Sentenza n. 196/1985
Altra decisione · depositata il 03/07/1985 · relatore Antonio La Pergola
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Toscana notificato il 31 dicembre 1975, depositato in Cancelleria il 9
gennaio 1976 ed iscritto al n. 1 del Registro 1976, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto Ministro per la Sanità 28
ottobre 1975 avente per oggetto "Tirocinio pratico ospedaliero dei
sanitari e modalità di svolgimento".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministero per la Sanità;
udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1985 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
uditi l'Avvocato Enzo Cheli per la Regione Toscana e l'Avvocato
dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 31 dicembre 1975, la Regione
Toscana, in persona del suo Presidente pro tempore, ha sollevato
conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione al
decreto emanato dal Ministro per la Sanità in data 28 ottobre 1975 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 3 novembre 1975,
concernente "Tirocinio pratico ospedaliero dei sanitari e modalità di
svolgimento". La Regione premette, in punto di fatto, che con la legge
18 aprile 1975, n. 148, all'esame di idoneità, previsto dal d.P.R. n.
130 del 1969, è stato sostituito, per alcune categorie di personale
(assistente, ispettore sanitario, farmacista), un tirocinio pratico da
effettuare, per la durata di sei mesi, presso gli ospedali. Come detta
legge prevedeva, la disciplina particolareggiata del tirocinio è stata
posta con il decreto ministeriale impugnato: tale disciplina è
ritenuta dalla ricorrente lesiva delle competenze regionali in tema di
assistenza ospedaliera, derivanti, oltre che dagli artt. 117 e 118
Cost., dalla normativa dettata con il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e
con il d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974,
n. 386.
Ad avviso della Regione, infatti, il provvedimento impugnato,
riservando all'Amministrazione centrale o agli enti ospedalieri i vari
momenti connessi allo svolgimento del tirocinio pratico, esclude quasi
del tutto la presenza e l'intervento dell'ente regionale. Ciò
accadrebbe, in particolare, con riguardo al riconoscimento degli
ospedali ritenuti idonei ai fini dello svolgimento del tirocinio:
riconoscimento effettuato in termini generali dallo stesso Ministero
per la Sanità (art. 1); alla determinazione del numero dei posti
disponibili nelle varie discipline e qualifiche, affidata
esclusivamente agli enti ospedalieri (art. 2); all'individuazione dei
periodi di tirocinio, delle modalità di svolgimento del tirocinio
stesso e dei doveri del tirocinante, effettuata nello stesso decreto
ministeriale (artt. 6 e 9-13). A ciò si aggiunge, prosegue la
ricorrente, che l'onere finanziario connesso al tirocinio grava, in
base all'art. 14 del provvedimento impugnato, sull'ente ospedaliero e
non sullo Stato, cioè in definitiva sulla finanza regionale. A difesa
della disciplina introdotta con il decreto impugnato non potrebbe
invocarsi, sostiene la Regione, l'art. 6 n. 20 del d.P.R. n. 4 del
1972, che riserva allo Stato le competenze amministrative in ordine
alle "professioni sanitarie e agli esami di idoneità per l'esercizio
della professione medica negli ospedali". Da un lato, infatti, l'esame
di idoneità è cosa ben diversa dal tirocinio pratico, in quanto solo
il secondo si svolge all'interno dell'organizzazione ospedaliera;
d'altro canto, poi, nemmeno potrebbe farsi riferimento al termine
"professione sanitaria" di cui al detto art. 6 n. 20, in quanto esso si
pone in rapporto di genere a specie con l'altro "professione medica
negli ospedali", solo rispetto al quale è prevista la riserva statale,
ed esclusivamente sotto il profilo dell'esame di idoneità.
In definitiva, ad avviso della Regione, la competenza statale in
tema di tirocinio pratico al massimo potrebbe concernere quegli aspetti
del tirocinio da considerare equivalenti all'esame di idoneità (es. la
determinazione delle condizioni di ammissione al tirocinio e i criteri
di valutazione), ma mai quelli che incidono nell'organizzazione
ospedaliera e nella gestione del servizio di assistenza.
Infine, l'esclusione dell'intervento regionale in tema di
individuazione degli ospedali idonei allo svolgimento dei corsi,
operata dall'art. 1 del decreto impugnato, violerebbe, oltre le norme
dianzi richiamate, anche l'art. 10, primo comma, della legge 18 aprile
1975, n. 148, il quale dispone che il riconoscimento dell'idoneità
degli ospedali va effettuato con decreto del Ministro per la Sanità
"sentita la Regione".
Nell'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che il decreto
impugnato non meriti censura, in quanto conseguenziale alla disciplina
posta in sede legislativa con la citata legge n. 148 del 1975, la
Regione chiede in subordine che la Corte sollevi innanzi a se stessa la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 di detta legge
(in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.), il quale affida appunto ad
un decreto del Ministro per la Sanità la regolamentazione delle
attività in discussione, così ledendo, ad avviso della ricorrente, la
sfera costituzionalmente spettante alla Regione in tema di assistenza
ospedaliera.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque,
respinto.
In via preliminare l'Avvocatura rileva che il decreto impugnato fu
adottato in attuazione dell'art. 11 della legge n. 148 del 1975, già
citato dalla ricorrente: non avendo, tuttavia, la Regione impugnato nei
termini detta legge, il ricorso avverso il decreto deve, ad avviso
dell'Avvocatura, dichiararsi inammissibile, in quanto le presunte
lesioni della competenza regionale andrebbero comunque riferite alla
legge e non al decreto.
Nel merito l'Avvocatura nega comunque che la normativa impugnata
violi la sfera delle attribuzioni regionali in materia di assistenza
sanitaria ed ospedaliera.
3. - All'udienza del 7 maggio 1985, la difesa della Regione
ricorrente ha concluso chiedendo che la Corte dichiari cessata la
materia del contendere; a detta richiesta si è associato l'Avvocato
dello Stato. Considerato in diritto :
1. - Come spiegato in narrativa, la Regione Toscana ha proposto
ricorso per regolamento di competenza in ordine al decreto del Ministro
per la Sanità 28 ottobre 1975, concernente "Tirocinio pratico
ospedaliero dei sanitari e modalità di svolgimento".
La Regione deduce che detto provvedimento, nel dettare una
disciplina particolareggiata del tirocinio, soprattutto là dove essa
investe aspetti direttamente incidenti sull'organizzazione ospedaliera
e la gestione del servizio di assistenza, viola la sfera di competenza
regionale in materia, delineata, oltre che dagli artt. 117 e 118 della
Costituzione, dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e dall'art. 12 del d.l.
8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
In via subordinata, la Regione chiede che la Corte sollevi innanzi
a se stessa la questione incidentale di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dell'art. 11 della legge 18
aprile 1975, n. 148, che affida appunto ad un decreto del Ministro per
la Sanità la regolamentazione delle modalità di svolgimento del
tirocinio.
L'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che
il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, respinto.
2. - Successivamente alla proposizione del ricorso e alla
costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio, sono stati
emanati due atti legislativi: la legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del servizio sanitario nazionale) e, in attuazione della
delega contenuta nell'art. 47 di detta legge, il d.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761, che disciplina lo stato giuridico del personale delle
unità sanitarie locali.
Quest'ultimo provvedimento detta, fra l'altro (cap. I e II del
titolo II), la normativa concernente le assunzioni in servizio del
personale, sia in generale (artt. 9-16), sia con riferimento a singole
posizioni funzionali (artt. 17-23), prevedendo o l'espletamento di
pubblici concorsi o, per alcune categorie, il superamento di un previo
esame di idoneità, come requisito per l'ammissione al concorso (v.
artt. 19 e 20).
Le parti hanno concordemente riconosciuto all'udienza di
trattazione della causa che, a seguito della normativa sopravvenuta,
l'istituto del tirocinio pratico disciplinato nel provvedimento
impugnato non è più in vigore ed hanno chiesto, pertanto, che la
Corte dichiari cessata la materia del contendere.
La richiesta va accolta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso
per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Toscana in ordine
al decreto del Ministro per la Sanità del 28 ottobre 1975.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte