Sentenza n. 196/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1972 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
l'11 novembre 1971 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a
carico di Fabbri Mario ed altri, iscritta al n. 10 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50 del 23 febbraio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1972 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 11 novembre 1971, il tribunale di Ferrara ha
proposto, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 392 del codice di procedura penale, nella parte in cui,
richiamando solo "in quanto applicabili" le norme sulla istruzione
formale, consente che l'istruzione sommaria possa concludersi con
richiesta di citazione a giudizio senza il previo deposito degli atti
prescritti dall'art. 372 dello stesso codice. Considerato in diritto :
1. - Dispone l'art. 392, primo comma, del codice di procedura
penale, che nell'istruzione sommaria si osservano le norme stabilite
per l'istruzione formale, ma solo in quanto siano ad essa applicabili.
Ed in base a tale latitudine di riferimento, tenuto conto della
struttura e degli scopi dell'istruzione sommaria, comunemente si
ritiene non applicabile ad essa la disposizione dell'art. 372 dello
stesso codice che, per quella formale, prescrive debbano, prima della
chiusura di tale fase del giudizio, essere depositati gli atti e
notificati gli avvisi di deposito ai difensori, cui è data anche
facoltà di presentare istanze e memorie.
Tale difformità, relativa alla normativa che concerne il deposito
degli atti, è sembrata non legittima al tribunale di Ferrara, il quale
ha ritenuto che l'art. 392 già citato, e che la rende possibile, violi
il principio di eguaglianza e il diritto di difesa, rispettivamente
tutelati dagli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
Il giudice a quo ripropone censure che questa Corte ebbe già a
respingere, in riferimento al solo art. 24 Cost., con la sentenza n.
127 del 1966.
E la decisione allora assunta va mantenuta, nonostante la più
ampia denuncia ed i nuovi profili proposti.
Deve infatti osservarsi che la diversità di regolamentazione per
quanto concerne il deposito degli atti - che, del resto,
nell'istruzione sommaria non manca, benché sia successiva e non
anteriore alla chiusura di quella fase del processo (art.397 c.p.p.) -
non viola il principio di eguaglianza, perché è giustificata dalla
diversa natura dei due tipi di istruzione che comporta, per quella
sommaria, più rapido procedimento e minori formalità.
3. - Quanto alla tutela del diritto di difesa, va innanzi tutto
ricordato come esso sia, anche nella istruzione sommaria, ampiamente
tutelato dall'obbligo della notifica dell'avviso di procedimento, da
quello dell'interrogatorio con l'assistenza del difensore e da tutte le
altre garanzie previste negli artt. 304 bis, ter e quater del codice di
procedura penale.
Né può rinvenirsi causa di menomazione di quel diritto nella
rilevata omissione, anteriormente alla chiusura dell'istruzione
sommaria, del deposito degli atti che, per la maggior parte almeno,
sono stati peraltro già depositati in ottemperanza all'art. 304 quater
del codice di procedura penale.
Non ha infatti alcun pregio l'assunto dell'ordinanza di rinvio, che
coordina il diritto di difesa, e una sua possibile violazione,
all'interesse dell'imputato alla eventuale risoluzione del processo in
fase istruttoria; risoluzione che suoi più informati e tempestivi
interventi difensivi potrebbero rendere più probabile.
Benché, infatti, non possa negarsi un simile interesse
dell'imputato, deve però osservarsi che esiste anche un suo opposto
interesse a conseguire nella risonanza di un pubblico dibattimento
un'assoluzione definitiva con importanza ed effetti ben diversi da un
semplice proscioglimento istruttorio.
Dal che consegue che l'interesse dell'imputato ad evitare il
dibattimento, appunto perché contrastante con altro suo, non meno
apprezzabile interesse, a desiderarne la celebrazione, non può
ritenersi giuridicamente rilevante e, tanto meno, costituzionalmente
protetto (sent. n. 172 del 1972).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 392 del codice di procedura penale, proposta dall'ordinanza
in epigrafe con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte