Sentenza n. 193/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo
e terzo comma, e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), dell'art. 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108
(Disciplina dei licenziamenti individuali), e degli artt. 2239, 2240
e 2110, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza
emessa il 23 giugno 1994 dal Pretore di Firenze nel procedimento
civile vertente tra Nahiry Saaidia e Zatini Lidia iscritta al n. 582
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione di Nahiry Saaidia;
Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1995 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Udito l'avv. Giorgio Bellotti per Nahiry Saaidia.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Nel corso di un giudizio promosso da una collaboratrice
familiare a tempo pieno contro il datore di lavoro che l'aveva
licenziata, mentre si trovava in stato di gravidanza, adducendo una
serie di addebiti disciplinari senza osservare la procedura
prescritta dall'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300, il Pretore di Firenze, con ordinanza del 23 giugno
1994, ha sollevato:
a) in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35 della legge
20 maggio 1970, n. 300, nonché dell'art. 4 della legge 11 maggio
1990, n. 108, nella parte in cui escludono l'applicabilità al
rapporto di lavoro domestico delle procedure per l'irrogazione di
sanzioni disciplinari;
b) in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2239 e 2240 cod. civ., nella
parte in cui non prevedono l'applicabilità al rapporto di lavoro
domestico dell'art. 2110, secondo comma, cod.civ., e quindi non
consentono al giudice di determinare secondo equità, in mancanza di
leggi, norme collettive o usi, il periodo decorso il quale il datore
di lavoro, in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice, può
recedere dal rapporto.
1.2. - In linea di fatto, l'ordinanza, mentre non precisa se il
licenziamento sia avvenuto con o senza preavviso, riferisce che esso
è stato comunicato alla lavoratrice in data 3 febbraio 1994, mentre
il certificato medico di gravidanza è stato prodotto in data 10
febbraio 1994.
In linea di diritto, quanto alla prima questione, il giudice a quo
ritiene che la ratio decidendi sottesa alla sentenza di questa Corte
n. 427 del 1989 - che ha esteso le procedure previste dall'art. 7,
secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, ai
licenziamenti disciplinari intimati da imprenditori con meno di
sedici dipendenti - valga in qualunque caso in cui il datore di
lavoro, imprenditore o no, licenzi il lavoratore motivando il
provvedimento con addebiti che toccano la personalità morale del
licenziato, sicché la sperequazione di trattamento, sotto questo
profilo, dei lavoratori domestici offende il principio di
eguaglianza.
La seconda questione - a sostegno della quale si invocano le
sentenze di questa Corte nn. 61 del 1991 e 86 del 1994 - ad avviso
del rimettente "non può, in ogni caso, dirsi assorbita da quella
indicata sub a), poiché l'eventuale nullità del licenziamento per
gravidanza della collaboratrice domestica implicherebbe una tutela
economica più estesa e comunque ragguagliata alle minime esigenze di
tutela connesse al periodo finale della gestazione e del puerperio".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituita la ricorrente aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza
di rimessione e concludendo per una dichiarazione di fondatezza di
entrambe le questioni. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Firenze ha sollevato:
a) in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35 della legge
20 maggio 1970, n. 300, nonché dell'art. 4 della legge 11 maggio
1990, n. 108, nella parte in cui escludono l'applicabilità al
rapporto di lavoro domestico delle procedure per l'irrogazione di
sanzioni disciplinari;
b) in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2239 e 2240 cod.civ., nella
parte in cui non prevedono l'applicabilità al rapporto di lavoro
domestico dell'art. 2110, secondo comma, cod.civ., e quindi non
consentono al giudice di determinare secondo equità, in mancanza di
leggi, norme collettive o usi, il periodo decorso il quale il datore
di lavoro, in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice, può
recedere dal rapporto.
2. - La prima questione è inammissibile per insufficente
motivazione in punto di rilevanza.
Il giudice rimettente muove dall'idea che la prospettata
estensione delle garanzie procedurali di cui all'art. 7 della legge
n. 300 del 1970 al licenziamento dei lavoratori domestici, qualora il
datore di lavoro ritenga di motivarlo come provvedimento
disciplinare, sarebbe sanzionata dalla nullità del licenziamento.
Egli richiama in proposito la sentenza di questa Corte n. 427 del
1989, che ha assoggettato alle formalità dell'art. 7 le aziende con
meno di sedici dipendenti, allora esenti da vincoli alla libertà di
licenziamento. Ma la sentenza non indica gli effetti della
"declaratoria di illegittimità del licenziamento" in caso di mancata
contestazione preventiva degli addebiti e di violazione del termine
spettante al lavoratore per difendersi. Anzi il rilievo che "il
numero dei dipendenti condiziona le conseguenze della declaratoria" e
ancora l'allusione nella sentenza successiva n. 586 del 1989 a una
"distinzione sul piano dei contenuti e degli effetti" prefigurano la
soluzione poi consolidatasi nella giurisprudenza della Corte di
cassazione, con una serie di sentenze delle Sezioni unite del 1994,
secondo cui la violazione delle formalità dell'art. 7 dà luogo a
sanzioni diverse a seconda dell'appartenenza del datore a una delle
tre "aree" normative distinte dalla legge 11 maggio 1990, n. 108.
Poiché i rapporti di lavoro domestico sono rimasti nell'area di
libera recedibilità, l'inosservanza delle garanzie procedurali
dell'art. 7 sarebbe sanzionata solo in caso di licenziamento in
tronco per giusta causa, e la sanzione consisterebbe nell'obbligo di
pagare l'indennità sostitutiva del preavviso (cfr. sentenza n. 398
del 1994), salve le eventuali azioni penale e civile per
licenziamento ingiurioso. Perciò l'ordinanza di rimessione avrebbe
dovuto precisare se le presunte mancanze lamentate dalla datrice di
lavoro siano state addebitate con un licenziamento in tronco oppure
con un licenziamento ordinario con preavviso: solo nel primo caso la
questione sub a) sarebbe rilevante.
3. - La questione sub b) non è fondata.
Ciò che nella specie non consente al giudice a quo di determinare
secondo equità un periodo di comporto non è tanto
l'inapplicabilità dell'art. 2110 cod. civ., quanto il fatto che il
licenziamento è stato comunicato alla lavoratrice in data anteriore
a quella del certificato medico di gravidanza, cioè in un momento in
cui, non essendo applicabile - come già precisato da questa Corte
nella sentenza n. 86 del 1994 - la norma speciale dell'art. 2,
secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sarebbe mancato
il presupposto formale costitutivo del divieto di licenziamento.
Invero, fuori dall'ambito normativo del citato art. 2 della legge del
1971, per cui "il divieto di licenziamento opera in connessione con
lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio", la decorrenza del
divieto è legata alla data del certificato medico attestante lo
stato di gravidanza: regola già applicata dalla legge precedente 26
agosto 1950, n. 860, e che nell'ordinamento vigente si argomenta
dall'art. 3, comma 1, della Convenzione n. 103 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) concernente la protezione della
maternità, ratificata dall'Italia, senza alcuna riserva, con legge
19 ottobre 1970, n. 864.
L'art. 3 della Convenzione, non direttamente applicabile stante il
duplice rinvio contenuto nel comma 3 a interventi complementari del
legislatore nazionale, tuttavia vive nell'ordinamento interno col
valore di criterio di interpretazione della norma generale dell'art.
2110 cod.civ. in ordine al termine di decorrenza del periodo di
comporto in caso di gravidanza e puerperio. Se la norma fosse
applicabile al lavoro domestico, il divieto di licenziamento (con
durata minima, secondo la Convenzione, di dodici settimane, di cui
almeno sei dopo il parto) opererebbe "sulla base ( sur nel testo
ufficiale in lingua francese) della produzione di un certificato
medico indicante la data presunta del parto". A questo principio si
è conformato l'art. 19 del contratto collettivo nazionale 15 luglio
1992 per la disciplina del rapporto di lavoro domestico, che
stabilisce un divieto di licenziamento "decorrente dalla
presentazione del certificato medico di gravidanza fino al momento
dell'astensione obbligatoria dal lavoro". Poiché si tratta di un
principio avente fondamento legislativo, il giudice non potrebbe
obliterarlo in via di equità, e pertanto l'impugnazione diretta a
ottenere il potere equitativo previsto dall'art. 2110 deve essere
dichiarata infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35 della legge 20 maggio
1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nonché dell'art. 4 della
legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti
individuali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2239 e 2240 cod. civ., sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 37 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima
ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte