Sentenza n. 192/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 64legge 833/1978
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico,
primo, secondo e quarto comma, della legge della Regione Puglia
riapprovata il 21 dicembre 1993 dal Consiglio regionale, avente per
oggetto: "Disposizioni integrative della legge regionale 30 luglio
1990, n. 34 per l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale
dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n.
72", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato l'11 gennaio 1994, depositato in cancelleria il 18
successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1994;
Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
Udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il Giudice relatore
Mauro Ferri;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente,
e l'avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato l'11 gennaio 1994, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico, commi 1, 2 e 4, della legge della
Regione Puglia, riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio
regionale il 21 dicembre 1993, recante "Disposizioni integrative
della legge regionale 30 luglio 1990, n. 34 per l'inquadramento nei
ruoli nominativi del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai
sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge
regionale 20 giugno 1980, n. 72".
Il ricorrente premette che il testo legislativo era stato
approvato dal Consiglio regionale una prima volta nella seduta del 18
maggio 1993 e che, a seguito del rinvio governativo, la Regione non
ha recepito nessuna delle osservazioni del Governo, riapprovando il
medesimo testo di cui alla seduta precedente.
Ciò posto, ad avviso del ricorrente, la legge in questione è
sicuramente incostituzionale.
L'Avvocatura dello Stato, premesso che in materia di status
giuridico del personale delle USL alle regioni spetta soltanto, ai
sensi dell'art. 47, comma 4, della legge n. 833 del 1978, il potere
di emanare norme di attuazione della legislazione statale (art. 117,
ultimo comma, della Costituzione), rileva che la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 342 del 1990, ha già dichiarato
l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge della Regione Puglia
riapprovata il 5 marzo 1990, recante un titolo identico a quello
della legge in esame, per non avere osservato l'art. 3 della legge
statale n. 207 del 1985, in quanto l'anzianità di servizio richiesta
era difforme da quella stabilita dalla norma statale (31 dicembre
1983).
La legge ora riapprovata, prosegue l'Avvocatura, nel complesso
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo unico, vuole
eludere il dettato della sentenza della Corte costituzionale, oltre
che dei principi, giacché cerca di accreditare la convinzione che le
disposizioni in questione si riferiscano al personale di cui all'art.
1 della legge 20 maggio 1985 n. 207, come sarebbe dimostrato dal
richiamo delle date (ad es. 30 giugno 1984) di riferimento
dell'anzianità di servizio indicate in detto art. 1 della legge n.
207, e dal richiamo testuale dello stesso art. 1 operato dal secondo
comma dell'articolo unico impugnato.
Tuttavia, l'interprete, considerato che il primo comma
dell'articolo in esame non definisce la natura del titolo in base al
quale il personale era in servizio alle date evidenziate, è
autorizzato a giungere senz'altro alla conclusione che si tratta
anche del personale a rapporto convenzionale o incaricato (e cioè di
quello stesso di cui all'art. 1 della legge del 5 marzo 1990), per il
quale l'art. 3 della legge n. 207 del 1985 stabilisce una diversa
data di anzianità di servizio, data che la legge regionale deve
rispettare.
Infine, conclude il ricorrente, anche il quarto comma
dell'impugnato articolo unico è illegittimo per violazione dell'art.
117 della Costituzione, perché consente l'immissione in ruolo di
figure professionali non più presenti nell'ordinamento statale di
riferimento (v. art. 40 del d.P.R. n. 384 del 1990).
2. - Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, concludendo
per il rigetto del ricorso.
Osserva la difesa della Regione che la controversia sorge da
equivoci, e comunque attiene alla precisa individuazione del
significato delle parole adoperate da parte del legislatore
regionale.
Dovendo provvedere con legge sull'inquadramento in ruolo del
personale degli Istituti psichiatrici, in applicazione dell'art. 8
della legge 20 giugno 1980 n. 72, la Regione Puglia ha ritenuto
anzitutto di ribadire alla lettera i due requisiti oggettivi cui tale
inquadramento resta subordinato a norma dell'art. 1 della legge 20
maggio 1985, n. 207: che l'inquadramento in ruolo abbia luogo su
posto vacante nelle piante organiche (delle U.S.L.) e che il
dipendente da inquadrare sia stato in servizio alle date del 30
giugno 1984 e del 12 giugno 1985.
La lettera della norma non consente dubbi sul fatto che essa trovi
applicazione soltanto nei confronti del "personale degli istituti
psichiatrici convenzionati assegnato ai servizi psichiatrici pubblici
ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1980 n. 72".
Quest'ultima norma ha disciplinato il procedimento - in tutto
equiparabile ad una vera e propria prova selettiva - per
l'assegnazione provvisoria ai servizi pubblici del personale previsto
dal precedente art. 7 della stessa legge regionale.
Si tratta - in altri termini - del personale delle strutture private che: a) fosse "in servizio continuativo alla data di entrata in
vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833"; b) risultasse "alla
stessa data denunciato ai fini contributivi e assistenziali".
Quest'ultima circostanza, in particolare, prosegue la difesa della
resistente, consente di individuare il personale destinatario
dell'assegnazione provvisoria prevista dal citato art. 8 solo ed
esclusivamente nel personale legato alle strutture psichiatriche private da un rapporto di dipendenza, dal momento che l'obbligo della
denuncia ai fini "contributivi ed assistenziali" sussiste soltanto
per il personale dipendente.
Osserva ancora la Regione che, anche nell'eventualità che il
legislatore regionale avesse inteso far riferimento al personale
convenzionato, la normativa adottata non contrasta affatto con le
prescrizioni introdotte dal citato art. 3 della legge n. 207/85 in
ordine all'anzianità di servizio (31 dicembre 1983).
Per vero, la norma è riferita al personale "assegnato ai servizi
psichiatrici pubblici ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20
giugno 1980 n. 72". E cioè al personale "in servizio continuativo
alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833" e
successivamente assegnato provvisoriamente ai singoli servizi
pubblici con deliberazioni conseguenti alla pubblicazione della
delibera della Giunta regionale n. 3895 del 25 maggio 1981, recante
approvazione delle graduatorie provinciali del personale degli
Istituti psichiatrici convenzionati.
I rapporti considerati dal legislatore regionale sono quindi sorti
prima del 31 dicembre 1983, sia che si consideri l'instaurazione del
rapporto con la struttura privata convenzionata, che nel caso
s'intenda far riferimento all'assegnazione provvisoria presso le
strutture pubbliche.
In ordine, infine, al quarto comma della norma impugnata, la
Regione rileva che il ricorrente ha omesso di considerare che, in
virtù delle prescrizioni introdotte dall'art. 1 della legge n. 207
del 1985, l'inquadramento straordinario in ruolo del personale ivi
contemplato ha "effetto dalla stessa data" dell'entrata in vigore
della legge. Se dunque l'inquadramento in ruolo deve farsi risalire
al 12 giugno 1985 è incontestabile la legittimità dell'estensione
del suddetto beneficio anche a quei profili funzionali che sono stati
trasformati nel 1990. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, primo,
secondo e quarto comma, della legge della Regione Puglia riapprovata
dal Consiglio regionale il 21 dicembre 1993, recante "Disposizioni
integrative della legge regionale 30 luglio 1990, n. 34 per
l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale dei servizi
psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72".
Ad avviso del ricorrente, i primi due commi dell'impugnato
articolo unico, nell'individuare il personale cui applicare il
beneficio dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali
disposto con la legge regionale n. 34 del 1990, non definiscono con
esattezza la natura del titolo in base al quale gli interessati
dovevano essere in servizio alle date indicate del 30 giugno 1984 e
del 12 giugno 1985, così consentendo di comprendere tra i
destinatari della norma non solo il personale di cui all'art. 1 della
legge statale 20 maggio 1985, n. 207, ma anche il personale con
rapporto convenzionale o incaricato per il quale l'art. 3 della legge
statale predetta richiede una anzianità di servizio maggiore (31
dicembre 1983): la norma finirebbe, pertanto, per riprodurre lo
stesso vizio di violazione della competenza regionale di attuazione
(art. 117, ultimo comma, della Costituzione) già rilevato da questa
Corte, con la sentenza n. 342 del 1990, in ordine all'art. 1, primo
comma, della legge regionale riapprovata il 5 marzo 1990, poi
promulgata, con l'omissione della norma dichiarata illegittima, in
data 30 luglio 1990 con il numero 34.
Anche il quarto comma dell'articolo unico in esame viola, infine,
ad avviso del ricorrente, l'art. 117, ultimo comma, della
Costituzione, in quanto consente l'immissione in ruolo di figure
professionali (ausiliario socio-sanitario e ausiliario socio-sanitario specializzato) non più presenti nell'ordinamento statale
di riferimento, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 28 novembre 1990, n.
384.
2.1. - Le questioni non sono fondate.
Va, innanzitutto, ribadito che, in materia di status giuridico del
personale delle unità sanitarie locali, alle regioni spetta
soltanto, ai sensi dell'art. 47, quarto comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, il potere di emanare norme di attuazione della
legislazione statale (art. 117, ultimo comma, della Costituzione), e
che ciò è giustificato da una evidente esigenza di uniformità di
disciplina; in particolare, poi, tale principio non può non valere
anche in ordine ai requisiti fissati dalla normativa statale (nella
specie, la legge 20 maggio 1985, n. 207) per consentire
l'inquadramento diretto in ruolo del personale in esame, requisiti
che non possono essere derogati dalle regioni (cfr. sent. n. 342 del
1990 e precedenti ivi richiamati).
Ciò posto, deve escludersi che, con i primi due commi
dell'articolo unico della legge impugnata, la Regione abbia
esorbitato dai limiti della anzidetta potestà legislativa di
attuazione. Invero, a differenza della norma dichiarata illegittima
con la predetta sentenza n. 342 del 1990, quella ora impugnata
risulta formulata in termini tali da fugare ogni dubbio di
difformità dalla legge statale di riferimento.
Con essa la Regione, come emerge anche dalla relazione alla legge,
ha inteso chiarire e circoscrivere la portata applicativa della legge
regionale n. 34 del 1990, identificando il personale da inquadrare
esclusivamente in quello disciplinato dall'art. 1 della legge n. 207
del 1985.
In tal senso depone sia il rilievo che, nel primo comma, sono
riprodotti i requisiti essenziali (attinenti allo status giuridico e
all'anzianità di servizio) richiesti da detta norma statale, vale a
dire che il personale ricoprisse un posto vacante in pianta organica
provvisoria della unità sanitaria locale e fosse presente in
servizio alle date del 30 giugno 1984 e 12 giugno 1985 (data di
entrata in vigore della legge n. 207); sia il fatto che il secondo
comma opera poi un generale rinvio, per quanto non previsto nel comma
precedente, all'art. 1 citato.
Ciò appare sufficiente per poter giungere alla conclusione che
l'interpretazione prospettata dal ricorrente, secondo il quale la
norma impugnata sarebbe applicabile anche al personale con rapporto
convenzionato (e non anche incaricato, come erroneamente è detto nel
ricorso) di cui all'art. 3 della legge n. 207 del 1985, con
conseguente difformità dell'anzianità di servizio richiesta, deve
essere esclusa, in base agli ordinari canoni ermeneutici.
2.2. - Passando, infine, alla seconda censura, relativa al quarto
comma dell'articolo unico in esame, va osservato che è bensì vero
che i profili professionali di ausiliario socio-sanitario e di
ausiliario socio-sanitario specializzato sono stati soppressi (e
riunificati in un unico profilo con diversa denominazione) a
decorrere dal 1° dicembre 1990, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n.
384 del 1990; ma è altrettanto evidente che la legge impugnata
integra la legge regionale n. 34 del 30 luglio 1990, entrata in
vigore precedentemente alle dette modifiche, e che quest'ultima legge
a sua volta concerne, in attuazione della più volte citata legge
statale n. 207 del 1985, personale in servizio in anni precedenti: ne
consegue che non può certamente ritenersi illegittimo l'aver
menzionato profili professionali esistenti all'epoca cui la norma si
riferisce.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'articolo unico, primo, secondo e quarto comma, della legge della
Regione Puglia riapprovata il 21 dicembre 1993, recante "Disposizioni
integrative della legge regionale 30 luglio 1990, n. 34 per
l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale dei servizi
psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72",
sollevate, in riferimento all'art. 117, ultimo comma, della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte