Sentenza n. 193/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 65,
commi primo e secondo d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 marzo 1977 dalla Corte dei conti sul
ricorso di Salomone Antonietta c/Ministero della pubblica istruzione
iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 30 novembre 1981 dalla Corte dei conti sul
ricorso di Gulino Pietro iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1983
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno
1983.
Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio in cui la Corte dei conti aveva
riconosciuto alla vedova di un insegnante elementare il diritto alla
pensione di riversibilità, la stessa Corte, con ordinanza del 9 marzo
1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 65, primo comma,
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui prevede, per
il dipendente civile a riposo con pensione privilegiata di prima
categoria, la commisurazione di tale trattamento agli otto decimi della
base pensionabile, anziché ai dieci decimi previsti dall'art. 67,
secondo comma, dello stesso d.P.R. per i militari affetti da
infermità d'identico grado invalidante.
Secondo l'ordinanza di rimessione, tale differenza di trattamento
contrasterebbe con l'art. 3 Cost., essendo priva di qualsiasi razionale
giustificazione, tenuto conto che, in materia di pensioni privilegiate,
la disciplina vigente ha sostanzialmente equiparato civili e militari e
che, la stessa lamentata discriminazione, non è prevista se i
congiunti del dipendente deceduto optino (art. 92, d.P.R. n. 1092 del
1973) per il trattamento previsto in materia di pensioni di guerra, ove
ne trovino convenienza.
2. - Con altra ordinanza, emessa il 30 novembre 1981, nel corso di
un giudizio promosso da un dipendente statale collocato a riposo con 40
anni di servizio, al quale era stato concesso il trattamento
pensionistico di privilegio (per infermità ascrivibile alla settima
categoria), senza peraltro alcuna maggiorazione rispetto alla pensione
di riposo, la Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., anche dell'art. 65,
secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui
non prevede, per i dipendenti civili dello Stato già in possesso della
pensione massima ordinaria di riposo, che, in conseguenza
dell'attribuzione del trattamento privilegiato, essi possano fruire
dell'aumento del decimo della pensione liquidata, così come previsto
per i militari dall'art. 67, quarto comma dello stesso d.P.R..
Anche in tale ordinanza si lamenta che la diversità di trattamento
tra militari e civili non ha alcuna razionale giustificazione,
contrastando così con l'art. 3 Cost..
Dinanzi a questa Corte in nessuno dei due giudizi vi sono stati
interventi né costituzione di parti. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sollevate con le due ordinanze della Corte dei
conti sono analoghe e, pertanto, i procedimenti vanno riuniti per
essere decisi con unica sentenza.
2. - La Corte dei conti, con la prima di tali ordinanze, emessa il
9 marzo 1977, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 Cost., dell'art. 65, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato"), nella parte in cui prevede, per il dipendente civile a riposo
con pensione privilegiata, di prima categoria, la commisurazione di
tale trattamento agli otto decimi della base pensionabile, anziché ai
dieci decimi previsti dall'art. 67, secondo comma, dello stesso d.P.R.,
per i militari affetti da infermità d'identico grado.
Con la seconda ordinanza, emessa il 30 novembre 1981, la Corte dei
conti dubita parimenti della legittimità costituzionale, sempre in
riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede, per i
dipendenti civili dello Stato già in possesso della pensione massima
ordinaria di riposo, che in conseguenza dell'attribuzione del
trattamento privilegiato, per le infermità inferiori alla prima
categoria, essi possano fruire dell'aumento del decimo della pensione
liquidata, così come previsto per i militari dall'art. 67, quarto
comma.
La Corte dei conti ritiene che le suddette differenze di
trattamento, tra i dipendenti civili e militari dello Stato, in campo
pensionistico, sarebbero prive di ragionevole giustificazione e che,
quindi, le norme impugnate contrasterebbero con l'art. 3 Cost..
3. - Le questioni non sono fondate.
Sulla base del principio, consolidato nella giurisprudenza di
questa Corte che non vi è violazione del principio di eguaglianza
allorché il legislatore assoggetti a disciplina diversa situazioni che
presentino elementi di differenziazione tali da giustificare una
diversità di disciplina, in campo pensionistico è stata già
affermata la legittimità, in linea generale, di previsioni normative
diverse, entro il limite della ragionevolezza, nel trattamento di
quiescenza dei dipendenti statali, a seconda che siano civili o
militari (sent. n. 46 del 1979). La specifica attività prestata dal
dipendente, la particolare onerosità ed i maggiori rischi del servizio
militare rispetto a quello civile, rendono razionali, infatti, anche in
materia pensionistica, quelle differenze normative che a tale elemento
differenziatore si ricolleghino.
Ora, nel caso di specie, il diverso trattamento fatto dalle norme
impugnate del d.P.R. n. 1092 del 1973 ai dipendenti civili e militari
dello Stato in materia di pensioni privilegiate trova spiegazione
proprio nel maggior rischio per la salute del dipendente militare, in
relazione alla sua attività di servizio, rispetto ai più lievi rischi
ai quali di regola è esposto il dipendente civile. Ne consegue che il
trattamento migliore fatto ai dipendenti militari non appare
irrazionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 65, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), sollevate
con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte