Sentenza n. 199/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1974 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 317,
penultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 17 maggio 1973 dal pretore di Foligno nel procedimento penale
a carico di Perugini Olivo, iscritta al n. 289 del registro ordinanze
1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del
29 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice
relatore Luigi Oggioni
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 17 maggio 1973 il pretore di Foligno, nel
procedimento penale a carico di Perugini Olivo, imputato di usura
continuata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 317, penultimo comma, del codice di procedura penale, nella
parte in cui, consentendo al giudice di autorizzare il solo perito
d'ufficio, e non anche il consulente tecnico dell'imputato, a prendere
cognizione degli atti di istruzione e ad assistere all'esame dei
testimoni, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo
comma, della Costituzione.
Previa la considerazione della specifica rilevanza della questione
proposta, il pretore ha osservato che l'esclusione dell'intervento del
consulente tecnico nella fase processuale suindicata, verrebbe ad
incidere sulla garanzia del contraddittorio, assicurata soltanto dalla
effettiva possibilità concessa a ciascuna parte di concorrere
utilmente alla dialettica processuale, il che non potrebbe pienamente
realizzarsi senza l'intervento, alla pari del perito d'ufficio, anche
del consulente, chiamato ad integrare la difesa tecnico-professionale
dell'imputato.
Secondo il pretore, a causa della descritta discriminazione a danno
dell'imputato, risulterebbero violati il principio di eguaglianza e
quello del diritto di difesa, rispettivamente indicati nelle invocate
norme costituzionali di raffronto.
Non vi è stata costituzione di parte in giudizio né la Presidenza
del Consiglio ha spiegato intervento. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità sollevata con l'ordinanza 17
maggio 1973 del pretore di Foligno viene basata sulla considerazione
che l'art. 317, penultimo comma, del codice di procedura penale,
ammettendo soltanto il perito d'ufficio ad assistere, in sede
istruttoria, all'esame dei testimoni ed escludendo, invece,
l'assistenza dei consulenti tecnici di parte, darebbe luogo a
contrasto, sia con il principio di uguaglianza di trattamento (art. 3
Cost.) sia con la garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
La questione non è fondata.
2. - La censurata difformità di trattamento è dedotta in
relazione alla presunta omogeneità delle funzioni del perito e del
consulente tecnico ed alla conseguente mancanza di giustificazione
della norma impugnata. Ma è sufficiente rilevare al riguardo che il
perito d'ufficio è nominato dal giudice (art. 314, p.p., cod. proc.
pen.), presta giuramento e svolge una funzione direttamente ausiliaria
del giudice stesso, ai fini dell'accertamento della verità, tanto che
sono estese nei suoi riguardi le condizioni di ricusazione (art. 315
bis cod. procedura penale).
Il consulente è, invece, pacificamente ritenuto parte integrante
dell'ufficio di difesa dell'imputato, nel cui interesse presta la
propria opera di apporto tecnico, mediante argomenti, rilievi ed
osservazioni che hanno sostanzialmente natura di atti difensionali.
Da tali caratterizzazioni e differenziazioni consegue
l'applicabilità, anche al caso in esame, dei criteri già affermati da
questa Corte con la sentenza n. 63 del 1972 per quanto riguarda la
esclusione della partecipazione del difensore all'esame dei testimoni
in istruttoria, dovendosi ritenere operanti e prevalenti, in detta
fase, le esigenze di riservatezza del giudice, di fronte alla difesa,
considerata questa in tutti i suoi aspetti, sia legali sia tecnici,
nonché di autonomia dell'indirizzo che l'inquirente si propone di
seguire, senza che ciò importi menomazione del diritto di difesa.
D'altra parte, questo diritto, per quanto riguarda l'opera del
consulente tecnico, avrà poi sempre modo di concretizzarsi e
svilupparsi, sia mediante il diritto del consulente di assistere alle
operazioni peritali, con facoltà di presentare istanze ed
osservazioni, sia mediante il successivo deposito delle risultanze
peritali e testimoniali, sia mediante il contraddittorio
dibattimentale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 317, penultimo comma, del codice di procedura penale,
sollevata dal pretore di Foligno, con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte