti delegati con le ordinarie strutture
amministrative di cui dispongono;
c) la salvezza delle sole competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (art. 6,
ultimo comma, d.P.R. n. 915/1982) trova, infine, adeguata
giustificazione nella speciale autonomia degli enti suindicati. La
questione va quindi dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, lett. a), b),
c), d), e), f), 6, lett. f), 32, comma primo, 33 e 34 del d.P.R. 10
settembre 1982, n. 915, recante "Attuazione delle direttive CEE n.
75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento del
policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai
rifiuti tossici e nocivi, sollevate dalla regione Liguria, in
riferimento agli artt. 76 e 117 Cost., con il ricorso indicato in
epigrafe, nonché le questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 28, 31, 32 e 33
del suindicato d.P.R. n. 915/1982, sollevate dalla regione Lombardia,
in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., con il ricorso
indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 del suindicato d.P.R. n. 915/1982, sollevata, in
riferimento all'art. 76 Cost., dalla regione Lombardia, con il
medesimo ricorso;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, ultimo comma, del suindicato d.P.R. n. 915/1982,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla regione Lombardia
con il medesimo ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte