Corte costituzionale

Ordinanza n. 197/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/11/1971 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22,

terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),

promossi con ordinanze emesse il 2 e l'8 febbraio 1971 dal tribunale di

Massa ed il 1 marzo 1971 dal tribunale di Ferrara nei procedimenti

civili vertenti rispettivamente tra la società Vetreria Soffieria

fratelli Rioda e De Angeli Bernardo, tra la ditta Bernardi e Foci e

Bombarda Renato e tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale - e

la società "La Risorta", iscritte ai nn. 153, 154 e 155 del registro

ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 140 del 3 giugno 1971.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe, emanate dal

tribunale di Massa (ord. nn. 153 e 154 del 1971) e dal tribunale di

Ferrara (ord. n. 155/1971) sono state sollevate, in riferimento agli

artt. 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, le

questioni incidentali di legittimità dell'art. 22, terzo comma, del

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), per la parte in

cui dispone che, se la Corte d'appello accoglie il ricorso per la

dichiarazione di fallimento in riforma della decisione contraria del

tribunale, rimette a quest'ultimo gli atti, onde proceda alla

dichiarazione di fallimento;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971 questa Corte

ha dichiarato non fondate le predette questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge fallimentare;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono

addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente

decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n.

267 (cosi detta legge fallimentare), sollevate, con le ordinanze di cui

in epigrafe, dal tribunale di Massa e dal tribunale di Ferrara e già

dichiarate non fondate con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte