Sentenza n. 198/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1561/1960
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
18 dicembre 1960, n. 1561 (Norme relative all'indennità di anzianità
spettante agli impiegati privati) promosso con ordinanza emessa il 14
aprile 1977 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Di
Giosia Antonio e Soc. italiana per le condotte d'acqua, iscritta al n.
262 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 190 dell'anno 1977.
Visti gli atti di costituzione della Soc. italiana per le condotte
d'acqua, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1985 il Giudice relatore
Francesco Saja;
udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso del 10 luglio 1976 Di Giosia Antonio e Fierro
Giovanni chiedevano al Pretore di Roma, quale giudice del lavoro, che
la s.p.a. "Società italiana per le condotte d'acqua" - alle cui
dipendenze essi avevano lavorato come operai dal 23 luglio 1971 al 20
dicembre 1972 - fosse condannata al pagamento dell'indennità di
anzianità calcolata nella misura di una mensilità di retribuzione per
ogni anno di servizio prestato, secondo la previsione dell'art. 1 l.
18 dicembre 1960 n. 1561; o, in subordine, nella misura minore
stabilita dall'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro per
l'edilizia del 1 gennaio 1970.
Costituitasi la convenuta, la quale eccepiva l'infondatezza della
domanda degli attori, il Pretore, con ordinanza del 14 aprile 1977
(reg. ord. n. 262 del 1977), rilevava che la cit. l. 18 dicembre 1960
n. 1561 limitava la sua previsione agli impiegati e non concerneva
anche gli operai, ai quali, quindi, poteva spettare, in base ad una
speciale disposizione normativa ovvero in base alla contrattazione
collettiva o individuale, un'indennità in misura minore: lo stesso
Pretore dubitava che tale diversità di trattamento determinasse la
violazione del principio di eguaglianza e pertanto sollevava questione
di legittimità costituzionale del cit. art. 1 l. n. 1561 del 1960 per
contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.
2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo
che la questione fosse dichiarata non fondata, giacché la disciplina
censurata era giustificata dalla diversa qualità delle prestazioni, a
cui corrispondeva una differente retribuzione.
Si costituiva la s.p.a. "Società italiana per le condotte
d'acqua", la quale eccepiva l'infondatezza della questione
sostanzialmente per la medesima ragione addotta dalla Presidenza del
Consiglio. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rimessione dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 1 l. 18 dicembre 1960 n. 1561, il quale
dispone che l'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati
deve essere corrisposta in misura non inferiore all'importo di tante
mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio
prestati.
Secondo il giudice a quo, detta norma sarebbe in contrasto con il
principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., in
quanto la sua previsione è limitata agli impiegati e non comprende
anche gli operai, nei cui confronti è quindi possibile un trattamento
meno favorevole in base a una speciale disposizione di legge ovvero per
effetto di una contrattazione collettiva o individuale.
2. - La questione concerne dunque la legittimità, al fine della
indennità suddetta, della distinzione tra operai e impiegati, la quale
non è influenzata dalla recente l. 13 maggio 1985 n. 190 sul
riconoscimento giuridico della categoria dei "quadri intermedi"
(traduzione letterale dell'espressione francese cadre), in quanto
questi ultimi rientrano pur sempre nell'ambito impiegatizio lato sensu
inteso.
Da altro angolo visuale si deve poi osservare che la normativa
censurata è stata sostituita dalla l. 29 maggio 1982 n. 297, la quale
ha disposto una nuova disciplina della predetta indennità, adottando
una diversa denominazione ("trattamento di fine rapporto") e
apportandovi profonde trasformazioni nel metodo del calcolo e nei vari
profili funzionari: detta legge però non si applica, come testualmente
si ricava dal suo art. 5, ai rapporti esauriti, come quello in esame,
che rimangono soggetti alla disciplina preesistente, sicché la
rilevanza della proposta questione risulta tuttora immutata nei termini
indicati nell'ordinanza di rimessione.
3. - Del problema relativo alla legittimità di un trattamento
differenziato tra impiegati e operai la Corte ha avuto modo di
occuparsi più volte, risolvendolo costantemente nel senso che sussiste
in proposito una discrezionalità normativa, la quale consente di porre
delle discriminazioni soltanto se esse sono conseguenti a
caratteristiche particolari del rapporto di lavoro considerato, mentre
non permette una disciplina differenziata rispetto a situazioni e
bisogni comuni ai lavoratori di entrambe le categorie.
Così, è stata ritenuta legittima la discriminazione disposta in
tema di indennità di anzianità, in un caso previsto da un contratto
collettivo (sent. 30 gennaio 1974 n. 18) e, in un altro, oggetto della
legge 2 aprile 1958 n. 339 relativa al lavoro domestico (sent. 20
maggio 1976 n. 117). In entrambe le fattispecie la Corte, considerando
- secondo la sua stessa giurisprudenza e il conforme orientamento dei
giudici ordinari - l'indennità di anzianità come retribuzione
differita, ha ritenuto che la diversità della disciplina non fosse di
per sé irrazionale: e ciò perché consentiva di determinare più
realisticamente, rispetto ai singoli rapporti, la parte di retribuzione
di cui il lavoratore (operaio) poteva sopportare la corresponsione
differita, anche in relazione alle probabili e peculiari esigenze che
si sarebbero presentate alla fine del rapporto di lavoro.
Per contro, la Corte ha considerato illegittima la distinzione
rispetto alla misura dell'invalidità pensionabile (sent. 6 luglio 1971
n. 160), all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria (sent. 18 giugno 1975 n. 177), alla Cassa per il
trattamento di richiamo alle armi (sent. 4 maggio 1984 n. 136) nonché
alla durata minima dell'assenza per malattia ai fini della
conservazione del posto di lavoro (sent. 5 novembre 1984 n. 247).
In tali casi, tenendo conto, ove applicabile, anche di una
raccomandazione approvata il 27 settembre 1966 dalla CEE e relativa
allo stato di invalidità del prestatore d'opera (operaio o impiegato),
la Corte giudicò trattarsi di situazioni non suscettibili di
differente trattamento e perciò ritenne ingiustificata ogni
distinzione, dichiarando, di conseguenza, la illegittimità
costituzionale delle disposizioni di legge impugnate.
4. - Seguendo la ricordata giurisprudenza, dalla quale non vi è
motivo di discostarsi - né l'ordinanza di rimessione fornisce alcun
nuovo argomento in proposito - non sembra dubbio che anche nell'ipotesi
considerata debba ritenersi come la normativa in questione non sia in
contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.
In realtà, la fattispecie del giudizio a quo è analoga a quelle
esaminate con le richiamate decisioni (n. 18 del 1974, n. 117 del 1976)
perché si tratta di indennità di anzianità fissata in un contratto
collettivo in misura diversa per gli operai rispetto a quella stabilita
per gli impiegati dalla legge n. 1561 del 1960, sicché valgono le
medesime considerazioni contenute nelle decisioni stesse (si veda pure
la cit. sent. n. 136 del 1984, in motivazione) per escludere la
denunziata violazione della norma costituzionale.
5. - Né in proposito può influire l'equiparazione tra operai e
impiegati accolta, quanto al trattamento di fine rapporto, dalla cit.
l. n. 297 del 1982, la quale appunto nell'art. 4, quarto comma, ha
stabilito una completa parità tra le due categorie, ma graduandola nel
tempo, in modo che essa verrà a realizzarsi integralmente con il 31
dicembre 1989 (art. 5, quinto comma).
Invero la recente attuazione della detta equiparazione, avvenuta
con la citata legge del 1982, non può avere incidenza su una normativa
che la precede di oltre un ventennio, in quanto l'innovazione è
conseguente alla natura della materia, soggetta a continua evoluzione
per il sopravvenire di nuove concezioni economico-sociali e di tecniche
diverse, di cui il legislatore tiene conto seguendone le linee di
sviluppo ed apportando correlativamente le conseguenti modificazioni
normative: e qui in particolare va osservato come la discriminazione
tra operai e impiegati sia diventata con il tempo sempre più labile e
incerta, sicché razionalmente il legislatore - in corrispondenza anche
alle richieste delle organizzazioni sindacali - non l'ha ritenuta più
idonea a fornire un valido criterio discriminante nella materia in cui
si tratta.
Inoltre è dubbio che il carattere retributivo dell'indennità di
anzianità, il quale costituiva, come si è detto, l'indispensabile
presupposto della ricordata disciplina differenziata, possa essere con
certezza riferito anche all'attuale "trattamento", congegnato in
maniera affatto diversa, sì da indurre parte della dottrina a
formulare nuove e diverse teorie sulla sua natura giuridica. Pertanto
è da ritenere che, anche sotto questo profilo, la richiesta
equiparazione potrebbe collegarsi nel nuovo assetto normativo ad un
presupposto logico-giuridico non riscontrabile nella precedente
legislazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 l. 18 dicembre 1960 n. 1561, sollevata in riferimento
all'art. 3 Cost. dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte