Sentenza n. 199/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 348Codice penale
- art. 16r.d. 274/1929
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 348 del codice penale e 16 del regio decreto 11 febbraio
1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), promosso
con ordinanza emessa l'8 maggio 1992 dal Pretore di Treviso nel
procedimento penale a carico di Ruscica Sebastiano, iscritta al n.
658 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Ruscica Sebastiano e dell'Ordine
degli Architetti della provincia di Treviso, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Uditi gli avvocati Lorenzo Acquarone, Antonio Franchini e Vincenzo
Colacino per Ruscica Sebastiano, Salvatore Di Mattia per l'Ordine
degli Architetti della provincia di Treviso e l'Avvocato dello Stato
Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale promosso per il reato di
abusivo esercizio della professione "di ingegnere e/o architetto", il
Pretore di Treviso ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del "combinato disposto" degli artt. 348 del codice
penale e 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento
per la professione di geometra), assumendo a parametro gli artt. 25 e
27 della Costituzione "per contrasto con i princip/' di riserva di
legge in materia penale, di tassatività della fattispecie penale e
di personalità della responsabilità penale".
Osserva il giudice a quo che, costituendo l'art. 348 c.p. una
ipotesi riconducibile alla categoria delle cosiddette norme penali in
bianco, nel caso di specie il precetto del reato di esercizio abusivo
della professione va rinvenuto nell'art. 16 del regio decreto 11
febbraio 1929, n. 274 che, alle lettere l) ed m), individua le opere
la cui progettazione e direzione rientra nei limiti dell'esercizio
professionale di geometra. Tenuto conto che quest'ultima disciplina
è contenuta in un atto privo di forza di legge e considerato che la
individuazione del precetto sanzionato dalla legge penale ad opera di
fonti normative non di rango primario è stata ritenuta da questa
Corte compatibile con il principio della riserva di legge in materia
penale allorché i presupposti, il carattere, il contenuto ed i
limiti dell'atto amministrativo contenente il precetto siano
prefissati dalla legge in modo da assicurare un efficace controllo
incidentale di legittimità, il rimettente contesta che simili
postulati possano ritenersi integrati nella ipotesi di specie.
Posto, infatti, che il divieto sancito dall'art. 348 c.p. assume
concretezza solo facendo riferimento alle disposizioni dell'art. 16
del regio decreto n. 274 del 1929, finisce per risultare carente una
"norma di legge che indichi con sufficiente specificazione i
presupposti, i caratteri ed i limiti ai quali devesi attenere
l'Autorità Amministrativa nel disciplinare l'ambito di esercizio
della professione di geometra (e così nel vietare gli atti eccedenti
tale ambito professionale)".
Né maggiore concretezza è possibile desumere dalla legge
"delegante" 24 giugno 1923, n. 1395, la quale ha lasciato libera
l'autorità amministrativa di fissare il limite della competenza
professionale del geometra e di modificarne la portata, risultando in
tal modo violati i princip/' enunciati da questa Corte nella sentenza
n. 282 del 1990.
Il principio di determinatezza, inoltre, sarebbe vulnerato anche
per la genericità dei criteri che l'art. 16 del regio decreto n. 274
del 1929 enuncia in tema di "modestia" della costruzione che rientra
nelle attribuzioni professionali del geometra; una genericità,
d'altra parte, che, rileva il giudice a quo, non ha consentito alla
giurisprudenza di pervenire a risultati univoci circa i parametri
(quantitativo, economico o qualitativo) alla cui stregua una
determinata costruzione possa o meno ritenersi modesta. Le norme
impugnate contrasterebbero, poi, anche con il principio di cui
all'art. 27, primo comma, della Costituzione, in quanto, osserva il
rimettente, è proprio la indeterminatezza del precetto a non
consentire "alla norma penale di esplicare le proprie funzioni,
sanzionatorie di un atteggiamento riprovevole del reo, e rieducativa
del condannato".
Conclusivamente il giudice a quo rileva che, pur avendo questa
Corte dichiarato inammissibile con ordinanza n. 219 del 1983 una
questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del regio
decreto n. 274 del 1929, trattandosi di un atto non avente forza di
legge, è tuttavia da ritenere che spetti alla Corte controllare tale
norma regolamentare "ove quest'ultima costituisca - come nella specie
- parte integrante di una norma di legge penale, siccome richiamata
nell'art. 348 c.p. per effetto del noto meccanismo delle "norme
penali in bianco".
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.
Osserva, infatti, l'Avvocatura che questa Corte ha già dichiarato
inammissibile - con ordinanza n. 219 del 1983 - la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del
1929 in quanto atto non avente forza di legge, né a diverse
soluzioni può indurre il richiamo all'art. 348 c.p., trattandosi di
un richiamo "assolutamente formale, atteso che i rilievi critici
riguardano, non già la norma incriminatrice penale, ma
esclusivamente la norma regolamentare".
3. - Con atto depositato il 20 ottobre 1992 si è costituita la
difesa dell'imputato per sostenere la fondatezza della questione.
Aderendo alle considerazioni svolte nella ordinanza di rimessione, la
difesa dell'imputato ribadisce che la norma regolamentare enunciata
nell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 integra il precetto
contenuto nell'art. 348 c.p., in quanto alla prima occorre fare
riferimento per verificare se la condotta sia o meno penalmente
rilevante. Da qui la violazione del principio della riserva di legge,
posto dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, nonché la
"violazione del principio di legalità (e cioè della tassatività
della previsione normativa in materia penale)", stante
l'indeterminatezza del criterio in base al quale vengono individuati
i limiti della competenza professionale del tecnico diplomato.
Osserva, infine, la difesa dell'imputato che una questione di
costituzionalità può porsi solo in quanto l'art. 348 c.p. sanziona
una condotta che si qualifica come illecita in relazione ad una norma
regolamentare assunta ad elemento integrativo della norma penale:
sicché, "la declaratoria di illegittimità dovrebbe investire
proprio la norma regolamentare in questione, elevata al rango di
norma primaria in virtù della sua compenetrazione con il precetto
posto dalla legge penale".
4. - Si è altresì costituito l'Ordine degli Architetti della
Provincia di Treviso per dedurre la non fondatezza della questione
oggetto del presente giudizio. L'interveniente osserva, anzitutto,
come non sia del tutto certa la natura regolamentare del regio
decreto n. 274 del 1929, giacché, ove non si ritenga che l'art. 1
della legge n. 144 del 1949 abbia attribuito al primo atto natura di
fonte primaria, resta il fatto che la legge n. 100 del 1926 era
attributiva al Governo della potestà legislativa ordinaria. Nel
merito si rileva che, attraverso una lettura "combinata" del regio
decreto n. 274 del 1929 con la legge n. 144 del 1949 e tenendo conto
delle disposizioni "contigue" che riguardano la professione degli
ingegneri e degli architetti, può pervenirsi ad una definizione
sufficientemente circoscritta dell'area riservata ai geometri che
consente di ritenere infondata la questione, richiamandosi a tal
riguardo i princip/' che, in tema di interpretazione delle norme,
questa Corte ha avuto modo di affermare nella sentenza n. 280 del
1992.
Con memoria dell'8 febbraio 1993, il medesimo Consiglio
dell'Ordine degli Architetti, dopo aver richiamato i princip/'
affermati da questa Corte in tema di "classi professionali" nella
sentenza n. 380 del 1992, ha osservato che la competenza dei geometri
assume carattere residuale rispetto a quella degli ingegneri ed
architetti. Essendo quest'ultima regolata dalla legge n. 1395 del
1923, la disciplina dettata dal regio decreto n. 274 del 1929 si
pone dunque come fonte residuale, avendo la materia rinvenuto una sua
delimitazione "in positivo" nella citata legge del 1923. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Treviso dubita, in riferimento agli artt. 25 e
27 della Costituzione, della legittimità del "combinato disposto"
degli artt. 348 del codice penale e 16 del regio decreto 11 febbraio
1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra).
Il quadro normativo così complessivamente devoluto al giudizio di
questa Corte è investito da tre distinte censure, che a loro volta
consentono di scomporre il petitum che il giudice a quo fa mostra di
perseguire, malgrado l'impugnativa risulti essere formalmente volta
alla caducazione non delle distinte ed eterogenee disposizioni
oggetto di cumulativa doglianza, ma della risultante normativa che
scaturisce dal reciproco combinarsi tra loro. Viene infatti
denunciata, anzitutto, la violazione del principio di riserva di
legge in materia penale, in quanto, posto che per fare acquisire
concretezza al divieto contenuto nell'art. 348 del codice penale è
necessario riferirsi alle disposizioni dettate dall'art. 16 del regio
decreto n. 274 del 1929, vale a dire ad una fonte di "rango
secondario", mancherebbe nella specie una "norma di legge che indichi
con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri ed i limiti
ai quali devesi attenere l'autorità amministrativa nel disciplinare
l'a'mbito di esercizio della professione di geometra (e così nel
vietare gli atti eccedenti tale ambito professionale)".
La disciplina impugnata contrasterebbe, poi, con il principio di
tassatività sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
in quanto l'espressione "modesta costruzione", che individua i limiti
professionali del geometra a norma dell'art. 16 del regio decreto n.
274 del 1929, è ritenuta dal giudice a quo "generica ed
indeterminata", al punto da aver impedito, secondo il medesimo
giudice, il conseguimento di univoci responsi giurisprudenziali circa
i criteri alla cui stregua assegnare "concretezza" al concetto che
quella locuzione ha inteso esprimere. Da ciò il rimettente desume,
quale ultimo profilo di illegittimità, la violazione dell'art. 27,
primo comma, della Costituzione, giacché l'integrazione del reato
previsto dall'art. 348 del codice penale con il "parametro
indeterminato" contenuto nell'art. 16 del regio decreto n. 274 del
1929, non consentirebbe "alla norma penale di esplicare le proprie
funzioni, sanzionatorie di un atteggiamento riprovevole del reo, e
rieducativa del condannato".
2. - La difesa dello Stato, prescindendo da valutazioni sul
merito, si è limitata a contestare pregiudizialmente, nel proprio
atto di intervento, l'ammissibilità della questione.
Rileva infatti l'Avvocatura che questa Corte ha già avuto modo di
dichiarare con l'ordinanza n. 219 del 1983, la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, in quanto norma non
contenuta in un atto avente forza di legge; né a diverse conclusioni
- osserva l'interveniente - è possibile pervenire in virtù del
richiamo che l'ordinanza remissiva opera all'art. 348 del codice
penale, trattandosi di un richiamo "assolutamente formale", giacché
le censure mosse dal giudice a quo riguardano "non già la norma
incriminatrice penale, ma esclusivamente la norma regolamentare".
3. - Ai fini della delibazione della pregiudiziale che
l'Avvocatura dello Stato solleva in punto di ammissibilità, occorre
pertanto esaminare se la questione che forma oggetto del presente
giudizio possa ritenersi effettivamente circoscritta ai profili di
illegittimità costituzionale che affliggerebbero il più volte
richiamato regio decreto n. 274 del 1929, o se, invece, il thema
decidendum che il giudice a quo ha inteso tracciare e devolvere
all'esame di questa Corte comporti la necessità di scandire, nelle
singole componenti normative, il dubbio di costituzionalità che il
rimettente profila in rapporto alle diverse disposizioni "combinate"
fra loro. L'analisi del petitum e la conseguente possibilità di
enucleare distinti quesiti che prendono autonomamente in
considerazione tanto l'art. 348 del codice penale che l'art. 16 del
regio decreto n. 274 del 1929, svela però subito l'infondatezza
della eccezione di inammissibilità, che l'Avvocatura al contrario
sostiene proprio sul presupposto del rilievo esclusivo che la fonte
regolamentare assumerebbe nel quadro delle censure prospettate dal
giudice a quo.
Il rimettente pone infatti a fondamento dei propri dubbi di
legittimità costituzionale la circostanza che, rappresentando l'art.
348 del codice penale una ipotesi di norma penale in bianco, il
relativo precetto resterebbe integrato dall'art. 16 del regio decreto
n. 274 del 1929, vale a dire da una fonte non primaria inidonea a
soddisfare il principio di legalità in materia penale. A differenza
di quanto opina l'Avvocatura, dunque, il vizio denunciato si
riferisce direttamente alla disposizione penale, ancorché la censura
sia prospettata come conseguenza della correlazione che tale norma
presenta con la disposizione regolamentare, la quale, a sua volta,
fungerebbe da elemento integrativo della fattispecie. Dalla premessa
di cui si è detto il rimettente trae, poi, l'ulteriore censura di
indeterminatezza che vizierebbe, nell'ipotesi di specie, il reato
previsto dall'art. 348 del codice penale: posto, infatti, che è la
stessa fonte regolamentare a stabilire i limiti professionali del
geometra e poiché tali limiti sono individuati solo attraverso
espressioni generiche quali "modeste costruzioni civili", sarebbe lo
stesso precetto penale a non potersi dire, secondo il giudice a quo,
adeguatamente definito nei suoi elementi tipizzanti. Ancora una
volta, pertanto, la questione che il rimettente sottopone all'esame
di questa Corte non è intesa a travolgere il solo art. 16 del regio
decreto n. 274 del 1929, ma anche il reato di esercizio abusivo della
professione, sia pure nel circoscritto ambito di cui innanzi si è
detto.
Alle medesime conclusioni è infine possibile pervenire anche per
ciò che concerne il terzo profilo di illegittimità che il
rimettente desume sempre dalla asserita indeterminatezza del
parametro che integrerebbe la fattispecie sanzionatoria, e che
impedirebbe alla norma penale di svolgere la propria funzione
sanzionatoria e rieducativa. Se l'indeterminatezza, infatti, è
dedotta con specifico riferimento alla norma che disciplina il
contenuto e i limiti della professione del geometra, il contrasto con
l'art. 27 della Costituzione non può che riguardare, secondo la
prospettiva del giudice a quo, il precetto penale e, quindi, la norma
che, per essere "in bianco", a quella disciplina deve necessariamente
riferirsi per assumere effettiva concretezza.
4. - L'esame del quesito, dunque, comporta la verifica
differenziata delle singole censure, in rapporto a ciascuna delle
componenti normative che il giudice rimettente ha, invece, composto
come oggetto unitario della questione. Sicché, dovendosi il
controllo di costituzionalità volgere all'esame separato della norma
penale e di quella regolamentare che della prima costituirebbe
elemento integrativo, occorrerà necessariamente prendere le mosse
dalla prima, potendosi solo su questa profilare, per quel che si
dirà, un apprezzamento del merito.
Al nucleo della tesi sostenuta dal Pretore di Treviso sta
l'assunto che il delitto di esercizio abusivo della professione,
previsto dall'art. 348 del codice penale, integra una ipotesi di
norma penale in bianco la quale, postulando per sua stessa natura
l'esistenza di una diversa fonte normativa destinata a riempire di
contenuto precettivo la fattispecie incriminatrice, finisce per
operare alla stregua di una previsione "di rinvio" che in tanto può
ritenersi rispettosa del principio di legalità, in quanto la fonte
extrapenale che disciplina l'esercizio della professione rinvenga
anch'essa nella legge sufficiente specificazione circa i relativi
presupposti, caratteri e limiti.
Dovendosi ancora una volta "prescindere dal problema dogmatico
sulla natura giuridica della norma penale in bianco" (v. sentenza n.
58 del 1975), e fermi restando i princip/' che questa Corte ha
reiteratamente avuto modo di affermare in ordine alla natura ed alla
portata del principio di legalità sancito dall'art. 25 della
Costituzione, occorrerà allora verificare preliminarmente se sia o
meno corretto l'assunto che configura l'art. 348 del codice penale
quale norma priva di qualsivoglia autonomia precettiva e, come tale,
destinata ad operare nell'ordinamento in "simbiotica" concorrenza con
le disposizioni extrapenali che disciplinano le professioni il cui
abusivo esercizio "esaurisce" il precetto, assoggettando a pena la
relativa condotta. Solo se tale premessa fosse condivisibile,
infatti, si porrebbe un problema di "legalità" della fonte del
potere amministrativo quando incide sulla disciplina di determinate
professioni, giacché soltanto in quel caso potrebbe correttamente
affermarsi che è la stessa configurazione del fatto penalmente
determinato a dipendere, nella sua concreta tipizzazione, dal
mutevole atteggiarsi di un potere diverso da quello legislativo. Ma
è proprio sulla fondatezza di una simile premessa, che pure il
giudice a quo deduce come assiomatica, che debbono formularsi le più
ampie riserve. L'art. 348 del codice penale, infatti, lungi
dall'operare un meccanico rinvio ad altre fonti dell'ordinamento
quali elementi strutturali del precetto, delinea esaurientemente la
fattispecie in tutte le sue componenti essenziali. Il fatto
costitutivo del reato, infatti, assume i connotati della
antigiuridicità attraverso la realizzazione dell'atto o degli atti
mediante i quali "abusivamente" viene esercitata una determinata
professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello
Stato. Ciò significa che il provvedimento abilitativo non integra,
in sé e per sé, un elemento che "positivamente" si iscrive nella
struttura della fattispecie, la quale, dunque, non potrebbe vivere
senza di esso, ma rappresenta, al contrario, il presupposto che "in
negativo" condiziona la capacità giuridica del soggetto in ordine
all'esercizio di quella specifica professione, qualificandone la
condotta come abusiva e, perciò stesso, illecita. L'abilitazione,
quindi, più che fungere da elemento scriminante che esclude
l'antigiuridicità di una condotta formalmente sussumibile nel
modello legale delineato dalla norma incriminatrice, opera quale
condizione negativa che impedisce di ricondurre il fatto, nella sua
stessa materialità, alla figura astratta delineata dal legislatore.
D'altra parte, che lo Stato prescriva, in funzione della tutela di
interessi generali, una speciale abilitazione per l'esercizio di determinate professioni, è fenomeno che, a ben guardare, non si
discosta da quell'ampia gamma di situazioni in cui provvedimenti di
natura abilitativa od autorizzatoria incidono su posizioni soggettive
qualificate, determinando l'applicabilità di sanzioni penali nelle
ipotesi in cui i limiti propri di quelle posizioni soggettive non
siano stati rispettati. Ma se la condotta non abilitata o non
autorizzata ben può essere ritenuta illecita in quanto tale, essendo
a tal fine sufficiente il contenuto prescrittivo offerto dal precetto
penale, non v'è ragione per dubitare che anche l'art. 348 del codice
penale descriva una fattispecie perfetta in tutti i suoi connotati
tipizzanti, senza doversi necessariamente evocare, quale ulteriore
elemento descrittivo del fatto, l'esatta natura, il contenuto ed i
limiti dello specifico provvedimento con il quale una determinata
persona è abilitata ad esercitare una certa professione. Non può
quindi condividersi la tesi del rimettente secondo la quale
occorrerebbe assegnare valore precettivo alle disposizioni dettate
dall'art. 16 del regio decreto 274 del 1929 in quanto indispensabili
"al fine di far acquisire concretezza al divieto contenuto nell'art.
348" del codice penale, giacché ciò che la norma penale individua
come elemento necessario e sufficiente per l'integrazione della
fattispecie è l'assenza di quella speciale abilitazione che lo Stato
richiede per l'esercizio della professione, mentre il contenuto ed i
limiti propri di ciascuna abilitazione, non rifluiscono - come
ritiene il giudice a quo - all'interno della struttura del fatto
tipico, ma costituiscono null'altro che un presupposto di fatto che
il giudice è chiamato a valutare caso per caso.
Una volta riconosciuta "l'autosufficienza precettiva" della
fattispecie incriminatrice delineata dall'art. 348 del codice penale,
ne consegue, quindi, l'infondatezza del dubbio di legittimità che il
Pretore di Treviso ha sollevato deducendo la violazione del principio
di "riserva di legge" in materia penale. Per le medesime ragioni,
d'altra parte, non fondati devono ritenersi anche gli ulteriori
profili di illegittimità che il giudice a quo solleva lamentando la
violazione del principio "di tassatività della fattispecie penale e
di personalità della responsabilità penale", giacché entrambe le
censure si fondano sull'erroneo presupposto di ritenere che i
parametri non sufficientemente precisi che è possibile desumere
dall'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 inciderebbero
negativamente sulla determinatezza del precetto, per essere, essi
stessi, elementi normativi della fattispecie. Una volta esclusa,
infatti, l'immediata interferenza di quei parametri sulla
conformazione del modello legale tracciato dalla fattispecie
incriminatrice, neppure una loro eventuale genericità può ritenersi
un fattore in sé idoneo ad incrinare la determinatezza del fatto-reato descritto dall'art. 348 del codice penale, considerato fra
l'altro che la portata precettiva della norma è tale che, ove il
soggetto attivo sia privo di qualsiasi abilitazione professionale, i
parametri che tracciano i confini tra le diverse abilitazioni
finiscono per non rivestire rilievo alcuno ai fini dell'accertamento
della antigiuridicità della condotta.
5. - Enucleati dal quesito sollevato dal giudice a quo i profili
di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 348 del codice
penale e dissolti i relativi dubbi per le ragioni di cui si è detto,
non resta, dunque, che affrontare i vizi che il rimettente denuncia a
margine dell'art. 16 del più volte citato regio decreto n. 274 del
1929. A tal riguardo, il Pretore rimettente fa mostra di essere ben
consapevole della giurisprudenza di questa Corte che ha in più
occasioni escluso la possibilità di sottoporre a giudizio di
costituzionalità le disposizioni del menzionato regio decreto, per
essere le stesse contenute in un atto non avente forza di legge (v.
sentenza n. 16 del 1975 e ordinanze n. 219 del 1983 e n. 326 del
1992); ed è, anzi, proprio per superare una simile pregiudiziale -
puntualmente eccepita dall'Avvocatura - che il giudice a quo, come si
è detto, ha censurato il "combinato disposto" dell'art. 348 del
codice penale e della norma regolamentare più volte richiamata,
facendo leva sul presupposto che quest'ultima norma costituirebbe,
nella specie, "parte integrante di una norma di legge penale", in
quanto richiamata dall'art. 348 c.p. per effetto del "meccanismo
delle norme penali in bianco". Affermazioni, queste, che trovano eco
anche nella tesi sostenuta dalla difesa dell'imputato, la quale
finisce per ammettere, nella memoria di costituzione, che la
possibilità di sindacare in sede di giudizio di costituzionalità la
norma regolamentare di cui si è detto sussiste solo nei limiti in
cui si ritenga che tale norma sia "elevata al rango di norma primaria
in virtù della sua compenetrazione con il precetto posto dalla legge
penale".
Dovendosi però scomporre nelle singole previsioni normative il
"combinato disposto" che il rimettente cumulativamente devolve quale
oggetto del presente giudizio, l'epilogo della questione relativa
all'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 non può che essere
quello della inammissibilità, difettando qualsiasi valido argomento
per discostarsi dalle precedenti pronunce che questa Corte ha avuto
modo di adottare sull'argomento. Caduta, infatti, la premessa di
ritenere norma penale e disposizione regolamentare come aspetti
interagenti di un fenomeno normativo unitario, e svelata, di
conseguenza, l'infondatezza della tesi secondo la quale
l'integrazione del precetto ad opera della norma regolamentare
consentirebbe a quest'ultima di assurgere ad un livello superiore
nella gerarchia delle fonti, residua l'ormai "isolata" disposizione
dettata dall'art. 16 del citato regio decreto, la quale non può
essere per sua stessa natura assoggettata a controllo di
costituzionalità in questa sede, in quanto, al pari di qualsiasi
norma regolamentare e come per ogni altro atto amministrativo, il
riscontro della sua legittimità costituzionale è riservato a
qualsiasi giudice chiamato ad applicarla e può condurre alla sua
disapplicazione (art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
E) o all'eventuale annullamento in sede amministrativa (v. sentenza
n. 16 del 1975).
Neppure può essere accolta la tesi, sostenuta dall'ordine degli
Architetti della Provincia di Treviso, secondo la quale i richiami al
regio decreto n. 274 del 1929, contenuti nella legge 2 marzo 1949, n.
144 (Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni
professionali dei geometri) varrebbero ad attribuire al regio decreto
stesso natura di fonte primaria.
Se, infatti, può essere senz'altro condiviso l'assunto che la
legge n. 144 del 1949 rappresenti un indubbio ausilio per contribuire
ulteriormente a precisare le competenze professionali dei geometri e
che, quindi, sotto tale profilo ben possa fungere da disciplina
"integrativa" delle previsioni dettate dal regolamento, non può
tuttavia ammettersi che il generico richiamo enunciato nell'art. 1
della legge n. 144 del 1949 a talune norme del regio decreto n. 274
del 1929, operato al solo fine di individuare "l'oggetto" della
tariffa professionale, valga di per sé ad assegnare veste e forza
legislativa al medesimo regio decreto. A ciò è di evidente
ostacolo, infatti, non solo e non tanto la specifica e circoscritta
funzione del richiamo che la legge ha operato al regolamento, quanto,
soprattutto, la mancanza di univoci elementi alla stregua dei quali
ipotizzare che la legge n. 144 del 1949 abbia effettivamente inteso
"trasfondere" nel corpo dello stesso provvedimento legislativo il
regolamento professionale del 1929, tuttora vigente.
D'altra parte, la censura che, alla stregua delle prospettazioni
del rimettente e degli stessi interventori, costituisce il vero
nucleo della questione, vale a dire la genericità del parametro
della modestia della costruzione quale criterio di discrimine tra la
competenza professionale del geometra e quelle "finitime" degli
ingegneri e degli architetti, finisce per rivelarsi collegata a
premesse erronee.
Da un lato, infatti, non può certo ritenersi scelta irragionevole
quella di ragguagliare a presupposti "flessibili" la determinazione
di competenze che postulano cognizioni necessariamente variabili in
rapporto ai progressi tecnico-scientifici che la materia può subire
nel tempo. Sotto altro profilo, poi, i criteri enunciati nelle
lettere l) ed m) dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 non
si discostano da quelle nozioni di comune esperienza che "non
impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di
interpretazione" (v., tra le tante, ordinanza n. 72 del 1984 e
sentenza n. 49 del 1980), specie ove si consideri l'ausilio che -
come si è accennato - può a tal fine essere offerto dalla intera
normativa di settore. A corollario di quanto appena rilevato e quale
conclusivo aspetto idoneo a svelare come le doglianze del rimettente
finiscano per evocare un falso problema, sta, infine, una nutrita
elaborazione giurisprudenziale ormai concorde nel ritenere che, per
accertare se una costruzione sia da considerare "modesta" e rientri
nella competenza professionale dei geometri ai sensi dell'art. 16 del
regio decreto n. 274 del 1929, il criterio basilare cui fare appello
è quello tecnico - qualitativo fondato sulla valutazione della
struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che
non devono implicare la soluzione di problemi particolari devoluti
esclusivamente ai professionisti di rango superiore, mentre il
criterio quantitativo e quello economico possono soccorrere quali
elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle
caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti
nella realizzazione dell'opera. Un quadro, dunque, del tutto
antitetico rispetto alla pretesa "genericità" di criteri ed
ambiguità di responsi giurisprudenziali sui quali il giudice a quo
ha fondato in larga misura i propri rilievi di incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 348 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt.
25 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Treviso con l'ordinanza in
epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento
per la professione di geometra), sollevata, in riferimento agli artt.
25 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Treviso con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte