Corte costituzionale

Sentenza n. 198/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 9r.d.l. 1404/1934

citata

  • art. 24r.d.l. 1404/1934

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9,

secondo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (istituzione e

funzionamento del tribunale per i minorenni), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 aprile 1971 dal tribunale di Trieste nel

procedimento penale a carico di Donaggio Bruno ed altri, iscritta al n.

209 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971;

2) ordinanza emessa il 5 maggio 1971 dal tribunale di Venezia nel

procedimento penale a carico di Pierdicchi Maurizio ed altri, iscritta

al n. 224 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 177 del 14 luglio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1972 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 14 aprile 1971 emessa nel corso di un

procedimento penale a carico del minore Donaggio Bruno, imputato del

reato di furto aggravato continuato, ed a carico di altri soggetti

maggiori degli anni 18, imputati del reato di ricettazione delle cose

dal primo sottratte, il tribunale di Trieste ha sollevato la questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 della

Costituzione, della disposizione contenuta nell'art. 9, secondo comma,

del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, la quale stabilisce lo spostamento

della competenza del tribunale per i minorenni al tribunale ordinario

ogni qualvolta in un procedimento a carico di minori degli anni 18 vi

siano coimputati maggiori di tale età. Nella propria ordinanza il

giudice a quo ricorda che la Corte, con sentenza n. 10 del 1966, ha

escluso il contrasto tra l'art. 9 del citato r.d.l. e l'art. 3 della

Costituzione nel caso in cui il minore sia imputato in concorso con

persona maggiore degli anni 18, nel rilievo che l'unicità del

procedimento è giustificata dall'esigenza di uniformità del giudizio

sull'accertamento e sulla valutazione del fatto. Questa esigenza però

non ricorre nella ipotesi in cui il minore abbia commesso, come nel

caso di specie, un reato distinto e diverso da quello ascritto ad altri

imputati maggiorenni. In tale ultimo caso, in cui la contraddittorietà

dei giudicati potrebbe comunque essere evitata facendo applicazione

dell'istituto delle pregiudiziali (art. 18 c.p.p.), appare opportuno

che l'autonoma azione del minore venga valutata ad opera del tribunale

per i minorenni composto da elementi dotati dei requisiti necessari per

procedere a tale valutazione.

L'obbligatorio ed inevitabile spostamento di competenza previsto

dalla norma impugnata si pone quindi in contrasto, ad avviso del

giudice a quo, sia con l'art. 3 della Costituzione poiché determina

una disparità di trattamento in situazioni di fatto che sono, invece,

sostanzialmente uguali, sia con l'art. 25 della Costituzione poiché

sottrae al giudizio del tribunale per i minorenni il minore coimputato

con maggiorenni anche in ipotesi in cui ciò non appare giustificato

dal rispetto di superiori esigenze dell'economia del giudizio.

2. - L'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404,

- è stato denunciato come costituzionalmente illegittimo anche dal

tribunale di Venezia, con ordinanza 5 maggio 1971 emessa nel

procedimento penale a carico di tre minori un maggiore degli anni 18

tutti imputati di concorso nello stesso reato di furto aggravato.

L'eccezione è stata proposta soltanto nei confronti dell'art. 24,

secondo comma, della Costituzione ed in proposito il tribunale rileva

che nel concetto di diritto di difesa e di processo giusto rientra la

struttura particolare dell'organo giudicante; da ciò l'esigenza di

garantire ai minori - a prescindere da ogni relazione di connessione -

il diritto di essere giudicati da un tribunale che possa valutare in

pieno la personalità e la responsabilità con la sensibilità e con i

mezzi, anche procedurali, forniti dalla legge e non consentiti al

giudice ordinario.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze propongono questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934,

n. 1404, che esclude dalla competenza del tribunale per i minorenni i

procedimenti penali per i reati commessi dai minori degli anni 18

quando in essi vi siano coimputati maggiori di tale età. I relativi

giudizi, pertanto, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Il tribunale di Trieste ha emesso la propria ordinanza nel

corso di un procedimento penale in cui sono stati portati a giudizio un

minore, sotto l'imputazione di furto aggravato, ed alcuni maggiori

degli anni 18 chiamati a rispondere del delitto di ricettazione per

aver ricevuto dal primo parte delle cose che si assumono da lui

sottratte.

Rileva il giudice a quo che la precedente sentenza (n. 10 del 1966)

con la quale la Corte costituzionale ebbe ad escludere il contrasto tra

l'art. 9 cpv. del r.d.l. n. 1404 del 1934 e l'art. 3 Cost. si riferiva

ad ipotesi in cui imputati minori avessero commesso lo stesso reato in

concorso con maggiorenni e non anche al caso, come quello in esame, in

cui l'imputato minore ha commesso un reato distinto e non legato da

vincoli di compartecipazione con quello ascritto ai maggiori degli anni

18.

L'esigenza di evitare la contraddittorietà dei giudicati e di

valutare unitariamente il fatto, che la Corte ha giustamente addotto a

motivo della sua precedente decisione, non ricorrerebbe nel caso

sottoposto al giudizio del tribunale in cui l'azione del minore degli

anni 18, proprio in ragione della sua autonomia e diversità da quella

dei maggiori di tale età, è giusto che sia valutata nell'adatta sede

ad opera di quell'organo composto da elementi dotati dei requisiti

necessari per procedere a tale valutazione.

3. - La questione è fondata.

Nel primo comma dell'art. 9 della legge istitutiva del tribunale

per i minorenni viene enunciata la regola generale della competenza di

detto tribunale per tutti i procedimenti penali "per reati commessi dai

minori degli anni 18"; nel capoverso dello stesso articolo è prevista

l'eccezione a tale regola per il caso in cui "nel procedimento vi sono

coimputati maggiori degli anni 18".

Evidente è la stretta relazione che intercorre tra le locuzioni

"reati commessi dai minori" e "coimputati maggiori".

L'ipotesi prevista è soltanto quella della compartecipazione del

maggiore allo stesso reato compiuto dal minore: il caso tipico del

concorso di più persone nel medesimo reato. Nella previsione normativa

non rientrano altre forme di connessione.

Questa interpretazione è d'altronde giustificata dallo stesso

contenuto della disposizione in esame. Essa prevede una eccezione alla

generale competenza del tribunale per i minorenni ed in tema di deroghe

non sono consentite interpretazioni estensive.

Diversa è, però, l'interpretazione data dalla giurisprudenza alla

norma impugnata.

Al termine coimputato è stato infatti costantemente attribuito un

significato ampio e generico in modo da ricomprendervi non solo colui

che è imputato di concorso nel reato commesso da altri contro cui si

procede, ma anche colui che è imputato di un reato connesso a quello

per il quale si procede a carico di altri. Ed è stato conseguentemente

affermato che la competenza del giudice ordinario sussiste non solo nel

caso in cui debba procedersi per un reato commesso da un minore degli

anni 18 e un maggiore in concorso tra loro, ma anche in ogni altro caso

di connessione di procedimenti.

Così interpretata ed applicata la disposizione denunciata vive

nella realtà concreta in modo incompatibile col principio di

uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione

La necessità del simultanens processus, che la Corte nella sua

precedente decisione ha posto a giustificazione della deroga alla

competenza del tribunale per i minorenni per l'ipotesi di procedimenti

contro minori e maggiori coimputati dello stesso reato, non ricorre

quando il reato commesso dal minore - come nel caso sottoposto al

giudizio del tribunale - sia distinto e diverso da quello compiuto dal

maggiore degli anni 18, anche se fra tali reati sussista connessione.

Non v'è sostanziale differenza tra questa seconda ipotesi e quella

relativa ad un minore che commetta da solo un reato; in entrambi i casi

l'azione del minore ha un'autonomia tutta propria sicché si giustifica

l'identità della loro disciplina.

La sussistenza del denunciato contrasto con l'art. 3 Cost. della

norma impugnata - nella parte in cui non limita la competenza del

giudice ordinario al caso di procedimenti nei quali minori e maggiori

degli anni 18 siano coimputati dello stesso reato - dispensa la Corte

dall'esame dell'altro motivo di incostituzionalità prospettato in

riferimento all'art. 25 della Costituzione.

4. - Il tribunale di Venezia ha invece emesso la propria ordinanza

in un procedimento penale instaurato a carico di tre minori degli anni

18 ed un maggiore di tale età, tutti imputati di concorso nello stesso

reato di furto aggravato continuato, ed ha ritenuto che la norma

impugnata sia in contrasto con l'art. 24, comma secondo, della

Costituzione in quanto al concetto di diritto di difesa non sarebbe

estranea la struttura particolare dell'organo giudicante.

La questione non è fondata.

È invero di tutta evidenza che non può essere lamentata la

lesione del diritto di difesa quando viene garantita l'effettiva

possibilità di tutela delle proprie ragioni. La deroga alla competenza

del tribunale per i minorenni, disposta con la norma impugnata, non

preclude, né limita in alcun modo il diritto di farsi assistere dal

difensore nel procedimento dinanzi al giudice comune.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma

secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione e

funzionamento del tribunale per i minorenni, nella parte in cui non

limita la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla

sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni 18 siano

coimputati dello stesso reato;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404,

sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della

Costituzione, con ordinanza 5 maggio 1971 del tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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