Sentenza n. 198/1992
Altra decisione · depositata il 28/04/1992 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il
10 dicembre 1990, depositato in Cancelleria il 28 dicembre
successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto
del Ministro dei trasporti 4 ottobre 1990 avente per oggetto
"Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle
persone sulle Ferrovie dello Stato" ed iscritto al n. 37 del registro
conflitti 1990;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 marzo 1992 il giudice relatore
Enzo Cheli;
Uditi gli avvocati Giuseppe Fazio e Francesco Castaldi per la
Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso in data 10 dicembre 1990, la Regione siciliana ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in
relazione al decreto del Ministro dei trasporti 4 ottobre 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 1990,
avente per oggetto "Modificazioni alle condizioni e tariffe per i
trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato".
La ricorrente rileva che il decreto impugnato ha stabilito nuove
tariffe ferroviarie per l'intera rete nazionale, ivi compreso il
comparto regionale della Sicilia, prevedendo, inoltre, specifiche
disposizioni per il servizio urbano della città di Palermo (allegato
4: tariffa n. 14-ter). Di conseguenza, a giudizio della Regione,
nell'emanazione del suddetto decreto avrebbero dovuto trovare
applicazione gli artt. 21, terzo comma, e 22 dello Statuto della
Regione siciliana (R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455) e le relative
norme di attuazione (di cui agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 17 dicembre
1953, n. 1113), dove si prevede, rispettivamente, la partecipazione
del Presidente della Regione al Consiglio dei ministri con voto
deliberativo "nelle materie che interessano la Regione" e la
partecipazione di un rappresentante nominato dal Governo regionale
"alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato .. che possano
comunque interessare la Regione". Secondo la ricorrente tali
disposizioni statutarie - e le prerogative regionali da esse tutelate
- sarebbero state violate, in quanto né il Presidente della Regione
è stato invitato a partecipare alla riunione del Consiglio dei
ministri del 4 ottobre 1990, nella quale venne adottata la
deliberazione che ha preceduto l'emanazione del decreto impugnato,
né alcun rappresentante della Regione è stato chiamato a
partecipare a riunioni presso l'Ente ferroviario ai fini della
determinazione delle nuove tariffe approvate con il decreto
ministeriale impugnato.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, deducendo che il decreto impugnato, nel prevedere tariffe
ferroviarie uniformi per tutto il territorio nazionale, non
coinvolgerebbe interessi differenziati e peculiari della Regione
ricorrente, tali da giustificare la partecipazione della Regione
medesima al relativo procedimento nelle forme previste dalle norme
statutarie invocate. Per quanto concerne poi l'istituzione della
nuova tariffa 14-ter, relativa al servizio urbano di Palermo, di cui
all'allegato n. 4 del decreto impugnato, l'Avvocatura osserva che
essa non determinerebbe, in realtà, alcuna innovazione rispetto al
previgente assetto tariffario di tale servizio urbano,
rappresentando, al contrario, lo strumento tecnico necessario per
mantenere invariata la tariffa attualmente in vigore, sottraendola
all'aumento generalizzato disposto dal decreto ministeriale. E ciò
al fine di non ostacolare la ormai prossima realizzazione, mediante
una convenzione da stipularsi tra l'Ente Ferrovie dello Stato, la
Regione Sicilia, il Comune e la Provincia di Palermo, di un sistema
integrato dei trasporti pubblici nell'area metropolitana di Palermo,
con tariffe comuni per tutta la zona.
Nel decreto impugnato non vi sarebbe stata, pertanto, ad avviso
dell'Avvocatura, una rideterminazione di tariffe interessanti in modo
diretto e differenziato la Regione, tale da richiedere il
coinvolgimento di questa nella procedura deliberativa, come previsto
dalle norme richiamate dalla ricorrente.
3. - Il conflitto veniva portato all'esame di questa Corte
nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991, a seguito della quale veniva
emanata, in data 8-10 aprile 1991, un'ordinanza al fine di acquisire
dalla Presidenza del Consiglio ulteriori elementi istruttori.
In esecuzione di tale ordinanza l'Avvocatura dello Stato, con due
successivi depositi, effettuati in data 31 luglio 1991 e 13 agosto
1991, ha prodotto vari documenti riguardanti gli atti preparatori del
decreto impugnato, l'entità del traffico ferroviario nella zona di
Palermo, lo stato di definizione della convenzione per il sistema
urbano integrato palermitano nonché una relazione del Ministro dei
trasporti.
Successivamente, con un ulteriore deposito in data 28 novembre
1991, l'Avvocatura dello Stato ha prodotto il d.P.R. 14 ottobre 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1991, recante
"Conferma delle modificazioni alle condizioni e tariffe per i
trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato, approvate con i
decreti del Ministro dei trasporti 4 ottobre 1990 e 30 aprile 1991".
Con l'art. 2 di tale decreto viene "confermato" l'aumento tariffario
previsto dal decreto del Ministro dei trasporti in data 4 ottobre
1990, che forma oggetto del presente conflitto.
Unitamente al d.P.R. 14 ottobre 1991, l'Avvocatura dello Stato ha
altresì depositato un estratto del verbale della riunione del
Consiglio dei ministri del 30 settembre 1991, dal quale risulta
l'avvenuta partecipazione del Presidente della Regione siciliana alla
approvazione dello schema del suddetto d.P.R., nonché il verbale di
una riunione, tenutasi a Roma in data 29 luglio 1991, tra i
rappresentanti del Ministero dei trasporti, della Regione Sicilia e
dell'Ente Ferrovie dello Stato in merito al ricorso presentato dalla
stessa Regione avverso il decreto ministeriale 4 ottobre 1990 ed alla
predisposizione di un provvedimento di conferma delle tariffe già
disposte dallo stesso decreto. In tale verbale risulta, tra l'altro,
precisato che "il rappresentante della Regione Sicilia manifesta
orientamento positivo sulla struttura e sulla articolazione delle
tariffe". Questo orientamento favorevole è stato, infine, confermato
da una successiva lettera in data 2 agosto 1991 - indirizzata
dall'assessore regionale al turismo, comunicazioni e trasporti
all'Ente Ferrovie dello Stato - anch'essa depositata dall'Avvocatura
dello Stato.
La difesa dello Stato chiede conseguentemente che sia dichiarata
cessata la materia del contendere.
4. - Tale richiesta non è condivisa dalla Regione siciliana, che
ha presentato una memoria al fine di insistere per l'accoglimento del
ricorso.
In tale memoria la Regione ribadisce il proprio interesse alla
risoluzione del conflitto, indipendentemente dal tentativo di
correzione del decreto ministeriale oggetto del conflitto stesso
posto in essere dal Governo mediante il d.P.R. 14 ottobre 1991. Considerato in diritto
1. - La Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dei
trasporti del 4 ottobre 1990, recante "Modificazioni alle condizioni
e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato",
ritenuto lesivo degli artt. 21, terzo comma, e 22 dello Statuto
regionale, e delle relative norme di attuazione (artt. 8 e 9 d.P.R.
17 dicembre 1953, n. 1113), per la mancata partecipazione del
Presidente della Regione alla riunione del Consiglio dei ministri che
aveva adottato la deliberazione concernente l'emanazione del decreto
nonché per la mancata partecipazione di un rappresentante della
Regione alle riunioni in sede tecnica relative agli aumenti tariffari
disposti dal decreto stesso.
2. - L'Avvocatura dello Stato, con il deposito effettuato in data
28 novembre 1991, ha prodotto il d.P.R. 14 ottobre 1991, che ha
confermato gli aumenti tariffari previsti dal decreto ministeriale 4
ottobre 1990, oggetto dell'impugnativa, nonché dal successivo
decreto ministeriale 30 aprile 1991. Con lo stesso deposito
l'Avvocatura dello Stato ha prodotto anche altri documenti, da cui
risulta che l'adozione del predetto d.P.R. 14 ottobre 1991 è stata
preceduta da una deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
in data 30 settembre 1991, alla quale ha partecipato il Presidente
della Regione siciliana, nonché da una riunione in sede tecnica,
tenuta presso l'Ente Ferrovie dello Stato in data 29 luglio 1991,
alla quale ha partecipato un rappresentante della Regione. Dal
verbale di questa riunione si desume altresì che il rappresentante
della Regione, in merito all'adozione del provvedimento confermativo
degli aumenti tariffari, ha espresso un parere favorevole,
successivamente confermato, con lettera del 2 agosto 1991, anche
dall'assessore regionale al turismo, comunicazioni e trasporti.
L'Avvocatura ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata cessata la
materia del contendere.
3. - La richiesta formulata dallo Stato - pur in presenza del
dissenso espresso dalla Regione siciliana, che ha presentato una
memoria per insistere per l'accoglimento del ricorso - dev'essere
accolta.
Il nuovo d.P.R. 14 ottobre 1991 ha esplicitamente confermato gli
aumenti tariffari in precedenza approvati con il decreto ministeriale
4 ottobre 1990, oggetto del conflitto, nonché con il successivo
decreto ministeriale 30 aprile 1991. Tale d.P.R. - secondo quanto
risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Avvocatura
dello Stato - è stato adottato nel rispetto delle procedure di
partecipazione della Regione siciliana, sia alla riunione del
Consiglio dei ministri che alle riunioni in sede tecnica, previste,
rispettivamente, dagli artt. 21, terzo comma, e 22 dello Statuto
regionale e dalle relative norme di attuazione. Il nuovo d.P.R. 14
ottobre 1991 non è stato, d'altro canto, impugnato dalla Regione,
che non ha evidentemente ravvisato nel nuovo atto quelle violazioni
procedurali in proprio danno che erano state, invece, lamentate in
relazione al precedente decreto ministeriale.
Risulta, di conseguenza, cessata la materia del contendere, dal
momento che i contenuti sostanziali espressi dall'atto che ha dato
origine al conflitto (D.M. 4 ottobre 1990) sono stati convalidati dal
successivo d.P.R. 14 ottobre 1991, emanato nel rispetto delle procedure poste a tutela delle prerogative della stessa Regione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto
di attribuzione proposto dalla Regione siciliana, con il ricorso di
cui in epigrafe, nei confronti del decreto del Ministro dei trasporti
del 4 ottobre 1990, recante "Modificazioni alle condizioni e tariffe
per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte