Sentenza n. 192/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/05/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404, primo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 26 novembre 1994 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile
vertente tra la S.a.s. Navali Arredamenti e Guy Anne ed altro,
iscritta al n. 787 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di opposizione di terzo proposto dal
cessionario di un'azienda avverso l'ordinanza con cui il Pretore di
Palermo aveva convalidato la licenza per finita locazione intimata
dal locatore nei confronti del dante causa dell'opponente, il Pretore
medesimo, con ordinanza emessa il 26 novembre 1994, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice di
procedura civile, nella parte in cui non prevede l'esperibilità
dell'opposizione ordinaria di terzo avverso l'ordinanza di convalida
di licenza per finita locazione allorché sia stata pronunciata per
mancata comparizione ovvero per mancata opposizione dell'intimato.
Osserva il giudice a quo come il mezzo d'impugnazione in argomento
risulti già esperibile avverso le ordinanze di sfratto emesse tanto
per finita locazione che per morosità, in forza delle sentenze nn.
167 del 1984 e 237 del 1985 di questa Corte, con la conseguenza che -
allo stato - sarebbe soltanto il momento scelto dal locatore per
agire, anteriormente o successivamente alla scadenza del contratto, a
determinare l'opponibilità dell'ordinanza di convalida da parte del
terzo che assuma lese le proprie ragioni, nel senso che soltanto nel
secondo caso è proponibile l'opposizione. Tale lacuna determinerebbe
una lesione degli evocati parametri costituzionali, concretantesi in
un'ingiustificata disparità di trattamento ed in una menomazione del
diritto di agire in giudizio. Considerato in diritto
1. - È denunciato l'art. 404, primo comma, del codice di
procedura civile, nella parte in cui non ammette l'opposizione di
terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita
locazione, prospettandosi una violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione, in confronto con le ipotesi di convalida di sfratto per
finita locazione e per morosità, nelle quali codesto mezzo
d'impugnazione è già esperibile giusta le sentenze n. 167 del 1984
e n. 237 del 1985 di questa Corte.
2. - La questione è fondata.
Con la sentenza n. 167 del 1984 questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 cod. proc. civ., nella
parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza
di sfratto per finita locazione; illegittimità successivamente
estesa, per "identità di ragione", dalla sentenza n. 237 del 1985
all'ipotesi di sfratto per morosità.
A tali pronunce, che hanno ampliato il ventaglio dei rimedi
esperibili avverso l'ordinanza di sfratto, questa Corte è pervenuta
considerando il contenuto sostanzialmente decisorio di codesto
provvedimento a fronte delle caratteristiche di cognizione sommaria
proprie del relativo procedimento, scandito dalla brevità dei
termini a comparire. La stessa motivazione vale dunque per ritenere
costituzionalmente illegittima la denunciata norma con riguardo
all'ipotesi di convalida di licenza per finita locazione. Ed infatti,
nel quadro normativo di evoluzione ed organica sistemazione della
disciplina delle locazioni in cui si colloca l'anzidetta tendenza
espansiva (recentemente ribadita dalla sentenza n. 51 del 1995), il
lasso di tempo che intercorre tra la convalida e la scadenza del
contratto non assume alcuna rilevanza differenziatrice.
Tanto, del resto, risulta indirettamente dalla stessa sentenza n.
167 del 1984, la quale ha considerato esperibile l'opposizione di
terzo anche avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 30, quarto
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 332, che consente al locatore
di convenire in giudizio il conduttore chiedendo il rilascio
dell'immobile "prima della data per la quale è richiesta la
disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il
conduttore abbia rilasciato l'immobile". D'altra parte, il dato
testuale costituito dall'art. 657 cod. proc. civ., coniugato con il
carattere additivo che le precedenti decisioni hanno assunto rispetto
all'art. 404 cod. proc. civ., non consente un'interpretazione
adeguatrice di quest'ultima norma; la quale, dunque, va dichiarata
costituzionalmente illegittima in parte qua.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404, primo
comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette
l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza
per finita locazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte