Corte costituzionale

Ordinanza n. 195/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1980 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli industriali), che

ha modificato l'art. 121, terzo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n.

393 promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1980 dal Pretore di

Treviglio, nel procedimento penale a carico di Ferrari Mario, iscritta

al n. 466 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 242 del 3 settembre 1980.

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma,

del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione

stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo

sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte

in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di

arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta

quintali il peso complessivo consentito, in relazione all'art. 3 Cost.,

già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980

e manifestamente infondata con ordinanze nn. 147, 167, 168, 169/80.

Considerato che tale questione, motivata con i medesimi argomenti

già esaminati e disattesi, va dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme

concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della

legge 5 maggio 1976, n. 313; nella parte in cui punisce con l'ammenda

di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con

un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo

consentito, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di

Treviglio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte