Sentenza n. 193/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1996 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 401/1989
- art. 1legge 45/1995
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma,
della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del
giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello
svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art.
1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 717, recante
misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di
competizioni agonistiche), promosso con ordinanza emessa il 16
ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Macerata nel procedimento penale a carico di
Enrico Alberto Pallorito, iscritta al n. 832 del registro ordinanze
1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50,
prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice
relatore Massimo Vari.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento, instaurato su richiesta del
pubblico ministero, per la convalida del provvedimento assunto dal
questore di Macerata nei confronti di Enrico Alberto Pallorito,
contenente l'ordine di comparire all'ufficio di polizia durante
l'orario di svolgimento delle competizioni sportive, il giudice per
le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Macerata
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale, dell'art. 6, terzo comma, della legge
13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle
scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di
competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1 della legge 24
febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per
prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni
agonistiche).
2. - Il rimettente, premesso che, in base all'art. 6 della legge n.
401 del 1989, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 45 del 1995,
il questore può emanare due distinti provvedimenti - l'uno
consistente nel divieto di accesso ai luoghi delle competizioni
agonistiche e l'altro nell'ordine di comparire innanzi all'ufficio di
polizia durante l'orario di svolgimento delle competizioni stesse -
rileva che, ai sensi del terzo comma della disposizione denunciata,
la procedura di controllo giurisdizionale riguarda esclusivamente il
secondo provvedimento.
Detta limitazione risulterebbe "irrazionale e in contrasto con
l'art. 3 Cost.", considerato che la legge non indica una particolare
differenziazione in ordine ai presupposti dei due provvedimenti;
entrambi i provvedimenti incidono con caratteri anche di particolare
gravità su un bene, quale la libertà di circolazione e locomozione,
costituzionalmente garantito (art. 16 della Costituzione); per tutto
il resto, comprese le conseguenze di carattere penale per il
contravventore, la disciplina è, nei due casi, identica; il testo
originario del decreto-legge n. 717 del 1994 prevedeva una procedura
di rapidissimo controllo giurisdizionale anche per il divieto di
accesso, evidenziando così la disparità di trattamento venutasi a
creare e confermando la prospettata interpretazione relativa alla
distinzione tra i due provvedimenti.
Considerata perciò "la rilevanza della questione" in quanto il
giudice per le indagini preliminari potrebbe "togliere efficacia
(negando la convalida) all'ordine contenente la prescrizione a
comparire, ma nulla potrebbe nei confronti del contestuale ma
distinto provvedimento contenente il divieto di accesso, pur se
dovesse riconoscere in ipotesi insussistenti i presupposti per
l'adozione del medesimo", si richiede una decisione "interpretativa
di accoglimento" e non una additiva, sussistendo non già una
pluralità di rimedi, spettanti alla scelta del legislatore, "bensì
un'unica possibilità logica di rimediare" al contrasto con il
parametro indicato, "attraverso l'estensione della disciplina al caso
non contemplato".
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per
chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.
Secondo la difesa erariale, la questione, pur a volerla ritenere
ammissibile, attesa la richiesta di una sentenza interpretativa di
accoglimento, è infondata, giacché "il trattamento normativo deve
essere uniforme ove le situazioni regolate siano omogenee" e non
quando "sussistano fondate ragioni per differenziarlo", come nella
specie. Mentre, infatti, il divieto di accesso ai luoghi in cui si
svolgono competizioni agonistiche "integra una limitazione al diritto
di circolazione e non al diritto di libertà personale", e pertanto
può essere rimesso all'autorità di pubblica sicurezza, l'ordine di
comparizione al comando di polizia "ha una portata più ampia",
imponendo al destinatario del primo provvedimento anche "un obbligo
di fare", che giustifica la convalida da parte dell'autorità
giudiziaria. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Macerata solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 13 dicembre
1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse
clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di
competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1 della legge 24
febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per
prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni
agonistiche).
La disposizione, denunciata dal rimettente nel terzo comma, prevede
la facoltà per il questore di adottare misure di tipo preventivo nei
confronti di persone che, secondo quanto precisato al primo comma,
risultino denunciate o condannate per determinati reati, o abbiano
preso parte a episodi di violenza in occasione di manifestazioni
sportive, ovvero in tali occasioni abbiano incitato, inneggiato o
indotto alla violenza. Tali misure, secondo quanto stabilito dal
medesimo primo comma, possono consistere nel divieto di accesso ai
luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive specificamente
indicate nonché ai luoghi, del pari specificamente indicati,
interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che
partecipano o assistono alle competizioni medesime. A questi soggetti
il questore può prescrivere altresì di comparire presso l'ufficio o
il comando di polizia in orario compreso nel periodo di tempo nel
quale si svolgono le competizioni sportive per le quali vige il
richiamato provvedimento interdittivo (secondo comma). Prescrizione
quest'ultima che, ai sensi del terzo comma, va comunicata al
competente procuratore della Repubblica presso la pretura
circondariale, il quale, ove ne ritenga sussistenti i presupposti,
entro quarantotto ore dalla notifica, chiede la convalida del
provvedimento al giudice per le indagini preliminari.
2. - Secondo l'ordinanza di rimessione, la disposizione del terzo
comma - nella parte in cui non prevede che la speciale procedura di
sindacato giurisdizionale stabilita per l'ordine di comparire
personalmente nell'ufficio di polizia durante le competizioni
agonistiche concerna anche il divieto di accesso ai luoghi in cui si
svolgono le competizioni stesse - sarebbe in contrasto con l'art. 3
della Costituzione, per "irrazionale" disparità di trattamento
riguardo a provvedimenti per i quali non è dato cogliere, nella
legge, una particolare differenziazione né in ordine ai presupposti,
né in ordine all'incidenza "su un bene, quale la libertà di
circolazione e locomozione, costituzionalmente garantito (art. 16)",
né in ordine alle previste analoghe conseguenze dal punto di vista
penale in caso di trasgressione.
3. - La questione non è fondata.
Sulla scorta di quanto prospettato dal rimettente, il quale lamenta
una non giustificabile diversità di regime fra i due provvedimenti,
la Corte ritiene che la valutazione ad essa richiesta dall'ordinanza
riguardi essenzialmente la sussistenza o meno, nella disposizione
denunciata, di elementi normativi arbitrariamente discriminatori.
Si tratta, dunque, alla stregua di quanto affermato in una recente
sentenza (n. 89 del 1996), di individuare le ragioni per cui una
determinata disciplina operi, all'interno del tessuto egualitario
dell'ordinamento, quella specifica distinzione, sì da trarne le
dovute conseguenze in punto di corretto uso del potere normativo.
Così definito l'ambito del controllo di costituzionalità della
disposizione qui oggetto di impugnativa, la Corte è dell'avviso che
essa non sia priva di "ragione" nel senso dianzi delineato.
Va considerato che la norma prevede l'adozione di due provvedimenti
aventi portata ed effetti fra loro differenti, atti ad incidere in
grado diverso sulla libertà del soggetto destinatario e pertanto
ragionevolmente differenziati anche nella disciplina dei rimedi. Il
provvedimento che impone l'obbligo a comparire negli uffici di
polizia viene a configurarsi come atto idoneo ad incidere sulla
libertà personale del soggetto tenuto a comparire, imponendone la
presenza negli uffici addetti al controllo dell'osservanza della
misura e comportando, altresì, una restrizione della sua libertà di
movimento durante una fascia oraria determinata. Questo carattere
della misura, evidenziato, del resto, già in sede parlamentare, con
il richiamo all'art. 13 della Costituzione, spiega perché essa sia
stata circondata da particolari garanzie, che si completano nel
previsto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida del
giudice per le indagini preliminari (art. 6, quarto comma).
Diversa portata assume l'altro provvedimento, consistente più
semplicemente nell'interdizione all'accedere agli stadi o agli altri
luoghi dove si svolgono le previste manifestazioni sportive, con una
minore incidenza sulla sfera della libertà del soggetto.
Si deve, d'altra parte, escludere che la scelta dell'uno o di
entrambi i provvedimenti sia affidata al mero arbitrio del questore,
tenuto a determinarsi motivatamente per l'adozione dell'uno, ovvero
di entrambi, sulla base di una ponderata valutazione delle
circostanze oggettive e soggettive tali da indurre a ritenere
sufficiente solo il primo, e cioè il divieto di accesso ai luoghi
ove si svolgono le competizioni sportive, ovvero da consigliare anche
il secondo, vale a dire l'obbligo di presentazione al posto di
polizia.
Non sembra, conclusivamente, che la disposizione denunciata risulti
censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, tanto più che
anche il provvedimento consistente nel divieto di frequentare i
luoghi di manifestazioni agonistiche è suscettibile di autonomo
controllo giurisdizionale innanzi al giudice competente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, terzo comma, della legge 13 dicembre 1989, n. 401
(Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e
tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni
agonistiche), come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio
1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per
prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni
agonistiche), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Macerata, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte