Sentenza n. 197/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 319/1980
- art. 29legge 794/1942
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge
13 giugno 1942, n. 794 (Norme comuni relative all'applicazione delle
tariffe degli onorari di avvocato e procuratore), come richiamato
dall'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319
(Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e
traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità
giudiziaria), promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1995 dalla
Corte di cassazione, sul ricorso proposto da Torre Angelo contro
Giacumbi Paolo ed altro, iscritta al n. 50 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica n. 8, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di legittimità - proposto da un perito
d'ufficio avverso il provvedimento con cui il tribunale di Salerno
aveva disposto l'archiviazione di un ricorso presentato contro la
liquidazione del compenso per una perizia espletata in un processo
penale - la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 10 ottobre
1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 gennaio 1997), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della
legge 13 giugno 1942, n. 794 (Norme comuni relative all'applicazione
delle tariffe degli onorari di avvocato e procuratore), come
richiamati dall'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n.
319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti
e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità
giudiziaria).
Secondo la Corte, la norma denunciata si porrebbe in contrasto con
gli artt. 3 e 24 Cost., in relazione agli artt. 135 e 136 codice
procedura civile, "nella parte in cui non prevede la comunicazione al
ricorrente del decreto del Presidente del tribunale in calce al
ricorso, con cui viene fissata la comparizione delle parti davanti al
collegio in camera di consiglio ed è determinato il termine per la
notificazione del decreto e del ricorso stesso alla controparte
interessata".
Premesso che proprio a cagione di tale mancata comunicazione il
ricorrente non aveva potuto conoscere il menzionato provvedimento,
con conseguente intervenuta archiviazione del ricorso, rileva la
Corte rimettente che, allorquando si verta in materia di diritti
soggettivi, la decadenza dall'azione e la perdita del diritto possono
verificarsi solo con riguardo a situazioni conosciute dal soggetto.
Pertanto - secondo la Suprema Corte - rapportare la presunzione di
conoscenza al semplice deposito in cancelleria del decreto in calce
al ricorso, significherebbe onerare l'interessato di un costante
accesso alla cancelleria con modalità del tutto illogica ed
arbitraria, soprattutto quando sia notevole il lasso di tempo
intercorso tra il deposito del ricorso e l'assunzione del decreto.
Richiamata la sentenza n. 156 del 1986 (con la quale questa Corte
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 739 e 741
codice procedura civile, nella parte in cui, disciplinando il reclamo
verso i decreti del giudice delegato in materia di determinazione dei
compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della
procedura di amministrazione controllata, facevano decorrere il
termine per il reclamo dal deposito del decreto in cancelleria,
anziché dalla comunicazione), osserva, in particolare, la Corte
rimettente come la non presumibile conoscenza del decreto
presidenziale di fissazione dell'udienza camerale e del termine per
la notificazione alla controparte, se rapportata al semplice deposito
del decreto in cancelleria, porta alla decadenza del diritto di cui
determina l'improcedibilità e la non riproponibilità. Per cui,
ritenuto che detto deposito è inidoneo a fare conoscere
all'interessato il tenore del provvedimento e che l'inutile decorso
del termine fissato dal giudice per la notifica alla controparte
comporta la perdita dell'azione, per il giudice a quo sono identiche
le conseguenze della disciplina normativa sulla tutela dei diritti. Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, come
richiamato dall'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n.
319, "nella parte in cui (nel caso di ricorso avverso la liquidazione
del compenso spettante al perito, per le operazioni peritali
espletate a richiesta dell'autorità giudiziaria) non prevede la
comunicazione al ricorrente del decreto del Presidente del tribunale
in calce al ricorso, con cui viene fissata la comparizione delle
parti davanti al collegio in camera di consiglio ed è determinato il
termine per la notificazione del decreto e del ricorso stesso alla
controparte interessata".
Secondo la Corte rimettente, la norma censurata si pone in
contrasto: a) con l'art. 3 Cost., data l'irrazionalità di un
sistema che - in base ad una presunzione di conoscenza del deposito
del decreto - può di fatto portare a conseguenze quali la decadenza
dall'azione e dal relativo diritto; b) con l'art. 24 Cost., poiché
il rapportare la presunzione di conoscenza al semplice deposito in
cancelleria del decreto in calce al ricorso significa onerare
arbitrariamente l'interessato di un costante accesso in cancelleria.
2. - La questione non è fondata, nei sensi appresso indicati.
2.1. - Non si può non riconoscere che i dubbi
d'incostituzionalità prospettati dalla rimettente sarebbero fondati
ove non fosse possibile - attraverso un'interpretazione adeguatrice
della denunciata normativa ai precetti costituzionali - escludere che
l'inutile decorso del termine di notifica indicato nel decreto di
fissazione dell'udienza emesso ai sensi dell'art. 29 della legge n.
794 del 1942 comporti, pur in difetto della comunicazione del decreto
stesso, la decadenza dell'impugnazione già tempestivamente proposta
ai sensi dell'art. 11, quinto comma, della legge n. 319 del 1980.
Infatti, il semplice deposito di un provvedimento nella cancelleria
non offre al soggetto che lo ha richiesto quella ragionevole
possibilità di tempestiva conoscenza, senza oneri eccedenti la
normale diligenza, che - come questa Corte ha più volte affermato e
intende ribadire - è necessaria quando viene in considerazione
l'osservanza d'un termine per l'esercizio del diritto di agire e di
difendersi in giudizio (v. sentenze n. 156 del 1986 e n. 303 del
1985, nonché n. 120 del 1986 e n. 15 del 1977).
Ma ritiene la Corte che l'esame complessivo dell'insieme di dati
ermeneutici (testuali, storici e sistematici) qui di séguito
indicati possa condurre proprio a codesta interpretazione
adeguatrice, la quale sembra non meno plausibile di quella posta
dalla rimettente a base della sollevata questione.
2.2. - La più significativa innovazione apportata dalla legge n.
319 del 1980 alla previgente legge 1 dicembre 1956, n. 1426, è stata
quella di prevedere e regolamentare nell'àmbito di un organico
contesto normativo l'impugnabilità del provvedimento di liquidazione
degli onorari dei periti, consulenti tecnici, interpreti e
traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità
giudiziaria.
La possibilità di ricorso non trovava infatti riscontro diretto
nell'abrogata disciplina legislativa, ma solo nella consolidata
costruzione giurisprudenziale di legittimità, che riconduceva il
summenzionato provvedimento (allora pronunciato ai sensi dell'art. 24
disp. att. cod. proc. civ., oppure dell'art. 23 disp. att. cod.
proc. pen. del 1930) tra quelli speciali a carattere monitorio,
emessi dal giudice in via provvisoria e senza preventiva
contestazione della domanda, con ciò assimilandolo - anche
relativamente all'utilizzazione, con gli opportuni adattamenti
procedurali, degli strumenti di opposizione - al decreto ingiuntivo
disciplinato dagli artt. 633 e segg. cod. proc. civ. Donde
l'esclusione, da parte di questa Corte, dell'illegittimità
costituzionale del sistema, proprio in ragione del differimento
dell'attuazione del contraddittorio alla fase processuale di
opposizione (v. sentenza n. 125 del 1972).
Così - anche al fine di ovviare, comunque, alle problematiche cui
dava luogo l'assenza di una coerente disciplina organica - il quinto
comma dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980 ha esplicitamente
previsto che "avverso il decreto di liquidazione il perito, il
consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico
ministero e le parti private possono proporre ricorso entro venti
giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte
d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le
sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede
il pretore che ha emesso il decreto". A sua volta, il denunciato
sesto comma dello stesso art. 11 ha stabilito che il relativo
procedimento "è regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942,
n. 794", il quale sancisce che "il Presidente del tribunale o della
corte d'appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la
comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di
consiglio" e che "il decreto è notificato a cura dell'interessato".
2.3. - Lo schema procedurale disciplinato da tale ultima norma con
riferimento al giudizio di liquidazione degli onorari di avvocato e
procuratore, non include nel suo contenuto precettivo alcun termine
di decadenza. La norma infatti si limita a stabilire, in modo
assolutamente neutro, una mera sequenza ordinatoria di adempimenti
necessari per la regolare instaurazione del contraddittorio. La
mancanza di un'espressa previsione dell'obbligo di comunicare il
decreto di fissazione dell'udienza e del termine di notificazione del
ricorso alla controparte, si spiega in quanto trova applicazione il
generale principio di cui all'art. 136 cod. proc. civ., in
conformità ad altri numerosi moduli procedimentali regolati
nell'àmbito dello stesso codice.
Ma il rito camerale disciplinato dall'art. 29 della legge n. 794
del 1942 si correla ontologicamente ad uno specifico giudizio
contenzioso finalizzato soltanto alla sollecita liquidazione degli
onorari di avvocato e procuratore (cfr. sentenze n. 238 del 1976 e n.
22 del 1973), che il professionista chiede col ricorso previsto dal
precedente art. 28, avente natura di semplice domanda, sempre
rinnovabile ove non dovesse essere notificato dalla parte istante il
decreto emesso per la comparizione davanti al collegio in camera di
consiglio. Mentre, viceversa, il ricorso proposto ai sensi dell'art.
11, quinto e sesto comma, della legge n. 319 del 1980 è atto
impugnatorio della liquidazione già operata dal giudice o dal
pubblico ministero che ha nominato il perito avente diritto al
compenso. Atto, che costituisce espressione d'un diritto attribuito
dalla norma col solo onere di osservare il termine di venti giorni
"dall'avvenuta comunicazione".
Osservato tale termine, una decadenza dalla già proposta
impugnazione potrebbe ricollegarsi alla mera inattività
relativamente ad adempimenti successivi, solo in quanto il ricorrente
sia stato posto in condizione di conoscere il momento iniziale del
termine entro cui provvedere agli adempimenti stessi: il che non può
ragionevolmente ritenersi verificato a séguito del semplice deposito
del decreto previsto nell'art. 29, primo comma, della legge n. 794
del 1942.
Da un lato infatti è da rilevare che nessuna decadenza per codesta
inattività viene espressamente prevista nell'art. 11 della legge n.
319 del 1980, mentre, dall'altro, in mancanza di dati che suffraghino
l'avviso contrario, è da ritenersi che esula dal rinvio all'art. 29
della legge n. 794 del 1942 l'intentio legislativa di pervenire a
codesto risultato, il quale contrasterebbe con i princi'pi generali
del sistema delle impugnazioni, più volte affermati da questa Corte.
A tal proposito giova in particolare richiamare la già citata
sentenza n. 15 del 1977, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ., nella
parte in cui non disponeva che l'avvenuto deposito del decreto
presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione fosse
comunicato all'appellante, decorrendo da codesta comunicazione il
termine per la notificazione all'appellato. Sentenza, codesta, che
enuncia in generale criterio interpretativo (cfr. sentenza n. 358 del
1996) relativamente a tutte le norme riguardanti giudizi di
impugnazione, le quali prevedano termini di decadenza.
2.4. - Il risultato ermeneutico così conseguito - da preferire
proprio perché rispettoso dei valori costituzionali che la
rimettente pone in evidenza nel sollevare la questione di
costituzionalità - rende la denunciata normativa immune dai vizi
prospettati muovendo da diversa premessa interpretativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge
8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti
tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a
richiesta dell'autorità giudiziaria), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte