Corte costituzionale

Ordinanza n. 198/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151, terzo

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre

1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Giuseppe Palumbi,

iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 novembre 1988, la Corte

dei conti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 151,

terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del

testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato), là dove è fissato il termine di

decadenza di sei mesi dall'inizio del nuovo rapporto per la

presentazione della domanda di ricongiunzione o riunione di servizi

ai fini pensionistici "nella parte in cui non fa salva, per i

titolari di trattamento pensionistico privilegiato la facoltà di

richiedere la detta riunione all'atto della definitiva cessazione dal

servizio", così come già in precedenza previsto (art. 3 della legge

n. 420 del 1938 e art. 9, ultimo comma, del d.P.R. n. 758 del 1965);

che la precedente disciplina, secondo il giudice a quo, traeva

razionalmente causa, ex art. 3 Cost., da una particolare tutela di

cui sarebbe stata meritevole, anche per le oggettive caratteristiche

del trattamento privilegiato, la categoria dei soggetti considerati;

e d'altra parte la decadenza introdotta dalla norma denunciata non

troverebbe fondamento, così confliggendo coi precetti dell'art. 76

Cost., nei criteri e nelle finalità enunciate nella legge di

delegazione (28 ottobre 1970 n. 775, art. 6).

Considerato che la norma impugnata, nell'introdurre il ricordato

termine di decadenza tende ovviamente alla "semplificazione e allo

snellimento delle procedure in modo da rendere quanto più possibile

sollecita ed economica l'azione amministrativa", così come previsto

dalla legge di delegazione anche e soprattutto nell'interesse stesso

degli aventi titolo alla ricongiunzione, per l'ovvia esigenza di

definire sollecitamente e razionalmente le relative posizioni, a ciò

provvedendosi non limitando il diritto, bensì con il mero mutamento

delle relative modalità temporali; sicché, in conclusione, nessuna

violazione risulta essersi verificata degli invocati parametri

costituzionali;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 151, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione,

sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte