Sentenza n. 197/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1972 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 304Codice di procedura penale
- art. 8legge 932/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
5 dicembre 1969, n. 932 (che ha sostituito l'art. 304 del codice di
procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1970 dal
pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Vivo Angelo,
iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice
relatore Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michle Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 1 aprile 1970, emessa nel corso di un processo a
carico di Angelo Vivo, tratto a giudizio senza il previo compimento di
attività istruttoria anche di carattere preliminare, il pretore di
Livorno ha posto in dubbio, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, la legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5
dicembre 1969, n. 932, "in quanto consente al pretore di non comunicare
avviso di procedimento se egli non ritenga di esperire attività
istruttoria".
Secondo il giudice a quo, l'avviso di procedimento sarebbe da porre
anzitutto in relazione con le facoltà difensive riconosciute dal
codice di procedura penale, in via generale alle parti private
dall'art. 145 (facoltà delle parti di produrre memorie e istanze) e,
in ispecie, alla persona offesa dal reato ed all'imputato,
rispettivamente dagli artt. 306 (deposito di memorie, indicazione di
elementi di prova, proposte di indagini) e 250 (presentazione
spontanea): prima ancora di adempiere la sua finalità con l'atto
istruttorio in vista del quale deve essere comunicato, l'avviso
accrescerebbe la possibilità di una più tempestiva tutela di ciascun
interessato - tra cui la persona offesa sebbene non ancora costituita
parte civile - in aderenza al precetto dell'art. 24 della Costituzione.
Invece, la norma denunziata, limitando l'obbligo della
comunicazione soltanto all'ipotesi che sia esperita un'attività
istruttoria, violerebbe tale precetto e, pregiudicando i diritti e gli
interessi della parte privata, ivi compresi quelli di difesa
dell'imputato, potrebbe arrecare, altresì, un turbamento al principio
di eguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.) nei procedimenti dinanzi al
pretore che l'attività istruttoria non ha obbligo di espletare.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 16 novembre 1970, nel quale si chiede che la
questione sia dichiarata non fondata.
Nel contestare la pretesa violazione dell'art. 24 Cost.,
l'Avvocatura osserva che l'avviso di procedimento, la cui mancata
previsione nel sistema processuale, prima della legge de qu, non era
mai stata sospettata di illegittimità costituzionale, mira a porre le
parti private in grado di far valere tempestivamente le loro ragioni,
sempreché il procedimento si svolga per fasi diverse. Lo stesso
avviso, per altro, non adempirebbe ad alcuna funzione concreta e si
risolverebbe in una vuota formalità quando sia omessa la fase
istruttoria prima del dibattimento.
L'Avvocatura richiama, infine, la giurisprudenza di questa Corte,
che ha dichiarato infondate le censure ripetutamente avanzate a
proposito della facoltà attribuita al pretore di prescindere dalla
previa istruttoria; e deduce, quanto all'art. 3 Cost., che la stessa
differenza obiettiva tra i procedimenti che richiedono e quelli che non
richiedono l'avviso giustificherebbe la diversità di disciplina delle
due vicende processuali. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rimessione ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n.
932 - con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione -, in quanto
esso consente al pretore di non comunicare avviso di procedimento, se
ritenga di non dover esperire attività istruttoria.
2. - Deve premettersi che l'art. 8 della legge n. 932 del 1969,
dettato per l'istruzione formale, si applica anche al procedimento
pretorile per il tramite dell'art. 389, ultimo comma, cod. proc. pen.,
stante il disposto del successivo art. 9, che ha esteso la sfera di
applicazione del (nuovo) istituto all'istruzione sommaria.
3. - La questione non è fondata.
La norma impugnata prescrive che sin dal primo atto di istruzione
sia comunicato avviso di procedimento all'imputato ed a coloro che
possono avere interesse nel processo come parti private; pone, cioè,
la linea di demarcazione dell'obbligo nell'espletamento del primo atto
di istruzione (eseguito direttamente o a mezzo di ufficiali di polizia
giudiziaria: art. 398, primo comma, cod. proc. pen.), nel senso che il
giudice, solo se questo voglia compiere, deve disporre la previa
comunicazione.
È esatta l'affermazione del pretore di Livorno che la ratio legis
della normativa introdotta dalla "novella" n. 932 del 1969 sia quella
di assicurare all'imputato e alle altre parti private più ampie e
concrete garanzie di soddisfacimento dei vari interessi contrastanti;
ed è esatta, altresì, l'affermazione che tale ratio sia ispirata
all'art. 24 della Costituzione.
Ha, per altro, osservato giustamente l'Avvocatura generale dello
Stato che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 932, non si era
mai denunziata, per violazione del diritto di azione e di difesa, la
mancata previsione, nel nostro sistema processuale, dell'avviso di
procedimento: una violazione che avrebbe - in ipotesi e per assurdo -
riguardato, per diffusa situazione di incostituzionalità, l'intiero
sistema, dal momento dell'esercizio dell'azione penale.
Appare coerente con la giurisprudenza costituzionale - che, pur
avendo inciso profondamente nelle strutture del codice di rito per
l'ampliamento e il rafforzamento del diritto di difesa, ha
ripetutamente riconosciuto la legittimità della citazione a giudizio
senza istruttoria predibattimentale, del rito direttissimo e della
condanna per decreto penale - escludere che la norma impugnata vulneri
l'art. 24 della Costituzione.
Proprio da questo orientamento consegue la legittimità della
norma, tanto più in quanto né il diritto di difesa si spinge, a
livello costituzionale, sino alla tutela della pur giustificata
aspirazione di scongiurare lo strepitus fori, né la presentazione
spontanea dell'art. 250 cod. proc. pen. e il deposito di memorie,
istanze e proposte degli artt. 145 e 306 dello stesso codice (che sono,
del resto, solo modalità accessorie ed integrative, cioè niente
affatto essenziali e caratterizzanti dell'azione e della difesa di cui
all'art. 24 Cost.) attribuiscono all'inquisito il diritto di evitare il
giudizio (o la condanna per decreto) e alla parte offesa o danneggiata
quello di far valere, nel processo penale, le proprie ragioni; né
alcuna discriminazione viene operata tra l'imputato e quanti siano
civilmente interessati al processo.
Soluzione, questa, che trova conforto nella stessa dizione
dell'art. 24, secondo comma, Cost., che prevede la garanzia della
difesa in ogni stato (e grado) del procedimento: non può, invero,
ritenersi obbligatoria quella garanzia per uno stato (o fase: la fase
istruttoria) che nel procedimento manchi.
4. - Né l'art. 8 della legge confligge col principio di
eguaglianza dell'art. 3 Cost., esistendo una differenza obiettiva tra i
procedimenti che richiedono l'avviso e quelli che non lo richiedono,
cioè tra i procedimenti per cui si compiono atti istruttori e quelli
per i quali viene disposto direttamente il dibattimento. Si tratta di
una differenza che giustifica, appunto, la diversità di trattamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932 (modificazioni al
codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al
diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del
difensore), sollevata dal pretore di Livorno in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte