Sentenza n. 198/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17d.lgs. 504/1992
- art. 4legge 421/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della
finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre
1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sui
ricorsi riuniti proposti dalla D.A.R. s.p.a. contro la D.R.E.
Lombardia iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie
speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice
relatore Annibale Marini.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il rimborso di una
somma versata da una società a titolo di ILOR, la Commissione
tributaria di primo grado di Milano ha sollevato - in riferimento
all'art. 76 della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), per violazione dei criteri della delega fissati dall'art. 4,
comma 1, lettera a) punto 16, della legge 23 ottobre 1992, n. 421
(Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza
e di finanza territoriale).
2. - Premette la Commissione rimettente che la norma da ultimo
citata, nel delegare al Governo l'emanazione di decreti legislativi
diretti all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta
comunale immobiliare (ICI), aveva fissato quale criterio direttivo
l'"esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei
redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito
di applicazione dell'imposta locale sui redditi (ILOR)".
A parere della rimettente, la disposizione denunciata, nella parte
in cui stabilisce che per i soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno
solare l'esclusione dall'imposta locale sui redditi ha effetto per i
redditi prodotti dal primo periodo di imposta successivo al 1 gennaio
1993, avrebbe violato i criteri della delega e, dunque, l'art. 76
della Costituzione.
E ciò in quanto la norma censurata comporterebbe, sia pure per un
limitato periodo di tempo, una duplicazione di imposta, per effetto
della coesistenza dell'ICI e dell'ILOR sugli stessi redditi, che
l'enunciato criterio direttivo avrebbe, invece, inteso escludere. Considerato in diritto
1. - La Commissione tributaria di primo grado di Milano dubita - in
riferimento all'art. 76 della Costituzione - della legittimità
costituzionale dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n.
421).
Ad avviso della Commissione rimettente, la disposizione denunciata,
nella parte in cui stabilisce che l'esclusione dall'imposta locale
sui redditi ivi indicati ha effetto - per i soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non
coincide con l'anno solare - sui redditi prodotti dal primo periodo
di imposta successivo al 1 gennaio 1993, violerebbe il criterio
direttivo fissato dall'art. 4, comma 1, lettera a), punto 16, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di
sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale) e, conseguentemente, l'art. 76 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
2.1 - Come costantemente affermato da questa Corte, la
determinazione dei "principi e criteri direttivi", richiesti
dall'art. 76 della Costituzione per una valida delegazione
legislativa, non può eliminare ogni margine di scelta nell'esercizio
della delega.
I principi ed i criteri direttivi servono, infatti, da un lato a
circoscrivere il campo della delega sì da evitare che essa venga
esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata
ma, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilità
di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare
nella fisiologica attività di "riempimento" che lega i due livelli
normativi (sentenze n. 56 del 1971, n. 158 del 1985, n. 362 del 1995;
ordinanze n. 321 del 1987, n. 21 del 1988).
2.2 - Per quanto riguarda il caso in esame, la legge delega n. 421
del 1992, nello stabilire, in sede di istituzione dell'ICI, quale
criterio direttivo (art. 4, comma 1, lettera a), punto 16)
l'esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei
redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito
di applicazione dell'imposta locale sui redditi (ILOR), non ha
fissato - come invece ha fatto al successivo punto 17 della citata
legge per la soppressione dell'INVIM - il termine dal quale tale
esclusione deve avere effetto.
Il legislatore delegato, pertanto, nell'attività di riempimento
allo stesso riferibile, ha fissato quale data di decorrenza
dell'esclusione dall'ILOR dei redditi sopra specificati il periodo di
imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore del
decreto legislativo.
Determinazione che, in quanto rimessa alla discrezionalità del
potere delegato, si sottrae alla censura di costituzionalità che il
rimettente prospetta sotto l'esclusivo parametro dell'art. 76 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte