Sentenza n. 197/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies ,
primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa il 22 settembre 1994 dal Tribunale di Verbania nel
procedimento civile vertente tra la S.p.A. Milano Centrale Mutui e la
S.a.s. Biesse ed altri, iscritta al n. 736 del registro ordinanze
1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51,
prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento di reclamo avverso un
provvedimento con cui era stata rigettata una domanda di
reintegrazione nel possesso sulla base della ritenuta incompetenza
del giudice adito, il Tribunale di Verbania, con ordinanza emessa il
22 settembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo
e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del
codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la
reclamabilità del provvedimento di "rigetto della domanda cautelare
per incompetenza". Il giudice a quo, che pure ha presente la sentenza
n. 253 del 1994 (con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della norma in argomento nella parte in cui non
prevede la reclamabilità dell'ordinanza con cui sia stata rigettata
la domanda di provvedimento cautelare), ritiene la questione
rilevante in quanto dalla affermazione della non reclamabilità
discenderebbe una pronuncia d'inammissibilità.
Il Tribunale osserva che la mancata previsione del reclamo
rappresenta una violazione del diritto di difesa, che non può
ritenersi esclusa per il fatto che, a norma dell'art. 669-septies del
codice di procedura civile, il provvedimento d'incompetenza non
preclude la riproposizione della domanda cautelare al medesimo
giudice che ha respinto la richiesta, atteso che sul reclamo è
chiamato a decidere un giudice diverso, e ciò rappresenta un fattore
di maggiore garanzia.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per la non fondatezza della questione affermando che una norma che
esclude il reclamo dell'ordinanza d'incompetenza, se effettivamente
esistente, non sarebbe lesiva degli evocati parametri. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Verbania dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del codice di
procedura civile, nella parte in cui non prevede che il provvedimento
di rigetto per incompetenza della domanda cautelare possa essere
oggetto di reclamo: poiché a seguito della sentenza n. 253 del 1994
di questa Corte sono ora reclamabili le ordinanze di rigetto,
l'esclusione dell'ipotesi denunciata concreterebbe una violazione
degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata, nei sensi di cui appresso.
Nella sentenza n. 253 del 1994 la Corte ha sottolineato la diretta
derivazione dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, del
principio che impone al legislatore di distribuire i poteri e gli
oneri tra le parti del processo civile secondo criteri di pieno
equilibrio; ed ha sottolineato il rapporto di necessaria
strumentalità che corre tra l'equivalenza nell'attribuzione dei
mezzi processuali esperibili dalle parti e le garanzie di azione e di
difesa sancite dall'art. 24 della Costituzione.
Da tali premesse è scaturita l'affermazione circa il carattere di
generale mezzo di controllo che il reclamo riveste, in quanto revisio
prioris instantiae demandata ad un altro giudice. Reclamo, che la
Corte, attraverso la dichiarata illegittimità costituzionale
dell'art. 669-terdecies in forma additiva, ha esteso contro ogni
provvedimento di diniego dell'invocata tutela cautelare, senza
possibilità di distinguere a seconda delle ragioni - di merito e di
rito, ivi comprese quelle attinenti alla competenza - del diniego
stesso.
Né per infirmare l'esattezza di così ampia estensione della
pronuncia, varrebbe addurre il diverso grado di stabilità che il
primo comma dell'art. 669-septies attribuisce all'ordinanza
d'incompetenza rispetto all'ordinanza di "rigetto" in senso stretto,
consentendo senza limiti la riproposizione della domanda solo nella
prima ipotesi. Questo dato normativo, infatti, non elimina la
disparità di trattamento fra le parti del processo, che altrimenti
residuerebbe pur dopo la sentenza n. 253 del 1994, giacché contro il
provvedimento concessivo della misura cautelare il reclamo sarebbe
comunque ammissibile, a norma dell'articolo in esame, anche per
contestare la competenza, esplicitamente o implicitamente, ritenuta
dal giudice. E questa Corte ha già posto in evidenza come la
sperequazione determinata dalla reclamabilità dei soli provvedimenti
che concedano la misura cautelare non è compensata dalla
possibilità di riproposizione dell'istanza, per il decisivo rilievo
che tra i due rimedi non v'è rapporto d'equivalenza quanto a
garanzia, e come "i rimedi della reclamabilità e della
riproponibilità dell'istanza cautelare operano su piani diversi, non
sovrapponibili ma complementari, sì che la disponibilità del
secondo non esclude la necessità di riconoscere la funzione di
riequilibrio dei poteri delle parti, propria del primo" (sentenza n.
253 del 1994).
Sembra opportuno aggiungere che la menomazione di garanzia
derivante dalla (ipotetica) non reclamabilità del provvedimento
negativo sulla competenza, resterebbe aggravata a seguito
dell'orientamento da ultimo assunto dalla giurisprudenza di
legittimità, la quale, a fronte della nuova disciplina dettata dal
legislatore con gli artt. 669-bis e seguenti del codice di procedura
civile, ritiene l'ordinanza, dichiarativa di incompetenza emessa nel
procedimento cautelare, non più soggetta all'impugnazione per
regolamento di competenza (giusta il tradizionale consolidato
indirizzo della Corte di cassazione), ma solamente reclamabile ai
sensi dell'articolo ora denunciato dal Tribunale di Verbania.
La formulazione del citato art. 669-septies cod. proc. civ. non è
pertanto ostativa ad una lettura conforme a Costituzione della norma
impugnata, così come essa risulta dopo l'intervento di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma,
del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt.
24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Verbania con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte