Corte costituzionale

Ordinanza n. 193/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1998 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 51, comma 1,

n. 4, e 669-octies del codice di procedura civile, promossi con n. 2

ordinanze emesse il 6 ed il 17 ottobre 1997 dal giudice istruttore

del tribunale di Torino nei procedimenti civili vertenti tra Geuna

Giuseppe ed altri e Bulgarello Sergio e tra l'azienda agricola "La

Meridiana" e il Caseificio centro latte Centallo S.r.l. ed altra,

iscritte ai nn. 826 e 886 del registro ordinanze 1997 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie

speciale, dell'anno 1997 e n. 2, prima serie speciale, dell'anno

1998;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che due giudici istruttori presso il tribunale di Torino -

designati dal presidente di quel tribunale per l'istruzione di

altrettanti giudizi di merito, instaurati dagli attori a séguito

della concessione ante causam di provvedimenti cautelari atipici ex

art. 700 del codice di procedura civile - hanno sollevato, con

ordinanze emesse il 6 ed il 17 ottobre 1997, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4, del

codice di procedura civile, "nella parte in cui non prevede che il

giudice abbia l'obbligo di astenersi allorché abbia conosciuto della

causa in sede di procedimento cautelare proposto anteriormente al

giudizio di merito", ovvero del successivo art. 669-octies "nella

parte in cui non prevede (con disposizione analoga a quella contenuta

nel secondo comma dell'art. 669-terdecies) una specifica causa di

incompatibilità alla trattazione e decisione del giudizio di merito

costituita dall'aver conosciuto della controversia nella fase del

procedimento cautelare introdotto prima dell'inizio della causa di

merito";

che, secondo i rimettenti, sarebbero trasponibili nel processo

civile, in quanto delineate intorno al caposaldo

dell'imparzialità-terzietà del giudice, le affermazioni generali

fatte da questa Corte circa la "forza di prevenzione", e pertanto le

denunciate norme si porrebbero in contrasto con l'art. 24 della

Costituzione;

che infatti vi sarebbe l'assunzione, da parte del giudice in sede

cautelare, di vere e proprie valutazioni sulla medesima res judicanda

non limitate alla mera conoscenza dei fatti ma riferite ad aspetti

sostanziali della situazione giuridica controversa; e ciò potrebbe

di fatto pregiudicare, o anche solo fare apparire pregiudicata,

l'imparzialità del giudice stesso, riferita all'attività decisoria

nel successivo ed autonomo giudizio di merito;

che, in entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, la quale ha concluso per l'inammissibilità

ovvero per l'infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che - trattando questioni identiche, sollevate con

riguardo alle stesse disposizioni di legge e con riferimento al

medesimo parametro di costituzionalità - i giudizi possono essere

riuniti e congiuntamente decisi;

che, con sentenza n. 326 del 1997 (successiva alle ordinanze di

rimessione), questa Corte ha già dichiarato non fondata analoga

questione, affermando che la netta distinzione fra gli atti del

processo civile - informato al principio dispositivo, svolgentesi

attraverso il contraddittorio tra le parti, su un piano di "parità

delle armi" - e quelli del processo penale - essenzialmente

finalizzato all'accertamento del fatto ascritto all'imputato, la cui

posizione viene costantemente assistita dal favor rei - non consente

di ravvisare, al di là di una mera suggestione lessicale, l'asserito

parallelismo supposto dai rimettenti in ordine all'applicabilità

degli istituti di incompatibilità soggettiva nella materia

cautelare;

che, in particolare, la Corte ha osservato come i provvedimenti

cautelari adottati dal giudice civile - aventi carattere strumentale,

rispetto non già al merito della causa, bensì alla realizzazione

del diritto da accertare in tale sede - costituiscono espressione del

principio, secondo cui ogni situazione giuridica deve poter trovare

un suo momento cautelare, che non porta ad esprimere una "valutazione

contenutistica" su fatti aventi rilevanza nella causa di merito;

aggiungendo che il successivo giudizio civile di merito non è

descrivibile in termini di revisio prioris instantiae operata sulla

medesima res judicanda dovendosi escludere che la decisione espressa

sulla domanda cautelare possa configurarsi come ragione di

condizionamenti suscettibili di minare l'imparzialità del giudice;

che tali considerazioni assumono valenza generale, estensibile

anche al censurato art. 669-octies cod. proc. civ;

che, dunque, in assenza di ulteriori motivi offerti dai

rimettenti a sostegno dei denunciati vizi di illegittimità

costituzionale, le questioni devono essere dichiarate manifestamente

infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma,

n. 4, e 669-octies del codice di procedura civile, sollevate, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice istruttore

del tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte