Sentenza n. 197/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1975 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1013/1964
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
21 ottobre 1964, n. 1013 (Istituzione di una imposta speciale sul
reddito dei fabbricati di lusso), promossi con quattro ordinanze emesse
dal tribunale di Genova, due in data 27 marzo 1973, le altre in data 4
e 30 giugno 1973 nei procedimenti civili iniziati da Pertusio Giovanna
ed altro, Vignati Marisa, Capra D'Angelo Paola ed altri, Vianello
Francesco contro la Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritte
ai nn. 306, 320, 321 e 341 del registro ordinanze 1973 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre
1973, n. 249 del 26 settembre 1973 e n. 263 del 10 ottobre 1973.
Visti gli atti di costituzione di Capra D'Angelo Paola ed altri e
di Vianello Francesco, nonché gli atti d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1975 il Giudice relatore
Michele Rossano;
udito l'avv. Victor Uckmar, per Capra D'Angelo ed altri, l'avv.
Gustavo Barbantini, per Vianello, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento civile - promosso da Pertusio Giovanna e
Bafico Giuseppe contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato con
citazione 30 novembre 1970 - il tribunale di Genova, con ordinanza 4-18
giugno 1973, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 21 ottobre
1964, n. 1013, sollevata dagli attori con riferimento agli artt. 3, 23
e 53 della Costituzione. Dopo avere richiamato gli argomenti addotti
dalle parti a sostegno dell'eccezione di illegittimità costituzionale,
ha osservato che - tenuta presente la giurisprudenza della Corte
costituzionale, secondo cui il principio della riserva di legge,
sancito dall'art. 23 Cost., è rispettato allorquando la norma
istitutiva del tributo contenga la determinazione di presupposti, di
garanzie e di limiti sufficienti a circoscrivere la potestà dell'ente
impositore (sentenza n. 2 del 30 gennaio 1962) - è quanto meno dubbio
se nella specie la formazione delle categorie e classi catastali,
eseguita attraverso un procedimento amministrativo sulla scorta di
criteri elaborati dalla stessa Amministrazione, ancorché
costituzionalmente legittima in vista della concreta determinazione
della base imponibile del tributo fondiario (Corte costituzionale
sentenza 31 marzo 1965, n. 16), possa costituire, altresì, valido
strumento per l'individuazione di un nuovo e speciale tributo, che
trovi sufficiente precisazione nella legge sulla base di elementi
formali e sostanziali, sì da non trasgredire al precetto del citato
art. 23 della Costituzione.
Ha, infine, rilevato che gli attori non avevano addotto alcun
motivo in ordine alla denunciata incostituzionalità dell'art. 3 della
menzionata legge n. 1013 del 1964 ed all'asserito contrasto dell'art. 1
della medesima legge con l'art. 101 della Costituzione.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
private. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, il quale,
con atto 15 settembre 1973, ha chiesto che la questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata infondata.
Lo stesso tribunale di Genova - nel corso dei due procedimenti
civili promossi rispettivamente da Vignati Maria e da Capra D'Angelo
Paola, Caponago Dal Monte Enrica, Arezzi Gianni Luigi, Dietzsch
Leopoldo Alberto, soc. per az. SIMIA contro l'Amministrazione delle
finanze dello Stato con citazioni 20 gennaio 1971 e 25 luglio 1970 - ha
pronunciato, su istanza delle parti, due ordinanze identiche in data 27
marzo 1973, che non menzionano né la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 legge n. 1013 del 1964 ed il contrasto
dell'art. 1 stessa legge con l'art. 101 Cost., ma sono, nel resto,
uguali, in sostanza, all'ordinanza 4-18 giugno 1973, sopra citata.
Altra ordinanza, dal contenuto uguale, nella sostanza, a quello
delle precedenti, è stata pronunciata, in data 30 giugno 7 luglio
1973, dal medesimo tribunale di Genova nel procedimento civile promosso
da Vianello Francesco contro l'Amministrazione delle finanze dello
Stato con citazione 20 novembre 1970.
Nei tre giudizi davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato, con atti in data 15 settembre 1973 aventi lo
stesso contenuto di quello depositato nel precedente giudizio promosso
con l'ordinanza 4-18 giugno 1973.
Si sono costituiti Capra D'Angelo Paola, Caponago Dal Monte Enrica,
Arezzi Gianni Luigi, Dietzsch Leopoldo Alberto e la s.p.a. SIMIA con
deduzioni 5 settembre 1973, chiedendo che venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge 21 ottobre 1964, n.
1013, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. I
medesimi, nelle deduzioni 5 settembre 1973, hanno affermato - dopo
avere richiamato le norme che regolano la composizione delle
Commissioni censuarie - che i componenti di tali Commissioni non godono
di quell'indipendenza assoluta che è prescritta dalla Costituzione e
ciò in palese violazione dell'art. 101 della Costituzione.
Si è costituito anche Vianello Francesco con deduzioni 29
settembre 1973, nelle quali ha affermato che sussiste il rilevato
contrasto degli artt. 1 e 3 legge n. 1013 del 1964 con gli artt. 3,
23, 101 e 53 della Costituzione.
Le parti, già costituite, Paolo Capra D'Angelo, Enrica Caponago
Dal Monte, Gianni Luigi Arezzi, Leopoldo Alberto Dietzsch e la soc.
SIMIA hanno depositato, il 10 maggio 1975, memoria nella quale hanno
esposto ulteriori considerazioni relativamente al denunciato contrasto
dell'art. 1 legge n. 1013 del 1964 con gli artt. 3, 23 e 53 Cost.,
affermando, inoltre, che la composizione delle Commissioni censuarie è
poco conforme ai principi costituzionali, dato che i membri di esse -
nominati e scelti dal Ministro per le finanze anche fra funzionari
dello Stato in attività di servizio - non possono considerarsi
indipendenti ed imparziali. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze sollevano la medesima questione che, pertanto,
può essere decisa con unica sentenza.
2. - Secondo il giudice a quo l'art. 1 legge 21 ottobre 1964, n.
1013, istitutiva di un'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di
lusso, violerebbe l'art. 23 Cost. e, in relazione con esso, gli artt. 3
e 53 Cost. in quanto la norma censurata ha riferimento alle
disposizioni del catasto, le quali, costituzionalmente valide per la
formazione della base imponibile del tributo fondiario, lascerebbero
alla discrezione dell'Amministrazione la precisazione degli elementi
sostanziali rilevanti per l'applicazione del tributo speciale. Il
dubbio di costituzionalità sarebbe giustificato dalla giurisprudenza
di questa Corte, secondo cui il principio di riserva di legge stabilito
dall'art. 23 Cost. "è rispettato allorché la norma impositiva
contenga la determinazione di presupposti, di garanzie e limiti
sufficienti a circoscrivere la potestà dell'ente impositore".
Tale precisazione della questione, di esclusiva competenza del
giudice che esercita il potere di iniziativa del processo incidentale
di legittimità costituzionale, delimita il giudizio della Corte.
Pertanto non possono essere prese in esame le altre censure dedotte
dalle parti.
3. - La questione, in tali limiti precisata, non è fondata.
Le ordinanze di rinvio del tribunale di Genova ritengono "quanto
meno dubbio se, nella specie, la formazione delle categorie e classi
catastali, eseguita attraverso un procedimento amministrativo sulla
scorta di criteri elaborati dalla stessa pubblica Amministrazione,
ancorché costituzionalmente legittima in vista della concreta
determinazione della base imponibile del tributo fondiario (sent. n. 16
del 1965), possa costituire altresì valido strumento per
l'individuazione dell'oggetto di un nuovo e speciale tributo che trovi
sufficienti precisazioni nella legge sulla base di elementi sostanziali
e non meramente formali, si da non trasgredire al precetto dell'art. 23
Cost.".
Ora, nelle stesse ordinanze di rinvio si ammette la legittimità
costituzionale delle norme sul catasto e del relativo procedimento
amministrativo per la determinazione dei gruppi, delle categorie e
della inclusione in essi degli immobili al fine della specificazione
dei parametri degli imponibili dei redditi. E conseguentemente si
ammette la legittimità delle inclusioni, nella osservanza della
disciplina sul catasto, nelle categorie A/1 e A/8 (abitazioni
signorili), che comprendono abitazioni considerate anteriormente di
lusso. Non si ravvisa, pertanto, sul piano razionale, fondato il dubbio
di legittimità per violazione dell'art. 3 Cost. da parte della norma
censurata, che prevede, per gli immobili compresi nella categoria A/1 e
A/8, il tributo calcolato sul reddito concernente tali categorie per
quelle abitazioni che anteriormente erano considerate di lusso ed ora
sono ritenute abitazioni signorili. La determinazione dei criteri,
prevista in generale dall'art. 23 Cost. nei casi di imposizioni
patrimoniali, non è richiesta dalla disciplina sul catasto non
impugnata e ritenuta legittima nella stessa ordinanza.
Esclusa la violazione dell'art. 23 Cost., consegue che devono
ritenersi non fondate le affermate violazioni degli artt. 3, primo
comma, e 53 Cost., prospettate sul presupposto della pretesa lesione
della riserva di legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1 legge 21 ottobre 1964, n. 1013 (Istituzione di una imposta
speciale sul reddito dei fabbricati di lusso), sollevate dal tribunale
di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3,23 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte