Corte costituzionale

Ordinanza n. 192/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/06/2001 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento

dei minori), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 2000 dal

tribunale per i minorenni di Napoli sull'istanza proposta da Cola

Nereo ed altra, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il tribunale per i minorenni di Napoli, investito

dell'esame di una istanza di adozione presentata da una coppia di

coniugi risultata non idonea a seguito dell'istruttoria compiuta, con

ordinanza emessa il 12 maggio 2000 ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 4 maggio 1983,

n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori),

nella parte in cui non prevede che l'inidoneità degli aspiranti

all'adozione - qualora la coppia che presenta domanda di adozione

nazionale non possieda i requisiti di cui all'art. 6 della stessa

legge - debba essere dichiarata con un espresso provvedimento del

giudice minorile, per violazione degli artt. 24, primo e secondo

comma, e 111, primo comma, della Costituzione;

che, secondo il collegio rimettente, contrariamente a quanto

previsto per l'adozione internazionale, in quella nazionale la legge

non prevede l'emissione di alcun provvedimento, positivo o negativo,

che accerti l'idoneità della coppia, essendo l'intervento

giurisdizionale articolato in due momenti, il primo rivolto ad

accertare l'esistenza dei requisiti minimi di capacità educativa, di

istruzione e di mantenimento, nonché l'assenza di separazione tra i

ricorrenti e la durata del matrimonio da almeno tre anni, il secondo

rivolto all'esame comparativo tra le esigenze del minore da affidare

e le coppie disponibili al fine di individuare quella più adatta

alle esigenze dello stesso;

che, sempre secondo il tribunale per i minorenni di Napoli,

mentre la seconda fase prevede l'emissione del decreto di affidamento

preadottivo, l'accertamento da parte del giudice circa la sussistenza

dei requisiti resterebbe "senza espressione";

che il giudice a quo osserva che vi sarebbe un insanabile

contrasto tra la disciplina dell'adozione nazionale e quella

dell'adozione internazionale, pur essendo identici i requisiti di

idoneità richiesti alle coppie, mentre il principio per il quale

l'adozione è ispirata all'esigenza di dare una famiglia adeguata al

minore non dovrebbe sacrificare il "diritto processuale" di chi

agisce in giudizio per far dichiarare la propria disponibilità ad

adottare ad un provvedimento che dichiari l'esito della sua

richiesta;

che il giudice a quo, dopo aver escluso che in base alle

legge sia configurabile un diritto ad adottare, ritiene che vi

sarebbe comunque un interesse legittimo di chi presenta la domanda

che la stessa venga convenientemente esaminata e la legittima

aspettativa di un provvedimento in ordine all'esistenza (o

all'assenza) dei requisiti previsti dalla legge, la cui mancanza

comprometterebbe i principi costituzionali che regolano il processo

civile con la conseguente violazione dei parametri invocati.

Considerato che il tribunale per minorenni di Napoli dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 4 maggio 1983,

n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori),

nella parte in cui non prevede che l'inidoneità degli aspiranti

all'adozione nazionale che non siano in possesso dei requisiti di cui

all'art. 6 della stessa legge venga dichiarata con un espresso

provvedimento del giudice minorile, ritenendo che tale omessa

previsione violi gli artt. 24, primo e secondo comma, e 111, primo

comma, della Costituzione;

che il giudice a quo osserva che, mentre nella disciplina

dell'adozione internazionale la legge prevede, in esito agli

accertamenti compiuti dal tribunale, l'emissione di un provvedimento

col quale la coppia che aspira all'adozione viene dichiarata o meno

idonea, un analogo provvedimento non è previsto nella procedura di

adozione nazionale e che tale omissione lederebbe il diritto degli

interessati ad agire e difendersi in giudizio secondo le norme del

giusto processo;

che l'equiparazione della adozione nazionale a quella

internazionale, da cui prende le mosse il giudice rimettente, appare

erronea poiché - come questa Corte ha già affermato - pur essendo i

due istituti connotati da principi comuni, le relative procedure sono

differenziate dal momento che "solo nella prima il collegamento tra

coniugi adottanti e minore da adottare è tale da consentire

l'immediata valutazione, da parte del tribunale per i minorenni,

dell'idoneità di quei coniugi ad offrire la famiglia di accoglienza

adatta al minore per il quale si pronuncia, dopo il periodo di

affidamento, il provvedimento di adozione" (sentenza n. 10 del 1998);

che occorre ulteriormente considerare che questa Corte ha

già affermato (sentenza n. 281 del 1994) che "l'aspirazione dei

singoli ad adottare non può ricomprendersi tra i diritti inviolabili

dell'uomo";

che l'adozione dei minorenni, "pur traendo origine da un atto

di autonomia degli adottanti, non si perfeziona con la mera domanda

dei medesimi" ma solo col provvedimento giudiziario - dal quale

discendono le conseguenze giuridiche volute dalla legge - rispetto al

cui contenuto il rilievo attribuito alla volontà degli istanti è

subordinato "alla preminente considerazione dell'interesse del

minore" (sentenza n. 197 del 1986);

che nella adozione nazionale l'idoneità della coppia

adottante deve riferirsi specificatamente al singolo minore

adottabile, in modo da consentire un suo inserimento mirato sulla

base delle potenzialità di quella specifica coppia, per cui nessuna

utilità potrebbe avere un provvedimento che valutasse in astratto

tale idoneità;

che nella fase relativa all'accertamento dei requisiti della

coppia che aspira all'adozione non vengono quindi per nulla in

rilievo posizioni di diritto soggettivo di parti fra loro

contrapposte, trattandosi di accertamenti preliminari e propedeutici

al successivo, eventuale, provvedimento di affidamento preadottivo,

da assumere nello specifico interesse di un minore;

che a tale fase non possono quindi essere applicati i

principi costituzionali che regolano il processo civile;

che pertanto la questione è manifestamente infondata sotto

ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 4 maggio 1983,

n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori),

sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e

111, primo comma, della Costituzione, dal tribunale per i minorenni

di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte