Corte costituzionale

Sentenza n. 193/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 65,

commi primo e secondo d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del

testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 marzo 1977 dalla Corte dei conti sul

ricorso di Salomone Antonietta c/Ministero della pubblica istruzione

iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 30 novembre 1981 dalla Corte dei conti sul

ricorso di Gulino Pietro iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1983

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno

1983.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio in cui la Corte dei conti aveva

riconosciuto alla vedova di un insegnante elementare il diritto alla

pensione di riversibilità, la stessa Corte, con ordinanza del 9 marzo

1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 65, primo comma,

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui prevede, per

il dipendente civile a riposo con pensione privilegiata di prima

categoria, la commisurazione di tale trattamento agli otto decimi della

base pensionabile, anziché ai dieci decimi previsti dall'art. 67,

secondo comma, dello stesso d.P.R. per i militari affetti da

infermità d'identico grado invalidante.

Secondo l'ordinanza di rimessione, tale differenza di trattamento

contrasterebbe con l'art. 3 Cost., essendo priva di qualsiasi razionale

giustificazione, tenuto conto che, in materia di pensioni privilegiate,

la disciplina vigente ha sostanzialmente equiparato civili e militari e

che, la stessa lamentata discriminazione, non è prevista se i

congiunti del dipendente deceduto optino (art. 92, d.P.R. n. 1092 del

1973) per il trattamento previsto in materia di pensioni di guerra, ove

ne trovino convenienza.

2. - Con altra ordinanza, emessa il 30 novembre 1981, nel corso di

un giudizio promosso da un dipendente statale collocato a riposo con 40

anni di servizio, al quale era stato concesso il trattamento

pensionistico di privilegio (per infermità ascrivibile alla settima

categoria), senza peraltro alcuna maggiorazione rispetto alla pensione

di riposo, la Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., anche dell'art. 65,

secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui

non prevede, per i dipendenti civili dello Stato già in possesso della

pensione massima ordinaria di riposo, che, in conseguenza

dell'attribuzione del trattamento privilegiato, essi possano fruire

dell'aumento del decimo della pensione liquidata, così come previsto

per i militari dall'art. 67, quarto comma dello stesso d.P.R..

Anche in tale ordinanza si lamenta che la diversità di trattamento

tra militari e civili non ha alcuna razionale giustificazione,

contrastando così con l'art. 3 Cost..

Dinanzi a questa Corte in nessuno dei due giudizi vi sono stati

interventi né costituzione di parti. Considerato in diritto :

1. - Le questioni sollevate con le due ordinanze della Corte dei

conti sono analoghe e, pertanto, i procedimenti vanno riuniti per

essere decisi con unica sentenza.

2. - La Corte dei conti, con la prima di tali ordinanze, emessa il

9 marzo 1977, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 Cost., dell'art. 65, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato"), nella parte in cui prevede, per il dipendente civile a riposo

con pensione privilegiata, di prima categoria, la commisurazione di

tale trattamento agli otto decimi della base pensionabile, anziché ai

dieci decimi previsti dall'art. 67, secondo comma, dello stesso d.P.R.,

per i militari affetti da infermità d'identico grado.

Con la seconda ordinanza, emessa il 30 novembre 1981, la Corte dei

conti dubita parimenti della legittimità costituzionale, sempre in

riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede, per i

dipendenti civili dello Stato già in possesso della pensione massima

ordinaria di riposo, che in conseguenza dell'attribuzione del

trattamento privilegiato, per le infermità inferiori alla prima

categoria, essi possano fruire dell'aumento del decimo della pensione

liquidata, così come previsto per i militari dall'art. 67, quarto

comma.

La Corte dei conti ritiene che le suddette differenze di

trattamento, tra i dipendenti civili e militari dello Stato, in campo

pensionistico, sarebbero prive di ragionevole giustificazione e che,

quindi, le norme impugnate contrasterebbero con l'art. 3 Cost..

3. - Le questioni non sono fondate.

Sulla base del principio, consolidato nella giurisprudenza di

questa Corte che non vi è violazione del principio di eguaglianza

allorché il legislatore assoggetti a disciplina diversa situazioni che

presentino elementi di differenziazione tali da giustificare una

diversità di disciplina, in campo pensionistico è stata già

affermata la legittimità, in linea generale, di previsioni normative

diverse, entro il limite della ragionevolezza, nel trattamento di

quiescenza dei dipendenti statali, a seconda che siano civili o

militari (sent. n. 46 del 1979). La specifica attività prestata dal

dipendente, la particolare onerosità ed i maggiori rischi del servizio

militare rispetto a quello civile, rendono razionali, infatti, anche in

materia pensionistica, quelle differenze normative che a tale elemento

differenziatore si ricolleghino.

Ora, nel caso di specie, il diverso trattamento fatto dalle norme

impugnate del d.P.R. n. 1092 del 1973 ai dipendenti civili e militari

dello Stato in materia di pensioni privilegiate trova spiegazione

proprio nel maggior rischio per la salute del dipendente militare, in

relazione alla sua attività di servizio, rispetto ai più lievi rischi

ai quali di regola è esposto il dipendente civile. Ne consegue che il

trattamento migliore fatto ai dipendenti militari non appare

irrazionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 65, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), sollevate

con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte