Sentenza n. 192/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.l. 83/1991
- art. 7d.l. 13/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma
secondo, del decreto legge 16 marzo 1991, n. 13, convertito in legge
15 maggio 1991, n. 153 ("Modifiche al decreto legge 10 luglio 1982 n.
429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516,
in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni
per definire le relative pendenze") promosso con ordinanza emessa il
1° agosto 1991 dal Tribunale di Pesaro nel procedimento penale a
carico di Paolini Paolo iscritta al n. 650 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 1° agosto 1991 il Tribunale di Pesaro - nel
procedimento penale contro Paolini Paolo, imputato del reato previsto
dall'art. 2, ultimo comma, decreto legge. 10 luglio 1982 n. 429,
convertito nella legge 7 agosto 1982 n. 516 per aver omesso, quale
sostituto d'imposta, di versare nei termini di cui agli artt. 7 e 8
d.P.R. n. 602 del 1973 (e quindi, nella specie, nel dicembre 1984) le
ritenute d'acconto operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti -
ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 7, secondo comma, decreto legge. 16 marzo 1991 n. 83,
convertito in legge 15 maggio 1991 n. 154, nella parte in cui
subordina la deroga all'art. 20 legge 7 gennaio 1929 n. 4, e quindi
l'applicabilità della nuova normativa più favorevole, quale dettata
dal medesimo decreto legge n. 83, al previo esperimento della
regolarizzazione nei modi di cui al successivo art. 8.
Premesso in punto di fatto che l'imputato, a seguito di ruolo
esattoriale, aveva effettuato in data 11 novembre 1987 il versamento
di L. 108.000 a titolo di ritenute d'acconto omesse e di altre somme
per sanzioni pecuniarie, soprattasse ed interessi (per complessive L.
200.000), il tribunale rimettente osserva in diritto che l'art. 7
cit. - nel ribadire al primo comma il principio (sancito dall'art. 20
della legge 7 gennaio 1929 n. 4) della non retroattività delle nuove
norme penali tributarie più favorevoli, introdotte con lo stesso
decreto legge n. 83 del 1991 - prevede una deroga limitata (perché
riguardante soltanto alcuni reati, quelli contemplati dall'art. 1,
sesto comma, e art. 2, commi 2 e 3, decreto legge 10 luglio 1982 n.
429, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 516/82 e
successivamente modificato dello stesso decreto legge n. 83/91; art.
3, quinto comma, decreto legge 19 dicembre 1984 n. 853, convertito
dalla legge n. 17/85) e condizionata (perché presuppone
l'esperimento della procedura di "regolarizzazione" prevista dal
successivo art. 8).
Quest'ultima norma richiama la procedura di sanatoria delle
irregolarità formali, prevista dall'art. 21 decreto legge 2 marzo
1989 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989
n. 154, sanatoria con la quale, versando un milione di lire per ogni
anno di imposta, si otteneva l'estinzione ad ogni effetto, penale ed
amministrativo, del contenzioso fiscale.
Il giudice rimettente ricorda che la giurisprudenza di questa
Corte ha più volte ribadito che la deroga al principio di
eguaglianza che si concreta nella previsione, contenuta nell'art. 20
della legge n. 4 del 1929, di ultrattività della legge penale
finanziaria può ritenersi costituzionalmente legittima solo in
quanto la diversità di trattamento in materia tributaria rispetto
alla regola generale della retroattività della legge penale
favorevole trovi specifica giustificazione nell'interesse primario
alla riscossione dei tributi, costituzionalmente differenziato ex
art. 53 della Costituzione e pertanto idoneo, in linea
costituzionale, a legittimarne una tutela particolare differenziata.
Nella specie tale interesse primario sarebbe perseguito e realizzato
attraverso la "regolarizzazione" fiscale, di cui all'art. 8. Tuttavia
- osserva il giudice rimettente - tale regolarizzazione ha natura
fiscale solo apparente e ciò in quanto la sua rilevanza penale è
stata disciplinata indipendentemente dalla vicenda fiscale essendo
richiesta a prescindere degli interessi fiscali ed anche nei
confronti di chi non abbia nulla da sanare in sede tributaria. Nel
caso di specie, infatti, il Fisco era stato integralmente soddisfatto
anche di ogni altra pretesa accessoria a quella tributaria
(interessi, soprattasse, pene pecuniarie) e, nel momento in cui è
intervenuta la nuova normativa penale, non residuava alcuna pretesa
tributaria, diretta o indiretta. In realtà il legislatore ha
previsto una regolarizzazione o sanatoria ai puri fini penali,
prescindendo anche dall'esistenza e dall'attualità di pretese
tributarie come tali.
Da ciò consegue che la "regolarizzazione" richiamata dall'art. 7
cit. , e quindi il pagamento della somma di un milione per anno per
fruire di una normativa penale migliore, non trova giustificazione in
interessi rilevanti ex art. 53 della Costituzione. Pertanto, non è
giustificato, in mancanza del presupposto che è a fondamento della
deroga prevista dall'art. 20 della legge n. 4 del 1929, l'aver
condizionato l'applicabilità della norma penale più favorevole alla
suddetta "regolarizzazione".
Conseguentemente risulta anche un secondo profilo di sospetta
incostituzionalità dell'art. 7 censurato, rappresentato dalla
disparità di trattamento penale tra chi abbia effettuato la
"regolarizzazione" pagando la somma suddetta e chi non l'abbia
effettuata, apparendo lesivo del principio di eguaglianza di cui
all'art. 3 della Costituzione il fatto che la medesima identica
situazione tributaria già definita ed esaurita, riferita al medesimo
pregresso periodo d'imposta, comporti conseguenze penali radicalmente
diverse sol perché non si sia ritenuto o si sia invece ritenuto di
ottemperare ad un esborso aggiuntivo, imposto successivamente e
indipendentemente dalla vicenda tributaria.
La conclusione del giudice rimettente è quindi che
l'applicabilità della più favorevole disposizione penale tributaria
successiva non può essere subordinata al pagamento di una somma di
danaro del tutto sganciata da ogni e qualsiasi obbligazione
tributaria.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo che il tribunale rimettente, piuttosto che rilevare un
contrasto con norme costituzionali, censura il criterio discrezionale
seguito dal legislatore nel determinare le scelte sull'apprezzamento
dei comportamenti riparatori che meritino una mitigazione delle
sanzioni. In particolare l'Avvocatura ritiene non fondata la
questione sostenendo che nella specie il legislatore ha previsto una
sorta di depenalizzazione che costituisce quella via mediana tra
ultrattività assoluta della legge penale tributaria e retroattività
assoluta della legge penale ordinaria. Né l'aver subordinato il
beneficio dell'applicazione della legge penale più favorevole al
pagamento di una somma di danaro crea disuguaglianza tra coloro che
hanno provveduto alla regolarizzazione e coloro che volontariamente
non vi hanno provveduto attesa la evidente diversità delle
situazioni.
Inoltre l'Avvocatura contesta che il tardivo versamento delle
ritenute fiscali possa far venire meno l'interesse fiscale alla
repressione di comportamenti che, seppur non direttamente connessi al
versamento dei contributi, mettono in pericolo l'accertamento e
l'adempimento degli obblighi tributari. D'altra parte è possibile e
legittimo che il legislatore ricorra a mezzi straordinari di
estinzione dei reati tributari (oblazione, condono, sanatoria)
condizionandoli all'adempimento di oneri economici. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 7, secondo comma, decreto legge 16 marzo
1991 n. 83, convertito in legge 15 maggio 1991 n. 154, (recante
"Modifiche al decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, in materia di
repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire
le relative pendenze") nella parte in cui subordina la deroga al
principio speciale della ultrattività della norma penale tributaria
(art. 20 legge 7 gennaio 1929 n. 4) - e quindi il ripristino
dell'operatività del principio generale della retroattività della
successiva norma penale più favorevole (art. 2 c.p.) - al previo
esperimento della regolarizzazione nei modi di cui al successivo art.
8 per sospetto contrasto:
a) con l'art. 53 della Costituzione, perché l'interesse
primario al regolare pagamento dei tributi, che giustifica
l'eccezionale deroga al principio posto dal cit. art. 2 c.p., non
sussiste (se non apparentemente) nella "regolarizzazione" che
condiziona l'applicabilità, o meno, della successiva norma penale
più favorevole;
b) con l'art. 3 della Costituzione per disparità di
trattamento tra l'imputato che ha effettuato la "regolarizzazione" e
l'imputato che non l'abbia effettuata.
2. - Va premesso che l'art. 3 del cit. decreto legge n. 83 del
1991, convertito nella legge n. 154 del 1991, ha previsto - nel
quadro di una più ampia modifica dell'impianto repressivo penale
degli illeciti tributari - una nuova formulazione del reato di omesso
tempestivo versamento delle ritenute alle quali è obbligato il
sostituto d'imposta.
Il precedente art. 2, ultimo comma, del cit. decreto legge n. 429
del 1982, contemplava come delitto la condotta dell'omesso versamento
delle ritenute effettivamente operate a titolo d'acconto o di
imposta. La medesima norma, come novellata dal successivo art. 3 del
cit. decreto legge n. 83 del 1991, ha operato (al secondo e terzo
comma) una distinzione nell'ambito dell'unica condotta presa
indistintamente in considerazione dalla precedente norma
incriminatrice. Ed infatti costituisce reato contravvenzionale
l'omesso tempestivo versamento delle ritenute che superano un
determinato ammontare (lire cinquanta milioni per ciascun periodo di
imposta, senza peraltro tener conto di quelle inferiori al 5 per
cento delle ritenute relative al singolo percipiente); al di sotto di
tale soglia la condotta non è penalmente rilevante. Ove poi
all'omesso versamento delle imposte si accompagni anche il rilascio
della relativa certificazione attestante le ritenute operate dal
sostituto, il fatto integra rispettivamente gli estremi di un delitto
se le ritenute omesse superano l'ammontare di lire venticinque
milioni per ciascun periodo di imposta ovvero gli estremi di una
contravvenzione in caso di ritenute omesse per più di lire dieci
milioni (ma meno di venticinque). Anche in tale fattispecie risulta
di conseguenza una soglia di non punibilità al di sotto della quale
il fatto non è penalmente rilevante. Complessivamente quindi
all'unica condotta prevista dal legislatore del 1982 come delitto si
è sostituito ad opera della novella del 1991 un sistema modulare di
più fattispecie, taluna sanzionata come delitto, talaltra come
contravvenzione, talaltra ancora penalmente irrilevante (ancorché
costituente illecito tributario).
Il raccordo poi tra la vecchia e la nuova disciplina (più
favorevole) è operato dagli artt. 7 e 8 del cit. decreto legge n. 83
del 1991.
Il legislatore ha innanzi tutto confermato (al primo comma del
cit. art.7) il principio del tempus regit actum secondo cui le
disposizioni penali delle leggi finanziarie si applicano ai fatti
commessi nel periodo della loro vigenza anche se successivamente
queste stesse siano state modificate od abrogate (art. 20 legge 7
gennaio 1929 n. 4). Ha però altresì contemplato alcune eccezioni
(tra cui, appunto, il reato di omesso tempestivo versamento delle
ritenute da parte del sostituto d'imposta) prevedendo viceversa
l'applicazione della meno severa normativa del 1991 in ragione del
generale principio della retroattività della più favorevole legge
penale successiva, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 c.p..
Tale deroga all'art. 20 cit. (con conseguente ripristino del regime
ordinario dettato dall'art. 2 c.p. in tema di successione della legge
penale nel tempo) non è però incondizionata, ma è subordinata al
fatto che l'autore della condotta provveda, per ciascun periodo
d'imposta cui le violazioni si riferiscono, alla "regolarizzazione"
nei modi di cui all'art. 8 cit. Tale norma a sua volta prevede (al
primo comma) la definizione della violazione mediante pagamento, per
ciascuno periodo di imposta, di lire un milione, da versarsi entro il
31 luglio 1991 ovvero entro sessanta giorni dalla notifica
dell'avviso di garanzia. Il successivo comma della medesima norma,
che ripete il disposto del sesto comma dell'art. 21, contempla poi
che, se il sostituto d'imposta paga le ritenute omesse entro il
termine del 31 dicembre 1990 (e a maggior ragione se le ha già
pagate), beneficia dell'esenzione da sanzioni amministrative e, per
quelle eventualmente già iscritte a ruolo, del relativo sgravio con
la conseguenza che, se viceversa non effettua il versamento, rimane
non solo tenuto al pagamento delle ritenute, ma gli saranno anche
irrogate le pene pecuniarie.
3. - Questa premessa in ordine al complesso normativo in cui si
inserisce la disposizione censurata evidenzia che la qualificazione
di disposizione più favorevole della nuova disciplina posta
dall'art. 3 del decreto legge n. 83 del 1991 cit., va riscontrata e
valutata tenendo conto del trattamento progressivamente
differenziato, come appena descritto, dell'unica condotta già
prevista dall'art. 2, secondo comma, decreto legge n. 429 del 1982
cit.
Il thema decidendum all'esame di questa Corte va quindi
puntualizzato in riferimento alla fattispecie descritta dal giudice a
quo nell'ordinanza di rimessione (per la quale soltanto sussiste la
rilevanza della questione di costituzionalità), e alla sua
riconducibilità ad una delle ipotesi previste dall'art. 3 cit.; tale
fattispecie consiste in una condotta (omesso tempestivo versamento
della ritenuta di L. 108.000) che nel regime del decreto legge n. 429
del 1982 costituiva reato, mentre non è più tale dopo il decreto
legge n. 83 del 1991, perché ben al di sotto della soglia di
punibilità di cui sia al secondo che al terzo comma dell'art. 2,
come novellato.
Il carattere di disposizione più favorevole di quest'ultima norma
consiste nell'intervenuta depenalizzazione della condotta in esame
sicché - ove non operasse il regime speciale dettato dall'art. 20
della legge n. 4 del 1929 - troverebbe applicazione il secondo comma
dell'art. 2 c.p., secondo cui nessuno può essere punito per un fatto
che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e, se vi è
stata condanna, ne cessano gli effetti. Non vengono invece in
rilievo, perché estranei alla fattispecie all'esame del giudice
rimettente e quindi non rilevanti nel giudizio di costituzionalità,
altri profili (diversi da quello consistente nella sopravvenuta
abolitio criminis) che consentono di qualificare non di meno come
legge posteriore più favorevole la normativa del 1991 rispetto a
quella del 1982, profili quali quelli che discendono dalla diversa
configurazione del reato (previsto in taluni casi quale
contravvenzione e non più quale delitto) ovvero dalla diversa
entità della pena ed in relazione ai quali troverebbe applicazione
il terzo comma dell'art. 2 c.p., ove non derogato dall'art. 20 cit.
La verifica della legittimità costituzionale dell'art. 7
censurato va quindi condotta con riferimento alla parte in cui tale
norma condiziona l'applicabilità del secondo comma dell'art. 2 c.p.
(cioè l'abolitio criminis) al pagamento di una somma di danaro; è
invece fuori dal thema decidendum l'esame della medesima norma nella
parte in cui condiziona allo stesso pagamento l'operatività del
terzo comma dell'art. 2 c.p. (cioè l'applicabilità della normativa
successiva più favorevole all'imputato quanto alla qualificazione
del reato e alla misura della pena).
4. - La censura del giudice rimettente, così delimitata, non
tocca la legittimità costituzionale - peraltro ritenuta da questa
Corte in numerose pronunce (fin dalla sentenza n. 164 del 1974,
ripetutamente confermata in seguito: v., ex plurimis, ord. n. 256 del
1985, ord. n. 166 del 1980, sent. n. 30 del 1979) - dello speciale
regime di deroga all'art. 2 c.p. previsto dall'art. 20 della legge n.
4 del 1929 per le disposizioni penali delle leggi finanziarie, ma
attinge esclusivamente il presupposto al quale è condizionato il
ripristino dell'ordinario regime del secondo comma del medesimo art.
2, ossia la "regolarizzazione" effettuata dal sostituto d'imposta nei
modi di cui all'art.8 cit.
Tenendo quindi presente l'ipotesi dell'abolitio criminis (e
pretermettendo quella dell'incriminazione per un reato meno grave)
può dirsi che nella fattispecie in esame la "regolarizzazione" -
termine questo ellittico e, probabilmente, improprio - rappresenta un
meccanismo complesso (perché opera attraverso una norma - l'art. 7 -
di deroga all'art. 20, che a sua volta pone un regime speciale
rispetto a quello generale dettato dall'art. 2 c.p.), diretto a
realizzare una situazione non dissimile dall'oblazione (di oblazione
tout court si parla infatti ripetutamente negli atti parlamentari)
nell'ambito della variegata tipologia delle misure di clemenza
condizionate, materia in cui "ampia" è la discrezionalità del
legislatore (ord. n. 548 del 1987) che può creare "del tutto
inediti meccanismi di funzionamento" nell'esercizio della "generale
potestà di clemenza dello Stato" (v. sent. n. 369 del 1988, che
peraltro, seppur in diversa fattispecie, ha ritenuto che il pagamento
fatto per beneficiare del condono edilizio di cui alla legge n. 47
del 1985 fosse imputabile a titolo di oblazione). L'imputato quindi
in realtà non "regolarizza" la sua posizione fiscale (che, come nel
caso di specie, potrebbe essere del tutto esaurita per aver egli
versato le ritenute e pagato le pene pecuniarie talché non ci
sarebbe nulla da "regolarizzare") sì da poter beneficiare
dell'abolitio criminis come conseguente effetto premiale del
comportamento meritevole tenuto; bensì definisce la sua pendenza
penale, che tale rimane anche nel caso di intervenuto versamento
delle ritenute e di pagamento delle sanzioni, accettando di
assoggettarsi al pagamento di una somma di danaro e in tal modo -
così come nell'oblazione - gli è dato sottrarsi alla sanzione
penale. Né, ai fini che interessano, è apprezzabile la differenza
per cui, con il pagamento suddetto, si ha che in caso di oblazione il
reato è estinto, mentre nel caso previsto dalla norma censurata il
fatto non costituisce reato.
Che rilevi autonomamente tale profilo di clemenza trova ulteriori
indiretti riscontri: da una parte il termine per "regolarizzare" non
è rigidamente ancorato unicamente alla data fissa (del 31 luglio
1991), ma è posto in relazione ad un atto del processo penale (60
giorni dalla notifica dell'avviso di garanzia); d'altra parte il
profilo fiscale relativo al versamento delle ritenute e
all'applicazione delle sanzioni amministrative corre su un binario
distinto che è quello del cit. secondo comma dell'art. 8,
disposizione questa che contempla l'esonero dalle sanzioni
amministrative in favore del sostituto in caso di versamento delle
ritenute omesse entro il termine (questo, sì, fisso e disancorato
dalla data di notifica dell'avviso di garanzia) del 31 luglio 1991.
L'evidenziato aspetto di clemenza si coniuga con l'obiettivo,
perseguito dal legislatore del 1991, di deflazionare il carico degli
uffici giudiziari prevedendo una possibilità di rapida definizione
della pendenza penale, profilo questo che peraltro la Corte ha già
evidenziato come caratterizzante l'istituto dell'oblazione (sent. n.
207 del 1974) e non estraneo agli stessi provvedimenti di clemenza
(sent. n. 369 del 1988).
5. - Tale speciale meccanismo normativo, che condiziona l'abolitio
criminis al pagamento di una somma di danaro, non collide con l'art.
53 della Costituzione.
L'interesse (differenziato) al regolare pagamento dei tributi -
che è riconducibile al citato canone costituzionale e che secondo la
citata giurisprudenza della Corte giustifica il principio
dell'ultrattività della norma penale tributaria di cui all'art. 20
della legge n. 4 del 1929 - è liberamente apprezzabile dal
legislatore, il quale può giungere anche a ritenere che esso, in determinate fattispecie, sfumi del tutto (così gli artt. 4 decreto
legge 870 del 1970 e 7 legge n. 724 del 1975, che prevedono ipotesi
di deroghe incondizionate all'art. 20). Tra questi due estremi
(conferma dell'art. 20 e persistenza del reato, oppure incondizionata
applicazione del secondo comma dell'art. 2 c.p. e conseguente
depenalizzazione) il legislatore può optare per una soluzione intermedia, qual è quella espressa dalla depenalizzazione condizionata
alla "regolarizzazione".
La somma corrisposta dall'imputato quindi va posta in relazione
alla permanente (ancorché attenuata) valutazione di disvalore dello
Stato per il comportamento illecito tenuto; essa ha una funzione in
senso lato sanzionatoria e rappresenta un momento di bilanciamento
tra l'interesse al regolare pagamento dei tributi (che di per sé
giustificherebbe la più rigida applicazione dell'art. 20) e
l'interesse ad innescare un meccanismo di deflazione dei numerosi
processi penali pendenti (che farebbe propendere per
un'incondizionata applicabilità del secondo comma dell'art. 2 c.p.,
così come del resto originariamente previsto dalla legge di
conversione nel testo licenziato dalla Camera dei deputati prima
delle modifiche apportate dal Senato). In questa prospettiva l'art.
53 non è violato perché permane - come già rilevato - l'interesse
al regolare pagamento dei tributi come ratio sottesa al meccanismo
della regolarizzazione, anche se esso è affievolito in ragione di
una diversa valutazione del ruolo della sanzione penale nella
repressione degli illeciti tributari e del concorrente interesse alla
deflazione dei processi penali pendenti.
In conclusione quindi, nel momento in cui il legislatore formula
diversamente il suo giudizio di disvalore in ordine a taluni illeciti
fiscali, già ritenuti penalmente rilevanti, e li depenalizza,
mantenendone però la qualificazione di illegittimità sotto il
profilo tributario, non viene meno, rispetto alla loro prevenzione e
repressione, la configurabilità dell'interesse tributario di cui
all'art. 53. della Costituzione; né può dirsi che a tale interesse
non siano correlati, o da esso siano del tutto sganciati, la
eventuale limitazione, in qualche modo prevista, della deroga al
principio di cui all'art. 20 cit. e, al positivo, il parziale
mantenimento della irretroattività della legge successiva.
6. - Va infine affermata l'infondatezza della censura del giudice
rimettente anche sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione per
disparità di trattamento in quanto conseguenziale a quanto sopra
esposto in relazione all'art. 53 della Costituzione; ed infatti, una
volta ritenuta la compatibilità della "regolarizzazione" de qua con
quest'ultimo parametro, la disciplina differenziata prevista per chi
tale regolarizzazione abbia operato e per chi viceversa non l'abbia
effettuata non viola il principio di eguaglianza per la diversità
delle situazioni poste in comparazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, secondo comma, decreto legge 16 marzo 1991 n. 83,
convertito in legge 15 maggio 1991 n. 154 (Modifiche al decreto legge
10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1982 n. 516, in materia di repressione delle violazioni
tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze), in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dal
Tribunale di Pesaro con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 13 aprile 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte