Sentenza n. 197/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 546/1987
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici
autonome), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 2000 dal
Tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra Milani
Smaniotto Ida e l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale,
iscritta al n. 756 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Udito l'avvocato Pilerio Spadafora per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Treviso, con ordinanza emessa il 9 ottobre
2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 31 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3
della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le
lavoratrici autonome), nella parte in cui non prevede che, qualora il
parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta,
l'indennità giornaliera sia corrisposta, oltre che per i tre mesi
successivi alla data effettiva del parto, anche per il periodo non
goduto prima del parto, fino al raggiungimento della durata
complessiva di mesi cinque.
Il giudice rimettente precisa che la ricorrente, coltivatrice
diretta, lamenta la mancata corresponsione da parte dell'INPS
dell'indennità economica di maternità nei due mesi precedenti il
parto, avvenuto al settimo mese di gravidanza, avendo l'Istituto
previdenziale liquidato solo l'indennità relativa ai tre mesi
successivi al parto; ed inoltre che la ricorrente invoca
l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 270 del
1999, la cui portata si ritiene estensibile anche alle lavoratrici
autonome, a favore delle quali è stata prevista l'indennità di
maternità.
Il giudice a quo, dopo aver affermato che la citata sentenza, con
la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle
lavoratrici madri), non è applicabile alla fattispecie, poiché la
ricorrente non è una lavoratrice subordinata ma una coltivatrice
diretta, soggetta quindi alle disposizioni della legge n. 546 del
1987, precisa che non può nemmeno applicarsi la successiva legge
8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e
della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle citta), avendo questa disciplinato le
ipotesi di parti prematuri con esclusivo riferimento all'art. 4 della
legge n. 1204 del 1971 e, quindi, alle lavoratrici subordinate.
Il rimettente sottolinea che la formulazione letterale
dell'art. 3 della legge n. 546 del 1987, così come quella
dell'art. 4, lettera c), della legge n. 1204 del 1971, risulta
rigidamente determinata sia in ordine alla durata che alla decorrenza
dell'indennità, senza prevedere una decorrenza diversa per il caso
di parto prematuro.
Tale norma, ad avviso del giudice a quo, determina tuttavia una
disparità di trattamento non già per il raffronto tra la disciplina
delle lavoratrici subordinate e quella delle coltivatrici dirette, la
cui diversità è stata più volte ritenuta legittima dalla Corte
costituzionale (sentenze nn. 181 del 1993, 364 del 1995 e 3 del
1998), bensì per la comparazione, nell'ambito della medesima
categoria delle coltivatrici dirette, tra quelle che partoriscono
prematuramente e quelle che partoriscono a termine. Sussisterebbe,
inoltre, un contrasto con l'art. 31 della Costituzione, che impone la
protezione della maternità e del minore, anche con misure
economiche.
Il Tribunale rimettente osserva poi che la violazione dei
precetti costituzionali non è esclusa dal rilievo secondo cui per la
categoria di lavoratrici, cui appartiene la ricorrente, non sussiste
l'obbligo di astensione dal lavoro nel periodo in esame. Con la
sentenza n. 3 del 1998 la Corte costituzionale, nell'escludere la
illegittimità della mancata previsione dell'obbligo di astensione
per le libere professioniste, ha affermato che la protezione deve
essere adeguata alle caratteristiche della categoria e che "il
sostegno economico che la legge fornisce alla lavoratrice gestante e
poi madre ha il duplice obiettivo di tutelare la salute della donna e
del nascituro e di evitare nel contempo che alla maternità si
colleghi uno stato di bisogno o più semplicemente una diminuzione
del tenore di vita".
L'indennità economica di maternità costituisce un presupposto
legislativamente previsto nella misura predeterminata di cinque mesi
per consentire anche alla lavoratrice non subordinata l'assolvimento
della funzione materna, indipendentemente dall'insussistenza
dell'obbligo di astensione dal lavoro in tale periodo, in quanto la
lavoratrice è libera di scegliere se svolgere la funzione familiare
conciliandola con la contemporanea cura dell'attività lavorativa.
Poiché l'indennità di maternità assolve all'indicata funzione
anche per le coltivatrici dirette, non vi può essere una diversità
di tutela economica tra le ipotesi di parto prematuro e di parto a
termine.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito l'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Osserva anzitutto l'INPS che l'indennità economica per le
lavoratrici autonome, prevista dalla legge n. 549 del 1987, è
collegata direttamente ai periodi di gravidanza e puerperio ed è
volta a garantire una continuità di reddito in tali periodi,
disincentivando un'eventuale propensione a continuare l'attività
lavorativa, pur rimessa alla scelta della donna, ed indennizzando la
lavoratrice per la possibile diminuzione della capacità di guadagno.
Con la sentenza n. 181 del 1993, la Corte costituzionale ha
ritenuto legittima la limitazione del trattamento economico di
maternità delle lavoratrici autonome ai soli periodi dei due mesi
prima del parto e dei tre mesi ad esso successivi, essendo riservata
alla discrezionalità del legislatore la previsione di una disciplina
analoga a quella stabilita per le lavoratrici subordinate dall'art. 5
della legge n. 1204 del 1971. Significativa, del resto, appare la
circostanza che il legislatore, con l'art. 11 della legge n. 53 del
2000, abbia disciplinato l'ipotesi del parto prematuro solo con
riferimento alle lavoratrici subordinate, senza regolare lo stesso
fenomeno riguardo alle lavoratrici autonome, ancorché ad esse sia
stato esteso il diritto all'astensione facoltativa post partum con
l'art. 3 della medesima legge del 2000.
Ad avviso dell'INPS, la riduzione o l'annullamento del periodo
indennizzabile, che si verifica in modo imprevisto nell'ipotesi di
parto prematuro, non comporterebbe lesione di interessi
costituzionalmente protetti, poiché quando la gestazione si
interrompe anticipatamente, prima che essa giunga in uno stato
avanzato, non si determina la presumibile riduzione del reddito, non
essendo rimasto impedito lo svolgimento della normale attività
lavorativa.
Del resto, l'esistenza di un siffatto danno non è stata nemmeno
dedotta dalla ricorrente, né prospettata dal rimettente, che ha
posto la questione sotto il profilo della disparità di trattamento
che si determinerebbe, nell'ipotesi di parto prematuro, a causa della
minor durata dell'indennizzo economico.
In definitiva, i casi di parto prematuro e di parto a termine
darebbero luogo a situazioni obiettivamente diverse, che ricevono
trattamenti economici differenziati in conseguenza della
corrispondente minore durata del periodo che il legislatore ha
ritenuto di dover tutelare.
Non deve trascurarsi che l'assistenza alla prole nata
prematuramente è comunque tutelata dalla possibilità per le
lavoratrici autonome di modulare l'impegno lavorativo, ricevendo il
sostegno economico post partum.
Se si accogliesse una diversa interpretazione, l'indennità
economica si trasformerebbe in un assegno una tantum, collegato
esclusivamente all'evento del parto, che diverrebbe l'unico evento
tutelato. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Treviso dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546
(Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte
in cui non prevede che, qualora il parto avvenga in data anticipata
rispetto a quella presunta, l'indennità giornaliera sia corrisposta,
oltre che per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto,
anche per il periodo non goduto prima del parto, fino al
raggiungimento della durata complessiva di mesi cinque.
Tale norma, ad avviso del giudice a quo, darebbe luogo ad una
disparità di trattamento tra le coltivatrici dirette che
partoriscono prematuramente e quelle che partoriscono a termine;
sussisterebbe, inoltre, un contrasto con l'art. 31 della
Costituzione, che impone la protezione della maternità e del minore,
anche con misure economiche.
2. - La questione è infondata, nei sensi di seguito precisati.
3. - Il legislatore, con la legge n. 546 del 1987, ha
riconosciuto alle lavoratrici autonome il diritto al trattamento di
maternità per i medesimi periodi di gravidanza e puerperio nei quali
l'indennità è corrisposta alle lavoratrici subordinate, e
precisamente per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e
per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.
Nell'ipotesi di parto prematuro, mentre per le lavoratrici
subordinate è stata prevista dall'art. 11 della legge 8 marzo 2000,
n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi delle citta) la possibilità che "i giorni non goduti di
astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo
di astensione obbligatoria dopo il parto", analoga disposizione, come
osservano sia il giudice rimettente che l'INPS, non è stata emanata
in relazione alle lavoratrici autonome.
Una siffatta disposizione è ora contenuta nell'art. 68 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53), il quale, eliminando il riferimento sia alla data
presunta del parto che a quella effettiva, attribuisce l'indennità
"per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi
successivi alla stessa". Onde attualmente, nell'ipotesi di parto
prematuro, l'indennità è comunque corrisposta per complessivi
cinque mesi, indipendentemente dalla durata della gestazione.
Benché la citata norma, entrata in vigore dopo la pronuncia
della ordinanza di rimessione, non possa trovare diretta applicazione
nel giudizio a quo, tuttavia essa obbliga l'interprete ad una opzione
ermeneutica conforme all'evoluzione del sistema normativo.
Tale evoluzione si pone del resto in continuità con i principi
ripetutamente affermati da questa Corte in ordine alla tutela della
maternità. Si è infatti più volte osservato che gli interventi
legislativi succedutisi in materia attestano come il fondamento della
protezione sia ormai ricondotto alla maternità in quanto tale e non
più, come in passato, solo in quanto collegata allo svolgimento di
un'attività di lavoro subordinato (da ultimo, sentenza n. 405 del
2001); ed inoltre che le differenti modalità del trattamento di
maternità possono trovare giustificazione solo nella specificità
delle situazioni lavorative, identico essendo il bene da tutelare
(sentenza n. 361 del 2000). Infatti, l'indennità di maternità, pur
se diversamente disciplinata in relazione alle differenti attività
lavorative ed in ragione delle peculiarità proprie di ciascuna
categoria di lavoratrici, assolve sempre alla medesima duplice
funzione, che consiste nel tutelare la salute della donna e del
bambino ed evitare che alla maternità si colleghi uno stato di
bisogno o più semplicemente una diminuzione del tenore di vita (tra
le tante, si vedano le sentenze n. 310 del 1999 e n. 3 del 1998).
Con particolare riferimento alle lavoratrici autonome e alle
libere professioniste, si è poi affermato che la corresponsione
dell'indennità di maternità non è collegata all'effettiva
astensione dal lavoro, non potendo sussistere un obbligo in tal
senso, in considerazione delle modalità di svolgimento di tale
attività lavorativa, rimesse alla determinazione della donna.
L'applicazione di tali principi obbliga quindi ad interpretare la
denunciata norma nel senso, conforme a Costituzione, che l'indennità
spetta in ogni caso per la durata complessiva di mesi cinque.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici
autonome), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 31 della
Costituzione, dal Tribunale di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte