Sentenza n. 198/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1986 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79 della
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 7
gennaio 1985 dal Tribunale per minorenni di Torino sull'istanza
proposta da Salmoni Alberto ed altra, iscritta al n. 176 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 179 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
udito l'Avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 7 gennaio 1985 (r.o. 176/85), il Tribunale
per minorenni di Torino ha sollevato una questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge 4 maggio 1983, n.
184 - recante la "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori" - nella parte in cui, nell'ipotesi di coniugi non più uniti in
matrimonio alla data della presentazione della domanda di cui al
medesimo art. 79, non consente al giudice, valutati gli interessi
dell'adottato ex art. 291 del c.c., di pronunciare l'estensione nei
confronti di questi degli effetti dell'adozione, in relazione agli
artt. 2, 3, 30, terzo (rectius: secondo) comma e 31, secondo comma,
della Costituzione.
Nel caso di specie, ricorrenti Guidetti Serra Bianca e Salmoni
Alberto, coniugatisi nel 1945, avevano adottato ex art. 291 c.c. (nel
1960) il minorenne Salmoni Fabrizio, ma avevano poi divorziato (nel
1971), restando il minorenne affidato alla Guidetti Serra. Il Tribunale
premetteva che la domanda di estensione degli effetti dell'adozione
avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di
legittimazione, mancando uno dei requisiti di cui all'art. 6 - cioè
l'esistenza di un matrimonio che perduri da almeno tre anni - ed
essendo con ciò preclusa ogni valutazione sia in merito alla
sussistenza degli altri requisiti di cui all'art. 6 sia in merito
all'interesse dell'adottato ex art. 291 del c.c. ad acquisire comunque
lo status di figlio legittimo malgrado l'intervenuta separazione dei
genitori adottivi. Tale efficacia impeditiva di una più approfondita
valutazione della natura e validità del rapporto familiare di fatto
instauratosi fra adottato ex art. 291 del c.c. e adottanti, assegnata
dalla norma in esame alle vicende attinenti al vincolo matrimoniale
sarebbe, ad avviso del giudice a quo, in contrasto con l'art. 3 Cost.,
ove raffrontata all'analoga situazione prevista dall'art. 25 1.
184/1983; norma secondo la quale, se nel corso dell'affidamento
preadottivo intervenga separazione fra coniugi affidatari, l'adozione
può essere ugualmente disposta, nei confronti di uno solo o di
entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o
coniugi ne facciano richiesta. In quest'ultimo caso la legge,
nell'apparente contrasto fra l'esigenza di garantire al minore una
famiglia in senso pieno, ove cioè siano presenti entrambe le figure
dei genitori, e l'esigenza di salvaguardare quei rapporti familiari che
si siano consolidati malgrado il venir meno di una di quelle figure, ha
senz'altro privilegiato questa ultima esigenza; mentre nel primo gli
eventi concernenti il vincolo matrimoniale assumono una considerazione
ben diversa, pur non essendo essi necessariamente incidenti sui legami
familiari instauratisi di fatto.
La disposizione impugnata - ad avviso del giudice a quo - sarebbe
inoltre in contrasto con le norme costituzionali in tema di "diritto
alla famiglia" di cui agli artt. 2, 30, terzo (rectius: secondo) comma,
e 31, secondo comma, Cost. in quanto subordina tale diritto a principi
- quali il favor matrimonii - non necessariamente funzionali alla sua
tutela.
"Incentrandosi infatti l'attenzione sul "matrimonio" più che sulla
"famiglia" quale complesso di relazioni che, pur scaturite dal primo,
possono in ipotesi sopravvivere al suo successivo venir meno, non vi è
spazio - argomentava il giudice a quo - per una valutazione autonoma
della posizione dell'adottato ex art. 291 del c.c. all'interno della
famiglia adottiva: né riguardo al passato e alla qualità delle
occasioni di crescita di cui il soggetto ha usufruito presso gli
adottanti; né riguardo al futuro, ossia alle potenzialità affettive
ed educative che, nonostante la separazione fra genitori,
quell'ambiente familiare è ancora in grado di esprimere; né,
comunque, riguardo alle aspettative del soggetto di potere consolidare
la propria presenza all'interno del nucleo con l'acquisizione dello
status di figlio legittimo".
2. - Intervenendo nel giudizio così instaurato in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato
osservava che, essendo la norma impugnata volta a far conseguire agli
adottati ed affiliati alla stregua della normativa previgente una più
favorevole disciplina di status, e dovendosi distinguere tra l'adozione
come procedimento e adozione come status familiare, presupposti
legittimanti l'acquisizione di questo dovrebbero - "nonostante qualche
perplessità letterale" - essere valutati con riferimento al tempo
dell'adozione o affiliazione e non all'attualità: come, del resto,
prevede espressamente lo stesso art. 79 (primo comma, ult. parte) per
quanto attiene al requisito dell'età minore dell'adottato o affiliato.
"Diversamente opinando - osservava l'Avvocatura - si giungerebbe
all'assurdo di dover valutare circostanze assolutamente incongruenti
con la realtà da disciplinare quali, ad esempio, una capacità di
educazione e di istruzione assolutamente incongruente con un rapporto
fra adulti", quale può essere ormai divenuto (ed è nel caso di
specie) quello fra adottanti e adottato. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale per ,
minorenni di Torino dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, terzo
(reotius: secondo) comma e 31, secondo comma, Cost., della legittimità
costituzionale dell'art. 79, primo comma, del la legge 4 maggio 1983,
n. 184, recante la "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori", in quanto detta disposizione non consente che il tribunale per
minorenni possa "dichiarare... con decreto motivato" - ove ciò
"risponda agli interessi dell'adottato" - "l'estensione degli effetti
dell'adozione" disciplinata dalla medesima legge "nei confronti
degli... adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile,
precedentemente in vigore" (cioè con adozione ordinaria), nell'ipotesi
in cui la relativa domanda sia presentata da coniugi adottanti che, a
tale data, non siano più uniti in matrimonio. La disposizione prevede
infatti che l'estensione degli effetti possa essere richiesta solo da
"coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'art. 6": norma
questa inserita tra le "disposizioni generali" che circoscrive l'area
dei soggetti legittimati a chiedere l'adozione, consentendola (tra
l'altro) solo nei confronti dei "coniugi uniti in matrimonio da almeno
tre anni tra quali non sussista separazione personale neppure di
fatto".
2. - Nella fattispecie oggetto del giudizio principale, l'adozione
ex art. 291 c.c. era stata disposta, nel 1960, nei confronti di coniugi
uniti in matrimonio da circa quindici anni, quali dopo altri undici
anni avevano divorziato.
In relazione a tale situazione, l'intervenuto Presidente del
Consiglio dei ministri sostiene che il chiesto provvedimento di
estensione degli effetti dell'adozione non troverebbe ostacolo nella
disposizione impugnata, assumendo che questa dovrebbe interpretarsi nel
senso che il suddetto requisito - costanza di matrimonio da almeno tre
anni ed assenza di separazione - debba sussistere non in riferimento
alla data della domanda di estensione bensì a quella in cui fu
pronunciata l'adozione ordinaria.
Tale interpretazione non può essere però condivisa, in quanto
urta contro il chiaro tenore letterale della norma: la quale,
disponendo che la suddetta estensione possa essere chiesta (solo) dai
coniugi "che risultino forniti dei requisiti di cui all'art. 6", si
riferisce in modo univoco alla condizione dei medesimi all'epoca della
presentazione della relativa domanda. Ciò trova del resto conferma
nella circostanza che il legislatore, laddove ha posto un requisito
(quello dell'età minore dell'adottato) da valutare con riferimento
alla data dell'originaria adozione, lo ha detto espressamente ("se
minorenni all'epoca del relativo provvedimento").
3. - Il Tribunale rimettente fonda la censura proposta in
riferimento all'art. 3 Cost. sul raffronto tra la disposizione
impugnata e quella di cui all'art. 25 della medesima legge 184/ 1983:
norma questa che, disciplinando le condizioni e modalità per la
transizione dalla situazione provvisoria di affidamento preadottivo
all'adozione definitiva, prevede, al quinto comma, che "se nel corso
dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra coniugi
affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o
di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o
coniugi ne facciano richiesta". Osserva al riguardo il giudice a quo
che, mentre con tale disposizione il legislatore ha conferito
preminente rilievo all'esigenza di salvaguardare rapporti familiari che
si siano consolidati nonostante il venir meno - con la separazione tra
gli affidatari - di una delle figure dei genitori; con la norma
impugnata ha viceversa privilegiato la considerazione delle vicende
attinenti al vincolo matrimoniale tra gli adottanti, pur se non
necessariamente incidenti sui legami instauratisi con l'adottato. Col
richiamo all'art. 6 viene infatti attribuita a tali vicende
un'efficacia preclusiva di una più approfondita valutazione della
natura e validità del rapporto familiare in atto, con ciò impedendosi
- ad avviso del giudice a quo, ingiustificatamente - che possa trovare
tutela l'interesse dell'adottato ad acquisire comunque lo status di
figlio legittimo pleno iure malgrado l'intervenuta separazione dei
genitori adottivi.
La questione è fondata.
4. - Stabilendo, in via generale (art. 6), che "l'adozione è
permessa (solo) ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra
quali non sussista separazione personale neppure di fatto", il
legislatore del 1983 ha ribadito una scelta già operata con la legge
n. 431 del 1967 sull'adozione speciale, il cui art. 4 inserì nel
codice civile una norma di tenore identico (art. 314/2, salvo per
quanto attiene alla durata minima del matrimonio in atto, allora
fissata in cinque (anziché tre) anni.
La scelta del legislatore appare razionalmente fondata
sull'esigenza, da un lato di inserire il minore adottando in una
famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità, e dall'altro di
assicurargli la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di
entrambe le figure dei genitori. Questa Corte ha del resto già
rilevato, nella sentenza n. 11 del 1981, che "la finalità di
un'educazione sostitutiva al meglio comporta la soddisfazione del
bisogno di famiglia avvertito con forza dal minore, che richiede per la
sua crescita normale affetti individualizzati e continui, ambienti non
precari, situazioni non conflittuali".
5. - Nella medesima sentenza, peraltro, la Corte ha avvertito che
la tutela dei fondamentali interessi del minore - vero "centro di
gravità dell'istituto" dell'adozione alla stregua "degli artt. 2 e 30
commi primo e secondo, Cost." - richiede, tra l'altro, che
"l'individuazione della famiglia sostitutiva" abbia "carattere di
"adeguatezza" (cfr. sentenza n. 145 del 1969, in fine), il che comporta
la ricerca della soluzione ottimale "in concreto" per l'interesse del
minore". L'esigenza che si rinvenga, appunto in concreto, la soluzione
più adeguata alle condizioni particolari del minore è stata anzi,
nella predetta decisione, ritenuta dotata di particolare pregnanza.
Nella citata sentenza, infatti, pur rilevandosi che nei suddetti
principi costituzionali trova radice quella tendenza all'unificazione
della disciplina dell'adozione poi più compiutamente realizzatasi con
la legge 184/83, e pur affermandosi che la legge del 1967 non implicava
"una opzione in assoluto tra adozione speciale e adozione ordinaria",
si è osservato che la ricerca della soluzione in concreto più
adeguata poteva indurre a preferire quest'ultima forma di adozione,
atteso che il giudice - ed è quanto preme qui sottolineare - deve
"valutare sempre la consistenza dei legami affettivi che si siano
creati col tempo tra il minore e la famiglia comunque affidataria".
6. - Dal criterio dell'"adeguatezza in concreto" discende, dunque,
l'esigenza, da un lato che siano conferiti al giudice poteri
sufficienti a consentirgli di individuare la soluzione più idonea a
soddisfare gli interessi del minore, e dall'altro che possano trovare
tutela positivi rapporti creatisi col tempo tra il minore e gli
affidatari.
Entrambe queste esigenze hanno ampio riconoscimento nella
disciplina introdotta con la legge n. 184 del 1983.
Sotto il primo profilo, possono ricordarsi poteri prescrittivi
attribuiti al giudice nei confronti della famiglia di origine (art. 12)
e soprattutto gli ampi poteri di indagine e di decisione
riconosciutigli sia ai fini della dichiarazione dello stato di
abbandono (art. 15), sia ai fini dell'affidamento preadottivo, della
sua revoca o proroga e della definitiva dichiarazione di adozione
(artt. 22, 23 e 25).
Sotto il secondo profilo, l'esigenza di adeguata considerazione di
legami di fatto instauratisi trova nella nuova normativa un
riconoscimento tanto penetrante, da indurre il legislatore a derogare,
in taluni casi, al requisito generale dell'esistenza o persistenza di
un rapporto di convivenza o di coniugio tra gli affidatari. Così si
dica: a) per l'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 44, in cui
l'adozione "in casi particolari" viene consentita anche al non
coniugato che abbia con l'orfano un preesistente e stabile rapporto; b)
per le ipotesi di cui al quarto e quinto comma dell'art. 25, che
consentono, nel superiore interesse del minore, l'adozione nei
confronti di uno solo dei coniugi affidatari in caso di morte o
sopravvenuta incapacità dell'altro o di separazione intervenuta nel
corso dell'affidamento preadottivo.
In tali casi - dei quali qui interessa particolarmente
quest'ultimo, in quanto assunto nell'ordinanza di rimessione come
tertium comparationis - la considerazione dei legami affettivi di fatto
instauratisi prevale su quella - affermata in via generale - di
garantire al minore la presenza di entrambe le figure dei genitori; ed
in ciò la nuova legge va oltre la disciplina previgente dell'adozione
speciale, sia perché nel caso di morte o sopravvenuta incapacità
prevede che l'adozione sia pronunciata nei confronti di entrambi
coniugi (e ciò nell'ottica di favorire il più possibile
l'acquisizione dello status di figlio legittimo) sia, e soprattutto,
perché - recependo sollecitazioni della dottrina - introduce l'ipotesi
del tutto nuova della separazione di fatto. Il criterio ispiratore è,
anche qui, quello della "adeguatezza in concreto", nel superiore
interesse del minore: in vista del quale la legge, in determinate
situazioni, abbandona le soluzioni rigide, prevedendo che la
valutazione circa la prevalenza dell'una o dell'altra delle esigenze in
gioco - presenza di entrambe le figure dei genitori da un lato;
valorizzazione dei rapporti affettivi di fatto instauratisi, dall'altro
- sia effettuata in concreto dal giudice, nell'esclusivo interesse del
minore.
7. - Esaminando alla stregua delle suesposte premesse l'impugnato
art. 79, è innanzitutto da rilevare che tale disposizione transitoria
si iscrive nel quadro della già richiamata tendenza all'unificazione
della disciplina dei rapporti adottivi ed è espressione di una scelta
- corrispondente a quella fatta col circoscrivere la c.d. adozione
ordinaria a casi particolari tassativamente indicati - mirante ad
eliminare il più possibile per il futuro (salvo suddetti casi
particolari) le situazioni in cui il diritto ad essere riconosciuto
figlio legittimo pleno iure nell'ambito di un'unica famiglia non trova
concreta attuazione.
Significativo segnale di tale tendenza è pure la circostanza che
con la nuova legge si sia consentita l'estensione degli effetti anche
nei confronti dell'adottato con adozione ordinaria che sia nel
frattempo divenuto maggiorenne; ipotesi questa che era viceversa
esclusa nel corrispondente art. 6 della legge 431/1967.
Anche l'art. 79 è inoltre - come l'art. 25 - ispirato al criterio
dell'"adeguatezza in concreto" e della valorizzazione dei legami
affettivi esistenti di fatto. A tali criteri si ispirano infatti le
disposizioni - significativamente parallele a quelle di cui all'art. 25
- che prevedono: a) che l'estensione degli effetti non sia automatica,
ma frutto di una valutazione in concreto, da parte del tribunale,
dell'interesse dell'adottato, che va compiuto a seguito delle "adeguate
indagini" di cui all'art. 57; b) che il minore debba essere sentito se
ultradodicenne, e debba prestare il consenso se ultra quattordicenne;
c) che, sussistendo l'interesse dell'adottato come sopra accertato,
l'estensione possa essere disposta anche in caso di irreperibilità o
rifiuto non motivato dei genitori di origine; d) che il decreto che
nega l'estensione possa essere impugnato anche dall'adottato o
affiliato se maggiorenne.
La norma è dunque chiaramente ispirata al criterio - che presiede
alla complessiva disciplina di cui alla legge 184/ 1983 - di garantire
il diritto dell'adottato (o affiliato) ex art. 291 c.c. ad avere - ove
ciò risponda al suo interesse - un'unica famiglia, acquisendo lo
status di figlio legittimo pleno iure, recidendo residui legami con la
famiglia di origine e così ponendo fine all'ambiguità della
condizione che deriva dalla disciplina dell'adozione ordinaria, in cui
da un lato tali legami permangono e, dall'altro, l'inserimento nella
nuova famiglia è solo parziale.
Tale ispirazione della disposizione in esame subisce però, in
forza del richiamo all'art. 6, una notevole limitazione, che non appare
superabile sul piano interpretativo argomentando dal contemporaneo
richiamo, contenuto nel settimo comma, agli artt. 25 (che prevede, al
quinto comma, l'ipotesi della separazione di fatto) e 27 (che prevede
la stessa ipotesi al secondo comma): limitazione della quale tra
l'altro non si rinviene nei lavori preparatori specifica motivazione.
La rigidità della preclusione, d'altra parte, non sembra coerente
con la complessiva disciplina posta dalla norma impugnata. In aggiunta
alle già rilevate caratteristiche di questa, va in proposito
sottolineato, da un lato che il fatto che l'estensione degli effetti
non sia automatica ma - come nel caso di cui all'art. 25, quinto comma
- rimessa alle valutazioni del tribunale garantisce che essa venga
disposta solo quando risponde in concreto all'interesse dell'adottato,
quando cioè, nonostante l'intervenuta separazione o divorzio, legami
esistenti siano idonei a soddisfare il bisogno di famiglia di costui;
dall'altro che diritti della famiglia di sangue sono garantiti dalla
necessità dell'assenso dei genitori, il rifiuto dei quali è
preclusivo se adeguatamente motivato.
8. - Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 25, quinto comma,
quindi, la fattispecie in esame presenta, oltre alle già rilevate
analogie procedimentali, una sostanziale omogeneità sotto due profili
che - per quanto qui interessa - assumono rilievo decisivo.
Innanzitutto in entrambi casi vengono in considerazione situazioni
caratterizzate dalla preesistenza di legami tra soggetti
dell'instaurando rapporto, della cui consistenza occorre quindi tener
conto ai fini della sua regolazione, onde non precluderne a priori il
consolidamento alla stregua del richiamato criterio dell'adeguatezza in
concreto della famiglia sostitutiva. In secondo luogo - e coerentemente
- in ambedue casi la legge rimette al giudice la valutazione sul se
debba farsi o meno luogo all'adozione, alla stregua dell'interesse
dell'adottando.
Il diverso trattamento riservato agli adottati con adozione
ordinaria - cui è preclusa l'estensione degli effetti dell'adozione in
caso di separazione o divorzio degli adottanti - rispetto ai minori in
affidamento preadottivo - nei cui confronti è consentita l'adozione in
caso di sopravvenuta separazione dei coniugi affidatari - appare
perciò privo di razionale giustificazione. È anzi da rilevare, da un
lato che il rapporto che consegue all'adozione ordinaria ha consistenza
ben maggiore, sul piano degli effetti giuridici, di quello scaturente
dall'affidamento preadottivo; e dall'altro che, se vincoli affettivi di
fatto instauratisi giovano a consentire l'adozione a chi si sia
separato nel corso dell'affidamento preadottivo - che ha durata
annuale, solo eventualmente prorogabile per un altro anno - a maggior
ragione la devono consentire quando risalgono a molto tempo addietro (e
sono così diventati più saldi), come di norma accade nel caso
dell'adozione ordinaria. E da ritenere quindi giustificato che, in tale
ipotesi, l'estensione degli effetti dell'adozione possa essere disposta
in caso di separazione e di divorzio tra gli adottanti.
Stante l'accoglimento della questione in riferimento all'art. 3,
restano assorbite le censure prospettate in relazione agli artt. 30 e
31 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo
comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui, nella
ipotesi di coniugi non più uniti in matrimonio alla data della
presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione,
non consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli
adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in
vigore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte