Sentenza n. 195/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/04/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, terzo
comma, della legge della Regione Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29,
recante "Disciplina urbanistica dei servizi religiosi", promosso con
ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 dal Tribunale amministrativo
regionale per l'Abruzzo sul ricorso proposto dalla Congregazione
cristiana dei Testimoni di Geova contro il Comune dell'Aquila,
iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione della Congregazione cristiana dei
Testimoni di Geova e del Comune dell'Aquila nonché l'atto di
intervento del Presidente della Regione Abruzzo;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Uditi gli avvocati Stefano Grassi, Pietro Rescigno e Angelo
Clarizia per la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e
l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per la Regione Abruzzo;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, con
istanza del 19 giugno 1988, ha chiesto al Comune dell'Aquila la
concessione dei contributi di cui alla legge della Regione Abruzzo 16
marzo 1988, n. 29, recante "Disciplina urbanistica dei servizi
religiosi", al fine di poter realizzare un edificio di culto. La
richiesta è stata respinta dal Sindaco dell'Aquila, con
provvedimento del 21 settembre 1990, con il motivo che la richiedente
non è in possesso del requisito di cui all'art. 8, terzo comma,
della Costituzione (previsto dall'art. 1 della citata L.R.), in
quanto i rapporti fra la Congregazione e lo Stato italiano non sono
regolati "per legge, sulla base di intese".
Avverso il provvedimento di diniego la Congregazione dei Testimoni
di Geova ha presentato ricorso avanti il T.A.R. per l'Abruzzo,
deducendo la violazione degli artt. 1 e 5 della legge regionale in
esame ed assumendo che l'interpretazione restrittiva adottata dal
Sindaco si poneva in contrasto con i principi costituzionali in
materia.
Il T.A.R. adito, ritenuta la normativa regionale insuscettibile di
un'interpretazione diversa, ed estensiva, rispetto a quella enunciata
nell'impugnato provvedimento, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 5, terzo comma, della predetta legge,
in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 8, primo
comma, 19, 20, 117 e 120, terzo comma, della Costituzione, nella
parte in cui dette norme prevedono la possibilità di concedere
contributi alle sole confessioni religiose i cui rapporti con lo
Stato siano regolati per legge, sulla base di intese, ai sensi
dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.
2. - Ad avviso del giudice remittente il prevedere anche detto
requisito, al fine di accedere ai contributi regionali, introduce una
ingiustificata discriminazione tra confessioni religiose,
suscettibile di incidere sulla libertà di culto in danno di una
Congregazione che detti contributi per l'edilizia religiosa già
percepisce in altre Regioni e che ripetutamente ha chiesto allo Stato
italiano di stipulare l'intesa prevista dal ricordato art. 8 della
Costituzione.
In particolare, il T.A.R. dell'Abruzzo, premesso ancora che con
d.P.R. 31 ottobre 1986 è stata riconosciuta personalità giuridica
alla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, ritiene non
manifestamente infondato il dubbio che le disposizioni impugnate si
pongano in contrasto con le seguenti norme della carta
costituzionale:
l'art. 2, in quanto vengono ad incidere sui diritti inviolabili
dell'uomo che detta norma tende a tutelare;
l'art. 3, primo comma, per la creazione di inammissibili
discriminazioni fra cittadini in base alla loro religione, anche con
riferimento alla diversa regolamentazione della materia da parte di
altre Regioni;
l'art. 3, secondo comma, che impone di rimuovere gli ostacoli di
ordine economico che limitano di fatto l'eguaglianza dei cittadini
(quali le difficoltà di poter costruire edifici di culto);
l'art. 8, che garantisce la libertà religiosa nell'eguaglianza
e che non può risolversi in danno di una Confessione religiosa che
ha ripetutamente chiesto di concludere l'intesa di cui al terzo
comma;
l'art. 19, che garantisce il diritto di professare liberamente
la fede religiosa e di esercitarne il culto e che viene violato con
l'introduzione di ingiustificati e maggiori ostacoli alla
realizzazione di edifici di culto;
l'art. 20, che vieta ogni discriminazione fra associazioni ed
istituzioni in relazione al loro fine religioso o di culto;
l'art. 117, che, attribuendo alle regioni potestà legislativa
nella materia "urbanistica", non consente però di incidere sulla
libertà religiosa o sulla disciplina delle confessioni religiose;
l'art. 120, terzo comma, in quanto il requisito richiesto viene
di fatto a limitare il libero esercizio, in una parte del territorio
nazionale, dell'attività dei ministri del culto della Congregazione
cristiana dei Testimoni di Geova.
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente della Regione
Abruzzo, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione sotto ogni profilo.
La difesa della Regione rileva che l'illegittimità della
normativa regionale è prospettata fondamentalmente sulla base
dell'allegata discriminazione tra confessioni religiose che abbiano
posto in essere il regime delle intese con lo Stato italiano e quelle
che viceversa non lo abbiano posto in essere.
Ma detto differente trattamento, a suo avviso, non costituisce
un'illegittima discriminazione ma, al contrario, rappresenta una
razionale e legittima conseguenza di situazioni non omogenee.
Non è infatti contestabile, afferma l'Avvocatura, che le intese,
e la successiva regolamentazione per legge, intervengano solo nei
confronti delle comunità religiose che siano istituzionalmente ed
effettivamente organizzate quale corpo sociale, e, quindi, consolidate dal punto di vista storico-giuridico. E nell'ambito stesso
delle confessioni religiose, cioè delle comunità di fedeli che
abbiano quelle caratteristiche, è indubbio che le intese e la
regolamentazione per legge intervengano solo con quelle che hanno una
maggiore presenza nella popolazione, una maggior estensione sul
territorio; in breve, solo con quelle di rilievo nazionale. La norma
costituzionale non prevede l'assoluta necessità di una legislazione
sulle confessioni religiose; questa interviene solo se il Governo
valuti positivamente l'opportunità delle intese, se le intese
effettivamente si raggiungano e se, infine, il Parlamento,
condividendo l'opportunità della regolamentazione per legge dei
rapporti e condividendo il merito delle intese raggiunte, recepisca
queste in una legge.
Poiché, quindi, la devoluzione dei contributi urbanistici è
operata al fine della costruzione e della manutenzione degli edifici
destinati al culto, risulterebbe del tutto ragionevole la previsione
della normativa regionale di ripartire tali fondi esclusivamente tra
le comunità religiose che, per la loro diffusione tra la popolazione
e la loro estensione nel territorio nazionale, abbiano raggiunto un
rilievo di indubbio interesse; cioè solo tra quelle comunità
religiose cui lo Stato riconosca rilievo tale da meritare che i
reciproci rapporti siano regolati per legge.
Né sarebbe configurabile, prosegue l'Avvocatura, alcuna
violazione dei principi consacrati nell'art. 8 della Costituzione.
Tale norma non afferma che tutte le confessioni religiose siano
eguali, il che comporterebbe un'assurda equiparazione di fenomeni
diversi, ma che sono tutte ugualmente libere. La Costituzione, in
altri termini, affermerebbe solennemente che non possono farsi
limitazioni in base al culto delle confessioni, ma non giungerebbe a
dire che il trattamento deve necessariamente essere uguale anche se
si tratti di fenomeni di dimensioni totalmente diverse.
Altrettanto la difesa della Regione rileva in ordine alla libertà
di associazione. Se il diritto della Congregazione dei Testimoni di
Geova di professare la loro fede, sia in forma individuale sia
associativa, di farne propaganda e di esercitarne il culto è fuori
discussione, nondimeno il diritto ad ottenere un contributo pubblico
non attiene alla libertà di associazione e non potrebbe certo
configurarsi come un diritto costituzionalmente garantito.
Del tutto fuor di luogo sarebbe anche il richiamo ai principi
consacrati nell'art. 20 della Costituzione. La normativa regionale
non porrebbe infatti limitazioni né gravami fiscali diversi a
seconda del culto o della religione, limitandosi soltanto a prevedere
la ripartizione di contributi. Nei limiti entro i quali la differenza
di trattamento sia ragionevole o giustificata da una effettiva
diversità di situazione non vi sarebbe alcuna illegittima
discriminazione.
Del pari infondato, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe anche il
richiamo alle competenze regionali. Rientrano infatti indubbiamente
nella materia urbanistica tanto le prescrizioni che la Regione impone
ai Comuni affinché negli strumenti urbanistici generali siano
previsti i servizi di tipo religioso quanto le norme sulla
destinazione dei contributi alla realizzazione di quei servizi.
Incomprensibile, infine, risulterebbe il riferimento agli articoli
2 e 120 della Costituzione. Il diritto di ricevere contributi
pubblici non è un diritto inviolabile dell'uomo, neppure se
considerato parte di formazione sociali, e l'assenza di questi
contributi certo non può configurare, di per sé, un limite
all'esercizio del culto nel territorio nazionale.
4. - Si è costituita in giudizio la Congregazione cristiana dei
Testimoni di Geova, ricorrente nel giudizio a quo , instando per la
declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme censurate
dal T.A.R. per l'Abruzzo.
La difesa della Congregazione rammenta, in primo luogo, di aver
ottenuto fin dal 1986 la personalità giuridica e di aver altresì
stipulato, ai sensi della legge 22 dicembre 1973 n. 903, le
cosiddette "piccole intese", ottenendo a favore dei propri ministri
di culto l'applicazione delle norme in materia assistenziale e
previdenziale nonché l'autorizzazione a celebrare matrimoni validi
agli effetti civili ed a prestare assistenza religiosa ai detenuti ed
ai ricoverati nelle case di cura.
La Congregazione, inoltre, rammenta di aver presentato fin dal
1977 formale richiesta di stipulazione dell'intesa ai sensi dell'art.
8, terzo comma, della Costituzione, senza - finora - alcun esito.
Ciò premesso, la parte costituita afferma che a tenore del
principio di eguale libertà religiosa sancito nell'art. 8, primo
comma, della Costituzione, le confessioni religiose devono godere in
egual misura, non solo di un generico diritto alla libertà
religiosa, ma di tutte le facoltà previste dall'art. 19 della
Costituzione, nonché di tutti gli altri diritti garantiti dalla
Costituzione, che, in via diretta o strumentale, possono rilevare
nell'esercizio del diritto di libertà religiosa.
Tutte le confessioni religiose, a suo avviso, devono godere di
"assoluta parità di trattamento, quanto all'esercizio di tutte le
libertà garantite dalla Costituzione", assicurandosi, a prescindere
dall'esistenza di concordati o di intese, la stessa misura di
libertà, sia per ciò che concerne l'organizzazione, sia per ciò
che concerne il culto o la propaganda.
La norma costituzionale imporrebbe quindi di disciplinare gli
interventi legislativi senza discriminare tra un culto e un altro,
garantendo, a tutti, quei mezzi e strumenti predisposti per rendere
effettivi i medesimi diritti di libertà, in quanto non potrebbe
affermarsi che esista libertà veramente eguale laddove le condizioni
di esercizio di essa siano diverse per i vari soggetti.
Il principio di "eguale libertà di culto" sancito dall'art. 8,
primo comma, della Costituzione, sarebbe dunque violato dalle norme
regionali che prevedono soltanto per la Chiesa cattolica e per la
confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato una
disciplina urbanistica specifica e l'assegnazione di contributi: tali
norme, afferma la Congregazione, vengono a determinare esclusivamente
per alcune confessioni religiose una situazione di privilegio che
incide in definitiva sulla concreta possibilità di costruire e di
aprire templi e quindi sul concreto godimento del diritto - che deve
invece essere assicurato in modo eguale a tutte le confessioni - di
esercitare in pubblico il culto.
5. - Si è parimenti costituito in giudizio il Comune dell'Aquila,
parte resistente nel giudizio a quo , deducendo l'inammissibilità, e
comunque l'infondatezza, della questione sollevata dal T.A.R. per
l'Abruzzo.
La difesa dell'Amministrazione comunale rileva come la
Costituzione italiana, nella parte relativa alle confessioni
religiose, abbia seguito un duplice criterio: ha garantito la
libertà religiosa individuale e dei gruppi informali, ma ha anche
garantito la libertà delle confessioni religiose in misura uguale
per tutte (art. 8 primo comma, della Costituzione), riconoscendo il
carattere originario e indipendente della Chiesa cattolica e delle
altre confessioni.
Inoltre nell'art. 20 ha garantito la libertà ed il trattamento
paritario degli Enti di religione o di culto e negli artt. 7, secondo
comma, e 8, terzo comma, ha dettato norme riguardanti le forme del
diritto idonee a disciplinare i rapporti tra lo Stato e le
confessioni religiose.
Quest'ultime disposizioni artt. 7 e 8, terzo comma, esprimono
quello che autorevole dottrina ha definito, il "principio pattizio"
tra Stato e confessioni religiose (concordato con la Chiesa cattolica
e "intese" con le altre confessioni).
La natura giuridica dei rapporti pattizi non sarebbe dunque quella
di meri atti politici, ma condizione di legittimità costituzionale
delle confessioni religiose.
La legge diretta ad eseguire le intese, prosegue il Comune
dell'Aquila, consente non solo di dare una disciplina pubblicistica
ai rapporti tra Stato e confessioni religiose, ma anche il controllo
di costituzionalità sulla legge esecutiva delle intese stesse.
La rilevanza giuridica così conseguita dalle confessioni
religiose è stato il criterio seguito dal legislatore della Regione
Abruzzo: il 10% del contributo degli oneri di urbanizzazione va
erogato dai Comuni entro il 30 marzo di ciascun anno a favore della
Chiesa Cattolica e delle altre confessioni che hanno stipulato le
intese con lo Stato italiano (e quindi abbiano acquistato rilevanza
giuridica con la legge che dichiara esecutive le intese stesse) e che
abbiano una presenza organizzata nell'ambito del territorio comunale.
In conclusione, non solo non sussisterebbe alcun contrasto della
legge regionale con gli invocati principi della Costituzione che
attengono al principio della libertà religiosa, ma anzi questa
risulterebbe pienamente conforme all'art. 8, terzo comma, che
disciplina i rapporti, anche economici, per l'esercizio della
libertà religiosa. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5,
terzo comma, della legge regionale Abruzzo 16 marzo 1988 n. 29,
recante la disciplina urbanistica dei servizi religiosi, nella parte
in cui prevedono l'erogazione di contributi solamente a favore delle
confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati
sulla base di intese, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della
Costituzione.
Siffatte disposizioni - ad avviso del giudice remittente - si
porrebbero in contrasto con gli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 8,
primo comma, 19, 20, 117 e 120, terzo comma, della Costituzione.
2. - La legge della Regione Abruzzo deferita al vaglio di questa
Corte disciplina - come è espressamente enunciato nell'art. 1 - "i
rapporti intercorrenti tra insediamenti residenziali e servizi
religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti
rispettivamente ai comuni ed agli enti istituzionalmente competenti
in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni
religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi
dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione e che abbiano una
presenza organizzata nell'ambito dei comuni interessati dalle
previsioni urbanistiche di cui ai successivi articoli".
L'art. 5, poi, prevede, al primo comma, che "I comuni devolvono
entro il 31 marzo di ogni anno alle competenti autorità religiose di
cui alla presente legge una aliquota pari al 10% dei contributi per
urbanizzazione secondaria loro dovuti"; successivamente, dopo aver
regolato le modalità di determinazione delle somme, il terzo comma
del medesimo art. 5 dispone: "i contributi sono corrisposti alle
confessioni religiose che facciano richiesta e che abbiano i
requisiti di cui al precedente art. 1: proporzionalmente alla loro
consistenza ed incidenza sociale".
Questa Corte è pertanto chiamata a decidere se la riserva
esclusiva dei detti contributi in favore, oltre naturalmente che
della Chiesa cattolica, delle sole confessioni religiose che abbiano
regolato i loro rapporti con lo Stato attraverso le intese previste
dall'art. 8, terzo comma, della Costituzione, contrasti con il
principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose e con
il diritto assicurato a tutti di professare la propria fede religiosa
e di esercitarne in pubblico il culto; in particolare, quindi, con
riferimento agli artt. 8, primo comma, e 19 della Costituzione.
3. - La questione è fondata.
La norma sottoposta al vaglio della Corte è compresa nella
"disciplina urbanistica dei servizi religiosi" adottata dalla Regione
Abruzzo nell'ambito della propria competenza in materia urbanistica,
e nel contesto delle disposizioni statali che comprendono le chiese e
gli altri edifici per i servizi religiosi tra le opere di
urbanizzazione secondaria, al pari di altri servizi di pubblico
interesse (cfr. legge n. 167 del 1962 modificata dalla legge n. 865
del 1971). La disciplina della Regione Abruzzo prevede fra l'altro,
all'art. 3, una dotazione di aree specificamente riservate ai servizi
religiosi sino ad un massimo del 20% di quelle obbligatoriamente
previste per attrezzature di interesse comune, nonché all'art. 5
l'erogazione di contributi nella misura pari al 10% dei contributi
per urbanizzazione secondaria dovuti ai comuni, da utilizzarsi per la
realizzazione di attrezzature di interesse comune di tipo religioso.
Si è di fronte quindi ad un intervento generale ed autonomo dei
pubblici poteri che trova la sua ragione e giustificazione - propria
della materia urbanistica - nell'esigenza di assicurare uno sviluppo
equilibrato ed armonico dei centri abitativi e nella realizzazione
dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione,
che comprende perciò anche i servizi religiosi.
La realizzazione di questi ultimi ha per effetto di rendere
concretamente possibile, e comunque di facilitare, le attività di
culto, che rappresentano un'estrinsecazione del diritto fondamentale
ed inviolabile della libertà religiosa espressamente enunciata
nell'art. 19 della Costituzione.
In tale campo perciò l'intervento dei pubblici poteri deve
uniformarsi al principio supremo "della laicità dello Stato che è
uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta
Costituzionale della Repubblica", principio che "implica non
indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello
Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di
pluralismo confessionale e culturale" (cfr. sent. n. 203 del 1989).
4. - La tesi difensiva della Regione Abruzzo si basa in sostanza
sull'argomento secondo cui l'esclusione dai contributi delle
confessioni religiose che non abbiano regolato per legge i propri
rapporti con lo Stato mediante intese non darebbe luogo a violazione
dei principi di libertà e di uguaglianza essendo il differente
trattamento legittima conseguenza di situazioni non omogenee.
Ma l'argomento è fuorviante: il rispetto dei principi di libertà
e di uguaglianza nel caso in esame va garantito non tanto in
raffronto alle situazioni delle diverse confessioni religiose, (fra
l'altro sarebbe difficile negare la diversità di situazione della
Chiesa cattolica), quanto in riferimento al medesimo diritto di tutti
gli appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire
delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla
disciplina comune dettata dallo Stato perché ciascuno possa in
concreto più agevolmente esercitare il culto della propria fede
religiosa.
Se la diversità di trattamento ai fini dell'ammissione al
contributo pubblico, come la stessa difesa della Regione sottolinea,
è collegata alla entità della presenza nel territorio dell'una o
dell'altra confessione religiosa, il criterio è del tutto logico e
legittimo, e la previsione in tal senso della legge regionale (artt.
1 e 5) non è contestabile; essa non integra nemmeno stricto sensu
una discriminazione in quanto si limita a condizionare e a
proporzionare l'intervento all'esistenza e all'entità dei bisogni al
cui soddisfacimento l'intervento stesso è finalizzato.
Rispetto, però, alla esigenza sopra enunciata di assicurare
edifici aperti al culto pubblico mediante l'assegnazione delle aree
necessarie e delle relative agevolazioni, la posizione delle
confessioni religiose va presa in considerazione in quanto
preordinata alla soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini, e
cioè in funzione di un effettivo godimento del diritto di libertà
religiosa, che comprende l'esercizio pubblico del culto professato
come esplicitamente sancito dall'art. 19 della Costituzione.
In questa prospettiva tutte le confessioni religiose sono idonee a
rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti. L'aver
stipulato l'intesa prevista dall'art. 8, terzo comma, della
Costituzione per regolare in modo speciale i rapporti con lo Stato
non può quindi costituire l'elemento di discriminazione
nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta
ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini.
5. - Invero, tutte le confessioni religiose sono - secondo il
dettato dell'art. 8, primo comma, della Costituzione - egualmente
libere davanti alla legge. A questo principio generale si aggiunge,
nella disciplina del citato art. 8, l'affermazione del diritto delle
confessioni di "organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano" (secondo comma),
cui segue la facoltà di aver rapporti con lo Stato, da disciplinare
per legge sulla base di intese con le rappresentanze delle
confessioni organizzate (terzo comma).
Possono quindi sussistere confessioni religiose che non vogliono
ricercare un'intesa con lo Stato, o pur volendola non l'abbiano
ottenuta, ed anche confessioni religiose strutturate come semplici
comunità di fedeli che non abbiano organizzazioni regolate da
speciali statuti. Per tutte, anche quindi per queste ultime - ed è
ipotesi certo più rara rispetto a quella della sola mancanza
d'intesa - vale il principio dell'uguale libertà davanti alla legge.
Una volta, dunque, che lo Stato e i poteri pubblici in genere
ritengano di intervenire con una disciplina comune, quale è quella
urbanistica, per agevolare la realizzazione di edifici e di
attrezzature destinati al culto mediante l'attribuzione di risorse
finanziarie ricavate dagli oneri di urbanizzazione, la esclusione da
tali benefici di una confessione religiosa in dipendenza dello "status" della medesima, e cioè in relazione alla sussistenza o meno
delle condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della
Costituzione, viene a integrare una violazione del principio
affermato nel primo comma del medesimo articolo.
Resta fermo che per l'ammissione ai benefici sopra descritti non
può bastare che il richiedente si autoqualifichi come confessione
religiosa. Nulla quaestio quando sussista un'intesa con lo Stato. In
mancanza di questa, la natura di confessione potrà risultare anche
da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima
chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione.
Ferma restando quindi la natura di confessione religiosa,
l'attribuzione dei contributi previsti dalla legge per gli edifici
destinati al culto rimane condizionata soltanto alla consistenza ed
incidenza sociale della confessione richiedente e all'accettazione da
parte della medesima delle relative condizioni e vincoli di
destinazione.
6. - Quanto è stato detto fin qui in riferimento a tutte le
confessioni religiose e all'art. 8 della Costituzione, trova
ulteriore ed ampia conferma se si esamina più specificamente la
questione sotto il profilo dell'art. 19 della Costituzione e dei
diritti della persona.
L'Assemblea Costituente pervenne alla definitiva formulazione del
testo così da garantire a chiunque il "diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale
o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon
costume". L'esercizio del culto - come si è già accennato - è
dunque componente essenziale della libertà religiosa, conseguenziale
alla stessa professione di una fede religiosa, non soggetto anche
nella sua forma pubblica a nessun controllo, salvo la condizione, in
un certo senso ovvia e naturale, che "non si tratti di riti contrari
al buon costume" (A.C. pagg. 2773 e segg.).
Già nella sentenza n. 59 del 1958 questa Corte aveva ritenuto di
dover "stabilire con chiarezza la distinzione, da cui si disnodano
poi tutte le conseguenze, fra la libertà di esercizio dei culti
acattolici come pura manifestazione di fede religiosa, e la
organizzazione delle varie confessioni nei loro rapporti con lo
Stato", distinzione "evidente dal punto di vista logico e
positivamente fondata negli artt. 8 e 19 della Costituzione".
A parte la terminologia di "culti acattolici", che trova la sua
spiegazione nella natura del giudizio che investiva la legge 24
giugno 1929 n. 1159 e il regio decreto 28 febbraio 1930 n. 289,
concernenti appunto i culti definiti acattolici, la Corte sottolineò
che la formula dell'art. 19 non potrebbe essere più ampia, nel senso
di comprendere tutte le manifestazioni del culto, e conseguentemente
dichiarò l'illegittimità costituzionale della norma che richiedeva
l'autorizzazione governativa per l'apertura di templi od oratori per
l'esercizio del culto.
7. - In definitiva anche la decisione della questione oggi in
esame è conseguenziale alle affermazioni di quella pronuncia e alla
lettura che essa ha data degli artt. 8 e 19 della Costituzione.
Esattamente pertanto il T.A.R. remittente, nel riferirsi ai
suddetti articoli, li ha collegati con gli artt. 2 e 3 della
Costituzione, richiamando perciò la garanzia dei diritti inviolabili
della persona ed il principio di uguaglianza nella sua più ampia
accezione, comprendente la considerazione dei contenuti di libertà
"in positivo" giusta la formulazione del secondo comma del citato
art. 3.
Infatti gli interventi pubblici previsti dalla disposizione
sottoposta al vaglio di questa Corte vengono ad incidere
positivamente proprio sull'esercizio in concreto del diritto
fondamentale e inviolabile della libertà religiosa ed in particolare
sul diritto di professare la propria fede religiosa in forma
associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto. Ne
consegue che qualsiasi discriminazione in danno dell'una o dell'altra
fede religiosa è costituzionalmente inammissibile in quanto
contrasta con il diritto di libertà e con il principio di
uguaglianza. Né siffatte conclusioni possono cambiare in dipendenza
del fatto che i contributi pubblici per le finalità sopra descritte
e con i controlli circa la loro effettiva destinazione e
utilizzazione che la stessa legge prevede, vengano richiesti e
percepiti dalle confessioni religiose, che provvedono a realizzare in
rapporto alle esigenze della popolazione gli edifici di culto. È
determinante la finalità che caratterizza la disposizione impugnata
e l'effetto che ne discende: finalità ed effetto essendo quelli di
facilitare l'esercizio del culto, l'agevolazione non può essere
subordinata alla condizione che il culto si riferisca ad una
confessione religiosa la quale abbia chiesto e ottenuto la
regolamentazione dei propri rapporti con lo Stato ai sensi dell'art.
8, terzo comma, della Costituzione.
Restano assorbiti gli altri parametri costituzionali invocati
nell'ordinanza di rimessione.
8. - La questione sollevata dal giudice a quo investe l'art. 1 e
l'art. 5, terzo comma, della legge regionale dell'Abruzzo n. 29 del
1988.
Invero la norma discriminatrice riconosciuta costituzionalmente
illegittima è enunciata nell'art. 1 ed ha effetto non solo per
l'art. 5 che espressamente la richiama a proposito dei contributi,
bensì delimita l'area di applicazione dell'intera legge con effetto
quindi per tutti gli interventi in essa previsti.
Per le ragioni su svolte la illegittimità costituzionale della
norma discriminatrice contenuta nell'art. 1 non può non avere
effetto per tutte le disposizioni della legge che la presuppongono o
ad essa fanno esplicito riferimento.
Deve dunque dichiararsi la illegittimità costituzionale dell'art.
1 nella parte che enuncia l'anzidetto criterio discriminante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
della Regione Abruzzo 16 marzo 1988 n. 29 "Disciplina urbanistica dei
servizi religiosi") limitatamente alle parole "i cui rapporti con lo
Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della
Costituzione e".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte