Corte costituzionale

Ordinanza n. 199/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/05/1991 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 57, ultimo

comma, 58 e ss. del d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 (Norme per il

riordinamento della sperimentazione agraria), e 310 del d.P.R. 10

gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo

statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza

emessa il 7 marzo 1990 dal T.a.r. per la Puglia - sede di Bari nel

procedimento civile vertente tra Wittmer Giovanni e Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 45 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un giudizio amministrativo promosso da

Giovanni Wittmer, direttore degli Istituti di sperimentazione agraria

presso la Sezione operativa periferica di Foggia dell'Istituto

sperimentale per la cerealicoltura di Roma, per l'annullamento del

provvedimento che rigettava la sua istanza di permanenza in servizio

oltre il 65° anno di età - come previsto per i direttori di

Istituto, e non anche per i direttori di sezione, dall'art. 310 del

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) -, l'adito

Tribunale amministrativo regionale della Puglia, con ordinanza emessa

il 7 marzo 1990, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

degli artt. 57, ultimo comma, 58 e ss. del d.P.R. 23 novembre 1967,

n. 1318, recante "Norme per il riordinamento della sperimentazione

agraria", e dell'art. 310 del d.P.R. n. 3 del 1957, "nella parte in

cui tale normativa non estende il beneficio del collocamento in

quiescenza al compimento del 75° anno di età anche a favore del

direttore di Sezione degli Istituti di sperimentazione agraria;

che, ad avviso dell'autorità remittente, una volta equiparata

la progressione economica del personale direttivo degli Istituti di

ricerca e sperimentazione agraria a quella dei docenti universitari -

con il d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, che stabiliva la

corrispondenza direttori-professori, direttori di sezione-professori

aggregati, sperimentatori-assistenti, e poi con l'articolo unico

della l. 23 gennaio 1975, n. 29 -, ne va garantita l'omogeneità di

trattamento anche in materia di limiti di età per il collocamento a

riposo, sicché, attesa la pari dignità scientifica fra direttori di

istituto e direttori di sezione, il perdurante vigore dell'art. 310

del d.P.R. n. 3 del 1957 (richiamato dall'art. 57, ultimo comma, del

d.P.R. n. 1318 del 1967), che differenzia le due posizioni ai fini di

quiescenza, determina una illogica disparità di trattamento

all'interno della stessa carriera direttiva, non più giustificabile

alla luce della nuova organizzazione di tale attività scientifica;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 73 del 1990, ha

dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 310 del

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

che la questione ora posta non differisce sostanzialmente da

quella allora decisa se non in quanto ha per oggetto anche gli artt.

57, ultimo comma, 58 e ss. del d.P.R. n. 1318 del 1967, concernenti

peraltro, rispettivamente, la sancita applicabilità dell'art. 310

del d.P.R. n. 3 del 1957 ai soli direttori di istituto, e lo status

dei direttori di sezione, punti già esaminati nella detta sentenza,

e in quanto racchiude anche la denuncia di violazione dell'art. 97

della Costituzione, denuncia non sorretta peraltro da una specifica

argomentazione;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 57, ultimo comma, 58 e ss., del d.P.R. 23

novembre 1967, n. 1318 (Norme per il riordinamento della

sperimentazione agraria), e dell'art. 310 del d.P.R. 10 gennaio 1957,

n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli

impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per

la Puglia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte