Corte costituzionale

Ordinanza n. 199/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 178, secondo,

terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del codice di

procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 agosto 1989 dal Giudice istruttore

presso il Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra

Mencaroni Amelia e Villani Francesco ed altra, iscritta al n. 637 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 24 agosto 1989 dal Giudice istruttore

presso il Tribunale di Ancona nei procedimenti civili riuniti

vertenti tra Lanciotti Fabio Pio ed altri e l'Amministrazione

Finanziaria dello Stato - Ministero delle Finanze, iscritta al n. 693

del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Lanciotti Cesarina ed altre

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona,

nel procedimento civile vertente tra Mencaroni Amelia e Bigelli Maria

Luisa e Villani Francesco, anziché riferire al Collegio in camera di

consiglio in ordine al reclamo proposto dagli appellanti contro

l'ordinanza istruttoria da lui emessa, con ordinanza del 24 agosto

1989 (R.O. n. 637 del 1989), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto,

settimo e ottavo comma, del codice di procedura civile, nella parte

in cui prevede il reclamo al collegio contro le ordinanze emesse dal

giudice istruttore in ordine all'ammissibilità ed alla rilevanza dei

mezzi di prova;

che, secondo il giudice remittente, sarebbero violati gli artt.

2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto la natura dilatoria e

defatigatoria del detto gravame contrasta con l'esigenza di celerità

e speditezza del processo civile voluta dal legislatore e con il buon

andamento della amministrazione intesa latu sensu, comprensiva cioè

anche dell'autorità giudiziaria, e si crea, peraltro, disparità di

trattamento con coloro che beneficiano del processo pretorile

ovviamente più celere;

che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha

concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;

che, con ordinanza di pari data, nei giudizi riuniti di appello

vertenti tra Lanciotti Fabio Pio ed altri contro l'Amministrazione

finanziaria dello Stato, lo stesso Giudice istruttore ha sollevato

identica questione di legittimità costituzionale;

che anche in questo giudizio si è costituita l'Avvocatura

Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio

dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità o la

infondatezza della questione.

Considerato che i due giudizi con i quali si prospetta la stessa

questione, per evidenti ragioni di connessione, devono essere riuniti

e decisi con unico provvedimento;

che, come si è già affermato (sentenza n. 109 del 1962,

ordinanza n. 11 del 1964, sentenze n. 60 del 1970, n. 125 del 1980,

n. 333 del 1988, n. 1104 del 1988), la legittimazione del giudice

istruttore civile a sollevare questione di legittimità

costituzionale va affermata o negata secondo che la questione

concerna o non concerna disposizioni di legge che lo stesso debba

applicare per provvedimenti di sua competenza;

che, invece, nel caso in esame, l'applicazione della norma

censurata attiene alla competenza del Collegio;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i ricorsi; dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, secondo,

terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del codice di

procedura civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della

Costituzione, sollevata dal Giudice istruttore presso il Tribunale di

Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte