Sentenza n. 194/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 554/1988
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 9legge 207/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo
comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in relazione all'art. 9
della legge 20 maggio 1985, n. 207 ("Disposizioni in materia di
pubblico impiego"), promosso con ordinanza emessa il 28 luglio 1989
dal T.A.R. per la Lombardia - Sez. staccata di Brescia sul ricorso
proposto da Pitossi Giovanna ed altra contro il Comitato Regionale di
Controllo - Regione Lombardia ed altro, iscritta al n. 631 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Giovanna Pitossi e Paola
Duina per l'annullamento del provvedimento n. 37920 del 4 aprile
1989, con cui il Comitato regionale di controllo ha invalidato la
nomina in ruolo delle ricorrenti (con la qualifica di operatrici
tecniche addette alla lavanderia) disposta dal Commissario
straordinario degli Spedali Civici di Brescia (deliberazione n. 503
del 28 febbraio 1989), il T.A.R. della Lombardia - Sezione staccata
di Brescia, con ordinanza del 28 luglio 1989, ha sollevato d'ufficio,
in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge
29 dicembre 1988, n. 554, "nella parte in cui non salvaguarda la
posizione dei concorrenti dichiarati idonei in procedure concorsuali
la cui graduatoria sia risultata in corso di validità, ai sensi
della legge 20 maggio 1985, n. 207, alla data in cui ha assunto
effetto la predetta legge n. 554 del 1988".
Dopo questa data (1° gennaio 1989) i posti vacanti delle pubbliche
amministrazioni, fra cui le unità sanitarie locali, per i quali non
sia richiesto un titolo superiore a quello della scuola d'obbligo,
devono essere coperti prioritariamente con assunzioni selezionate tra
gli iscritti alle liste di collocamento e in quelle di mobilità.
Eccezionalmente è consentito l'espletamento dei concorsi banditi
anteriormente alla data suddetta, qualora le prove siano già
cominciate.
Ad avviso del giudice remittente, la limitazione della deroga a
coloro che saranno dichiarati idonei nei concorsi in via di
espletamento al 1° gennaio 1989, restando esclusi i lavoratori
dichiarati idonei in concorsi precedenti per i quali non sia ancora
scaduto il biennio di validità delle relative graduatorie ai sensi
dell'art. 9 della legge n. 207 del 1985, comporta una irragionevole
discriminazione che offende il principio di eguaglianza e pregiudica
il buon andamento dell'amministrazione, imponendo il ricorso a nuove
procedure di selezione pur in presenza di soggetti la cui idoneità
all'assunzione è già stata accertata.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione "sia dichiarata, per quanto di
ragione, inammissibile o, comunque, infondata".
In relazione all'art. 3 Cost., l'Avvocatura osserva che la
disposizione impugnata, nel consentire (a discrezione
dell'Amministrazione) l'espletamento dei concorsi già pervenuti ad
un certo stadio della procedura, avrebbe riguardo "a quelle
situazioni nelle quali all'emanazione stessa del bando fosse sottesa
l'impossibilità di attingere fra gli idonei di precedenti
graduatorie concorsuali il personale occorrente a coprire i posti di
ruolo resisi successivamente vacanti". Quanto all'art. 97 Cost.,
rileva che, alla luce della motivazione della sentenza n. 407 del
1989 di questa Corte, rispetto all'interesse alla più sollecita
soddisfazione delle esigenze di organico nel particolare settore di
cui è causa deve ritenersi preminente "l'interesse nazionale a una
più efficiente organizzazione dell'Amministrazione unitariamente
considerata nel suo complesso". Considerato in diritto
1. - La deroga al cosiddetto blocco delle assunzioni nelle
pubbliche amministrazioni, ammessa in via transitoria dell'art. 1,
settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, per i posti per
i quali non è richiesto un titolo superiore a quello della scuola
d'obbligo, è interpretata dal T.A.R. della Lombardia - Sezione
staccata di Brescia in senso strettamente letterale, e quindi
riferita alla sola ipotesi di procedure di concorso in itinere alla
data di entrata in vigore della legge. Così interpretata, la
disposizione viene denunciata per contrasto con gli artt. 3 e 97
Cost., in quanto esclude irragionevolmente dall'ambito di
applicazione della deroga i lavoratori dichiarati idonei in concorsi
già espletati alla data suddetta e per i quali non sia scaduto il
termine biennale di validità delle relative graduatorie previsto
dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207.
2. - La questione non è fondata nei sensi appresso indicati.
Il postulato della ragionevolezza del legislatore impone di
escludere l'interpretazione di un enunciato normativo che dia luogo a
una norma assurda o irragionevole, fino a quando non sia stata
accuratamente esplorata, con esito negativo, la possibilità di altri
significati compatibili sia col tenore del testo sia col principio
dell'art. 3 della Costituzione. L'interpretazione della disposizione
sotto esame può essere ricondotta a un risultato coerente con
entrambe le compatibilità mediante l'argomento a fortiori: la deroga
consentita in favore dei partecipanti a concorsi in via di
espletamento al 1° gennaio 1989, per i quali l'accertamento di
idoneità è, a questa data, puramente eventuale, a maggior ragione
deve essere accordata ai lavoratori dichiarati idonei in concorsi
precedenti già conclusi, per i quali il termine di validità delle
relative graduatorie non sia, alla medesima data, ancora scaduto.
La possibilità dell'interpretazione estensiva è negata dal
giudice a quo in primo luogo sul riflesso che l'art. 1, settimo
comma, della legge n. 554 del 1988 avrebbe implicitamente abrogato la
disciplina transitoria di cui all'art. 4, comma 4-quinquies, del d.l.
21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, e
quindi anche l'art. 9, quindicesimo comma, della legge n. 207 del
1985, che conserva validità per un biennio alle "graduatorie
relative ai concorsi effettuati in applicazione della presente
legge". L'argomento è viziato da petizione di principio perché
presuppone quel che dovrebbe dimostrare, cioè appunto la cogenza
dell'interpretazione restrittiva della disposizione di cui si
controverte. La valutazione di questa come norma implicitamente
abrogativa delle graduatorie in corso di validità al 31 dicembre
1988 cade una volta ammessa l'interpretazione estensiva in base allo
schema argomentativo sopra applicato.
3. - A siffatta interpretazione osterebbe peraltro, secondo il
giudice remittente, anche la ratio della norma, ispirata al criterio
della residualità delle assunzioni rispetto alle operazioni di
mobilità, e quindi, per i posti di cui trattasi, della prevalenza
delle procedure previste dall'art. 16 della legge n. 56 del 1987
sulla procedura di assunzione mediante concorso, di guisa che la
disciplina transitoria dovrebbe essere contenuta nei limiti
"dell'ipotesi, tassativamente individuata, dei concorsi già banditi
al 1° gennaio 1989 e per i quali siano già iniziate le prove".
Va osservato in contrario che, ai fini della questione in esame,
deve essere considerata non tanto la ratio della norma di principio,
quanto la ratio della norma transitoria di deroga, ispirata a criteri
di equità e insieme di buona amministrazione, non essendo né
giusto, né opportuno avviare nuove procedure di selezione di
lavoratori idonei a coprire i posti vacanti quando sono disponibili
lavoratori la cui idoneità è accertata mediante procedure
concorsuali già espletate o in via di espletamento. Questa ratio
conduce a considerare l'ipotesi indicata dalla disposizione
denunciata come aggiuntiva rispetto all'ipotesi - che si prospetta
logicamente per prima senza bisogno di esplicita previsione - della
disponibilità di lavoratori inclusi in graduatorie concorsuali già
definite e ancora in corso di validità.
Tale conclusione, raggiunta sul piano dell'interpretazione logica,
è confermata, sul piano dell'interpretazione genetica della norma,
dall'esame dei lavori preparatori della legge n. 554. L'art. 1,
quinto comma, del disegno di legge n. 3204, presentato dal Governo
alla Camera dei deputati il 30 settembre 1988, disponeva: "Possono
comunque effettuarsi assunzioni per posti messi a concorso per i
quali sia stata formata la graduatoria di merito entro il 31 dicembre
1988". La disposizione corrispondente del testo approvato (art. 1,
settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554) evidentemente ha
dato per scontata questa ipotesi di deroga, preoccupandosi piuttosto
di aggiungere l'ipotesi di graduatorie formate dopo il 31 dicembre
1988 a conclusione di concorsi dei quali fossero anteriori a tale
data non solo il bando, ma anche l'inizio delle prove dei candidati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della
legge 29 dicembre 1988, n. 554 ("Disposizioni in materia di pubblico
impiego"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
- Sezione staccata di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte