Sentenza n. 196/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/2002 · relatore Fernanda Contri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 recante
"Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave", promosso con
ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 21 ottobre
2000, depositato in Cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 51
del registro conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, nonché l'atto di intervento della Regione Veneto;
Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Uditi l'avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di
Trento, gli avvocati Andrea Pavanini e Federico Sorrentino per la
Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la
Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, recante "Delimitazione del bacino
idrografico del fiume Piave", lamentando la lesione delle proprie
attribuzioni costituzionalmente garantite, come definite dagli
artt. 131 e 132 della Costituzione; 8, nn. 6, 18, 20 e 24 dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 9, nn. 9 e 11, nonché
11, 14, 16, 68 e 107 dello stesso Statuto speciale; 8, comma 1,
lettera e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di
trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano dei beni
demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); 5, comma 1,
del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed
opere pubbliche). La Provincia ricorrente lamenta altresì la
violazione dell'art. 97 della Costituzione e del principio di leale
cooperazione, e chiede a questa Corte di dichiarare che "non spetta
allo Stato, e neppure alle Autorità di bacino del Piave e
dell'Adige, in sede di delimitazione del bacino idrografico del fiume
Piave, definire la linea del confine amministrativo fra la Regione
Veneto (comune di Rocca Pietore) e la Provincia Autonoma di Trento
(comune di Canazei), né la linea di displuvio sul monte Marmolada in
maniera difforme da quella già definitivamente accertata con il
d.P.R. 29 maggio 1982 e con la successiva sentenza del Consiglio di
Stato, Sezione IV, n. 1361/1981, del 23 ottobre 1998 (passata in
giudicato)". La ricorrente chiede inoltre l'annullamento dell'atto
ritenuto lesivo.
Al d.P.R. 21 dicembre 1999, all'origine del presente conflitto,
è allegata una cartografia nella quale il confine amministrativo fra
i comuni di Canazei e di Rocca Pietore, e quindi fra la Provincia di
Trento e la Regione Veneto, viene rappresentato come una linea retta
che taglia diagonalmente il ghiacciaio della Marmolada. La ricorrente
rileva che tale tracciato cartografico riproduce la "vecchia linea
già contenuta in passato nella cartografia dell'I.G.M., che dapprima
il d.P.R. 29 maggio 1982 ed infine la ... richiamata decisione del
Consiglio di Stato ... hanno accertato essere errata, riconoscendo
che il confine corre invece lungo la linea delle cime (o di
displuvio)".
L'impugnato decreto presidenziale e l'annessa cartografia, si
legge nel ricorso, "prima ancora di definire il confine del bacino
del Piave sulla Marmolada, definisce il confine amministrativo fra
Provincia di Trento e Regione Veneto" in modo lesivo dell'integrità
territoriale e, conseguentemente, delle attribuzioni
costituzionalmente garantite della ricorrente, delle quali
risulterebbe ridotto l'ambito territoriale di esercizio. In
particolare, "poiché la modificazione del confine amministrativo
quale risultante dalla cartografia allegata al decreto presidenziale
in questione determina il passaggio di una parte cospicua del
ghiacciaio della Marmolada - che ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463) ...
appartiene al demanio della Provincia di Trento - dal territorio
della Provincia di Trento a quello della Regione Veneto, ne risultano
... lese le attribuzioni della Provincia ricorrente relative al
proprio demanio, di cui all'art. 68, nonché 9, n. 9, dello Statuto,
ed alle relative norme di attuazione (art. 8 del d.P.R. n. 115 del
1973)".
Nel ricorso si osserva inoltre che, data l'identità, accertata
con efficacia di giudicato, del confine amministrativo con la linea
"di displuvio" (linea che congiunge le "cime" o le "creste" della
Marmolada), modificare quest'ultima "non facendola più coincidere
... con la linea delle cime della catena principale della Marmolada
significa al tempo stesso modificare (o pretendere di modificare)
surrettiziamente il confine amministrativo fra i comuni di Rocca
Pietore e di Canazei, e fra la Regione Veneto e la Provincia di
Trento", in contrasto, tra l'altro, con l'art. 132, secondo comma,
della Costituzione, oltre che in violazione del giudicato
amministrativo.
La Provincia di Trento censura poi il d.P.R. 21 dicembre 1999,
nella parte in cui prevede procedure per definire una cartografia
più dettagliata: all'art. 2, è previsto che, "ai fini della
soluzione di problemi specifici, che potrebbero manifestarsi in
corrispondenza delle linee di confine, soprattutto nelle zone ove i
limiti di bacino intersecano i limiti amministrativi dei territori
comunali, le Autorità di bacino e le regioni interessate provvedono
ad una intesa tra loro per produrre idonea cartografia"; ma, con
particolare riferimento ai confini in contestazione nel presente
conflitto, l'art. 4 stabilisce che "l'Autorità di bacino del Piave,
d'intesa con l'Autorità di bacino dell'Adige, redige apposita
cartografia di dettaglio per definire la linea di displuvio nei
territori dei comuni di Rocca Pietore (Belluno) e Canazei (Trento)",
omettendo la previsione dell'intesa tra la Provincia autonoma e la
Regione interessate.
L'ulteriore definizione della linea di displuvio a norma dei
citati artt. 2 e 4, "diretta a perfezionare e consolidare la falsa
rappresentazione della linea di displuvio già contenuta nella
cartografia allegata al decreto presidenziale", non può, lamenta la
ricorrente, essere affidata alle Autorità di bacino. Lo Statuto
speciale (artt. 9, n. 9, e 14) e le norme di attuazione in materia di
acque pubbliche (art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come
modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999,
n. 463) prevedono infatti che "nella Provincia di Trento i piani di
bacino di rilievo nazionale sono sostituiti dal "Piano generale per
l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'art. 14 dello
Statuto speciale", stabilito "d'intesa tra i rappresentanti dello
Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato" (art. 14,
terzo comma, dello Statuto).
Dallo Statuto e dalle norme di attuazione statutaria risulta
pertanto che nella Provincia di Trento "la definizione dei confini
dei bacini idrografici di rilievo nazionale non può spettare alle
rispettive Autorità di bacino e neppure al solo Governo, ma deve
essere effettuata "d'intesa fra lo Stato e la Provincia". D'altro
canto, aggiunge la ricorrente, che invoca il principio di leale
cooperazione e l'art. 97 della Costituzione, "anche a voler ammettere
una competenza delle Autorità di bacino del Piave e dell'Adige a
definire la linea di displuvio in questione, tale definizione non
potrebbe comunque avvenire se non previa una 'intesa' con la
Provincia Autonoma di Trento", come previsto del resto dallo stesso
art. 2 del d.P.R. impugnato, disatteso "in modo palesemente
contraddittorio" dal successivo art. 4.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri per chiedere che il ricorso della
Provincia autonoma di Trento sia dichiarato inammissibile o
infondato.
La difesa erariale premette che l'art. 4, comma 1, lettera b)
della legge 18 maggio 1989, n. 183 attribuisce allo Stato il potere
di delimitare i bacini idrografici di rilievo nazionale, e sulla base
di tale previsione è stato adottato l'atto all'origine del
conflitto.
Nell'atto di costituzione, l'Avvocatura contesta anzitutto alla
Provincia di aver inammissibilmente promosso il conflitto sulla base
di una "prospettazione artificiosa", lamentando una violazione del
giudicato che avrebbe dovuto essere semmai sottoposta al giudice
comune, ed esclude che l'impugnato decreto presidenziale possa
surrettiziamente modificare i confini amministrativi della
ricorrente: "come reso palese dal "considerato del preambolo e
dall'art. 4, l'atto sub judice ha fatto riserva di più esatta e
dettagliata cartografia 'per definire la linea di displuvio nei
territori dei comuni di Rocca Pietore e Canazei; ed ai fini
idrografici è precisa l'espressione "linea di displuvio , e non
l'espressione "linea delle cime (peraltro le due formule di fatto
coincidono)".
Quanto all'affermazione del carattere lesivo dell'art. 4 del
decreto presidenziale all'origine del conflitto, la difesa erariale
rileva l'improprietà dell'invocazione, da parte della Provincia di
Trento, del nuovo testo dell'art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381,
come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999,
n. 463 (impugnato in via principale davanti a questa Corte dalla
Regione Veneto), giacché tale disposizione, si legge nell'atto di
costituzione, "concerne non già la delimitazione dei bacini
idrografici bensì soltanto il piano per l'utilizzazione delle acque
ed il piano di bacino".
La conclusione dell'Avvocatura è che non esisterebbe una
disposizione di attuazione statutaria che prevede l'intesa tra lo
Stato e la Provincia per la delimitazione dei bacini idrografici:
"una intesa in argomento è prevista dall'art. 2 dell'atto
amministrativo occasione del conflitto, atto che però palesemente
non è un parametro costituzionale".
3. - La Regione Veneto ha depositato un atto di intervento, per
chiedere che il ricorso della Provincia autonoma di Trento sia
dichiarato inammissibile o comunque rigettato, rinviando ad una
successiva memoria ulteriori, più argomentate, deduzioni.
4. - In prossimità dell'udienza la parte ricorrente ha
presentato una memoria, ribadendo le ragioni già sottolineate in
sede di ricorso.
In particolare, la difesa della Provincia autonoma di Trento
sottolinea che il d.P.R. 21 dicembre 1999 modifica surrettiziamente
il tratto di confine controverso a favore della Regione Veneto, con
conseguente lesione dell'integrità territoriale della Provincia di
Trento, garantita dagli artt. 131 e 132 della Costituzione. La
violazione dell'art. 132 della Costituzione risulterebbe ad avviso
della ricorrente ancor più evidente in riferimento al nuovo tenore
della disposizione costituzionale da ultimo invocata, in quanto la
disciplina contenuta nell'art. 132 della Costituzione sulla procedura
per le modificazioni delle circoscrizioni provinciali coinvolgenti
più Regioni è stata resa ancor più complessa e rigorosa dalla
modifica introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione". La suddetta lesione dell'integrità territoriale della
Provincia di Trento si manifesterebbe, dunque, per effetto della
difforme definizione della linea di displuvio rispetto a quella già
accertata dal Consiglio di Stato e dell'erroneo tracciato del confine
amministrativo tra i due enti territoriali, in quanto non coincidente
con la linea di displuvio ma segnato in linea retta.
La lesione dell'integrità territoriale della Provincia di
Trento, viene nuovamente dedotto nella memoria, si rifletterebbe poi
negativamente sulle competenze legislative e amministrative da essa
esercitate sul proprio territorio, per effetto della diminuzione
territoriale determinata dall'atto.
La ricorrente ribadisce infine che la previsione dell'art. 4 del
d.P.R. in esame, attribuendo alla "intesa" fra le Autorità di bacino
del Piave e dell'Adige la definizione "più dettagliata" della linea
di displuvio, sarebbe in contrasto con le norme statutarie che
richiedono che il piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche sia stabilito d'intesa tra lo Stato e la Provincia
(artt. 9, n. 9, e 14 dello Statuto del Trentino Alto Adige e relative
norme di attuazione). L'argomentazione dell'Avvocatura secondo la
quale le norme citate non sarebbero rilevanti in quanto concernenti
l'utilizzazione delle acque e il piano di bacino e non invece la
delimitazione del bacino idrografico, non considererebbe ad avviso
della Provincia "la strettissima correlazione dei due aspetti, e
cioè, la circostanza che la delimitazione del bacino è
un'operazione preliminare e strettamente funzionale rispetto alla
redazione dello stesso piano di bacino e, nella Provincia di Trento,
del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche".
5. - Nella memoria presentata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, si ribadiscono le ragioni della inammissibilità e
dell'infondatezza del ricorso. In particolare, la difesa erariale
rileva che la perimetrazione del bacino idrografico del Piave
indicata nella cartografia non è contestata di per sé, ma in
riferimento ad un segno "a segmenti continui", relativo ai confini
tra i comuni di Canazei e di Rocca Pietore, da ritenersi estraneo
all'oggetto del d.P.R. riguardante la delimitazione del bacino
anzidetto e non la delimitazione dei territori comunali e perciò
rispetto ad essa privo di qualsivoglia efficacia e rilevanza. D'altra
parte, l'art. 2 del d.P.R. in esame tiene distinti "limiti di bacino"
e "limiti amministrativi dei territori comunali" ed è preordinato
soltanto alla delineazione dei limiti di bacino, così come l'art. 4
concerne soltanto la perimetrazione del bacino secondo la "linea di
displuvio". La difesa erariale conclude quindi per la
inammissibilità del primo motivo del ricorso, per carenza di
interesse a ricorrere e per non pertinenza della doglianza rispetto
all'oggetto ed al contenuto del d.P.R. occasione del conflitto.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la difesa erariale rinvia
all'atto di costituzione, specificando che "la intesa
tecnico-geografica prevista dal menzionato art. 4 è solo una
modalità di concorde accertamento di fatti (fluire delle acque
meteoriche) e certamente non può essere trasfigurata in momento di
coordinamento, attraverso il consenso, di differenziati interessi
politico-amministrativi".
6. - La Regione Veneto, che aveva depositato un atto
d'intervento, in prossimità dell'udienza presenta una memoria nella
quale, tra l'altro, specifica che il conflitto in oggetto, pur avendo
la configurazione di conflitto di attribuzione con lo Stato,
coinvolge anche le attribuzioni dell'interveniente, riguardando
"pretese" territoriali che interessano il confine con il Veneto.
L'accoglimento di siffatte "pretese" presupporrebbe non solo
l'instaurazione del contraddittorio con detta Regione, ma finirebbe
per incidere sulle corrispondenti attribuzioni costituzionali di
questa. Di qui la dedotta ammissibilità del suo intervento e, quanto
alla tempestività dello stesso, la Regione deduce l'impossibilità
di far decorrere il termine per l'intervento da una notifica non
avvenuta.
Nel merito, la Regione Veneto rileva la non incidenza dell'atto
in esame sul territorio provinciale e sulle attribuzioni della
ricorrente, altro essendo il confine amministrativo degli enti
territoriali, altra la delimitazione dei bacini idrografici. La
possibile coincidenza tra essi non esclude che le due "confinazioni"
siano tra loro perfettamente autonome e produttive di conseguenze
giuridiche del tutto diverse.
La Regione Veneto conclude quindi per la carenza dell'oggetto del
ricorso, dal momento che il potere esercitato non riguarda affatto i
confini amministrativi delle Regioni. Considerato in diritto
1. - La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, recante "Delimitazione
del bacino idrografico del fiume Piave", chiedendo a questa Corte di
dichiarare che "non spetta allo Stato, e neppure alle Autorità di
bacino del Piave e dell'Adige, in sede di delimitazione del bacino
idrografico del fiume Piave, definire la linea del confine
amministrativo fra la Regione Veneto (comune di Rocca Pietore) e la
Provincia autonoma di Trento (comune di Canazei), né la linea di
displuvio sul monte Marmolada in maniera difforme da quella già
definitivamente accertata con il d.P.R. 29 maggio 1982 e con la
successiva sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1361/1981,
del 23 ottobre 1998 (passata in giudicato)" e di pronunciare
l'annullamento di tale decreto, nella parte in cui si riferisce alla
ricorrente, in quanto lesivo della propria sfera di attribuzioni
costituzionalmente garantite.
La Provincia ricorrente lamenta in particolare la lesione delle
attribuzioni definite, per un verso, dagli artt. 131 e 132 della
Costituzione, giacché l'atto statale censurato produrrebbe una
surrettizia modifica dei confini amministrativi della Provincia
autonoma di Trento; per un altro verso, dagli artt. 8, nn. 6, 18, 20
e 24 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché
dall'art. 9, nn. 9 e 11, e dagli artt.11, 14, 16, 68 e 107 dello
stesso Statuto speciale di autonomia, giacché l'impugnato decreto
presidenziale con l'annessa cartografia, definendo "il confine
amministrativo fra Provincia di Trento e Regione Veneto" in modo
lesivo dell'integrità territoriale della ricorrente, risulterebbe
altresì e conseguentemente lesivo delle sue attribuzioni
costituzionalmente garantite, delle quali risulterebbe ridotto
l'ambito territoriale di esercizio.
Con particolare riferimento al demanio provinciale ed alle
funzioni relative, la Provincia lamenta poi la violazione degli
artt. 68 e 9, n. 9, dello Statuto, nonché dall'art. 8, comma 1,
lettera e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, giacché la
modificazione del confine amministrativo quale risultante dalla
cartografia allegata al decreto presidenziale in questione
determinerebbe il passaggio di una parte cospicua del ghiacciaio
della Marmolada, "che ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e), del
d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (come modificato dall'art. 1 del
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463) ... appartiene al
demanio della Provincia di Trento", dal territorio della Provincia di
Trento a quello della Regione Veneto, con conseguente menomazione
delle attribuzioni della Provincia ricorrente relative al proprio
demanio, di cui agli artt. 68 e 9, n. 9, dello Statuto, ed alle
relative norme di attuazione (art. 8 del d.P.R. n. 115 del 1973).
La ricorrente si duole infine della violazione dell'art. 97 della
Costituzione, del principio di leale collaborazione, degli artt. 9,
n. 9, e 14 dello Statuto speciale, nonché dell'art. 5, comma 1, del
d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del decreto
legislativo 11 novembre 1999, n. 463, il quale prevede che "nella
Provincia di Trento i piani di bacino di rilievo nazionale sono
sostituiti dal "Piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche previsto dall'art. 14 dello Statuto speciale", stabilito
"d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno
a un apposito comitato" (art. 14, terzo comma, dello Statuto), e non
d'intesa tra le competenti Autorità di bacino, come previsto invece
- ad avviso della Provincia, illegittimamente - dall'art. 4 del
decreto impugnato.
2. - In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione
d'inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, la quale osserva
come la perimetrazione del bacino idrografico del Piave indicata
nella cartografia allegata al decreto presidenziale impugnato non sia
contestata di per sé, ma in riferimento ad un segno "a segmenti
continui", cioè la linea retta relativa ai confini tra i comuni di
Rocca Pietore e Canazei, da ritenersi estraneo all'oggetto del d.P.R.
21 dicembre 1999, esclusivamente destinato alla delimitazione del
bacino idrografico anzidetto e non già alla delimitazione dei
territori comunali. La censura avanzata dalla ricorrente avrebbe
così ad oggetto un provvedimento del tutto privo di effetti e di
rilevanza giuridica ai fini della delimitazione del confine
amministrativo tra i due comuni, inidoneo, pertanto, a produrre una
menomazione delle attribuzioni della ricorrente ed impugnato in
carenza di interesse a ricorrere.
3. - L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura
generale dello Stato deve essere accolta.
Per quanto concerne la lamentata lesione dell'integrità
territoriale della ricorrente e la doglianza relativa alla
conseguente menomazione delle competenze ad essa garantite dallo
Statuto e dalle norme di attuazione, destinate ad essere esercitate
in tale ambito territoriale, il provvedimento impugnato, nella parte
in cui rinvia alla cartografia allegata, non è infatti idoneo a
ledere le attribuzioni della ricorrente in riferimento agli invocati
parametri.
Tale provvedimento non è destinato a norma delle disposizioni
legislative e sublegislative che lo disciplinano (art. 4, comma 1,
lettera b) della legge n. 183 del 1989, come modificato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera ii) della legge n. 13 del 1991; artt. 1
e 3 del d.P.R. 14 aprile 1994) ad incidere, neppure indirettamente,
sulla delimitazione dei confini amministrativi tra gli enti
territoriali interessati, che nella cartografia sotto questo profilo,
priva di rilevanza giuridica allegata ai provvedimenti presidenziali
di delimitazione dei bacini idrografici assumono un valore meramente
indicativo. Ai fini della delimitazione dei confini amministrativi,
è, in altri termini, irrilevantela rappresentazione che di questi
ultimi compare nella cartografia contestata (una linea retta continua
che taglia diagonalmente il ghiacciaio della Marmolada anziché
congiungere le creste o le cime più alte), elaborata al solo fine di
delimitare il bacino idrografico.
4. - Parimenti inammissibile deve essere dichiarato il ricorso,
quanto alla lamentata violazione, ad opera dell'art. 4 dell'impugnato
decreto presidenziale, dell'art. 97 della Costituzione, del principio
di leale cooperazione, degli artt. 9, n. 9, e 14 dello Statuto
speciale, nonché dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974,
n. 381, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo
11 novembre 1999, n. 463.
Il d.P.R. n. 381 del 1974, come modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo n. 463 del 1999, prevede che "nella Provincia di
Trento i piani di bacino di rilievo nazionale sono sostituiti dal
'Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche' previsto
dall'art. 14 dello Statuto speciale", stabilito "d'intesa tra i
rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito
comitato", e non d'intesa tra le competenti Autorità di bacino, come
previsto dall'art. 4 del d.P.R. 21 dicembre 1999, che prevede, ai
fini della predisposizione di "apposita cartografia di dettaglio per
definire la linea di displuvio nei territori dei comuni di Rocca
Pietore (Belluno) e Canazei (Trento)", la sola intesa tra le
Autorità di bacino del Piave e dell'Adige.
Il censurato art. 4, che, senza prevedere una partecipazione
della Provincia ricorrente, rimette all'intesa tra le autorità di
bacino del Piave e dell'Adige la definizione più dettagliata della
linea di displuvio la quale non riguarda, va ribadito, la materia
della delimitazione dei confini amministrativi - si limita a
disciplinare il procedimento da seguire per la redazione di "apposita
cartografia di dettaglio per definire la linea di displuvio nei
territori dei comuni di Rocca Pietore (Belluno) e Canazei (Trento)".
Anche a questo riguardo, deve essere condivisa la deduzione della
difesa erariale, che ravvisa nell'intesa tecnico-geografica prevista
dal menzionato art. 4 "solo una modalità di concorde accertamento di
fatti (fluire delle acque meteoriche)" e non già "un momento di
coordinamento, attraverso il consenso, di differenziati interessi
politico-amministrativi".
Si tratta di un adempimento tecnico di specificazione
dell'impugnato provvedimento di delimitazione del bacino idrografico
del fiume Piave, che non interferisce nelle attribuzioni previste
dall'art. 14 dello Statuto speciale, a norma del quale
"l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della
provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base
a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello
Stato e della provincia in seno a un apposito comitato". Né
l'impugnato decreto, nella parte in cui disciplina la predisposizione
di apposita cartografia di dettaglio per definire con maggiore
precisione la linea di displuvio, può risultare lesivo delle
attribuzioni provinciali come definite dalle richiamate norme di
attuazione statutaria, in base alle quali il piano generale per
l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dal citato art. 14
dello Statuto, "vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano
di bacino di rilievo nazionale".
Che alla delimitazione del bacino idrografico in base alla legge
n. 183 del 1989 siano estranee le procedure di intesa di cui al d.
P.R. n. 381 del 1974, come modificato dal decreto legislativo n. 463
del 1999, risulta del resto dal tenore del quarto comma dello stesso
art. 5 del d.P.R. n. 381 del 1974, che prevede apposite intese,
ulteriori rispetto a quella per l'adozione del piano generale per
l'utilizzazione delle acque, tra l'autorità ministeriale e la
Provincia autonoma interessata, solo per il "coordinamento e
l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle
attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge
18 maggio 1989, n. 183".
Nel fare riferimento alle attività di pianificazione e nel
richiamare la legge n. 183 del 1989, che all'art. 4 prevede appunto
il potere statale di delimitazione dei bacini idrografici di rilievo
nazionale, la citata disposizione non può essere interpretata -
impregiudicata restando la questione del riparto delle competenze tra
Stato, regioni e province autonome nella materia della delimitazione
dei bacini idrografici, alla luce del nuovo quadro costituzionale,
questione estranea al presente giudizio - come diretta ad imporre la
procedura di intesa con la Provincia autonoma interessata anche per
le operazioni tecniche di delimitazione dei bacini idrografici.
Anche per la parte in cui lamenta la violazione dell'art. 97
della Costituzione, del principio di leale cooperazione, degli
artt. 9, n. 9, e 14 dello Statuto speciale, nonché dell'art. 5,
comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato
dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, il
ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per inidoneità
dell'atto a produrre la lamentata menomazione delle invocate
attribuzioni provinciali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
sollevato dalla Provincia autonoma di Trento in relazione al decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, recante
"Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave", con il
ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte