Corte costituzionale

Ordinanza n. 193/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa

il 4 marzo 1988 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di

Pesaro sul ricorso proposto dalla U.S.L. n. 3 di Pesaro contro

l'Ufficio delle Imposte Dirette di Pesaro, iscritta al n. 613 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla U.S.L. n.

3 di Pesaro contro l'Ufficio Imposte Dirette della stessa città,

avente ad oggetto la soprattassa di cui all'art. 92 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602, per ritardato versamento delle ritenute

operate su redditi di lavoro autonomo e dipendente relativi all'anno

1982, la Commissione Tributaria di secondo grado di Pesaro ha

sollevato, con ordinanza del 4 marzo 1988 (R.O. n. 613 del 1988),

questione di legittimità costituzionale del citato art. 92, in

riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione;

che, ad avviso della Commissione remittente, l'equiparazione,

sotto il profilo sanzionatorio, operata dalla norma denunciata fra

due situazioni non omogenee, quali quella di chi spontaneamente,

seppure tardivamente, adempia l'obbligazione tributaria, e quella di

chi ometta il versamento fino a quando, rilevata dall'Ufficio

competente la omissione, sia costretto ad adempiere, appare

irragionevole e, pertanto, in contrasto con il principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

che, inoltre, la norma censurata violerebbe, ad avviso della

stessa Commissione, gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto

esorbiterebbe dai limiti posti dall'art. 10, n. 11, della legge di

delega 9 ottobre 1971, n. 825, il quale imponeva al legislatore

delegato di commisurare le sanzioni all'effettiva gravità delle

violazioni;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha

concluso per la manifesta inammissibilità della questione.

Considerato che identiche questioni, con riferimento ai medesimi

profili, sono già state dichiarate manifestamente inammissibili con

ordinanze n. 132 e n. 954 del 1988, in base al rilievo che la

relativa censura trova ostacolo nell'impossibilità, per questa

Corte, di dettare una disciplina positiva della materia sostituendosi

al legislatore in scelte discrezionali, essendo evidentemente

necessario stabilire pur sempre un limite di tempo massimo oltre il

quale ritardo ed omissione si equivalgono;

che, in ogni caso, il maggiore o minore perdurare del ritardo

non rimane privo di giuridico rilievo, riflettendosi sull'ammontare

degli interessi dovuti dal contribuente moroso (vedi artt. 9 e 92,

ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973);

che, non essendo stati proposti motivi nuovi o diversi, non v'è

ragione di modificare le precedenti decisioni e che, pertanto, la

questione appare manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione,

sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Pesaro con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte