Ordinanza n. 192/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1992
dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di
Lanza Cesare ed altri, iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1992
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intevento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che la Corte di appello di Milano ha sollevato, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella
parte in cui prevede il potere del giudice di emettere sentenze di
non luogo a procedere "diverse da quelle di merito" enunciate
dall'art. 2, numero 52), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 82 del 1993, ha
dichiarato non fondata l'identica questione osservando, fra l'altro,
che la "previsione della delega che assegna al giudice il potere di
pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente
che il fatto non sussiste, non comporta .. né sul piano logico né
su quello lessicale, l'automatica esclusione di qualsiasi potere del
delegato di scandire in autonome formule le ipotesi in cui quel
fatto, così come contestato, risulta essere privo dei requisiti
propri della fattispecie dedotta nella imputazione";
che non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o
diversi rispetto a quelli già esaminati, la questione ora proposta
deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale,
sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione con
riferimento all'art. 2, numero 52), della legge-delega 16 febbraio
1987, n. 81, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte