Sentenza n. 198/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 9r.d.l. 1404/1934
citata
- art. 24r.d.l. 1404/1934
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9,
secondo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (istituzione e
funzionamento del tribunale per i minorenni), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 aprile 1971 dal tribunale di Trieste nel
procedimento penale a carico di Donaggio Bruno ed altri, iscritta al n.
209 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971;
2) ordinanza emessa il 5 maggio 1971 dal tribunale di Venezia nel
procedimento penale a carico di Pierdicchi Maurizio ed altri, iscritta
al n. 224 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 177 del 14 luglio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1972 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 14 aprile 1971 emessa nel corso di un
procedimento penale a carico del minore Donaggio Bruno, imputato del
reato di furto aggravato continuato, ed a carico di altri soggetti
maggiori degli anni 18, imputati del reato di ricettazione delle cose
dal primo sottratte, il tribunale di Trieste ha sollevato la questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione, della disposizione contenuta nell'art. 9, secondo comma,
del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, la quale stabilisce lo spostamento
della competenza del tribunale per i minorenni al tribunale ordinario
ogni qualvolta in un procedimento a carico di minori degli anni 18 vi
siano coimputati maggiori di tale età. Nella propria ordinanza il
giudice a quo ricorda che la Corte, con sentenza n. 10 del 1966, ha
escluso il contrasto tra l'art. 9 del citato r.d.l. e l'art. 3 della
Costituzione nel caso in cui il minore sia imputato in concorso con
persona maggiore degli anni 18, nel rilievo che l'unicità del
procedimento è giustificata dall'esigenza di uniformità del giudizio
sull'accertamento e sulla valutazione del fatto. Questa esigenza però
non ricorre nella ipotesi in cui il minore abbia commesso, come nel
caso di specie, un reato distinto e diverso da quello ascritto ad altri
imputati maggiorenni. In tale ultimo caso, in cui la contraddittorietà
dei giudicati potrebbe comunque essere evitata facendo applicazione
dell'istituto delle pregiudiziali (art. 18 c.p.p.), appare opportuno
che l'autonoma azione del minore venga valutata ad opera del tribunale
per i minorenni composto da elementi dotati dei requisiti necessari per
procedere a tale valutazione.
L'obbligatorio ed inevitabile spostamento di competenza previsto
dalla norma impugnata si pone quindi in contrasto, ad avviso del
giudice a quo, sia con l'art. 3 della Costituzione poiché determina
una disparità di trattamento in situazioni di fatto che sono, invece,
sostanzialmente uguali, sia con l'art. 25 della Costituzione poiché
sottrae al giudizio del tribunale per i minorenni il minore coimputato
con maggiorenni anche in ipotesi in cui ciò non appare giustificato
dal rispetto di superiori esigenze dell'economia del giudizio.
2. - L'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404,
- è stato denunciato come costituzionalmente illegittimo anche dal
tribunale di Venezia, con ordinanza 5 maggio 1971 emessa nel
procedimento penale a carico di tre minori un maggiore degli anni 18
tutti imputati di concorso nello stesso reato di furto aggravato.
L'eccezione è stata proposta soltanto nei confronti dell'art. 24,
secondo comma, della Costituzione ed in proposito il tribunale rileva
che nel concetto di diritto di difesa e di processo giusto rientra la
struttura particolare dell'organo giudicante; da ciò l'esigenza di
garantire ai minori - a prescindere da ogni relazione di connessione -
il diritto di essere giudicati da un tribunale che possa valutare in
pieno la personalità e la responsabilità con la sensibilità e con i
mezzi, anche procedurali, forniti dalla legge e non consentiti al
giudice ordinario.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze propongono questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934,
n. 1404, che esclude dalla competenza del tribunale per i minorenni i
procedimenti penali per i reati commessi dai minori degli anni 18
quando in essi vi siano coimputati maggiori di tale età. I relativi
giudizi, pertanto, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Il tribunale di Trieste ha emesso la propria ordinanza nel
corso di un procedimento penale in cui sono stati portati a giudizio un
minore, sotto l'imputazione di furto aggravato, ed alcuni maggiori
degli anni 18 chiamati a rispondere del delitto di ricettazione per
aver ricevuto dal primo parte delle cose che si assumono da lui
sottratte.
Rileva il giudice a quo che la precedente sentenza (n. 10 del 1966)
con la quale la Corte costituzionale ebbe ad escludere il contrasto tra
l'art. 9 cpv. del r.d.l. n. 1404 del 1934 e l'art. 3 Cost. si riferiva
ad ipotesi in cui imputati minori avessero commesso lo stesso reato in
concorso con maggiorenni e non anche al caso, come quello in esame, in
cui l'imputato minore ha commesso un reato distinto e non legato da
vincoli di compartecipazione con quello ascritto ai maggiori degli anni
18.
L'esigenza di evitare la contraddittorietà dei giudicati e di
valutare unitariamente il fatto, che la Corte ha giustamente addotto a
motivo della sua precedente decisione, non ricorrerebbe nel caso
sottoposto al giudizio del tribunale in cui l'azione del minore degli
anni 18, proprio in ragione della sua autonomia e diversità da quella
dei maggiori di tale età, è giusto che sia valutata nell'adatta sede
ad opera di quell'organo composto da elementi dotati dei requisiti
necessari per procedere a tale valutazione.
3. - La questione è fondata.
Nel primo comma dell'art. 9 della legge istitutiva del tribunale
per i minorenni viene enunciata la regola generale della competenza di
detto tribunale per tutti i procedimenti penali "per reati commessi dai
minori degli anni 18"; nel capoverso dello stesso articolo è prevista
l'eccezione a tale regola per il caso in cui "nel procedimento vi sono
coimputati maggiori degli anni 18".
Evidente è la stretta relazione che intercorre tra le locuzioni
"reati commessi dai minori" e "coimputati maggiori".
L'ipotesi prevista è soltanto quella della compartecipazione del
maggiore allo stesso reato compiuto dal minore: il caso tipico del
concorso di più persone nel medesimo reato. Nella previsione normativa
non rientrano altre forme di connessione.
Questa interpretazione è d'altronde giustificata dallo stesso
contenuto della disposizione in esame. Essa prevede una eccezione alla
generale competenza del tribunale per i minorenni ed in tema di deroghe
non sono consentite interpretazioni estensive.
Diversa è, però, l'interpretazione data dalla giurisprudenza alla
norma impugnata.
Al termine coimputato è stato infatti costantemente attribuito un
significato ampio e generico in modo da ricomprendervi non solo colui
che è imputato di concorso nel reato commesso da altri contro cui si
procede, ma anche colui che è imputato di un reato connesso a quello
per il quale si procede a carico di altri. Ed è stato conseguentemente
affermato che la competenza del giudice ordinario sussiste non solo nel
caso in cui debba procedersi per un reato commesso da un minore degli
anni 18 e un maggiore in concorso tra loro, ma anche in ogni altro caso
di connessione di procedimenti.
Così interpretata ed applicata la disposizione denunciata vive
nella realtà concreta in modo incompatibile col principio di
uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione
La necessità del simultanens processus, che la Corte nella sua
precedente decisione ha posto a giustificazione della deroga alla
competenza del tribunale per i minorenni per l'ipotesi di procedimenti
contro minori e maggiori coimputati dello stesso reato, non ricorre
quando il reato commesso dal minore - come nel caso sottoposto al
giudizio del tribunale - sia distinto e diverso da quello compiuto dal
maggiore degli anni 18, anche se fra tali reati sussista connessione.
Non v'è sostanziale differenza tra questa seconda ipotesi e quella
relativa ad un minore che commetta da solo un reato; in entrambi i casi
l'azione del minore ha un'autonomia tutta propria sicché si giustifica
l'identità della loro disciplina.
La sussistenza del denunciato contrasto con l'art. 3 Cost. della
norma impugnata - nella parte in cui non limita la competenza del
giudice ordinario al caso di procedimenti nei quali minori e maggiori
degli anni 18 siano coimputati dello stesso reato - dispensa la Corte
dall'esame dell'altro motivo di incostituzionalità prospettato in
riferimento all'art. 25 della Costituzione.
4. - Il tribunale di Venezia ha invece emesso la propria ordinanza
in un procedimento penale instaurato a carico di tre minori degli anni
18 ed un maggiore di tale età, tutti imputati di concorso nello stesso
reato di furto aggravato continuato, ed ha ritenuto che la norma
impugnata sia in contrasto con l'art. 24, comma secondo, della
Costituzione in quanto al concetto di diritto di difesa non sarebbe
estranea la struttura particolare dell'organo giudicante.
La questione non è fondata.
È invero di tutta evidenza che non può essere lamentata la
lesione del diritto di difesa quando viene garantita l'effettiva
possibilità di tutela delle proprie ragioni. La deroga alla competenza
del tribunale per i minorenni, disposta con la norma impugnata, non
preclude, né limita in alcun modo il diritto di farsi assistere dal
difensore nel procedimento dinanzi al giudice comune.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma
secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione e
funzionamento del tribunale per i minorenni, nella parte in cui non
limita la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla
sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni 18 siano
coimputati dello stesso reato;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404,
sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della
Costituzione, con ordinanza 5 maggio 1971 del tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte