Sentenza n. 193/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo
comma, e 56 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del
testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza
emessa il 26 gennaio 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per
la Basilicata sul ricorso proposto da Materi Filippo contro
l'E.N.P.A.S. ed altro, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1989
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15,
primo comma, e 56 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione.
La questione si è posta a seguito del ricorso proposto dal dott.
Filippo Materi, già dipendente del Ministero dei trasporti e in
quiescenza dall'1 febbraio 1986, contro l'E.N.P.A.S., che in
osservanza dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, aveva
ritenuto non riscattabile il servizio prestato dal ricorrente dal 9
dicembre 1946 al 31 agosto 1968 alle dipendenze del soppresso Ente
Autotrasporto Merci, in quanto per lo stesso gli era già stata
liquidata analoga indennità previdenziale.
Ad avviso del giudice a quo, il menzionato art. 2 deve ritenersi
implicitamente abrogato dagli impugnati artt. 15, primo comma, e 56
del d.P.R. n. 1032 del 1973.
L'art. 15 prevede infatti che "i servizi statali non compresi
nell'art. 14 nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di
cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del
trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a
riscatto" per la liquidazione dell'indennità di buonuscita. A sua
volta il successivo art. 56 sancisce l'abrogazione delle "norme
incompatibili con quelle contenute nel presente testo unico".
Facendo cadere la condizione negativa posta dall'art. 2, il
legislatore delegato avrebbe però violato l'art. 76 della
Costituzione.
Con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (avente ad
oggetto modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249)
il Governo era stato infatti delegato "a provvedere.... alla raccolta
in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni
in vigore concernenti le singole materie, apportando, ove d'uopo,
alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro
coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore
accessibilità e comprensibilità delle norme e sempre con i criteri
indicati nel comma precedente": cioè quelli della "semplificazione"
e dello "snellimento delle procedure....".
In definitiva, conclude il giudice rimettente, l'art. 15 del
d.P.R. n. 1032 del 1973 ha apportato modifiche di carattere
sostanziale al precedente regime normativo concernente i servizi
riscattabili, laddove il legislatore delegante aveva consentito le
sole necessarie modifiche attinenti agli aspetti procedurali della
materia.
È quindi rilevante ai fini della decisione e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15,
primo comma, e 56 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte
in cui non escludono, alla stregua di quanto disposto dall'abrogato
art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, la possibilità per il
dipendente statale di riscattare, ai fini dell'indennità di
buonuscita, i servizi pregressi per i quali sia stata liquidata
analoga indennità previdenziale, in violazione dell'art. 76 della
Costituzione, per eccesso di delega con riferimento all'art. 4 della
legge 18 marzo 1968, n. 249, come sostituito dall'art. 6 della legge
28 ottobre 1970, n. 775.
2. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima
serie speciale, del 10 gennaio 1990.
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che conclude per l'infondatezza della questione.
Le norme denunciate - osserva l'Avvocatura - non hanno modificato
nella sostanza l'art. 2 della legge n. 1368 del 1965, perché hanno
semplicemente omesso di esplicitare il principio di carattere
generale, secondo cui un periodo di servizio può essere utilizzato
una volta sola ai fini del trattamento di previdenza: le norme
denunciate, cioè, non consentono affatto che un periodo, già
considerato ai fini previdenziali (con la fruizione della relativa
indennità) possa una seconda volta, e cioè ai fini della buonuscita
E.N.P.A.S., essere utilizzato per effetto del riscatto. Il silenzio
della norma sul punto lascia operante il consolidato principio,
secondo cui il servizio prestato nella pubblica amministrazione - sia
esso effettivo o riscattato - può concorrere per una sola volta alla
costituzione della base pensionabile e dell'indennità di buonuscita
(principio ben noto e costantemente seguito dagli organi
amministrativi). Sicché può ritenersi che gli artt. 15, primo
comma, e 56 del d.P.R. n. 1032 del 1973, semplificando anche nella
forma la disciplina riguardante l'istituto del riscatto ai fini
previdenziali, abbiano convenientemente assolto il compito di
snellirne la relativa procedura, giusta quanto previsto dalla legge
di delega. Considerato in diritto
1. - L'art. 15, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032,
consente di riscattare per la buonuscita i servizi statali non
compresi nel precedente art. 14, nonché i servizi non statali e i
periodi di tempo, di cui è prevista la computabilità come servizio
effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello
Stato. A sua volta, l'art. 56 dello stesso d.P.R. dichiara abrogate
le norme incompatibili con quelle contenute nel testo unico.
Ad avviso del Tribunale amministrativo regionale per la
Basilicata, il combinato disposto dei due articoli menzionati
comporta l'abrogazione dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n.
1368, il quale limita la riscattabilità per la buonuscita dei
servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente
all'inquadramento nei ruoli statali, ai servizi per i quali non sia
stata già liquidata analoga indennità previdenziale.
Sotto questo aspetto, il decreto legislativo considerato si
porrebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione. Il
legislatore delegato avrebbe infatti apportato modifiche di carattere
sostanziale al precedente regime normativo concernente i servizi
riscattabili, mentre la legge di delegazione avrebbe consentito
soltanto modifiche attinenti agli aspetti procedurali della
disciplina.
2. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata si fonda dunque
sull'effetto abrogativo che gli artt. 15, primo comma, e 56 del
d.P.R. n. 1032 del 1973 eserciterebbero nei confronti dell'art. 2
della legge n. 1368 del 1965. Sarebbe infatti la modifica normativa
conseguente all'abrogazione a rendere il decreto delegato eccedente
rispetto alla delega.
Senonché l'incompatibilità dell'art. 2 della legge n. 1368 del
1965 con il primo comma dell'art. 15 del d.P.R. n. 1032 del 1973 non
è così evidente, né così certa, come l'ordinanza di rimessione
sostiene, limitandosi a porre a raffronto il contenuto letterale
delle due norme e traendone in modo apodittico la conseguenza
abrogativa.
All'opposto, anche alla stregua dell'orientamento del Consiglio di
Stato in sede consultiva, è dato per certo proprio il contrario, e
cioè che, pur dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 1032 del 1973,
l'art. 2 della legge n. 1368 del 1965 è tuttora in vigore; quindi, i
servizi già ricordati in tanto sono riscattabili, agli effetti della
liquidazione da parte dell'E.N.P.A.S. dell'indennità di buonuscita,
in quanto non sia stata già corrisposta dall'ente di provenienza del
dipendente analoga indennità previdenziale.
Del resto, risulta sufficientemente chiaro che con il primo comma
del menzionato art. 15, ed anche con il successivo secondo comma, il
legislatore delegato ha provveduto soltanto a stabilire quali siano i
servizi suscettibili di riscatto ai fini della liquidazione
dell'indennità di buonuscita. Rispetto ad una tale enunciazione,
potrebbero considerarsi contrastanti eventuali previsioni che
escludessero dalla riscattabilità una o più categorie di servizi,
mentre opera ad un livello diverso la norma che, con riferimento a
tutti i servizi considerati, impedisce il cumulo delle indennità
previdenziali di fine rapporto.
Qualunque valutazione voglia darsi di tale regola - che risulta
peraltro ragionevole e conforme al principio per cui la medesima
prestazione lavorativa, come non può dar luogo ad una pluralità di
rapporti retributivi, così non può dar luogo ad una pluralità di
rapporti previdenziali - è evidente che si tratta di regola la cui
asserita incompatibilità con il più volte menzionato art. 15 non
appare sorretta dagli argomenti esposti nell'ordinanza di rimessione.
Alla stregua della esposta interpretazione della norma censurata,
non sussiste il denunciato contrasto con la legge di delegazione e
deve essere quindi esclusa la violazione dell'art. 76 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 56 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle
norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili
e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la
Basilicata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte