Corte costituzionale

Ordinanza n. 192/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1992

dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di

Lanza Cesare ed altri, iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1992

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intevento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di appello di Milano ha sollevato, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella

parte in cui prevede il potere del giudice di emettere sentenze di

non luogo a procedere "diverse da quelle di merito" enunciate

dall'art. 2, numero 52), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 82 del 1993, ha

dichiarato non fondata l'identica questione osservando, fra l'altro,

che la "previsione della delega che assegna al giudice il potere di

pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente

che il fatto non sussiste, non comporta .. né sul piano logico né

su quello lessicale, l'automatica esclusione di qualsiasi potere del

delegato di scandire in autonome formule le ipotesi in cui quel

fatto, così come contestato, risulta essere privo dei requisiti

propri della fattispecie dedotta nella imputazione";

che non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o

diversi rispetto a quelli già esaminati, la questione ora proposta

deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale,

sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione con

riferimento all'art. 2, numero 52), della legge-delega 16 febbraio

1987, n. 81, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte