Sentenza n. 199/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 66legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 66, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1991 dal
Tribunale di Sorveglianza di Ancona nel procedimento di sorveglianza
relativo a Gentili Pietro, iscritta al n. 693 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 26 settembre 1991, il Tribunale di
sorveglianza di Ancona, chiamato a deliberare in merito alla
conversione per violazione delle prescrizioni inerenti alla
semidetenzione a suo tempo applicata nei confronti di Gentili Pietro
- nel frattempo liberato per intervenuta espiazione della sanzione
sostitutiva - dal Pretore di San Benedetto del Tronto con sentenza
emessa a norma degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura
penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 27, terzo comma,
della Costituzione, due questioni di legittimità dell'art. 66, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale).
La prima questione si fonda sull'assunto interpretativo che la
norma impugnata non consente al tribunale di sorveglianza di
valutare, ai fini della conversione, se la violazione delle
prescrizioni sia o meno compatibile con l'ulteriore prosecuzione
della sanzione sostitutiva da convertire, dovendosi invece ritenere
che il controllo del giudice si limiti ad accertare la commissione di
una trasgressione e la riferibilità della stessa alla colpevole
volontà del condannato. Tale essendo l'interpretazione prescelta,
rileva il giudice a quo come la rigidità che connota la disciplina
della conversione, fondata su "parametri di automaticità", finisca
per determinare un sostanziale svilimento della funzione rieducativa
della pena, pur presente nel tessuto delle sanzioni sostitutive (art.
58, primo comma, della legge n. 689 del 1981), quando invece ben più
ampio è il potere di valutazione affidato al giudice di sorveglianza
in sede di revoca delle misure alternative alla detenzione, ove è
stata espressamente prevista "un'opera di vaglio intesa a
scandagliare l'atteggiarsi comportamentale del condannato nel suo
complesso, onde stabilirne la compatibilità e la rispondenza agli
intenti di risocializzazione".
2. - La seconda questione ruota, invece, attorno al significato da
annettersi alla espressione "la restante parte della pena", che compare nel testo della norma impugnata, con riferimento alla
"individuazione del dies a quo dal quale far decorrere l'efficacia
della conversione". Poiché secondo una pronuncia della Corte di
cassazione (Sez. VI, 16 ottobre 1985, n. 1010), alla quale, afferma
il remittente, avrebbe fornito "autorevolissimo avallo" l'ordinanza
di questa Corte n. 418 del 1990, gli effetti della conversione devono
farsi decorrere dal giorno in cui è stata commessa la trasgressione,
ne deriva che, ove l'esecuzione della sanzione sostitutiva abbia già
avuto termine nel momento in cui interviene il provvedimento di
conversione, la conversione stessa "esplicherà efficacia
retroattiva".
Non essendo dunque considerata l'ipotesi in cui il condannato abbia
continuato a rispettare, dopo la violazione, le prescrizioni inerenti
alla semidetenzione o alla libertà controllata, si ripropone, ad
avviso del giudice a quo, la medesima situazione che indusse questa
Corte a stabilire la "scomputabilità dalla pena detentiva residua
del periodo di utile assoggettamento al regime lato sensu
"alternativo"" in tema di revoca dell'affidamento in prova al
servizio sociale e della liberazione condizionale (sentenze n. 343
del 1987 e n. 282 del 1989). Posto, quindi, che la semidetenzione e
la libertà controllata costituiscono limitazioni della libertà
personale, il non tener conto, in sede di conversione, della
osservanza prestata dal condannato nel periodo compreso tra la
violazione delle prescrizioni e il momento in cui interviene la
pronuncia di conversione, integra secondo il remittente violazione
"del principio di proporzionalità e di adeguatezza delle pene di cui
all'art. 13 della Costituzione", generandosi una "duplicazione
afflittiva" che contrasta con le garanzie costituzionali a tutela
della libertà personale.
3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che entrambe le questioni siano dichiarate non
fondate. Delineate le posizioni della dottrina e della giurisprudenza
su entrambi i temi proposti, l'Avvocatura, pur riconoscendo "che la
normativa in questione non sia in realtà univoca", tanto da aver
indotto il Governo a presentare un disegno di legge modificativo
della disciplina impugnata, esclude che sia ravvisabile la lesione
dei parametri invocati dal giudice a quo. In ordine alla prima
questione, la difesa dello Stato osserva che il remittente ha omesso
di precisare "quale parte" dell'art. 13 della Costituzione venga
preso in considerazione, rilevando, quanto al preteso contrasto con
l'art. 27, terzo comma, della stessa Carta, che il rispetto del fine
rieducativo "è determinato dal trattamento penitenziario che
concreta l'esecuzione della pena e non tanto dal tipo di pena
previsto, la cui efficacia rieducativa sfugge al sindacato di
legittimità della Corte". Con riferimento alla seconda questione,
l'Avvocatura si riporta alla tesi formulata in dottrina secondo la
quale, facendosi leva sul combinato disposto degli artt. 57, primo
comma, della legge n. 689 del 1981, 137 del codice penale e 271 del
codice di procedura penale abrogato, può ritenersi detraibile dal
residuo la pena eventualmente espiata dopo il verificarsi della causa
di revoca, osservando come una simile interpretazione escluda ogni
contrasto della norma denunciata con l'art. 27 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - Anche se riferite alla medesima disposizione oggetto di
impugnativa, le questioni che il remittente sottopone all'esame di
questa Corte sono di un duplice ordine, prendendo le stesse a
riferimento aspetti diversi che scaturiscono dalla disciplina dettata
dall'art. 66, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), e deducendosi la violazione di
distinti parametri di costituzionalità. Ciascuna delle questioni,
dunque, dovrà essere partitamente esaminata, per verificare se e in
quale misura la ricostruzione del sistema offerta dal giudice a quo
possa ritenersi corretta.
2. - Il giudice remittente ritiene, anzitutto, di aderire
all'opinione secondo la quale la più ampia ed elastica formulazione
del terzo comma dell'art. 66 della legge n. 689 del 1981 (" ..qualora
ritenga doversi procedere alla conversione .."), rispetto alla
rigorosa previsione enunciata nel primo comma dello stesso articolo
("Quando è violata anche solo una delle prescrizioni .. la restante
parte di pena si converte .."), non vale a conferire al tribunale di
sorveglianza il potere di valutare se la condotta del condannato, pur
in presenza di una trasgressione al "prescrizionale di
comportamento", possa ritenersi compatibile con l'ulteriore
esecuzione della sanzione sostitutiva e, conseguentemente, di
omettere di convertire la parte residua della sanzione medesima nella
pena detentiva sostituita. La cognizione del tribunale di
sorveglianza sarebbe quindi limitata, secondo la tesi fatta propria
dal giudice a quo, "all'accertamento dell'elemento materiale, di
quello psicologico della trasgressione contestata, nonché della
sussistenza di eventuali circostanze scriminanti del comportamento",
sicché, ove risulti accertata la commissione di una violazione e
questa sia riferibile alla volontà colpevole del condannato, "la
conversione dovrebbe conseguire automaticamente al vaglio
giudiziale". Tale automatismo, osserva il remittente, pare dunque
correlarsi ad un principio di mera retribuzione che finisce per
obliterare del tutto il fine del reinserimento sociale del reo,
ponendosi in tal modo in contrasto con il precetto sancito dall'art.
27, terzo comma, della Costituzione, che invece postulerebbe la
devoluzione al tribunale di sorveglianza del potere di valutare la
rilevanza della trasgressione in rapporto "al concreto carico
afflittivo della sanzione irrogata ed alla complessiva condotta del
condannato".
3. - Giova preliminarmente rilevare come il preteso automatismo
che caratterizzerebbe l'istituto della conversione disciplinato dalla
norma oggetto di impugnativa, è già in sé fortemente temperato
dall'ampio potere delibativo che il tribunale di sorveglianza è
chiamato a esercitare in ordine all'apprezzamento della condotta in
concreto tenuta dal condannato, posto che, come mostra di ritenere lo
stesso giudice a quo e come è stato recentemente puntualizzato dalla
Corte di cassazione (Sez. I, 14 gennaio 1992, n. 92), la violazione
anche di una sola delle prescrizioni inerenti alla sanzione
sostitutiva deve essere necessariamente valutata in tutti i suoi
elementi, oggettivi e soggettivi, giacché la sua rilevanza può
essere attenuata o addirittura esclusa dall'esame e dalla verifica
delle giustificazioni eventualmente addotte dal soggetto ammesso alla
sanzione sostitutiva. D'altra parte, che la volontà del legislatore
fosse quella di affidare al giudice una non trascurabile sfera di
apprezzamento, quale testualmente desumibile dall'ampio enunciato che
compare nel terzo comma della norma impugnata, traspare anche da
taluni spunti offerti dai lavori preparatori della norma stessa, sia
perché la scelta del legislatore intese contemperare la duplice
esigenza, da una parte, di "non inasprire troppo certe sanzioni nei
confronti di colui che non adempiva determinati obblighi e dall'altra
tenere conto della necessità di far adempiere a tali obblighi"
(Relazione alla IV Commissione della Camera dei deputati, seduta del
24 settembre 1980, VIII legislatura), sia perché il tendenziale
superamento di un rigoroso automatismo è ben testimoniato dalle
modificazioni subite dalla norma rispetto all'originario testo della
proposta di legge, ove era prevista la conversione obbligatoria da
parte del pretore nonché l'arresto del condannato colto in flagrante
violazione delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla
libertà controllata (art. 42 della proposta di legge n. 363
presentata alla Camera dei Deputati il 17 luglio 1979).
In un contesto siffatto, peraltro, il peculiare atteggiarsi della
fattispecie che viene qui in discorso, non consente di configurare la
conversione delle sanzioni sostitutive alla stregua di istituto
necessariamente sovrapponibile rispetto alla revoca delle misure alternative alla detenzione: raffronto, questo, che il remittente
invece opera, per desumere proprio dalla diversa disciplina che
regola la revoca di tali misure, un utile termine di comparazione per
dedurre il contrasto della norma impugnata con l'invocato parametro
di costituzionalità. Il fenomeno della conversione, infatti, è
concettualmente diverso da quello della revoca di benefici, giacché
quest'ultimo istituto si fonda su di un contrarius actus speculare a
quello che ha concesso il beneficio cui la revoca stessa si
riferisce: sicché, se il primo provvedimento ammette una sfera di
discrezionalità del giudice fondata su determinati parametri, è del
tutto logico che il provvedimento di revoca possa comportare un
apprezzamento uguale e contrario che giustifichi gli effetti
risolutivi del beneficio ed il ripristino dello status quo ante. La
conversione, invece, evoca un meccanismo di trasformazione, radicato
sul "fatto sopravvenuto" tipizzato dall'ordinamento, che genera
effetti novativi tali da incidere, non sulle modalità esecutive, ma
sullo stesso "tipo" di pena da applicare, con conseguente mutamento
sostanziale del rapporto esecutivo: una novazione, dunque, che
esclude quella naturale simmetria che è dato cogliere tra il
provvedimento di concessione del beneficio e quello che lo revoca,
ove il secondo atto che caduca il primo determina il riprodursi della
situazione anteatta.
Ciò non esclude, tuttavia, che il fatto causativo della
conversione, ancorché tipizzato dal legislatore, debba essere
riguardato in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche,
per verificare se la condotta trasgressiva presenti o meno quei
caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata
la "violazione" che la norma impugnata assume a presupposto della
conversione. In altri termini, se l'art. 66, primo comma, della legge
n. 689 del 1981, non richiede la violazione cumulativa delle
prescrizioni, essendo sufficiente che risulti violata "anche solo una
delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà
controllata", deve al tempo stesso riconoscersi che non ogni singola
infrazione del "prescrizionale di comportamento" sia, in sé e per
sé, elemento necessario e sufficiente a far sì che il giudice debba
apprezzare la condotta del condannato come automaticamente
trasgressiva degli specifici obblighi che quelle prescrizioni
impongono.
Tra la condotta che si discosta dal prescrizionale e
l'accertamento della violazione che la norma postula, intercorre,
dunque, il necessario potere delibativo che il giudice è chiamato a
esercitare, in funzione, anche e soprattutto, del principio enunciato
dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione. In tale prospettiva,
allora, ci si avvede agevolmente che, essendo la conversione delle
sanzioni sostitutive normativamente riguardata come il riconoscimento
della inadeguatezza delle sanzioni medesime a perseguire la funzione
rieducativa che è loro propria, il comportamento del condannato che
abbia trasgredito "anche solo una delle prescrizioni" deve presentare
connotazioni tali da costituire elemento sintomatico di quella
inadeguatezza, così da assegnare al sistema la necessaria
flessibilità e coerenza che, sola, può dirsi rispondente alle reali
finalità dell'istituto ed all'invocato precetto costituzionale.
Perché la trasgressione delle prescrizioni integri la violazione
evocata dalla norma, e perché da ciò consegua la conversione delle
sanzioni nella corrispondente pena sostituita, è dunque necessario
che alla "prognosi" circa l'osservanza delle prescrizioni che il
giudice compie nell'applicare le sanzioni sostitutive (art. 58,
secondo comma), corrisponda una "diagnosi" contraria in sede di
conversione, a testimonianza della inidoneità di quella tipologia di
pena ad assecondare un efficace reinserimento sociale del condannato.
4. - La seconda questione che viene sollevata dal Tribunale di
sorveglianza di Ancona concerne i criteri da applicare per la
individuazione della "restante parte della pena" che deve essere
convertita a seguito della accertata violazione delle prescrizioni.
Osserva in proposito il giudice a quo che, essendo emersi due
orientamenti interpretativi contrastanti da parte della Corte di
cassazione, l'uno volto ad affermare che gli effetti della
conversione devono ritenersi operanti dal giorno in cui è stata
commessa la violazione (Cass., n. 1010 del 16 ottobre 1985), l'altro
dal momento in cui interviene la pronuncia giurisdizionale (Cass., n.
473 del 19 febbraio 1987), questa Corte, chiamata a pronunciarsi su
questione analoga relativa all'art. 108 della legge n. 689 del 1981,
ebbe a rilevare (ordinanza n. 418 del 1990) l'insussistenza del
preteso contrasto interpretativo osservando come il primo dei
ricordati orientamenti non si riferisse alla norma allora impugnata,
ma proprio all'art. 66, primo comma, della legge n. 689 del 1981,
oggetto del presente giudizio. Da ciò il remittente desume un
"autorevolissimo avallo alla tesi secondo cui, nella fattispecie di
conversione, conseguente a violazione delle prescrizioni
comportamentali, delle sanzioni sostitutive irrogate direttamente dal
giudice della cognizione", gli effetti della conversione devono farsi
decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione, con la
conseguenza che, ove la conversione intervenga in un momento in cui
l'esecuzione della sanzione ha già avuto termine, la conversione
stessa finirà per esplicare efficacia retroattiva.
Tale essendo, dunque, l'interpretazione alla quale il giudice a
quo ritiene di dover aderire, ne scaturisce che, costituendo la
semidetenzione e la libertà controllata una indubbia limitazione
della libertà personale, l'impossibilità di valutare in sede di
conversione l'osservanza prestata dal condannato alle prescrizioni
inerenti la sanzione da convertire, per il periodo che va dalla data
della violazione a quella in cui interviene il provvedimento di
conversione, determina ad avviso del remittente, una "duplicazione
afflittiva" che si pone in contrasto con le garanzie costituzionali a
tutela della libertà personale, integrando una "violazione del
principio di proporzionalità e di adeguatezza delle pene" desumibile
ad avviso del remittente dall'art. 13 della Costituzione.
5. - Ove l'unica interpretazione possibile fosse quella
puntualmente dedotta dal giudice a quo, non v'è dubbio che
diverrebbe allora pertinente il richiamo, anch'esso svolto
nell'ordinanza di rimessione, ai principi affermati da questa Corte
in tema di "scomputabilità dalla pena detentiva residua del periodo
di utile assoggettamento al regime lato sensu "alternativo"",
allorché vennero presi in considerazione gli istituti della revoca
dell'affidamento in prova al servizio sociale e della liberazione
condizionale (v. sentenze n. 343 del 1987 e n. 282 del 1989).
Una diversa ricostruzione ermeneutica del sistema, peraltro, è,
non solo possibile, ma addirittura imposta, essendo l'unica idonea a
rispettare quei valori costituzionali che le richiamate sentenze di
questa Corte hanno inteso salvaguardare: e il fulcro di tale
ricostruzione va rinvenuto nella disciplina dettata dall'art. 57,
primo comma, della legge n. 689 del 1981, a norma del quale "per ogni
effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si
considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella
della pena sostituita". Alla stregua di tale enunciato, infatti, può
agevolmente desumersi che l'espiazione delle sanzioni sostitutive
produce effetti del tutto equivalenti a quelli che scaturiscono dalla
espiazione della corrispondente pena sostituita, con l'ovvio epilogo
che l'espiazione delle prime determina l'esaurimento dello stesso
rapporto esecutivo, proprio perché è la pena, sostitutiva o
sostituita che sia, ad essersi, per così dire, "esaurita". Se,
dunque, l'intervenuta espiazione della semidetenzione o della
libertà controllata estingue la pena, ci si avvede, allora, che la
conversione potrà operare nei limiti in cui il rapporto esecutivo
sia ancora in essere, nel senso che residui una parte di pena da
espiare e, quindi, da convertire. In tale quadro di riferimento cessa
così di assumere connotazioni sfumate l'individuazione della
"restante parte della pena" che il tribunale di sorveglianza è
chiamato a convertire, giacché tale deve intendersi la pena che
residua in quanto non estinta per non essere stata la corrispondente
sanzione sostitutiva già espiata. Sicché, tanto nell'ipotesi in cui
il provvedimento di conversione intervenga durante l'esecuzione della
sanzione sostitutiva, quanto nel caso in cui la conversione sia
disposta in un momento successivo, il tribunale di sorveglianza sarà
previamente tenuto a esaminare la condotta serbata dal condannato dal
momento in cui è intervenuta la violazione delle prescrizioni a
quello in cui viene disposta la conversione, per accertare se e in
che misura quella condotta abbia prodotto l'effetto estintivo di cui
si è detto ed eventualmente determinare la parte della pena non
espiata che deve essere convertita. Agevole diviene, a questo punto,
l'individuazione dei criteri alla cui stregua il tribunale di
sorveglianza è chiamato ad apprezzare la condotta tenuta dal
soggetto sottoposto alle sanzioni sostitutive, ai fini della
determinazione della pena da convertire. Posto, infatti, che la
violazione delle prescrizioni impedisce di ritenere espiata la
sanzione e, con essa, la pena sostituita, la conversione opererà per
la parte di pena non eseguita, intendendosi per tale quella che si
riferisce alla frazione temporale in cui il condannato, realizzando
la condotta trasgressiva, si è sottratto alla esecuzione degli
obblighi inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata.
Dovendosi poi ritenere che la condotta trasgressiva rilevante agli
effetti che qui interessano, sia solo quella che integra il concetto
di "violazione" che si è già delineato con riferimento alla prima
delle questioni oggetto del presente giudizio, si sopiscono le
preoccupazioni del giudice a quo circa il fatto che l'interpretazione
offerta sarebbe ostacolata dal "rigido schematismo" che
caratterizzerebbe l'intervento del tribunale di sorveglianza,
risultando al tempo stesso inidonea a risolvere "quei casi limite, in
cui, ad una aperta violazione delle prescrizioni di semidetenzione
ovvero di libertà controllata, segue un comportamento del condannato
non propriamente inosservante bensì semplicemente intempestivo". Una
volta affermato, infatti, che la trasgressione del "prescrizionale di
comportamento" deve essere apprezzata dal giudice per verificare se
la stessa integri, nel senso che si è già chiarito, la "violazione"
che la norma postula a fondamento della conversione, ne consegue, da
un lato, che un simile apprezzamento non può certo svolgersi su di
un piano di rigoroso automatismo, mentre, sotto altro profilo, è
proprio l'elasticità dei parametri a consentire di portare ad
adeguata soluzione quei "casi limite" ai quali ha fatto riferimento
il giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 66, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevate, in
riferimento agli artt. 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di sorveglianza di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte