Ordinanza n. 193/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/04/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo
comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 novembre 1992 dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Salerno nel procedimento
penale a carico di Falcone Giacomo, iscritta al n. 35 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1993;
2) ordinanza emessa il 18 novembre 1992 dal Pretore di Salerno
nel procedimento penale a carico di Olivieri Pierluigi, iscritta al
n. 36 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Salerno ha sollevato, con due ordinanze di
identico contenuto, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui
non prevede, tra gli atti che interrompono il corso della
prescrizione del reato, anche la richiesta di emissione del decreto
penale di condanna, deducendo al riguardo la violazione dell'art. 3
della Costituzione in quanto si determina una ingiustificata
disparità di trattamento rispetto alla richiesta di rinvio a
giudizio, invece inclusa tra quegli atti, malgrado entrambe le
richieste integrino una specifica attività dell'organo preposto
all'esercizio della azione penale che "è chiara espressione della
volontà di non rinunciare all'esercizio di punire" da parte del
medesimo organo;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e che,
quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;
che il giudice a quo nella specie richiede una pronuncia
additiva in materia penale vo'lta ad integrare la serie degli atti
che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come i soli
idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della
prescrizione;
che una simile pronuncia palesemente fuoriesce dai poteri
spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalità sancito
dall'art. 25 della Costituzione (v. ordinanza n. 114 del 1983);
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice
penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale
di Salerno con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte