Sentenza n. 198/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/07/1975 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24legge 990/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo 24
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 giugno 1973 dal giudice istruttore del
tribunale di Velletri nel procedimento penale a carico di Iommi Giorgio
ed altra, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973;
2) ordinanza emessa il 5 luglio 1973 dal pretore di Milano nel
procedimento penale a carico di Scalzulli Potito, iscritta al n. 39 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974;
3) ordinanza emessa il 28 gennaio 1974 dal pretore di Asti nel
procedimento penale a carico di Bava Saverio, iscritta al n. 295 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 250 del 15 settembre 1974;
4) ordinanza emessa il 28 giugno 1974 dal tribunale di
Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra Pacchiarotti
Natalino e Ramucci Natale, iscritta al n. 347 del registro ordinanze
1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del
30 ottobre 1974;
5) ordinanza emessa il 29 ottobre 1974 dal giudice istruttore del
tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Del Vecchio
Umberto ed altro, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29
gennaio 1975.
Visti gli atti d'intervento del Presidente' del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1975 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 27 giugno 1973 il giudice istruttore del
tribunale di Velletri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in
riferimento all'art. 27 della Costituzione, nel corso del procedimento
penale a carico di Giorgio Iommi e Bianca Frezza.
Osserva il giudice a quo che la norma denunciata, in base alla
quale il giudice istruttore, ove ritenga che risultino gravi elementi
di responsabilità a carico del conducente, provvede, dopo aver sentito
le parti, ad un'assegnazione di una somma con ordinanza immediatamente
esecutiva, contrasta col principio consacrato nell'art. 27, per cui
l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto dinanzi alla Corte
costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nel chiedere che la Corte dichiari manifestamente infondata la
questione di legittimità sollevata, l'Avvocatura osserva che il
provvedimento di cui all'art. 24, pur non essendo agevolmente
classificabile tra le condanne al pagamento di una provvisionale, è
certamente un provvedimento d'urgenza legittimato dal fumus boni iuris
(gravi elementi di responsabilità sulla base di un sommario
accertamento) e dal periculum in mora (rischio connesso allo stato di
insoddisfazione del diritto del danneggiato o dei suoi eredi che
versino in istato di bisogno). Sarebbe quindi un provvedimento
cautelare che incide o può incidere sul patrimonio dell'imputato, come
il sequestro o l'ipoteca, e che avrebbe certamente una importanza assai
minore, di altri provvedimenti cautelari, quali quelli restrittivi
della libertà personale, i quali, ricorrendone le condizioni ed entro
determinati limiti previsti dall'ordinamento, sono adottati parimenti
sulla base di un accertamento sommario
Secondo l'Avvocatura, se si sostiene che l'art. 24 della legge in
esame viola la cosiddetta presunzione di non colpevolezza, a fortiori
dovrebbe sostenersi che tale presunzione è violata da tutte le norme
del codice di procedura penale che consentono (o addirittura impongono)
la custodia preventiva, il che è da escludersi in modo assoluto.
In realtà, il provvedimento di cui si tratta non costituirebbe una
condanna anticipata dell'imputato, essendo invece solo una misura
cautelare e, per di più, di natura civilistica, imposta da imperiose
esigenze sociali.
3. - Ordinanza di analogo tenore è stata emessa dal pretore di
Milano il 5 luglio 1973 nel procedimento penale a carico di Scalzulli
Potito. Pure in questo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri che ha chiesto dichiarazione di manifesta
infondatezza della questione, in base alle argomentazioni già
riferite.
4. - Anche il pretore di Asti ha sollevato questione di
legittimità dell'art. 24 della legge n. 990 (ordinanza 28 gennaio
1974, imputato Bava), in relazione - questa volta - all'art. 24 della
Costituzione.
Ritenuta la manifesta infondatezza dell'analoga questione in
relazione all'art. 27 della Costituzione, poiché il provvedimento
previsto dalla norma denunciata non è di natura penale ma ha carattere
squisitamente cautelare civile, il giudice a quo osserva come nel
procedimento previsto dall'art. 24 venga violato il diritto di difesa
dalla circostanza che il giudice nei procedimenti penali si basa su
fatti che, dato il sistema istruttorio in vigore, devono rimanere
segreti. La violazione dell'art. 24 Cost. apparirebbe tanto più grave
considerando che avverso l'ordinanza, emanata ai sensi della norma
denunciata, non è dato esperire alcuno specifico mezzo d'impugnazione.
5. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia
dichiarata infondata.
Nelle sue deduzioni l'Avvocatura osserva che, se si tiene presente
che il diritto di difesa previsto dal secondo comma dell'art. 24 della
Costituzione rende concreta la protezione giurisdizionale e deve essere
inteso come potestà effettiva di assistenza tecnica nello svolgimento
di ogni processo, apparirebbe astrattamente inipotizzabile la lesione
dell'area costituzionalmente protetta dall'art. 24 della Costituzione
ad opera della norma denunciata, una volta che la difesa è assicurata
all'imputato anche nella fase del giudizio in cui il giudice è
chiamato ad emettere quel provvedimento d'urgenza e cautelare. Inoltre
è da rilevarsi come tale lesione, nella specie ed in concreto, non si
è affatto verificata, essendosi l'imputato difeso e difeso proprio in
relazione all'istanza della parte lesa di ottenere quel provvedimento.
Né dovrebbe accogliersi la prospettazione posta a preteso sostegno
della non mancata infondatezza della questione sollevata, e cioè che
il diritto di difesa sarebbe violato sia in quanto l'imputato non
conoscerebbe "i fatti" coperti dal segreto istruttorio, sia in quanto
avverso l'ordinanza prevista dalla norma denunciata "non è concesso di
esperire alcun specifico mezzo di impugnazione", una volta che i
"fatti" risultano dall'imputazione e che il problema del regime delle
impugnazioni di un certo provvedimento - che, peraltro, è revocabile
con la decisione di merito - non atterrebbe al diritto di difesa di cui
all'art. 24 della Costituzione.
6. - Nel corso del procedimento promosso da Natalina Pacchiarotti
contro Natale Ramucci, il tribunale di Civitavecchia, con ordinanza
emessa il 28 giugno 1974, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il tribunale premette di essere stato adito in pendenza di un
procedimento penale in fase d'istruttoria sommaria condotta dal p.m.
con ricorso promosso dalla Pacchiarotti per ottenere il provvedimento
di cui alla norma denunciata. Sempre secondo il tribunale tale ricorso
dovrebbe essere dichiarato inammissibile poiché l'art. 24 della legge
n. 990 abilita a richiedere la liquidazione provvisoria di una somma al
giudice istruttore civile e penale, al tribunale nel corso del giudizio
di primo grado o al pretore, con esclusione dunque del pubblico
ministero. In ogni caso sarebbe da non ammettersi la competenza del
tribunale in pendenza di un'istruttoria sommaria.
Ciò concreterebbe da un lato una disparità di trattamento tra
soggetti che si trovano in situazioni identiche, e violazione del
diritto costituzionale di difesa nei confronti del danneggiato
bisognoso, derivante dall'irrazionale e ingiustificato trattamento
discriminatorio.
7. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. È intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato che ha chiesto dichiarazione di
irrilevanza o, in subordine, di infondatezza, della questione proposta.
Osserva infatti l'Avvocatura che, secondo il medesimo articolo 24
denunziato dal tribunale di Civitavecchia, il ricorso poteva essere
proposto dal danneggiato, ove questo avesse iniziato un procedimento
civile che sarebbe rimasto sospeso, ai sensi dell'art. 3 del codice di
procedura penale.
In tale ipotesi, invero, la norma denunciata dispone che l'istanza
possa essere proposta al Presidente del tribunale o al pretore dinanzi
al quale la causa stessa è pendente.
Pertanto l'inammissibilità del ricorso della Pacchiarotti
discenderebbe da motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza di
rinvio, con conseguente irrilevanza della questione proposta, che in
ogni caso risulterebbe infondata.
8. - Il giudice istruttore del tribunale di Napoli, con ordinanza
emessa il 29 ottobre 1974 nel corso del procedimento penale a carico di
Umberto Del Vecchio, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in
relazione all'art. 2 della stessa legge, nelle parti in cui non si
estende ai natanti di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate, in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Il pretore osserva che, pur ammesso che legittimamente il
legislatore abbia usato della propria discrezionalità nell'escludere
dall'obbligo assicurativo quei natanti le dimensioni dei quali
presuppongono una sufficiente garanzia patrimoniale per la
responsabilità civile, non sembra invece che possa ritenersi
costituzionalmente legittima la conseguente tutela discriminatoria
offerta a chi abbia bisogno di un immediato soccorso assistenziale, non
essendovi differenze, rispetto allo stato di bisogno determinato dal
sinistro, "tra la situazione di un bagnante storpiato dall'elica di un
gozzo e quella di un barcaiolo speronato e ferito da un
transatlantico".
9. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
È intervenuto dinanzi alla Corte costituzionale il Presidente del
Consiglio dei ministri per chiedere che la questione venga dichiarata
infondata.
L'Avvocatura osserva che la disciplina relativa alle assicurazioni
nel settore marittimo trova la sua fonte in norme interne ed
internazionali, e che l'assimilazione dei natanti inferiori alle 25
tonnellate di stazza agli altri veicoli per i quali v'è obbligo
assicurativo è stata fatta in relazione ad un settore ben delimitato
della navigazione marittima, sia in relazione alle analogie che
presenta tale settore con quello automobilistico (uso di diporto) sia
per i frequenti e gravi incidenti che si erano verificati durante la
stagione balneare per opera di imbarcazioni con motore di diporto.
La sostanziale differenza fra questi ultimi natanti e i primi,
soggetti ad altre normazioni, renderebbe del tutto razionale e
giustificata la mancata estensione dell'art. 24 della legge n. 990,
anche in considerazione della relativa non frequenza di incidenti e
sinistri provocati da navi di grande stazza. Considerato in diritto :
1. - I cinque giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno
riuniti e decisi con un'unica sentenza stante che sollevano identiche o
analoghe questioni di legittimità costituzionale in ordine alla
medesima disposizione di legge.
2. - Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte alla
Corte dai giudici a quo possono distinguersi come segue:
a) se contrasti con l'art. 27 della Costituzione il disposto
dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il quale prevede
che nel corso di un giudizio civile o penale di primo grado il giudice
istruttore o il tribunale o il pretore o, nel caso che il giudizio
civile sia sospeso ai sensi dell'art. 3 del codice di procedura penale,
il presidente del tribunale o il pretore, possa, su domanda degli
interessati, con ordinanza immediatamente esecutiva assegnare agli
aventi diritto al risarcimento, i quali, a causa del sinistro, vengano
a trovarsi in stato di bisogno, una somma nei limiti dei quattro quinti
della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato nella
sentenza, somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno
(giudice istruttore del tribunale di Velletri, pretore di Milano).
b) Se la medesima norma contrasti con l'art. 24 della Costituzione
in quanto il provvedimento del giudice si basa su fatti coperti dal
segreto istruttorio e in quanto nei confronti di detto provvedimento,
all'interessato non è dato esperire alcun specifico mezzo di
impugnazione (pretore di Asti).
c) Se la medesima norma contrasti con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione in quanto non prevede che, nel corso di istruttoria penale
con rito sommario avanti il pubblico ministero, possa essere assegnata,
su richiesta degli interessati, una somma agli aventi diritto al
risarcimento che, a causa del sinistro, versino in stato di bisogno
(tribunale di Civitavecchia).
d) Se la medesima norma, in relazione con l'art. 2 della stessa
legge, contrasti con l'art. 3 della Costituzione in quanto non estende
la disposizione in essa contenuta anche ai casi di sinistri provocati
da natanti di stazza superiore alle 25 tonnellate, creando in tal modo
disparità di trattamento fra gli aventi diritto al risarcimento che
versino in stato di bisogno (tribunale di Napoli).
3. - Non fondata risulta la questione di legittimità
costituzionale di cui alle ordinanze del giudice istruttore di Velletri
e del pretore di Milano.
Come è confermato anche dalla relazione che accompagna la legge n.
990 del 1969, dalla giurisprudenza e dalla dottrina, la disposizione
contenuta nell'art. 24 risponde alla esigenza fortemente sentita nella
coscienza sociale di non far gravare sul danneggiato, che, in
conseguenza del sinistro, versi in stato di bisogno, i pregiudizi della
durata del giudizio quando già anche da un sommario accertamento
risultino gravi indizi a carico del conducente del veicolo o del
natante che ha causato l'evento.
La norma, dato il carattere provvisorio del provvedimento di natura
civilistica che incide o può incidere nelle more del giudizio sul
patrimonio dell'imputato, che è rigorosamente condizionato a
determinati presupposti quali l'esistenza di gravi elementi di
responsabilità a carico del conducente e lo stato di bisogno, a causa
del sinistro, del danneggiato, provvedimento espressamente limitato nel
suo ammontare rispetto alla presumibile entità del risarcimento e che
può essere revocato nell'ulteriore fase processuale, non confligge con
il principio sancito dall'art. 27, comma secondo, della Costituzione,
in quanto non implica alcuna presunzione di colpevolezza del conducente
né preclude in alcun modo o limita il completo accertamento dei fatti
ed ogni e qualunque indagine in merito alla responsabilità
dell'imputato.
Come giustamente rileva l'Avvocatura dello Stato, l'assunto del
giudice a quo che vede la violazione del principio di non colpevolezza
nell'attribuzione al magistrato della potestà di emettere un
provvedimento interinale e provvisorio basandosi su elementi
istruttori, porterebbe a ritenere costituzionalmente illegittimo ogni
altro provvedimento consentito od imposto dal codice di procedura
penale durante l'istruttoria, quali ad esempio la custodia preventiva o
l'applicazione preventiva di pene accessorie.
4. - Non fondata è anche la questione di legittimità
costituzionale della medesima norma in riferimento all'art. 24 della
Costituzione in quanto la disposizione in esame non limita il diritto
della difesa che, sia in questa fase preliminare, sia in quella
successiva di giudizio definitivo, può liberamente svolgersi ed è
pienamente tutelato.
Il denunziato art. 24 della legge n. 990 del 1969 non solo non
compromette le garanzie connesse al processo, quali il contraddittorio,
l'assistenza tecnica ed altre, ma fa espresso obbligo al giudice di
sentire le parti e di disporre sommari accertamenti prima di decidere
sulla domanda degli interessati avente come oggetto l'emanazione del
provvedimento interinale, il quale ha una funzione strumentale e, non
essendo emesso a conclusione di una trattazione di merito, non può
esercitare alcuna autorità di giudicato, né dar luogo ad alcuna
preclusione riguardo all'an debeatur e al quantum nel giudizio relativo
al risarcimento, e all'accertamento della liceità o meno del
comportamento dell'imputato e alla sua responsabilità nell'evento
dannoso.
Né il diritto di difesa può ritenersi leso in quanto il
provvedimento si basa su fatti e accertamenti che possono essere
coperti dal segreto istruttorio. A parte che il conducente, come
protagonista del sinistro, è normalmente in grado di avere la nozione
dell'esatto svolgimento dei fatti, la difesa può essere ampiamente
svolta potendo anche richiedersi la revoca del provvedimento
successivamente alla chiusura dell'istruttoria e al deposito degli
atti, in base a nuovi elementi acquisiti e portati alla conoscenza
delle parti.
5. - Nemmeno risulta violato il principio di uguaglianza per il
fatto che il denunziato art. 24 della legge n. 990 del 1969, in
relazione all'art. 2, esclude dalla sua normativa i natanti di stazza
superiore alle 25 tonnellate.
I natanti di tale tonnellaggio rispetto a quelli minori, presentano
caratteristiche tecniche del tutto diverse, anche per quanto concerne i
loro sistemi di comando, salvataggio, avvistamento, sicurezza, sono
sottoposti a norme assicurative del tutto diverse, imposte e regolate
da convenzioni internazionali, sono esposti assai meno degli altri a
sinistri derivanti dall'investimento di singole persone, nonché
offrono ai sinistrati garanzie assai maggiori di risarcimento e
assistenza.
Il diverso trattamento della legge impugnata nei confronti dei
danneggiati da sinistri causati dagli uni e dagli altri natanti non
solo è razionalmente giustificato in base a differenti situazioni
obbiettive e giuridiche, ma necessariamente s'impone anche in relazione
al diverso regime assicurativo.
6. - Più complessa si presenta la questione sollevata dal
tribunale di Civitavecchia di violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione in quanto l'articolo impugnato porrebbe in essere una
normativa inadeguata escludendo che gli aventi diritto al risarcimento,
i quali a causa del sinistro vengano a trovarsi in stato di bisogno,
possano azionare la pretesa di richiedere la liquidazione di una
provvisionale durante il corso di un procedimento di istruttoria penale
sommaria avanti il pubblico ministero.
Infatti, argomenta il giudice a quo, il danneggiato in questo caso
non può formulare la richiesta al p.m. il quale è sprovvisto di
poteri decisori, né al giudice istruttore perché con la normativa
vigente questi non è investito del processo e d'altro canto la legge
riconosce al solo imputato la facoltà di richiedere, nelle forme e nei
casi espressamente previsti, il passaggio all'istruttoria formale
quando il procedimento è istruito con il rito sommario. Questa
denunziata inadeguatezza dell'art. 24 della legge 990, la quale
contrasta con gli scopi che la norma in esame si propone di realizzare,
darebbero luogo ad una disparità di trattamento fra i danneggiati che
a causa del sinistro versino in stato di bisogno nel caso di
procedimento penale sommario rispetto ad altri procedimenti.
La questione è fondata.
Non può accogliersi l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato di
irrilevanza della questione, in quanto il danneggiato potrebbe ottenere
il provvedimento previsto nel citato art. 24 della legge 990 del 1969
esperendo l'azione civile per il risarcimento del danno e rivolgendosi,
a seguito della sospensione del processo ai sensi dell'art. 3 del
codice di procedura penale, al Presidente del tribunale o al pretore.
A parte che la possibilità offerta al danneggiato di seguire una
diversa procedura non modifica la questione di legittimità
costituzionale sottoposta alla Corte dal giudice a quo e relativa alla
concessione del provvedimento nella fase di istruttoria sommaria al
danneggiato che non abbia esperito l'azione civile, va rilevato che la
procedura prospettata dall'Avvocatura dello Stato comporterebbe un
aggravio processuale per i danneggiati, lesivo del diritto di difesa,
per le difficoltà che essi potrebbero incontrare nel costituirsi parti
civili nel processo penale pendente, una volta esperita l'azione civile
rimasta sospesa ex articolo 3 c.p.p., o, viceversa, perché
perderebbero definitivamente la possibilità di essere parti del
procedimento penale, una volta revocata la costituzione di parte
civile, onde esperire l'azione civile dinanzi al giudice civile.
La Corte ritiene che, pur essendo plausibile e razionale
l'esclusione del p.m. in quanto sfornito di poteri decisori dagli
organi legittimati alla concessione del provvedimento, la norma si
rivela costituzionalmente illegittima laddove non prevede che nessun
altro organo possa adottare il medesimo provvedimento nel corso
dell'istruttoria sommaria. Questi va individuato nel giudice istruttore
cui l'ordinamento conferisce in via generale poteri decisori per taluni
provvedimenti in pendenza di istruttoria sommaria, in guisa da
garantire anche in questo procedimento come negli altri, la tutela
degli interessi e dei diritti delle parti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 24
dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti), nella parte in cui, in sede di istruttoria sommaria condotta
dal pubblico ministero, non prevede che il giudice istruttore penale
provveda in ordine all'assegnazione di somma nelle forme, nei limiti e
coi presupposti di cui al medesimo art. 24;
2) non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevate dalle
ordinanze in epigrafe del giudice istruttore del tribunale di Velletri,
dei pretori di Milano e di Asti e del giudice istruttore del tribunale
di Napoli in riferimento agli artt. 27, 24 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA- GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte