Sentenza n. 198/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 12r.d. 3269/1923
- art. 14r.d. 3269/1923
applicata al caso
- art. 11r.d. 3269/1923
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11,
12 e 14 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 maggio 1973 dalla commissione tributaria
di secondo grado di Milano nel procedimento vertente tra Bigotto Alba
Rosa ed altra e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta
al n. 207 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;
2) ordinanza emessa il 15 aprile 1973 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Tiberto Luigi e l'Amministrazione
delle finanze dello Stato, iscritta al n. 318 del registro ordinanze
1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del
9 ottobre 1974.
Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello
Stato;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per
l'Amministrazione delle finanze dello Stato.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La commissione tributaria di secondo grado, sezione
speciale-diritto di Milano, nel procedimento promosso da Alba Rosa
Bigotto ed Emilia Velischek contro l'Amministrazione finanziaria dello
Stato, ha sollevato, con ordinanza del 23 maggio 1973, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 11 e 14 del r.d. 30 dicembre
1923, n. 3269 (legge di registro) in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, e nei limiti di cui appresso.
In punto di fatto ha ricordato che nel procedimento civile vertente
tra Anita Bigotto e Venturino Pomati (che avevano acquistato per
scrittura privata registrata e non trascritta un piccolo appezzamento
di terreno da podere di Giuseppe Bigotto) ed i detti Alba Rosa Bigotto
ed Emilia Velischek (eredi di Giuseppe Bigotto, che avevano venduto per
atto notarile lo stesso bene a Maria Valeria Velischek) e il loro
avente causa, il tribunale di Milano aveva dichiarato, con sentenza del
19 dicembre 1960 la simulazione della seconda vendita ed accolto la
domanda attrice di rivendica, e che a seguito di ciò l'ufficio atti
giudiziari di Milano aveva provveduto alla valutazione del terreno che
si assumeva retrocesso; che le contribuenti avevano proposto ricorso;
che nei frattempo la Corte d'appello di Milano aveva dichiarato la
nullità della sentenza del tribunale nonché di tutti gli atti del
relativo giudizio a partire dal 20 marzo 1968 e precisamente dalla data
in cui gli attori erano stati dichiarati falliti; e che ad essa sezione
speciale per l'esame della questione di diritto erano stati rinviati
gli atti della commissione di secondo grado di Milano, adita
dall'ufficio e dalle contribuenti che in via principale avevano chiesto
l'accertamento di non dovere alcuna imposta.
Ciò premesso, il giudice a quo ha ritenuto che, essendo stata
dichiarata nulla la sentenza del tribunale (con decisione di secondo
grado passata in giudicato), "nulla - tanto meno la cennata
retrocessione - poteva, nel caso di specie, essere ravvisata in essa" e
che, però, a sensi dell'art. 11 della legge di registro (che impone il
pagamento dei relativi tributi anche "nei casi di registrazione di atti
comunque nulli, salva la restituzione nei casi tassativamente indicati
dall'art. 14" che, peraltro, non prevede casi di specie) sulla più
volte citata sentenza del tribunale sarebbe dovuto il tributo di
registro per la retrocessione ivi ravvisabile ed esso non sarebbe
rimborsabile.
E nel contempo ha reputato che vadano contro gli artt. 3 e 53 della
Costituzione, l'art. 11 nella parte in cui sostanzialmente impone la
tassazione anche di atti mai posti in essere ("atti comunque nulli") e
l'art. 14 nella parte in cui non dispone la restituzione di tributi
pagati in relazione a negozi inesistenti o inefficaci.
Ha ricordato, infine, che la questione presentava rilevanza ai fini
del decidere.
2. - Eseguite le necessarie comunicazioni, notificazioni e
pubblicazione dell'ordinanza, davanti a questa Corte non c'è stata
costituzione di parti, e non ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
3. - L'ufficio del registro atti giudiziari di Milano, in sede di
registrazione della sentenza del 13 gennaio 1966 del tribunale di
quella città con cui il convenuto Luigi Tiberto era stato condannato a
corrispondere all'attore Giuseppe Ferretti la somma di lire
cinquemilioni, a titolo di provvisionale, quale parziale risarcimento
per l'accertata inadempienza contrattuale dello stesso convenuto,
consistita nella mancata stipulazione del contratto definitivo di
permuta di certi beni, aveva applicato il tributo di registro sulla
enunciazione del contratto di permuta e aveva liquidato in pari tempo
l'imposta giudiziale di condanna sulla somma di lire cinquemilioni, gli
accessori e le sopratasse, ingiungendone il pagamento al Tiberto con
atto notificato il 2 ottobre 1967. In pari data aveva intimato
ulteriormente al Tiberto di provvedere al pagamento dell'imposta
suppletiva dovuta sulla retrocessione dei beni controversi (dal
Ferretti al Tiberto) essendosi rilevato che la sentenza in tassazione
dava atto della successiva vendita di detti beni, operata dal Tiberto
a favore di un terzo.
Il Tiberto, con atto di citazione del 23 ottobre 1967, aveva
convenuto in giudizio davanti al tribunale di Milano l'Amministrazione
delle finanze, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità delle
ingiunzioni.
Il tribunale, tutto ciò premesso, preso atto che nelle more del
giudizio la anzidetta sentenza del 13 gennaio 1966 era stata riformata
dalla Corte d'appello di Milano che aveva assolto il Tiberto da ogni
domanda contro di lui proposta dal Ferretti e che la sentenza d'appello
era stata confermata in cassazione, e provvedendo sulla domanda diretta
all'accertamento della non debenza del titolo graduale di registro
sulla sentenza di cui sopra, con ordinanza del 15 aprile 1973,
richiamati gli artt. 12 e 14 (recte: 11 e 12) della legge di registro
e rilevato che tra i casi di restituzione del tributo corrisposto non
è compreso quello della riforma in sede di gravame della sentenza di
primo grado in base alla quale la detta corresponsione del tributo ha
avuto luogo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 53 e 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.
12 e 14 della legge di registro, perché le norme denunciate violano i
principi della capacità contributiva che condizionano la misura
massima del tributo nel senso che questo non può mai essere fissato
ad un livello superiore alla capacità dimostrata dall'atto o dal fatto
economico, ed il principio costituzionale di eguaglianza in quanto la
discrezionalità del legislatore trova sempre un limite nella
ragionevolezza della disparità di trattamento tra cittadini.
Il tribunale, con l'ordinanza di rimessione, ha infine ricordato la
sentenza di questa Corte n. 200 del 1972, con cui è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dei detti artt. 12 e 14 nella parte in
cui non prevedono la restituzione dell'imposta a seguito di riforma di
sentenza traslativa di diritto.
4. - Davanti a questa Corte si è costituita solamente la
Amministrazione delle finanze dello Stato che, a mezzo dell'Avvocato
generale dello Stato, ha chiesto che sia dichiarata la non fondatezza
della questione.
Secondo la difesa dello Stato l'imposta di registro è una imposta
di atto applicabile in occasione difatti ed atti giuridici (tra cui le
sentenze) e l'obbligazione tributaria sorge con il verificarsi di tali
presupposti (e non in relazione al reddito del contribuente) ed
indipendentemente da eventi ulteriori. Le sentenze, in quanto
comportino condanna al pagamento di somme, danno titolo per la
riscossione della cosiddetta imposta giudiziale e come tali non possono
sottrarsi alla disciplina contenuta negli artt. 12 e 14 della legge di
registro.
Non sarebbe perciò violato l'art. 53 della Costituzione, secondo
cui la capacità contributiva del soggetto passivo di imposta deve
essere in relazione al presupposto da cui deriva l'obbligazione
tributaria.
L'art. 14 della legge di registro, per altro, non incide sul
principio di eguaglianza, perché, prevedendo talune eccezioni al
criterio della non ripetibilità delle tasse regolarmente versate,
"contiene una esplicazione della discrezionalità legislativa di
adottare, nei limiti della ragionevolezza, una disparità di
trattamento, in relazione a situazioni obiettivamente diverse".
5. - All'udienza del 19 maggio 1976 il vice avvocato generale dello
Stato Giovanni Albisinni ha confermato le conclusioni prese con l'atto
di costituzione in giudizio. Considerato in diritto :
1. - Con le due ordinanze indicate in epigrafe, rispettivamente
della commissione tributaria di secondo grado, sezione
speciale-diritto, di Milano e del tribunale di Milano sono sollevate
questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e
53 della Costituzione, degli artt. 11, 12 e 14 del r.d. 30 dicembre
1923, n. 3269 (che approva la legge di registro).
Poiché le questioni sono identiche o strettamente connesse, i due
procedimenti vanno riuniti e le relative cause sono decise con unica
sentenza.
2. - Con la sentenza n. 200 del 1972 questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge di
registro "nella parte in cui non prevedono, ai fini della restituzione
della imposta proporzionale, l'ipotesi che sia stata riformata la
sentenza con la quale si attua il trasferimento di un diritto".
In quell'occasione era stata denunciata l'illegittimità della
disciplina relativa all'imposta proporzionale di registro, dovuta per
le sentenze traslative di diritti, e la questione è stata esaminata
limitatamente alla registrazione di tali sentenze.
Ora, con le due ordinanze si prospetta il contrasto della stessa
disciplina con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, con riferimento alle ipotesi che la imposta sia dovuta
per la registrazione di sentenza che contenga la enunciazione di un
atto non registrato e che a codesta sentenza ne segua un'altra, passata
in cosa giudicata, con cui la prima sia dichiarata nulla ovvero
riformata in toto e rispettivamente e specificamente perché emessa in
un procedimento davanti al tribunale validamente promosso da un
imprenditore commerciale e irritualmente proseguito dopo la
dichiarazione di fallimento dello stesso o perché contenente la detta
enunciazione dell'atto senza che ne fosse ammissibile la prova o
comunque ne fosse stata provata l'esistenza.
E gli artt. 3 e 53 della Costituzione sarebbero violati, secondo la
commissione tributaria di Milano, dall'art. 11 "nella parte in cui
sostanzialmente impone la tassazione anche di atti mai posti in essere
("atti comunque nulli") e dall'art 14 "nella parte in cui non dispone
la restituzione di tributi pagati in relazione a negozi inesistenti od
inefficaci", e secondo il tribunale di Milano, dagli artt. 12 e 14 (e
dall'art. 11, sostanzialmente anch'esso denunciato) sotto il profilo
che con le relative norme il tributo sarebbe fissato ad un livello
superiore alla capacità contributiva dimostrata dall'atto o dal fatto
economico ed il legislatore, imponendo il pagamento di un tributo
indebito ed escludendo il rimborso di quanto indebitamente pagato,
avrebbe determinato una disparità di trattamento tra cittadini,
facendo uso della propria discrezionalità al di là del limite della
ragionevolezza.
3. - Anche se la distinta considerazione dei due momenti o profili
della registrazione della sentenza (e quindi dell'imposizione e
riscossione del tributo di registro) e dell'accertamento della nullità
originaria di quell'atto o della riforma dello stesso (e quindi
dell'eventuale diritto alla restituzione o rimborso del tributo
corrisposto) potrebbe apparire non rilevante ai fini della decisione
delle questioni all'esame di questa Corte, perché nei casi di specie
sostanzialmente si discute se sia o meno dovuto il tributo non ancora
corrisposto ancorché preteso e richiesto, ovvero circa il diritto al
rimborso di quello corrisposto e non dovuto, di entrambi i profili o
momenti non si può non parlare atteso che, con le due ordinanze, viene
denunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge di
registro (oltre quella dei successivi artt. 12 e 14).
Occorre, quindi, in primo luogo giudicare sulla fondatezza o meno
della questione di legittimità costituzionale di detto art. 11.
Con la sentenza n. 200 del 1972 questa Corte, occupandosi solo
della disciplina relativa all'imposta proporzionale di registro dovuta
per le sentenze traslative di diritto, ha, come si è detto, dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge di
registro nella parte in cui non prevedono, ai fini della restituzione
dell'imposta proporzionale l'ipotesi che sia stata riformata la
sentenza con la quale si attua il trasferimento di un diritto, ma, nel
contempo, ha affermato in motivazione, che "sotto il profilo
costituzionale non ha rilevanza il fatto che il tributo sia corrisposto
all'atto della registrazione di una o più sentenze non ancora passate
in giudicato". Con quest'ultima osservazione ha implicitamente ammesso,
di fronte ad una denuncia di illegittimità costituzionale che
concerneva anche l'art. 11, che non andasse contro gli artt. 3, 24 e
53 della Costituzione la norma (di cui all'articolo ora citato) che
imponeva l'obbligo di corrispondere l'imposta di registro "anche nei
casi di registrazione di atti comunque nulli" e quindi, ed a maggior
ragione, di sentenze suscettibili di essere riformate (o dichiarate
nulle, o annullate, o revocate).
Codesto orientamento merita di essere confermato. Anche nella
presente occasione il problema va esaminato con riferimento all'ipotesi
in cui l'atto soggetto a registrazione sia costituito da una sentenza.
E per tale ipotesi deve ritenersi che la sollevata questione non sia
fondata.
A proposito della registrazione della sentenza, e cioè di
un'operazione che non è facoltativa, ma obbligata o necessaria, e da
eseguirsi in termine fisso, concorrono due interessi, quello dello
Stato a percepire un compenso per il servizio reso ai soggetti
interessati alla registrazione e ad avere un tributo in occasione di un
trasferimento di ricchezza, e quello del contribuente a concorrere alle
entrate fiscali dello Stato sulla base della propria capacità
contributiva.
Nel concorso di codesti due interessi, con il disposto dell'art. 11
della legge di registro secondo cui "le tasse stabilite dalla legge
sono dovute anche nei casi di atti comunque nulli", si dà vita ad una
norma che, basandosi sull'id quod plerumque accidit (e cioè sul fatto
che di regola l'atto sottoposto alla registrazione è valido ed
efficace) e sui compiti logicamente attribuibili al procuratore del
registro (e cioè sulla impossibilità per questo di indagare circa la
regolarità dell'atto), considera prevalente il primo interesse. Ma nel
contempo anche il secondo interesse, sia pure in modo subordinato ed
accessorio, trova tutela, giacché è fatta salva la restituzione delle
tasse "nei casi tassativamente indicati dall'art. 14".
L'art. 11, pertanto, nella parte in cui consente che la imposta di
registro (ricorrendo le condizioni di legge) sia dovuta anche nei casi
di registrazione di sentenza nulla o riformabile, non appare in
contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, perché detta
sentenza finché non sia dichiarata nulla o riformata con altra
sentenza passata in cosa giudicata, denuncia direttamente o
indirettamente un trasferimento di ricchezza assoggettabile all'imposta
di registro.
4. - Diversamente stanno le cose a proposito degli articoli 12 e 14
della legge di registro.
Anche a tal riguardo le questioni prospettate con le ordinanze in
epigrafe vanno considerate entro i limiti della loro sostanziale
portata e cioè in quanto sono relative alle norme di cui ai detti
articoli, nelle parti in cui, non prevedono, ai fini della restituzione
dell'imposta, le ipotesi che sia stata dichiarata nulla la sentenza che
dichiara la nullità di una compravendita simulata e dalla quale si
desume la retrocessione del bene dal simulato acquirente al simulato
alienante, ovvero che sia stata riformata la sentenza che contiene la
enunciazione di atto traslativo di proprietà (non registrato) e dalla
quale si desume la relativa retrocessione.
Le questioni così individuate sono fondate.
In entrambe le ipotesi, sono dovute imposte in sede di
registrazione della sentenza di primo grado. E non rileva se la
sentenza sia traslativa di diritti (come nella ipotesi di cui alla
citata sentenza n. 200 del 1972) ovvero (come nelle specie) in essa si
contenga enunciazione di atto (non registrato) o da essa si desuma una
retrocessione di diritti. Perché, tanto nel primo caso che negli altri
è considerato come giuridicamente non esistente sin dall'inizio o è
sostituito integralmente agli effetti giuridici l'atto giurisdizionale
documentato nella sentenza di primo grado.
Nelle ipotesi ora considerate si è fuori dalle previsioni di cui
agli artt. 12 e 14 della legge di registro.
Per quanto si sia potuto ritenere il contrario, c'è da escludere
che tra gli "atti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in
contraddittorio tra i contraenti e passata in giudicato" possano
rientrare le sentenze dichiarate nulle con sentenza pronunciata in
contraddittorio tra le stesse parti e passata in giudicato, perché la
norma di cui all'art. 14 n. 2 è eccezionale e quindi di stretta
interpretazione e perché la deroga ivi contenuta presuppone
l'esistenza di una nullità originaria dell'atto alla quale non abbia
contribuito la volontà o il consenso delle parti ed invece sulla sorte
sia pure definitiva di una sentenza affetta da nullità hanno modo di
influire le parti non proponendo contro di essa alcuna impugnativa e
facendola passare in cosa giudicata. Né vi possono rientrare le
sentenze che siano oggetto di riforma con sentenza che intervenga nei
successivi gradi dello stesso giudizio, perché in tale caso si è
fuori del campo degli "atti dichiarati nulli".
Ma nelle ipotesi in considerazione ricorrono le ragioni che a suo
tempo hanno indotto questa Corte ad emettere la sentenza n. 200 del
1972.
Come nelle ipotesi in cui il trasferimento del diritto, che trovi
il titolo nella sentenza, non esiste, a seguito di riforma della
sentenza e viene quindi a mancare l'oggetto della imposizione
tributaria, l'imposta di registro che sia stata corrisposta, deve
essere restituita; così non può non discendere lo stesso effetto
qualora con successiva sentenza passata in giudicato venga dichiarata
la nullità assoluta (e non la pura e semplice inesistenza) o venga
riformata in toto la sentenza che contenga la enunciazione dell'atto
traslativo di diritti non registrato e però soggetto a registrazione
e/o da cui si desuma una retrocessione di diritti: l'atto da
registrare sostanzialmente non esiste e viene anche qui a mancare
l'oggetto dell'imposizione tributaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della
legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), nella parte in cui
non prevedono, ai fini della restituzione della imposta, le ipotesi che
sia stata dichiarata nulla o riformata la sentenza, in cui si contenga
l'enunciazione di un atto soggetto a registrazione o da cui si desuma
la retrocessione di un diritto;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 della citata legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n.
3269) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte