Sentenza n. 199/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12-bislegge 74/1987
- art. 16legge 74/1987
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12- bis della
legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio), introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n.
74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1993 dalla
Corte d'Appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Maier
Teresa e Chiusi Virginio, iscritta al n. 407 del registro ordinanze
1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35,
prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio tra Maier Teresa ed il suo ex coniuge
per le conseguenze patrimoniali della cessazione degli effetti civili
del matrimonio, la Corte d'Appello di Trento, con ordinanza emessa in
data 19 gennaio 1993, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 12- bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina
dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall'art. 16
della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei
casi di scioglimento di matrimonio) nella parte in cui esclude dal
diritto a fruire della percentuale sull'indennità di fine rapporto
l' ex coniuge non titolare di assegno di divorzio.
In punto di fatto il giudice a quo premette che il Tribunale di
Bolzano, adito in primo grado, aveva dichiarato la cessazione degli
effetti civili del matrimonio e respinto le richieste economiche
della Maier tendenti ad ottenere: un assegno di divorzio, lo
scioglimento della comunione legale, nonché la corresponsione del 40
per cento dell'indennità totale di fine rapporto di lavoro percepita
dal marito.
Dall'enunciato dell'art. 12- bis della legge n. 74 del 1987,
osserva la Corte d'Appello di Trento, emerge uno stretto parallelismo
tra la fruizione dell'assegno di divorzio ed il diritto ad ottenere
una percentuale sull'indennità di fine rapporto percepita dall'altro
coniuge: da ciò consegue, sempre secondo il giudice a quo, una
irragionevole disparità di trattamento tra coloro che sono titolari
di assegno e coloro che non lo sono. Mentre infatti l'assegno di
divorzio assolve esclusivamente ad una funzione assistenziale,
connessa all'esigenza di solidarietà sociale che deve sussistere
anche fra ex coniugi, l'indennità di fine rapporto, invece, ha
natura compensativa: la sua ratio risiede infatti nel riconoscimento
del contributo che ciascun coniuge ha dato alla formazione del
patrimonio familiare attraverso il proprio lavoro, l'assistenza e la
collaborazione.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, nel
contestare i rilievi esposti dalla Corte d'Appello di Trento,
evidenzia come nella sentenza n. 23 del 1991 di questa Corte sia
stata negata all'indennità di fine rapporto natura esclusivamente
compensativa, convergendo in detto istituto anche aspetti di tipo
assistenziale.
Con la legge n. 74 del 1987, prosegue la difesa erariale, si è
inteso tutelare maggiormente i soggetti economicamente più deboli,
approntando una serie di strumenti giuridici quali l'adeguamento
automatico dell'assegno di divorzio, più ampie garanzie rispetto ad
eventuali inadempienze, un trattamento pensionistico di
reversibilità e l'attribuzione di una quota percentuale
dell'indennità di liquidazione.
Poiché tutte queste misure si basano sulla stessa ratio, è
coerente e razionale, e rientra nella discrezionalità del
legislatore, porre a base di ulteriori agevolazioni proprio la
corresponsione dell'assegno divorzile, in quanto, qualora l'assegno
sia stato negato, è evidente che già in radice mancavano i
presupposti della situazione di bisogno cui sono subordinate tutte le
misure descritte, ed, in particolare, quella della attribuzione della
quota ex art. 12- bis della legge n. 898 del 1970.
Non esiste, quindi, la dedotta disparità di trattamento, ma
soltanto atteggiamenti diversi in riferimento a situazioni
individuali diverse cui il sistema legislativo assicura, nella sua
complessa articolazione, piena tutela. Considerato in diritto
1. - La Corte d'Appello di Trento ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 12- bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898
(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto
dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla
disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) nella parte in cui
esclude dal diritto a fruire della percentuale sull'indennità di
fine rapporto l' ex coniuge che non sia titolare di assegno di
divorzio.
2. - Deve preliminarmente valutarsi se la questione sia
ammissibile.
Come risulta dall'ordinanza di rimessione, la parte soccombente in
primo grado aveva riproposto in sede di impugnazione tre distinte
domande tendenti ad ottenere: a) la corresponsione di un assegno
divorzile a carico dell' ex marito; b) la condanna di quest'ultimo
alla corresponsione del 40 per cento dell'indennità di fine rapporto
di lavoro da questi percepita; c) lo scioglimento della comunione
legale con le relative conseguenze.
La Corte d'Appello, senza pronunciarsi sulla prima domanda e senza
alcuna altra indicazione sulla sorte processuale o sostanziale della
richiesta di un assegno divorzile (che - secondo la normativa vigente
- è autonoma rispetto alla domanda relativa al diritto alla
percentuale del trattamento di fine rapporto, mentre quest'ultima è
condizionata alla concessione dell'assegno), ha ritenuto di sollevare
la questione di legittimità costituzionale sulla norma che
disciplina l'oggetto della seconda domanda.
3. - Appare evidente che l'approfondimento e la soluzione da parte
di questa Corte di tale questione sarebbero del tutto superflui
qualora il giudice a quo ritenesse, nel corso del giudizio
principale, di dover accogliere il gravame circa la prima domanda
relativa alla concessione dell'assegno di divorzio, poiché da tale
decisione discenderebbe l'accoglimento della domanda riguardante il
trattamento di fine rapporto.
È noto che i requisiti dell'attualità e della rilevanza di una
questione di costituzionalità devono essere valutati allo stato
degli atti e dell'iter decisionale, non sulla base di un'eventuale e
teorica applicabilità della norma nel caso in cui il giudice,
respingendo una prima domanda risolutiva del problema, intenda
passare all'esame di una seconda domanda, il cui accoglimento è
dalla legge condizionato al rigetto della precedente.
4. - Dalla motivazione dell'ordinanza non può evincersi quindi la
rilevanza nel giudizio a quo della questione sottoposta all'esame di
questa Corte, non avendo il giudice rimettente fornito sufficienti
indicazioni per valutare se nel momento in cui detta questione è
stata sollevata fosse sussistente il presupposto legale (e cioè la
non titolarità dell'assegno divorzile) necessario per rendere
rilevante la questione stessa.
Pertanto, coerentemente alla costante giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo, ordinanze n. 139 del 1994 e n. 384 del 1993;
sentenza n. 346 del 1993), la questione non può essere esaminata nel
merito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12- bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina
dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall'art. 16
della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei
casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Trento con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 12 maggio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte