Sentenza n. 197/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/05/1994 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 45legge 833/1961
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45, primo
comma, della legge 3 agosto 1961, n. 833 (Stato giuridico dei
vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza)
promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1993 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto, sul ricorso proposto da
Michele Novello contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 632
del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto Investito del ricorso proposto dal finanziere di mare Michele
Novello contro il Ministero della difesa per ottenere l'annullamento
del provvedimento di collocamento in congedo e di cessazione
autoritativa della ferma volontaria per motivi disciplinari disposta
dal Comandante generale della Guardia di finanza, il Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 45, primo comma, della legge 3 agosto 1961,
n. 833 (Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa
della Guardia di finanza), nella parte in cui non prescrive come
obbligatorio il deferimento alla Commissione di disciplina del
militare cui sia da infliggere la sanzione della cessazione della
ferma volontaria o della rafferma per motivi disciplinari.
La disposizione denunciata prevede che il Comandante di Corpo, di
zona o delle scuole della Guardia di finanza, qualora ritenga che al
militare sia da infliggere quale sanzione disciplinare di stato la
cessazione della ferma volontaria o della rafferma, ne faccia
proposta al Comandante generale, il quale può anche disporre il
deferimento alla Commissione di disciplina.
Il giudice rimettente osserva che, in questo caso, il Comandante
generale ha facoltà di provvedere direttamente, senza la garanzia di
un procedimento disciplinare, che è invece prevista dallo stesso
art. 45 per il militare il quale abbia commesso un'infrazione più
grave, passibile della perdita del grado, che ha analoghi effetti
quanto al permanere del
rapporto di servizio. Il Tribunale amministrativo regionale ritiene
che la stessa garanzia dovrebbe essere prevista per chi, pur avendo
commesso un'infrazione meno grave, sia passibile di una sanzione non
meno drastica che, con la cessazione della ferma volontaria, porta
all'espulsione.
Ad avviso del giudice rimettente la disciplina così descritta è
in contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza,
stabiliti dall'art. 3 della Costituzione, e con l'imparzialità ed il
buon andamento dell'amministrazione, voluti dall'art. 97 della
Costituzione. Lo stesso giudice ricorda che, con sentenza n. 17 del
1991, è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una
disposizione di analogo contenuto, prevista dall'art. 66, primo
comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, per i sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale concerne la norma
che consente di disporre per motivi disciplinari la cessazione della
ferma volontaria o della rafferma dei vicebrigadieri e dei militari
della Guardia di finanza con provvedimento del Comandante generale,
senza previo deferimento alla Commissione di disciplina, con le
garanzie del relativo procedimento.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ritiene che
l'art. 45, primo comma, della legge 3 agosto 1961, n. 833, nella
parte in cui consente al Comandante generale di provvedere
all'espulsione dal Corpo anche senza un giudizio della Commissione di
disciplina, violi il principio di eguaglianza, sia irragionevole ed
in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della
pubblica amministrazione.
2. - La questione è fondata.
Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di una disposizione
di analogo contenuto, prevista per i sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica (art. 66, primo comma, della legge 31
luglio 1954, n. 599), la Corte ha già ritenuto (sentenza n. 17 del
1991) che nei due casi (perdita del grado o cessazione della ferma
volontaria per motivi disciplinari) ciò che incide definitivamente
ed in modo grave sul militare è la comune risoluzione del rapporto
di servizio ed il collocamento in congedo. Eppure solo chi ha
commesso l'illecito che può dar luogo alla perdita del grado ha la
garanzia di un procedimento dinanzi alla Commissione di disciplina,
che consente di farsi assistere da un difensore. Per le infrazioni
passibili di cessazione della ferma rientra invece nel potere
discrezionale del Comandante generale, che irroga la sanzione,
investire o meno la Commissione. Questa situazione è stata appunto
considerata in contrasto con il principio di eguaglianza, anche nel
suo aspetto di razionalità. Inoltre, secondo le valutazioni espresse
dalla Corte con la sentenza richiamata, non sussistono ragioni
particolari dell'ordinamento militare che inducano a ritenere non
applicabile la garanzia di un giusto procedimento disciplinare,
modulato secondo le regole proprie di quell'ordinamento. La
necessità di esperire questo procedimento risponde anche ad una
esigenza di imparzialità e di buon andamento della pubblica
amministrazione, se è in questione la risoluzione anticipata,
rispetto al normale termine di scadenza, del rapporto di servizio
basato sulla ferma volontaria o sulla rafferma.
La disposizione denunciata è pertanto costituzionalmente
illegittima nella parte in cui non prevede la necessità di
deferimento alla Commissione di disciplina.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, primo comma,
primo periodo, della legge 3 agosto 1961, n. 833 (Stato giuridico dei
vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza),
nella parte in cui non prevede il diretto deferimento a Commissione
di disciplina qualora in base alle risultanze di accertamenti
disciplinari il Comandante di Corpo o di zona o delle scuole ritenga
che al militare sia da infliggere la sanzione della cessazione dalla
ferma volontaria o dalla rafferma, indicata alla lettera b) dell'art.
43 della stessa legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 12 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte