Sentenza n. 193/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1970 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre
1952, n. 4003, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1969 dal
Commissario per la liquidazione degli usi civici di Roma nel
procedimento vertente tra il Comune di Anguillara Sabazia, il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, l'Ente per la colonizzazione della
Maremma tosco-laziale, Torlonia Alessandro, Anna Maria e Giulia, e la
Banca nazionale del lavoro, iscritta al n. 167 del registro ordinanze
1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145
dell'11 giugno 1969.
Visti gli atti di costituzione del Comune di Anguillara Sabazia,
dell'Ente Maremma, dei Torlonia e del Ministero dell'agricoltura e
foreste;
udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
uditi gli avvocati Guido Cervati e Gino Lanzara, per il Comune di
Anguillara, l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma, l'avv. Francesco
Franchi, per i Torlonia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Francesco Agrò, per il Ministero dell'agricoltura e foreste.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A seguito di una complessa vicenda giudiziaria, il Commissario per
la liquidazione degli usi civici di Roma, con decisione del 25
agosto-31 dicembre 1947 riconobbe e dichiarò soggetti al diritto
civico di pascolo in favore della popolazione del Comune di Anguillara
Sabazia tutti i terreni di proprietà Torlonia ivi situati costituenti
la tenuta Spanoro e determinò, ai sensi degli artt. 5 e 6 legge 16
giugno 1927, n. 1766, il compenso in favore del Comune per la
liquidazione dei diritti suddetti in una porzione dei terreni gravati
corrispondente in estensione e valore a 1/4 per quelli gravati dal solo
pascolo estivo, a 1/4 per quelli gravati dalla sola semina e pascolo
con buoi aratori, e a 1/3 per quelli gravati da entrambi i diritti. Il
Commissario, inoltre, con lo stesso provvedimento, nominò un
consulente tecnico con l'incarico di accertare con esattezza
l'estensione, il valore, i confini e i numeri catastali dei detti
terreni di proprietà Torlonia soggetti ad usi civici, e di specificare
su quali di essi gravassero entrambi o uno solo degli usi riconosciuti,
proponendo in concreto la porzione da assegnarsi al Comune a titolo di
compenso per la liquidazione, nella indicata misura. Contestualmente,
il Commissario affidò allo stesso consulente il compito di accertare
l'eventuale fondamento di altra istanza avanzata in quella sede dal
Comune e dichiarata "non provata allo stato, per ottenere
l'assegnazione della restante parte della tenuta Spanoro, onde
soddisfare particolari esigenze della popolazione di Anguillara: ciò
in base agli artt. 9 R.D. 3 agosto 1891, n. 510 e 7 della citata legge
n. 1766 del 1927, trattandosi di fondo situato in territorio ex
pontificio.
Depositata la relazione del consulente, il Commissario, con
decisione 10 novembre 1951, dava atto che i terreni in Comune di
Anguillara di proprietà Torlonia su cui gravavano i detti usi civici
ammontavano nel complesso a ha. 1016.40.90 di cui ha. 664,78 col
reddito imponibile di L. 41.046,04, del valore di L. 51.188.975,75,
soggetti ad entrambi gli usi sopra menzionati, ed ha. 351.62.92 col
reddito imponibile di lire 22.774,40, del valore di L.31.404.056,18,
soggetti al solo pascolo.
Dava atto altresì che il perito aveva identificato la quota di
compenso al Comune in una zona di ha. 368.44.61 di terreno della
tenuta Spanoro.
Il Commissario, inoltre, vagliata la relazione del consulente,
anziché procedere al distacco della sola quota di compenso assegnava
il resto della tenuta a favore del Comune, facendo uso delle facoltà
concessegli dalle sopraricordate provvidenze legislative per le terre
ex pontificie riconoscendo la natura indispensabile dei diritti
esercitati, e la insufficienza della zona di terreno da cedersi in
corrispettivo della liquidazione degli usi a garantire la prosecuzione,
come per il passato, dell'esercizio dei diritti civici. Con la stessa
decisione il Commissario fissava a favore dei Torlonia ed a carico del
Comune, quale compenso della residua devoluzione del fondo, il canone
annuo di L. 2.883.953.
Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n.
4003, emesso nei confronti di Torlonia Alessandro, Anna Maria e Giulia,
intestatari catastali, furono espropriati ha. 732.49.00 nel Comune di
Anguillara in favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale, ed il Comune suddetto, con ricorso al Commissario del 12
maggio 1965, fece rilevare che nella superficie come sopra espropriata
erano inclusi gli ha. 647.96.29, già attribuiti ad esso Comune per
effetto della totale affrancazione disposta con la citata sentenza
commissariale del 1951 e costituenti la differenza fra l'intera
superficie della tenuta Spanoro di ha. 1016.40.90 e la quota
identificata quale compenso per la liquidazione degli usi in ha.
368.44.61. Di conseguenza il Comune, rilevato che i terreni così
espropriati erano, alla data del decreto presidenziale 27 dicembre
1952, già acquisiti al demanio comunale e, come tali, non soggetti
all'esproprio per riforma fondiaria, limitato ai terreni di proprietà
privata a norma dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
chiedeva reintegrarsi nel demanio comunale i terreni come sopra
espropriati, previa remissione alla Corte costituzionale della
questione di legittimità costituzionale del decreto citato che
assumeva viziato per eccesso dai limiti della delega di cui alle leggi
12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.
Con ordinanza emessa il 21 febbraio 1969 il Commissario ha accolto
la richiesta di rimessione degli atti alla Corte costituzionale
ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione
sollevata.
Al riguardo, il Commissario ha osservato che le terre provenienti
al Comune da uso civico acquistano indubbiamente natura demaniale di
uso civico, e che, come tali, sono escluse dall'esproprio per riforma
fondiaria così come anche avrebbe ritenuto la giurisprudenza di questa
Corte. Né varrebbe obiettare che, a norma dell'art. 2 della legge 12
maggio 1950, n. 230, sostituito dall'art. 4 della legge 21 ottobre
1950, n. 841, la situazione delle terre va riferita alla data del 15
novembre 1949 poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
l'efficacia riconosciuta dalla legge comune a eventi o fatti successivi
al 15 novembre 1949, o collegati a situazioni in via di formazione
anteriormente a tale data, non troverebbe ostacolo nell'articolo
citato, che quindi varrebbe solo ai fini della determinazione del
limite quantitativo delle terre in relazione alle quali deve operarsi
l'esproprio. Né, d'altra parte, avrebbe rilievo la mancata opposizione
da parte del Comune al piano di esproprio, pubblicato fin dal 26 giugno
1951, poiché in materia non sarebbero ammissibili acquiescenze o
rinunzie. Sarebbe comunque socialmente preferibile la destinazione
fatta dal Commissario che non quella conseguente alla espropriazione,
poiché la ripartizione in unità poderali di circa dieci ettari
effettuata ordinariamente dall'Ente Maremma, mal si adatterebbe alle
esigenze degli assegnatari, piccoli coltivatori diretti, che sarebbero
invece favoriti dalle assegnazioni fatte dal Commissario, conformi a
criteri di maggior frazionamento.
Il Comrnissario osserva poi che la questione apparirebbe non
manifestamente infondata anche sotto altro profilo. Ed invero il
decreto di esproprio emanato nei confronti degli (apparenti)
proprietari Torlonia, intestatari catastali, non avrebbe tenuto conto
della situazione giuridica creatasi con la sentenza commissariale del
1947, che avrebbe trasformato il condominio di diritto germanico "per
facultates" esistente sulle terre in questione fra i Torlonia e la
popolazione di Anguillara, in condominio di diritto romano, cioè per
quote, ed ancor più con la sentenza commissariale del 1951, che
attribuiva l'intero fondo alla popolazione di Anguillara.
Anche a quest'ultimo proposito, infatti, varrebbe la già citata
giurisprudenza di questa Corte sugli effetti degli eventi successivi
alla data del 15 novembre 1949, e in più soccorrerebbe il criterio
pure assunto da questa Corte secondo cui nel contrasto fra intestazione
catastale e prova giuridica della proprietà è questa ultima che deve
prevalere.
L'ordinanza è stata notificata e comunicata come per legge.
Avanti a questa Corte si è costituito ritualmente il Comune di
Anguillara, in persona del sindaco "pro tempore Vito Catarci,
rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Lanzara e Guido Cervati, i
quali hanno depositato tempestivamente le proprie deduzioni.
La difesa del Comune insiste nell'affermare che i terreni
espropriati col decreto impugnato erano di natura demaniale di uso
civico e come tali non soggetti ad esproprio ed in proposito fa
richiamo alle ragioni esposte nell'ordinanza di rinvio, ribadendo il
concetto che la espropriazione per riforma fondiaria è limitata ai
terreni di proprietà privata, mentre i terreni pervenuti al Comune per
effetto della disposta affrancazione rientrerebbero, a norma dell'art.
11 della legge del 1927, in un regime di indisponibilità che li
assimilerebbe ai beni demaniali originari.
Quanto alla data di riferimento del 15 novembre 1949 la difesa del
Comune riafferma che essa va osservata solo ai fini di stabilire la
consistenza della proprietà, e non quindi al fine di identificare la
"qualitas soli", ed in proposito torna ad invocare la giurisprudenza
della Corte che autorizzerebbe tali conclusioni ponendo in evidenza la
necessità di fare riferimento alla situazione effettivamente
esistente alla data suddetta, e non alla situazione apparente.
D'altra parte, prosegue la difesa del Comune, la qualità pubblica
del terreno, che costituisce impedimento per l'esproprio andrebbe
comunque considerata al momento della emanazione del provvedimento
ablatorio, cioè alla data del decreto, poiché non sarebbe
concepibile una espropriazione per riforma agraria, cioè per creare
proprietà contadina privata, senza tener conto della avvenuta
destinazione pubblica del bene.
La difesa del Comune ribadisce e sviluppa poi l'altro profilo di
illegittimità costituzionale prospettato nell'ordinanza di rinvio
relativamente alla titolarità della proprietà effettiva dei terreni
espropriati, osservando in particolare che, con la determinazione in
concreto della quota di compenso spettante al Comune, effettuata con la
decisione del Commissario del 1947, si sarebbe già compiutamente
perfezionata la comunione per quote, costituendo il successivo distacco
delle porzioni attribuite al Comune con la decisione del 1951 un
provvedimento meramente esecutivo e dichiarativo di quella precedente
determinazione.
Il provvedimento con cui il Commissario, il 10 novembre 1951,
assegnò l'intera tenuta alla popolazione avrebbe, in altri termini,
le caratteristiche di un vero e proprio provvedimento di esproprio,
che avrebbe degradato il diritto dell'originario proprietario nel
pubblico interesse, sancito dall'art. 7 della legge 16 giugno 1927, n.
1766, e R.D. 3 agosto 1891, n. 510.
E di qui scaturirebbe una ulteriore incompatibilità del decreto
impugnato col regime dei beni in questione trattandosi di terreni già
espropriati per pubblica utilità e quindi non suscettibili di riforma
agraria. Né varrebbe invocare (per sostenere il contrario) l'art. 9
della legge Sila, secondo cui nelle espropriazioni di proprietà
privata per riforma fondiaria sono trasferiti sulla indennità tutti i
diritti dei terzi, compresi i diritti di uso civico, in quanto tale
norma si riferirebbe agli usi civici quando si presentano come diritti
reali "in re aliena", mentre nel caso si tratterebbe di beni demaniali
di uso civico, divenuti tali attraverso il procedimento di liquidazione
previsto dalla legge.
Conclude pertanto chiedendo dichiararsi l'illegittimità del
decreto impugnato.
Si è anche ritualmente costituito l'Ente Maremma in persona del
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido
Astuti e Guido Ruo i quali hanno ritualmente depositato le proprie
deduzioni.
La difesa dell'Ente osserva che i terreni in discussione alla data
del 15 novembre 1949 erano di proprietà privata anche se gravati da
usi civici di pascolo e di semina. La natura demaniale sarebbe stata
attribuita con efficacia costitutiva ai terreni stessi solo in virtù
della decisione commissariale del 1951 cioè in epoca successiva alla
suddetta data, per cui bene sarebbe stato disposto l'esproprio di cui
al decreto impugnato, dato che nulla vieterebbe di procedere allo
scorporo di beni privati anche se gravati di uso civico, come sarebbe
appunto reso palese dal citato art. 9 della legge 12 maggio 1950, n.
230.
Né sarebbe pertinente l'argomento sopra accennato concernente la
trasformazione del condominio di diritto germanico in comunione di
diritto romano, poiché sarebbe pacifica la distinzione fra diritti di
uso civico su terreni privati e usi civici esercitati sul demanio
universale e comunale, e nella specie trattandosi, alla data del 15
novembre 1949, di usi civici su terreni privati, la questione
apparirebbe ictu oculi infondata, e sarebbe fuori luogo indagare circa
la natura dei diritti civici stessi e sulla loro origine storica.
Chiede pertanto, in via principale, dichiararsi infondata la
questione, e, in via subordinata, dichiararsi l'illegittimità del
decreto impugnato in quanto abbia compreso nella superficie espropriata
terreni che alla data del 15 novembre 1949 dovessero considerarsi parte
del demanio di uso civico del Comune di Anguillara Sabazia e non già
di proprietà privata gravata di uso civico.
Si è anche costituito il Ministero dell'agricoltura e foreste, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso come per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha tempestivamente presentato
le proprie deduzioni difensive.
L'Avvocatura sostiene, in sostanza, tesi analoghe a quelle dedotte
come sopra dall'Ente, insistendo nell'affermare che fuor di luogo
sarebbero i richiami alla giurisprudenza della Corte contenuta nella
ordinanza di rinvio per quanto attiene alla inespropriabilità dei
terreni demaniali, dato che i mutamenti successivi al 15 novembre 1949
nella situazione di appartenenza dei terreni sottoposti a riforma
fondiaria non avrebbero rilevanza, salvo le successioni a causa di
morte.
Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondata la questione.
Si sono infine tempestivamente costituiti Torlonia Alessandro, Anna
Maria e Giulia, rappresentati e difesi dagli avvocati Tullio Spiriti e
Francesco Franchi che hanno ritualmente depositato le proprie
deduzioni.
La difesa dei Torlonia pone in evidenza il fatto che la quota di
ha. 368.44.61 attribuita al Comune di Anguillara come compenso per la
liquidazione degli usi civici con la citata decisione del Commissario
del 1951 non è stata compresa nell'esproprio; che il Comune non aveva
ritenuto di fare opposizione all'esproprio della rimanente superficie
considerando (delibera n. 27 del 17 aprile 1943) che le terre
espropriate erano ripartite per la trasformazione fondiaria fra gli
agricoltori locali; che tuttavia il Comune, intervenuta la
liquidazione a favore dei Torlonia dell'indennità di esproprio
(stabilita, per la parte che interessa, in L. 55.822.804,15), aveva
citato essi Torlonia avanti al tribunale di Roma per ottenere
l'attribuzione dell'indennità stessa, e che il giudizio è ancora in
corso.
Nel merito ribadisce le tesi sopra esposte concernenti la natura di
beni privati dei terreni espropriati alla data del 15 novembre 1949 e
la conseguente infondatezza della questione.
Inoltre argomenta dal già citato art. 9 della legge 12 maggio
1950, n. 230, che la legge stessa prevederebbe l'espropriabilità di
terreni gravati da uso civico, salvo l'attribuzione al Comune della
indennità relativa.
La difesa del Comune di Anguillara ha depositato una memoria
illustrativa con cui riafferma e sviluppa le tesi già svolte.
In particolare pone in evidenza il fatto che la sentenza del
Commissario emessa nel 1951 sarebbe l'atto conclusivo di un lungo iter
processuale, apertosi in epoca lontana ed avente sostanzialmente ad
oggetto l'attribuzione della qualità demaniale alle terre in
questione, il che renderebbe più evidente l'irrilevanza nella specie
della data del 15 novembre 1949, dovendosi appunto considerare la
proprietà Torlonia " condizionata" dalle istanze del Comune fin da
epoca di molto anteriore.
La difesa torna poi a riaffermare l'esigenza di collegare la natura
pubblica dei terreni in discussione al momento dell'emissione del
decreto di scorporo, osservando che, in caso contrario, si
profilerebbero conseguenze abnormi, quali la possibilità di
espropriare per riforma fondiaria un terreno su cui, successivamente
al 15 novembre 1949, sia stata disposta la espropriazione per pubblica
utilità. L'art. 4 della legge n. 841 del 1950 dovrebbe, perciò,
intendersi riferito alla proprietà terriera privata, escludendo a
priori qualsiasi terreno pubblico, indipendentemente dalla data di
assunzione di tale qualifica.
Insiste altresì nell'affermare che, per effetto della decisione
commissariale del 1947, si sarebbe istituita fra i Torlonia ed il
Comune una comunione per quote.
Anche la difesa dell'Ente Maremma ha depositato nei termini una
memoria illustrativa con cui ripropone le tesi già esposte, insistendo
particolarmente sulla differenza tra usi civici esercitati su terreni
privati e su terreni costituenti il demanio universale comunale, e
riaffermando la natura privata dei terreni in discussione alla data del
15 novembre 1949. In proposito confuta la possibilità di attribuire
rilievo giuridico, in relazione a tale data, alla, per allora futura,
destinazione al Comune delle terre appartenenti ai Torlonia.
Nega poi, in particolare, che per effetto della sentenza del
Commissario del 1947 si sia stabilita una comunione per quote fra il
Comune ed i Torlonia osservando che, se mai, in forza del detto
provvedimento la comunione si sarebbe potuta istituire solo per la
quota che il Commissario aveva allora determinato quale compenso per
la liquidazione, e non per la rimanente parte della proprietà
privata, rispetto alla quale sarebbe stata solo prevista
l'eventualità di una futura assegnazione al Comune. In ogni modo, la
comunione per quote ideali avrebbe potuto sorgere solo al termine del
procedimento di liquidazione e non nel corso di esso, potendosi
parlare di estinzione degli usi civici, appunto, solo per effetto
della liquidazione o affrancazione, ed avendosi quindi, fino a tale
momento, una proprietà soltanto privata, gravata di usi civici. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di rinvio a questa Corte, la questione di
legittimità costituzionale, riguardante il decreto presidenziale di
esproprio 27 dicembre 1952 in favore dell'Ente per la colonizzazione
della Maremma tosco-laziale, viene proposta dal Commissario liquidatore
nei seguenti termini riassuntivi:
a) le terre rivendicate in relazione alle decisioni commissariali
31 dicembre 1947-31 dicembre 1951 e come loro effetto, andrebbero
classificate di natura demaniale di uso civico;
b) data tale natura, la loro soggezione ad esproprio verrebbe ad
essere esclusa dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
operativo solo su terreni di proprietà privata. Ciò non
contrasterebbe con l'obbligo del riferimento, prescritto dall'ora
citato articolo, alla "consistenza dei terreni alla data del 15
novembre 1949" perché tale riferimento varrebbe soltanto ai fini della
determinazione del limite quantitativo delle terre e lascerebbe intatta
la possibilità di sviluppo di situazioni già in via di formazione a
quella data o il verificarsi succesivo di condizioni già predisposte,
con effetto retroattivo alla stessa data;
c) per effetto della citata decisione commissariale del 1951, che
ha assegnato tutto il comprensorio al Comune, i Torlonia ne sarebbero
rimasti solo "proprietari apparenti": sicché il decreto presidenziale
di esproprio, non avendo tenuto conto della situazione giuridica sorta
e sviluppatasi come sopra, sarebbe affetto da vizio di
incostituzionalità, per avere travalicato i confini assegnati dalla
legge di delegazione.
2. - La Corte osserva che, per determinare la quota di proprietà
terriera suscettibile di trasformazione fondiaria od agraria ai sensi
della legge n. 841 del 1950, occorre far riferimento alla "consistenza"
di detta proprietà al 15 novembre 1949. L'accertamento della
"consistenza" implica, sia l'individuazione dei titolari della
proprietà, sia la rappresentazione dello stato di fatto dei terreni,
il tutto secondo la realtà effettiva e non secondo l'apparenza formale
(giurisprudenza costante: da ultimo sentenza n. 70 del 1969).
Ne deriva che, per verificare, nel caso, se il decreto
presidenziale di esproprio siasi mantenuto nei limiti della delega,
occorre rapportare anzitutto l'esame della situazione di fatto e di
diritto alla predetta data di riferimento.
La situazione che ne risulta è quella conseguente alla decisione
commissariale 25 agosto 1947 con la quale, premesso che con precedente
sentenza era stato riconosciuto in favore della popolazione di
Anguilara Sabazia il diritto civico di semina con pascolo dei buoi
aratori su parte della tenuta denominata Spanoro, appartenente ai
Torlonia, si estendeva tale riconoscimento all'esistenza del diritto
civico di pascolo estivo. L'uno e l'altro diritto venivano poi, con la
citata sentenza, "liquidati" mediante l'affrancazione dalla suindicata
soggezione ad uso civico e l'assegnazione in proprietà del Comune di
una quota del terreno, a compenso della liquidazione. Per la
determinazione in concreto di tale quota, la decisione, dopo avere
prestabilito le rispettive proporzioni a seconda della natura e
incidenza dell'uso civico, ha, con separata ordinanza, disposto una
consulenza tecnica. La consulenza veniva estesa all'accertamento delle
condizioni di fatto e di diritto per addivenire, a termine dell'art. 7
della legge 16 giugno 1927, n. 1766, in relazione all'art. 9 del r.d.
3 agosto 1891, n. 510, e secondo istanza del Comune, all'assegnazione
anche del fondo residuo, onde soddisfare a prospettati bisogni della
popolazione in relazione alla quantità delle terre disponibili: ciò
secondo la possibilità offerta dalle ora citate disposizioni,
trattandosi di fondo situato in zona già appartenente a Provincia ex
pontificia. Nel disporre tale estensione della consulenza tecnica il
Commissario rilevava che "allo stato" vi era carenza di ogni elemento
per provvedere sulla istanza del Comune, la cui fondatezza si
presentava soltanto " eventuale".
La situazione dei beni ora descritta alla data del 15 novembre 1949
va poi confrontata con la situazione vigente alla data del decreto
presidenziale di esproprio per riforma fondiaria (27 dicembre 1952).
In data anteriore, e cioè il 31 dicembre 1951 era intervenuta la
decisione commissariale con la quale, a seguito dei risultati della
disposta perizia, venivano assegnati al Comune di Anguillara ha.
368.44.61 costituenti parte della tenuta, a titolo di compenso della
liquidazione degli usi civici. Contestualmente, la stessa decisione,
seguendo il parere del consulente e sciogliendo la precedente riserva,
assegnava inoltre al Comune le residuali terre della tenuta, dietro un
canone annuo da versarsi ai Torlonia.
3. - Ciò posto, la Corte osserva, anzitutto, che la questione di
legittimità costituzionale prospettata dall'ordinanza di rinvio non
riguarda né poteva riguardare alcuna illegittimità del decreto
presidenziale in relazione a quella parte del fondo assegnata al Comune
a compenso della liquidazione dell'uso civico e già delineata, nella
sua essenza e nel suo divenire, fin dalla decisione commissariale del
1947. È pacifico, e risulta dalla stessa ordinanza di rinvio, che tale
parte di fondo non è stata compresa nel decreto di esproprio.
La questione riguarda, invece, la restante parte che al Comune è
stata assegnata in relazione, come si è detto, alle particolari norme
vigenti per le Provincie ex pontificie e che il Comune ha fatto oggetto
di azione di revindica davanti al Commissario, essendo stata compresa
nel piano di esproprio di cui al decreto presidenziale del 1952.
In proposito, la Corte rileva che alla data del 15 novembre 1949
non era stato ancora emanato alcun concreto provvedimento di
assegnazione della parte residua della tenuta.
Tale parte, come non era stata assoggettata in passato, alla pari
della totalità, a regime giuridico dei beni demaniali propriamente
detti, bensì al diverso regime afferente ai beni privati, gravati da
uso civico (sempre espropriabili ai sensi degli artt. 9 legge n. 230
del 1950 ed 1 legge n. 841 dello stesso anno), così continuò a
conservare questa natura basilare di bene privato dopo la decisione
commissariale del 1947 (ed anzi con maggiore evidenza, posto che la
liquidazione aveva segnato la fine dell'uso civico) e sino a quella del
1951. Soltanto quest'ultima decisione ha apportato una modificazione
della situazione precedente, dando luogo alla costituzione - ex nunc -
di una nuova situazione giuridica: il che è conclusivamente reso
palese dall'ordine contenuto nella decisione del 1951 rivolto ai
Torlonia, quali tuttora proprietari, di rilasciare al Comune la residua
parte della tenuta.
Queste considerazioni conducono, di per sé, alla conclusione che
il decreto presidenziale, avendo esattamente identificato la
"consistenza" della proprietà alla data del 15 novembre 1949, ne ha
tratto le debite conclusioni, senza esorbitare dai limiti della delega.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 4003
(riguardante il trasferimento in proprietà dell'Ente per la
colonizzazione della Maremma tosco-laziale di terreni di proprietà
Torlonia siti in Comune di Anguillara Sabazia), proposta, con ordinanza
21 febbraio 1969 del Commissario per la liquidazione degli usi civici
in Roma, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte