Sentenza n. 199/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/11/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 110/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi
sesto, ottavo, nono e decimo della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi) promossi con due ordinanze 14 febbraio
1977 del Tribunale di Rovigo, con ordinanza 1 giugno 1978 del Tribunale
di Chiavari e con due ordinanze 18 febbraio 1981 del Tribunale di
Ancona, rispettivamente iscritte ai nn. 168 e 169 del registro
ordinanze 1977, al n. 575 del registro ordinanze 1978 ed ai nn. 236 e
261 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 141 del 25 maggio 1977, n. 38 del 7 febbraio 1979
e n. 255 del 16 settembre 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 giugno 1982 il giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso dei due distinti procedimenti penali a carico di
Gulli Pier Luigi e Mazzo Pietro - entrambi imputati del reato di cui
all'art. 10, comma decimo, legge 18 aprile 1975, n. 110 per avere
detenuto, il primo, otto armi da caccia e quattro armi comuni da sparo,
ed il secondo quattro armi comuni da sparo senza avere richiesto al
Questore di Rovigo la licenza di collezione, entro il termine stabilito
dalla stessa legge, - il Tribunale di Rovigo, con due ordinanze
pronunciate all'udienza 14 febbraio 1977, dal contenuto identico, ha
sollevato, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, commi ottavo e decimo, legge 18 aprile 1975, n. 10 in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Le due ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.
141 del 25 maggio 1977.
Nei due giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite le
parti private.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con due atti
dal contenuto identico, depositati il 30 maggio 1977, chiedendo che le
questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate.
2. - Nel corso del procedimento penale a carico di Maccio' Sergio -
imputato del reato di cui all'art. 10, commi ottavo e decimo, legge 18
aprile 1975, n. 110, per aver omesso di richiedere al Questore, entro
il termine previsto dalla medesima legge, la licenza di collezione per
tre armi comuni da sparo - il Tribunale di Chiavari, con ordinanza 1
giugno 1978, ha ritenuto rilevante ai fini della decisione e non
manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
la questione, sollevata dal Pubblico Ministero, concernente la
legittimità costituzionale dell'art. 10, commi sesto, ottavo e decimo,
legge 18 aprile 1975, n. 110.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del
7 febbraio 1979.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto
depositato il 29 luglio 1978, chiedendo che la questione di
legittimità sia dichiarata non fondata.
3. - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi
sesto, ottavo, nono e decimo, legge n. 110 del 1975, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione è stata sollevata, di ufficio, dal
Tribunale di Ancona, con due ordinanze pronunciate all'udienza 18
febbraio 1981 nel corso dei due distinti procedimenti penali a carico
di Borioni Alberto, Terelli Aroldo, Coser Giuseppe, Marino Umberto -
imputati del reato previsto dall'art. 10, comma sesto, legge 18 aprile
1975, n. 110, per avere detenuto illegalmente, nell'Ufficio Economato
della provincia di Ancona, armi comuni da sparo in numero superiore a
due (9 pistole Beretta cal. 7,65 e 1 pistola W.F.C. cal. 6,35) e
relative munizioni, - e di Amati Alberto, Gorinaldesi Gino, Neri
Filippo - imputati dello stesso reato per avere detenuto illegalmente,
nell'Ufficio Economato del Comune di Ancona, pistole appartenenti al
Corpo dei Vigili Urbani, armi comuni da sparo in numero superiore a due
e relative munizioni.
Le due ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.
255 del 16 settembre 1981.
Nei giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
private.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato con due atti
dal contenuto identico, depositati il 6 ottobre 1981, chiedendo che la
questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
1. - I cinque giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza perché hanno per oggetto questioni di legittimità
costituzionale, in parte identiche, concernenti le norme sulla
collezione di armi comuni da sparo contenute nell'art. 10 legge n. 110
del 1975.
2. - Secondo il Tribunale di Rovigo, l'art. 10, commi ottavo e
decimo, legge 18 aprile 1975, n. 110 - che punisce, con la pena della
reclusione da uno a quattro anni e la multa da lire duecentomila a un
milione la detenzione di armi comuni da sparo, in numero superiore a
quello consentito dal comma sesto, senza avere richiesto al Questore la
licenza di collezione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in
vigore della legge medesima - sarebbe in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione in quanto determinerebbe una disparità di trattamento tra
persone che si trovano in situazioni "di fatto simili". La suddetta
ipotesi di reato non potrebbe infatti considerarsi diversa da quella
contemplata dallo stesso art. 10, commi secondo e quarto, che prevede
la sanzione dell'ammenda fino a lire 100.000 per l'omissione di avviso
al Ministero dell'Interno da parte di coloro che hanno ricevuto, per
successione ereditaria o per cessione, armi di cui era stata
autorizzata la detenzione o la raccolta anteriormente all'entrata in
vigore della legge n. 110 del 1975.
In entrambe le ipotesi le armi erano legittimamente detenute
secondo la legge vigente al momento dell'inizio della detenzione, e il
detentore, si assume, sarebbe stato tenuto ad un comportamento identico
(denuncia o avviso all'autorità) per adeguarsi al precetto.
Sarebbero invece, ad avviso del Tribunale, "troppo diverse" tra
loro le conseguenze dell'omissione della denuncia o dell'avviso
(reclusione e multa o ammenda).
Gli stessi commi ottavo e decimo dell'art. 10 legge n. 110 del
1975 sarebbero anche in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, in
quanto nella ipotesi del comma sesto, parte ultima, la persona - che,
dopo l'entrata in vigore della legge, viene a trovarsi nel possesso di
armi in numero superiore a quello consentito e presenta la denuncia
all'Autorità - sarebbe invitata a munirsi dell'apposita licenza di
collezione e, quindi, per atto della Pubblica Amministrazione verrebbe
posta nella condizione di rispettare la norma. Nella ipotesi invece di
detenzione, già al momento di entrata in vigore della legge, di armi
in numero superiore a quello consentito - ipotesi prevista dal comma
ottavo dello stesso articolo - non sarebbe previsto alcun intervento
della Pubblica Amministrazione.
3. - Le questioni non sono fondate.
Le situazioni - che il Tribunale di Rovigo ritiene "di fatto
simili" - sono assai diverse.
Il comma primo dell'art. 10 legge n. 110 del 1975 prescrive il
divieto assoluto a decorrere dall'entrata in vigore della stessa legge,
di rilasciare licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra
o tipo guerra di munizioni di esse o di munizioni da guerra.
Il successivo comma secondo impone all'erede, al privato, o
all'ente pubblico, cui pervengono in tutto o in parte armi da guerra -
delle quali era stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi
dell'art. 28 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore
della medesima legge n. 110 del 1975 - di darne immediato avviso al
Ministero dell'Interno e di richiedere il rilascio di apposita
autorizzazione a conservarle.
Il comma quarto dello stesso art. 10 punisce l'omissione del
suddetto avviso al Ministero dell'Interno con l'ammenda fino a lire
100.000.
Il comma ottavo del medesimo art. 10, norma impugnata, prescrive,
invece, a coloro che detengono armi comuni da sparo in quantità
superiore a quelle indicate nel comma sesto (due armi comuni da sparo o
sei armi da caccia) di richiedere al Questore la licenza di collezione
entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.
Il successivo comma decimo punisce l'omissione della suddetta
richiesta di licenza al Questore con la reclusione da uno a quattro
anni e con la multa, a quel momento, da lire 200.000 a lire un milione.
È opportuno precisare che le norme anteriori alla legge n. 110 del
1975 non stabilivano alcun limite all'acquisto ed alla detenzione delle
armi da parte di privati. Pertanto - come fu posto in evidenza nella
relazione ministeriale al disegno di legge divenuto legge n. 110 del
1975 - erano frequenti i casi di persone, munite di licenza di porto
d'armi, che potevano legittimamente acquistare in momenti diversi armi
senza alcun limite numerico. Al fine di soddisfare quelle esigenze di
difesa e di sicurezza sociale, che impongono un effettivo controllo
delle armi, è stata introdotta la licenza del Questore per collezione
di armi comuni da sparo.
Le due fattispecie penali, contemplate rispettivamente dai commi
secondo e ottavo sono oggettivamente diverse e ciò giustifica il
trattamento differenziato. Infatti l'ipotesi di chi fa collezione di
armi senza aver richiesto la licenza al Questore e, quindi, senza che
la competente autorità di P.S. ne sia a conoscenza, è stata ritenuta
più grave di quella in cui versa chi viene a trovarsi nel possesso di
armi da guerra per le quali il suo dante causa aveva già ottenuta la
licenza di raccolta.
Non sussiste, quindi, la denunciata violazione del principio di
eguaglianza.
4. - Non è fondata neppure la censura di violazione dell'art. 97
della Costituzione poiché, contrariamente a quanto afferma il
Tribunale di Rovigo, il comma sesto dell'art. 10 non prevede alcun
invito della Pubblica Amministrazione a munirsi della licenza di
collezione di armi. Peraltro è da rilevare che il principio di buon
andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione non potrebbe
subire alcun pregiudizio per effetto di norme che prevedessero sanzioni
per inosservanza di prescrizioni stabilite nell'interesse della
sicurezza pubblica.
5. - I Tribunali di Chiavari e di Ancona hanno proposto la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi sesto,
ottavo e decimo legge n. 110 del 1975, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sotto profili in gran parte eguali.
Il Tribunale di Ancona ha impugnato, in riferimento al medesimo
art. 3 della Costituzione, anche il comma nono dello stesso art. 10,
che, per la raccolta e collezione di armi di qualsiasi tipo, esclude la
detenzione delle relative munizioni.
Secondo i suddetti Tribunali l'art. 10, commi sesto, ottavo e
decimo - punendo la collezione di armi comuni da sparo senza la licenza
del Questore con la reclusione da 1 a 4 anni e la multa (in quel
momento) da lire 200.000 a lire 1.000.000 - sarebbe in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione nelle parti in cui non prevede:
a) una pena inferiore nel minimo a quella stabilita per la
detenzione illegale di arma da guerra dall'art. 10 legge 14 ottobre
1974, n. 497 (reclusione da 1 a 8 anni e (allora) della multa da lire
700.000 a lire 1.500.000);
b) una pena minima eguale, ad avviso del Tribunale di Chiavari;
inferiore, ad avviso del Tribunale di Ancona, a quella contemplata
dall'art. 14 menzionata legge n. 497 del 1974 per la detenzione
illegale di armi comuni da sparo (reclusione da 8 mesi a 5 anni e
multa, allora, da lire 133.333 a lire 1.000.000);
c) l'applicazione, nei casi di lieve entità del fatto, della
diminuente contemplata dall'art. 5 della legge n. 895 del 1967 per la
detenzione illegale di arma da guerra.
La violazione del principio di eguaglianza sarebbe ravvisabile sia
per eguale disciplina di situazioni diverse sia per diversa disciplina
di situazioni identiche o analoghe.
Il Tribunale di Chiavari sostiene che la detenzione, senza la
licenza del Questore per collezione, di un solo esemplare di arma
comune da sparo in eccedenza al numero consentito dal comma sesto
dell'art. 10 legge n. 110 del 1975 - reato oggetto del procedimento
pendente davanti a quel Tribunale - costituirebbe fatto meno grave
della detenzione illegale di un esemplare di arma da guerra, punita con
la stessa pena minima di un anno di reclusione. Aggiunge che la
diminuente della lieve entità del fatto prevista dall'art. 5 legge n.
895 del 1967 per l'ipotesi di detenzione illegale di armi da guerra,
non è applicabile alla ipotesi di collezione di armi comuni da sparo
senza licenza, che è indubbiamente fatto meno grave.
Osserva, infine, che per il reato sopra specificato è prevista
sanzione più grave nel minimo (1 anno di reclusione) di quella
contemplata per la detenzione illegale di arma da sparo (8 mesi di
reclusione), che costituisce una situazione analoga, alla quale è
anche applicabile, secondo la giurisprudenza, la predetta diminuente.
Il Tribunale di Ancona considera del tutto ingiustificata la
disparità di trattamento, per la previsione delle diverse pene
edittali minime, tra il detentore, senza licenza di collezione, di un
solo esemplare in eccedenza al numero consentito o delle munizioni,
relative a collezioni o raccolta di armi, ed il detentore anche di più
armi comuni, che commetterebbe un unico reato, assumendo il numero
delle armi rilievo solo ai fini della determinazione della misura della
pena.
Secondo il suddetto Tribunale le situazioni previste dalle
rispettive norme incriminatrici sarebbero oggettivamente eguali e
identici sarebbero i beni giuridici che le norme intendono tutelare:
"vita e incolumità delle persone, sicurezza ed ordine pubblico".
Inoltre, le ipotesi di violazione del divieto di detenere le
munizioni relative alle armi, per le quali è stata rilasciata la
licenza di collezione, e di mancata richiesta di licenza di collezione,
relativa alle armi detenute anteriormente all'entrata in vigore della
legge n. 110 del 1975, sarebbero di minor rilievo rispetto a quella di
illegale detenzione di armi comuni da sparo perché nel primo caso
l'autorità di P.S. è pur sempre a conoscenza, attraverso la denuncia
presentata a norma dell'art. 38 Testo unico delle leggi di P.S., del
luogo in cui le armi si trovano e della persona che le detiene, il che
non si verifica per la illegale detenzione di armi comuni da sparo che
si realizza per la mancata presentazione della denuncia.
Sarebbe ravvisabile altra disparità di trattamento non
giustificata nella previsione di una identica pena edittale minima
tanto per il reato di cui all'art. 10 legge n. 110 del 1975 quanto per
quello di detenzione illegale di armi da guerra, contemplato dall'art.
2 legge n. 895 del 1967, come sostituito dall'art. 10 legge n. 497 del
1974, dato che la collezione di armi comuni da sparo senza licenza
costituisce minor pericolo per il bene giuridico, che la norma
incriminatrice intende tutelare, rispetto alla detenzione illegale di
armi da guerra. Dovrebbe, quindi, essere prevista per la prima delle
suddette ipotesi una pena edittale minima inferiore a quella stabilita
per la seconda e la possibilità di concedere la diminuente del fatto
di lieve entità contemplata dall'art. 5 legge n. 895 del 1967 per i
reati concernenti le armi da guerra ed applicabile anche ai reati
riguardanti le armi comuni da sparo.
Le censure non sono fondate.
Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di sanzioni
penali, il principio di eguaglianza esige che la pena sia proporzionata
al fatto commesso in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel
contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle
posizioni individuali. Le valutazioni all'uopo necessarie rientrano
senza dubbio nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il
cui esercizio può essere censurato sotto il profilo della legittimità
costituzionale soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il
limite della ragionevolezza di talché la sanzione comminata risulti
irrazionale ed arbitraria (cfr. tra le numerose decisioni: sentenze n.
72 del 1980; n. 103 e n. 109 del 1982).
Tale limite non è stato superato dal legislatore con le norme
impugnate che adottano invece ragionevoli criteri di politica
legislativa.
Invero, non può considerarsi in modo assoluto fatto meno grave
della detenzione di una sola arma da guerra o di una sola arma comune
da sparo il possesso di altra arma comune oltre al numero massimo
consentito di due armi comuni da sparo e sei armi da caccia.
Al riguardo si deve precisare, in relazione alla specifica censura
formulata dal Tribunale di Ancona, che la detenzione di più armi non
denunciate concreta un'unica ipotesi di reato solo qualora non sia
superato il limite numerico sopra specificato. Il soggetto che intende
detenere armi eccedenti quel limite, è obbligato a chiedere e ad
ottenere preventivamente il rilascio della licenza per collezione,
subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente ed
alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 8 e 9
stessa legge n. 110 del 1975.
Solo in via transitoria l'impugnato comma ottavo dell'art. 10
concede a coloro, che già detengono armi comuni da sparo in quantità
superiore a quella consentita, di richiedere la licenza di collezione
al Questore entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della
legge. Decorso tale termine il rilascio della licenza per collezione
deve precedere la detenzione dell'arma o delle armi eccedenti il numero
consentito e non esonera dalla immediata denuncia delle armi acquistate
imposta in ogni caso dall'art. 38 Testo unico delle leggi di P.S.
Il reato di detenzione di armi comuni da sparo senza licenza
concorre con quello di omessa denuncia di detenzione delle singole
armi.
È evidente la diversità tra la denuncia e la licenza per
collezione: la denuncia concerne una o più armi, che non superino il
limite imposto dalla legge, ed è atto immediatamente successivo
all'acquisto delle armi stesse; la licenza per collezione concerne armi
in numero superiore a quel limite e deve essere rilasciata prima della
detenzione dell'arma o delle armi che eccedono tale limite.
La previsione della licenza per collezione trova la sua ratio, come
si è già sopra precisato, nella necessità di soddisfare quelle
esigenze di difesa e di sicurezza sociale che impongono un effettivo
controllo delle armi. E per realizzare in modo efficace tale controllo
non è sufficiente la presentazione di più denuncie concernenti
ciascuna singola arma, perché occorre una valutazione preventiva dei
requisiti soggettivi e della capacità tecnica del richiedente.
Non è fondata neppure l'ultima censura, proposta da entrambi i
Tribunali, di mancata previsione, per la collezione di armi senza
licenza, dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 5
legge n. 895 del 1967.
Invero l'art. 14 legge n. 497 del 1974, che ha sostituito l'art. 7
legge n. 895 del 1967, prevede la riduzione delle pene stabilite dagli
articoli precedenti se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi
comuni da sparo; tra gli articoli precedenti è compreso il menzionato
art. 5, che contempla l'attenuante del fatto di lieve entità ed è
l'unica disposizione della legge n. 895 del 1967 non modificata dalla
legge n. 497 del 1974. Tale attenuante è da ritenere applicabile sia
alla detenzione ed al porto di arma comune da sparo sia alla detenzione
di armi senza la licenza di collezione. In tali sensi si è consolidata
la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha anche rilevato
che una diversa interpretazione comporterebbe la conseguenza assurda
della previsione per i reati di detenzione e porto di armi comuni da
sparo, che destano minore allarme sociale e per tale unica ragione
appaiono più suscettibili di concessione del beneficio, di una pena
edittale più elevata, nel minimo, di quella comminata dagli artt. 2 e
7 legge n. 895 del 1967 per la detenzione di armi da guerra e anche nel
massimo qualora a tale detenzione venisse applicata l'attenuante di cui
all'art. 5 della stessa legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate:
1) Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi
ottavo e decimo, legge 18 aprile 1975, n. 110 (nuove norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi) proposte dal Tribunale di Rovigo, con due ordinanze 14
febbraio 1977, in riferimento agli. artt. 3 e 97 della Costituzione;
2) La questione di legittimità costituzionale del citato art. 10,
commi sesto, ottavo e decimo, legge n. 110 del 1975 proposta dal
Tribunale di Chiavari, con ordinanza 1 giugno 1975, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione;
3) La questione di legittimità costituzionale del medesimo art.
10, commi sesto, ottavo, nono e decimo, legge n. 110 del 1975 proposta
dal Tribunale di Ancona, con ordinanza 18 febbraio 1981, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONIO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte