Sentenza n. 192/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/06/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 293, comma 3,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16
marzo 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
di Lucera, nel procedimento penale a carico di Fratello Nicola,
iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,
dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - A seguito di richiesta del pubblico ministero, il giudice per
le indagini preliminari presso la Pretura di Lucera disponeva nei
confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti
domiciliari.
Eseguita la misura, e fissato l'interrogatorio ai sensi dell'art.
294 del codice di procedura penale, il difensore dell'indagato
chiedeva di essere autorizzato ad esaminare gli atti e ad estrarne
copia. La cancelleria del giudice trasmetteva la richiesta al
pubblico ministero, al quale restituiva il fascicolo processuale -
già inviato in originale a corredo della richiesta di misura
cautelare -, con l'invito ad indicare gli atti che la difesa poteva
esaminare e dei quali poteva estrarre copia.
Il pubblico ministero replicava di non "dovere indicare alcun atto,
né tanto meno di mostrarlo al difensore per copie o per altro"
aggiungendo che a suo avviso l'indagato "nella fase precedente
all'interrogatorio
.. non può prendere cognizione delle accuse se non in sede di
contestazione dei gravi indizi ... essendo ovvio il pericolo di
precostituirsi difese di comodo...". Sulla base di quanto sopra,
prima che avesse corso l'interrogatorio, il difensore eccepiva che
era stato leso il diritto di difesa del proprio assistito, non avendo
potuto prendere visione ed estrarre copia degli atti d'indagine
trasmessi con la richiesta del pubblico ministero. L'interrogatorio
veniva rinviato, ma alla data di rinvio il giudice, persistendo il
rifiuto del pubblico ministero a che il difensore dell'indagato
prendesse visione ed estraesse copia degli atti sulla base dei quali
era stata disposta la misura cautelare, pronunciava ordinanza con la
quale sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.
293, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede il diritto del difensore ad ottenere copia degli atti a lui
depositati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Quindi ordinava la liberazione dell'indagato ex articolo 302 del
codice di procedura penale.
2. - Osserva il giudice a quo che prima della legge 8 agosto 1995,
n. 332, l'art. 309 cod. proc. pen., nel disciplinare il deposito ai
difensori degli atti in sede di riesame, non prevedeva la facoltà di
estrarre copia degli atti depositati. Al riguardo, la Corte di
cassazione a sezioni unite aveva ritenuto - con sentenza del 3
febbraio 1995, ricorrente Sciancalepre - che, in mancanza di
esplicita previsione, non sussisteva "un diritto della parte ad
ottenere de plano copia degli atti d'indagine", e che i diritti della
difesa erano adeguatamente tutelati dalla possibilità di esaminare
gli atti depositati e di estrarne copia informale; mentre il
riconoscimento di un diritto in senso tecnico era da escludere dalla
lettera della legge (ubi lex voluit dixit) e dallo stesso interesse
dell'indagato ad una rapida decisione.
La legge n. 332 del 1995 aveva modificato il comma 8 dell'art.
309, introducendo l'esplicita previsione della facoltà per il
difensore di esaminare e di estrarre copia degli atti a lui
depositati. La stessa legge aveva inoltre introdotto all'art. 293,
comma 3, cod. proc. pen. la previsione del deposito nella
cancelleria del giudice, assieme all'ordinanza applicativa della
misura cautelare (il cui deposito era già previsto dal testo
previgente, dopo l'esecuzione o notificazione), della richiesta del
pubblico ministero e degli atti da questi trasmessi a corredo della
stessa.
In tale situazione, secondo il giudice a quo si sarebbe dovuto
applicare all'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., il criterio
interpretativo già enunciato dalle sezioni unite della Corte di
cassazione con la predetta sentenza, relativa all'art. 309 cod. proc.
pen. nella formulazione previgente (esclusione del diritto del
difensore di ottenere copia degli atti in assenza di esplicita
previsione). Criterio che poteva ritenersi rafforzato dal rilievo che
nello stesso contesto normativo delle modifiche introdotte dalla
legge n. 332 del 1995 era stato espressamente previsto il diritto
della difesa di ottenere copia degli atti d'indagine depositati nella
fase del riesame (art. 309), mentre era stato omesso qualsiasi
richiamo alla facoltà del difensore di estrarre copia degli atti al
momento del loro deposito assieme all'ordinanza con la quale era
stata disposta la misura cautelare, subito dopo la sua esecuzione
(articolo 293).
Il rimettente ritiene però che il difensore dell'indagato a buon
diritto si duole di non aver potuto estrarre copia della
documentazione su cui il pubblico ministero aveva fondato la sua
richiesta, facendo riferimento a quanto osservato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 219 del 1994, e cioè al fatto che
"quando l'indagato sia già assoggettato ad una misura cautelare ....
non sussistono valide ragioni per escludere l'esercizio del diritto
di difesa"
Secondo il giudice a quo il legislatore, nel promulgare la legge
dell'agosto 1995, ha verosimilmente "operato un vistoso lapsus
legislativo omettendo la previsione, nell'art. 293, comma 3, codice
di procedura penale, del diritto del difensore di poter estrarre
copia degli atti depositati ...", in "stridente contrasto" con quanto
invece appositamente previsto nell'art. 309, comma 8, che tutela
"situazioni ontologicamente uguali"; non avendo "alcuna rilevanza la
fase precedente o successiva all'interrogatorio perché ... il
difensore, con una immediata impugnativa al tribunale per il riesame
ex articolo 309 codice di procedura penale, ha il diritto di prendere
visione ed estrarre copia" degli atti d'indagine. Con il solo
risultato che viene così a mettersi "in moto un'attività
giurisdizionale" complessa, quella del ricorso al tribunale per la
libertà, spesso al solo fine di avere compiuta e completa conoscenza
delle fonti d'accusa.
L'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che al deposito degli atti trasmessi con la richiesta di
misura cautelare consegua il diritto per il difensore di estrarne
copia, contrasterebbe dunque, secondo il rimettente, con l'art. 24
della Costituzione, in quanto le ragioni di segretezza o di
riservatezza degli atti d'indagine o quelle di speditezza sono tutte
certamente subvalenti rispetto al diritto dell'indagato, colpito da
misura cautelare personale, di esercitare il diritto di difendersi, e
di essere difeso, con la più ampia consapevolezza dei risultati
delle indagini e delle accuse a suo carico. E contrasterebbe anche
con l'art. 3 della Costituzione, in quanto è privo di ragionevolezza
limitare il diritto del difensore al solo esame nella cancelleria del
giudice degli atti depositati dopo l'emissione della misura
cautelare, mentre, proponendo richiesta di riesame immediatamente
dopo l'esecuzione della misura (e dunque anche prima
dell'interrogatorio), il difensore acquista il diritto di estrarre
copia dei medesimi atti. Considerato in diritto
1. - La questione sottoposta all'esame della Corte ha per oggetto
l'art. 293, comma 3, del codice di procedura penale, così come
novellato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, nella parte in cui non
prevede che al deposito nella cancelleria del giudice dell'ordinanza
che ha disposto la misura della custodia cautelare, ovvero misura
diversa dalla custodia cautelare, unitamente alla richiesta del
pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa, consegua il
diritto del difensore di estrarre copia degli atti depositati.
Ad avviso del giudice rimettente, tale disciplina contrasterebbe
con l'art. 24 della Costituzione, in quanto il diritto di difesa
verrebbe irragionevolmente ostacolato in un contesto in cui non
sussistono esigenze di riservatezza tali da giustificarne il
sacrificio, nonché con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la
disciplina censurata creerebbe una ingiustificata disparità di
trattamento rispetto alla situazione ontologicamente eguale
disciplinata dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., anch'esso
modificato dalla legge n. 332 del 1995, ove è espressamente previsto
che al deposito degli atti in cancelleria prima dell'udienza di
riesame si accompagna la facoltà per il difensore di esaminarli e di
estrarne copia.
2. - Prima di affrontare le censure di legittimità costituzionale
prospettate dal giudice rimettente, è opportuno esaminare la
disciplina che, prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 332
del 1995, gli artt. 293, comma 3, e 309, comma 8, cod. proc. pen.
riservavano al deposito degli atti in cancelleria, rispettivamente
dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare e prima
dell'udienza di riesame, nonché le posizioni assunte al riguardo
dalla giurisprudenza di legittimità.
Il testo originario dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen.
stabiliva che, dopo l'esecuzione o notificazione, veniva depositato
in cancelleria solo il testo dell'ordinanza che aveva disposto la
custodia cautelare o altra misura diversa dalla custodia cautelare. A
sua volta, nella formulazione originaria l'art. 309, comma 8, cod.
proc. pen. stabiliva che, in caso di richiesta di riesame, gli atti
presentati dal pubblico ministero a norma dell'art. 291, comma 1,
cod. proc. pen. (cioè la richiesta di misura cautelare e gli
elementi su cui la richiesta stessa si fondava) restavano depositati
in cancelleria fino al giorno dell'udienza.
Tale disciplina aveva comportato l'effetto, ripetutamente
denunciato dalla dottrina e dagli operatori giudiziari, di indurre la
persona sottoposta a custodia cautelare a presentare talvolta
richiesta di riesame al solo scopo di venire a conoscenza, per ovvie
esigenze di difesa, anche della richiesta del pubblico ministero e
degli elementi con la stessa presentati, dei quali l'art. 309, comma
8, cod. proc. pen. prevedeva appunto il deposito in cancelleria
prima dell'udienza di riesame.
Dal canto suo, l'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. aveva sollevato
contrastanti interpretazioni giurisprudenziali. Alcune sentenze, sia
di legittimità che di merito, avevano affermato che il deposito
degli atti in cancelleria comportava automaticamente la facoltà del
difensore di estrarne copia, in quanto il deposito è finalizzato
alle esigenze della difesa di completa conoscenza e utilizzazione
degli atti depositati; esigenze che trovano appunto attuazione
mediante il diritto di estrarre copia. Più numerose erano però
state le sentenze della Corte di cassazione che avevano aderito ad
una interpretazione letterale-sistematica dell'art. 309, comma 8,
cod. proc. pen., poi confermata dalle sezioni unite (sentenza 3
febbraio 1995).
Alla stregua di tale interpretazione, il deposito degli atti e il
diritto di estrarne copia operano su piani diversi, nel senso che
l'esercizio del secondo non è necessaria conseguenza del primo.
L'assunto riposa su considerazioni sistematiche tratte dal combinato
disposto degli artt. 116 cod. proc. pen. e 43 disp. att., da cui si
ricaverebbe la regola generale che il rilascio di copie a chiunque
vi abbia interesse è subordinato all'autorizzazione del pubblico
ministero o del giudice che procede, salvi i casi in cui la legge
espressamente riconosce al richiedente il diritto al rilascio delle
copie (ad esempio, artt. 366, comma 1, 430, comma 2, 433, comma 2,
450, comma 6, 466 cod. proc. pen.).
La legge n. 332 del 1995, inserendo nel comma 8 dell'art. 309 cod.
proc. pen. l'espressa facoltà del difensore di esaminare e di
estrarre copia degli atti depositati in cancelleria, ha quindi
risolto legislativamente il contrasto giurisprudenziale su cui erano
intervenute le sezioni unite della Cassazione.
Analoghi problemi interpretativi sono rimasti peraltro aperti con
riferimento alla norma oggetto della presente questione di
legittimità costituzionale: la legge n. 332 del 1995 ha infatti
modificato anche l'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., stabilendo che
insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare vengano
depositati in cancelleria la richiesta del pubblico ministero e gli
atti presentati con la stessa, ma non ha menzionato espressamente la
facoltà del difensore di estrarne copia. Si sono così riproposti
nei confronti dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. i medesimi
problemi interpretativi che si ponevano nei confronti dell'art. 309,
comma 8, cod. proc. pen. prima della modifica introdotta con la
legge n. 332 del 1995.
3. - Alla luce delle vicende legislative e giurisprudenziali degli
art. 293, comma 3, e 309, comma 8, cod. proc. pen., la questione di
legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio è fondata
in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Se si riflette sulla ratio dell'istituto, il deposito degli atti
in cancelleria a disposizione delle parti deve, di regola, comportare
necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facoltà
di estrarne copia. Al contenuto minimo del diritto di difesa,
ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro
visione, deve cioè accompagnarsi automaticamente, salvo che la legge
disponga diversamente, la facoltà di estrarne copia, al fine di
agevolare le ovvie esigenze del difensore di disporre direttamente e
materialmente degli atti per preparare la difesa e utilizzarli nella
redazione di richieste, memorie, motivi di impugnazione.
Nel disciplinare la materia, il legislatore ha peraltro ritenuto di
dovere indicare espressamente una serie di casi in cui al deposito
degli atti si accompagna la facoltà di estrarne copia (cfr. ad
esempio, oltre al già menzionato art. 309, comma 8, cod. proc. pen.,
gli articoli 310, comma 2, 366, comma 1, 419, comma 2, in relazione
all'art. 131 disp. att., 430, comma 2, 433, comma 2, 450, comma 6,
457, comma 2, 455, comma 1, lettera g), cod. proc. pen., nonché gli
artt.93, 139, 140, 161 disp. att.), mentre in altre e meno numerose
situazioni, tra cui quella oggetto della presente questione di
legittimità costituzionale, viene invece previsto solo il deposito
degli atti, con o senza avviso al difensore (v., ad esempio, gli
artt. 296, comma 2, 324, comma 6, 408, comma 3, cod. proc. pen.).
La sopra menzionata sentenza delle Sezioni unite della Cassazione
si è appunto richiamata al combinato disposto degli artt. 116 cod.
proc. pen. e 43 disp. att. per affermare il principio che, in tutti i
casi in cui il diritto di estrarre copia non è espressamente
riconosciuto dalla legge, il rilascio delle copie è subordinato, a
norma dell'art. 116, comma 2, cod. proc. pen., all'autorizzazione
dell'autorità giudiziaria che procede, cui spetta valutare se
sussistono esigenze processuali tali da prevalere sulla piena
esplicazione del diritto di difesa.
Esula peraltro dai confini della specifica questione di
legittimità costituzionale dedotta nel presente giudizio prendere in
esame la congruità della disciplina apprestata dal legislatore in
tutti i casi in cui al deposito degli atti non si accompagna la
facoltà del difensore di estrarne copia. La Corte deve limitarsi
alla specifica questione di legittimità costituzionale posta nei
confronti dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen.: al riguardo, non
vi è dubbio che il diritto di difesa risulta ingiustificatamente
ostacolato e compresso dal mancato riconoscimento della facoltà del
difensore di estrarre copia degli atti depositati insieme
all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare.
La ratio della modifica introdotta dalla legge n. 332 del 1995 è,
infatti, di consentire al difensore pieno accesso agli atti
depositati dal pubblico ministero, sul presupposto che, dopo
l'esecuzione della misura cautelare, non sussistono ragioni di
riservatezza tali da giustificare limitazioni al diritto di difesa;
al contrario, dopo l'esecuzione della misura cautelare deve essere
consentito il pieno esercizio del diritto di difesa (cfr. in tale
senso la sentenza n. 219 del 1994), assicurando al difensore la più
ampia e agevole conoscenza degli elementi su cui si è fondata la
richiesta del pubblico ministero, al fine di rendere attuabile una
adeguata e informata assistenza all'interrogatorio della persona
sottoposta alla misura cautelare ex art. 294 cod. proc. pen., nonché
di valutare con piena cognizione di causa quali siano gli strumenti
più idonei per tutelare la libertà personale del proprio assistito,
dalla richiesta di riesame ovvero di revoca o sostituzione della
misura alla proposizione dell'appello.
Se questi sono gli obiettivi perseguiti dal legislatore del 1995
mediante la modifica del testo originario dell'art. 293, comma 3,
cod. proc. pen., la mera conoscenza degli atti depositati dal
pubblico ministero, non accompagnata dal diritto di estrarne copia,
rappresenta una ingiustificata limitazione del diritto di difesa, che
nel caso di specie si pone in irrimediabile contrasto con l'art. 24
della Costituzione La disciplina limitativa non trova infatti ragione
né nell'esigenza di riservatezza, ormai superata dall'esecuzione
della misura cautelare, né nel timore che le operazioni di rilascio
delle copie possano interferire con i termini rapidi e vincolanti
previsti per l'interrogatorio e, poi, per la presentazione
dell'istanza di riesame e per la relativa decisione, essendo evidente
che né il difensore potrà pretendere, né l'autorità giudiziaria
potrà concedere dilazioni di tali termini ove risulti materialmente
impossibile procedere alla copia di tutti gli atti richiesti entro le
rigide cadenze previste per l'interrogatorio e per l'udienza di
riesame.
Rimane così assorbita la censura di legittimità sollevata con
riferimento alla violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma 3,
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la
facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza
che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico
ministero e degli atti presentati con la stessa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte