Corte costituzionale

Ordinanza n. 196/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98, sesto

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa

il 29 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Fermo sul ricorso proposto da "L'Azzurra" s.r.l. contro l'Ufficio

delle Imposte Dirette di Fermo, iscritta al n. 530 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 29 novembre 1984, ma pervenuta

alla Corte costituzionale il 13 maggio 1996, la Commissione

tributaria di primo grado di Fermo, sul ricorso proposto

dall'amministratore di una società a responsabilità limitata,

fallita, contro l'iscrizione a ruolo di pene pecuniarie relative agli

anni 1974, 1975 e 1976, a carico della società e suo personale ex

art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale di detto art. 98, sesto comma, per

violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione;

che, secondo il rimettente, la disposizione censurata "pone

"genericamente" l'obbligo di pagamento in solido delle soprattasse

e pene pecuniarie che possono essere causate da accertamenti

derivanti da elementi del tutto estranei alla volontà degli

amministratori i quali, peraltro, in caso di fallimento non hanno

responsabilità patrimoniali di sorta", mentre il rappresentante non

può essere responsabile in solido di obbligazioni che derivano da

atti del tutto leciti, posti in essere nell'esclusivo interesse della

società, essendo necessaria, prima di procedere al coinvolgimento

del rappresentante, la "prova che lo stesso debba condividere la

responsabilità dell'obbligazione principale";

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata

manifestamente infondata, non prospettando l'ordinanza profili nuovi

o diversi da quelli esaminati dalla Corte in precedenti decisioni,

tanto più che la disposizione censurata è di carattere

esclusivamente sostanziale, e non attiene alla disciplina del

procedimento da seguire nei confronti degli obbligati solidali al

pagamento delle sanzioni, né ai rimedi che gli obbligati possono

esperire per tutelare le loro posizioni.

Considerato che questa Corte, dopo l'emissione dell'ordinanza della

Commissione tributaria di primo grado di Fermo (ordinanza pervenuta

alla Corte costituzionale il 13 maggio 1996, ma emessa circa dodici

anni prima), ha dichiarato, con la sentenza n. 348 del 1987, non

fondata analoga questione, sollevata in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, non essendo leso il diritto di difesa "perché nulla

vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie

ragioni nel procedimento tributario" e che tale pronuncia è stata

ribadita con successive ordinanze di manifesta infondatezza (nn. 48

e 591 del 1988; n. 246 del 1989; n. 178 del 1990; n. 519 del 1991);

che, del pari, non può ritenersi violato l'art. 113 della

Costituzione, tenuto conto che il responsabile in solido con il

soggetto passivo può comunque impugnare gli atti amministrativi di

imposizione tributaria che ritenga lesivi della propria posizione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte