Sentenza n. 196/1975
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/07/1975 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
citata
- art. 3d.P.R. 1273/1960
- art. 39d.P.R. 1273/1960
- art. 76d.P.R. 1273/1960
- art. 77d.P.R. 1273/1960
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 agosto
1960, n. 1273 (Norme sulla scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti dalle imprese industriali), promosso con
ordinanza emessa il 16 giugno 1973 dal pretore di San Ginesio nel
procedimento penale a carico di Tirabasso Piergiorgio, iscritta al n.
307 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1975 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 16 giugno 1973 il Pretore di San Ginesio,
nel corso di procedimento penale a carico di Tirabasso Piergiorgio
(imputato - tra l'altro - della contravvenzione di cui all'art. 8 della
legge 14 luglio 1959, n. 741, per aver omesso di corrispondere ai
propri dipendenti gli scatti di contingenza maturati nel periodo dal 5
maggio 1971 al 31 marzo 1972, violando l'art. 1 del d.P.R. 28 agosto
1960, n. 1273 che ha attribuito forza di legge all'accordo
interconfederale 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni
relativamente al settore industria), ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3,39,76 e 77, comma primo, Cost., questioni di legittimità
costituzionale del predetto art. 1 d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273.
Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza in
epigrafe, nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
deducendo l'infondatezza delle questioni sollevate. Considerato in diritto :
1. - L'accordo interconfederale 15 gennaio 1957, relativo alla
scala mobile dei dipendenti delle imprese industriali, cui è stata
attribuita efficacia erga omnes con il d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273,
emanato in attuazione della delega conferita con la legge 14 luglio
1959, n. 741, prevede, tra l'altro, che le associazioni stipulanti
possano, con successivi accordi, modificare il sistema di rilevazione
dei prezzi e di costruzione degli indici (v. dichiarazione a verbale
annessa all'art. 5 e protocollo n. 1).
Il giudice a quo, dovendo decidere sulla sussistenza del reato
previsto dall'art. 8 della già citata legge n. 741 del 1959 (e del
quale era stato chiamato a rispondere un datore di lavoro per aver
omesso di versare ai propri dipendenti gli scatti di contingenza
maturati nel periodo dal 5 maggio 1971 al 31 marzo 1972 computati anche
ai sensi dei successivi accordi 16 luglio 1960 e 29 luglio 1963)
prospetta il dubbio che il già citato d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273
contrasti:
a) con l'art. 39 Cost., posto a tutela dell'autonomia contrattuale
delle associazioni sindacali, in quanto, riconoscendo forza di legge al
summenzionato accordo 15 gennaio 1957 anche nella parte in cui
attribuisce ai soggetti stipulanti il potere di modificarne il
contenuto, avrebbe reso possibile che accordi, successivi allo spirare
del termine indicato dall'art. 1 della legge n. 741 del 1959, assumano
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
interessate;
b) con gli artt. 76 e 77, comma primo, Cost., sotto il profilo
sostanziale che, in tal modo, si sarebbe attribuito ai sindacati, in
via di sub-delega, non consentita dalla legge, il potere di modificare
l'accordo recepito.
Lo stesso decreto viene poi impugnato nel suo complesso, in
riferimento all'art. 3 Cost., sia perché la disciplina della scala
mobile contenuta nell'accordo in questione non prevederebbe un
trattamento uguale per tutti i dipendenti delle imprese industriali,
attesi i differenti valori, in lire giornaliere. che lo scatto di
contingenza assume per le diverse categorie; e sia perché la sua
disciplina non sarebbe applicabile a tutti i lavoratori subordinati.
2. - Le questioni vanno dichiarate inammissibili.
Per vero, secondo i principi costantemente affermati dalla
giurisprudenza di questa Corte, il conferimento di efficacia erga omnes
ai contratti collettivi di lavoro, in attuazione della delega di cui
alla legge 14 luglio 1959, n. 741, non può consentire (art. 5) che
clausole, pur non estranee all'oggetto della delega (art. 1) ma
tuttavia contrarie a norme imperative o a precetti costituzionali, si
trasformino in norme aventi vigore di legge. Tali clausole, in quanto
non suscettibili di essere recepite in legge, conservano l'originario
carattere contrattuale, con la conseguenza che spetta al giudice
ordinario, e non a questa Corte, pronunziarsi sull'asserito contrasto
di esse con norme imperative di legge e con precetti costituzionali e,
in base ai risultati dell'accertamento, definire il giudizio,
riconoscendo o negando loro forza di legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
del d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273 (Norme sulla scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 39, 76 e 77, comma primo, della
Costituzione, dal pretore di San Ginesio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte