Sentenza n. 199/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/06/1996 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa il 28 luglio 1995 dal giudice di pace di Pietrasanta
nel procedimento civile vertente tra Francesconi Gian Paolo e
l'Ispettorato provinciale del lavoro di Lucca, iscritta al n. 680 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso con un ricorso
in opposizione proposto da Francesconi Gian Paolo nei confronti
dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Lucca, il giudice di pace
di Pietrasanta, con ordinanza emessa il 28 luglio 1995, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento
agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, nella parte in cui
non consente la proposizione del ricorso in opposizione mediante
spedizione in plico raccomandato (entro trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento) al cancelliere dell'ufficio
giudiziario competente.
Il giudice a quo, dopo aver rilevato la sussistenza nel caso di
specie della propria competenza (successivamente venuta meno in forza
del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, reiterato con decreto-legge
18 ottobre 1995, n. 432, da ultimo convertito nella legge 20 dicembre
1995, n. 534), ritiene che, in base al diritto vivente, il ricorso
dovrebbe essere dichiarato inammissibile in quanto irritualmente
proposto.
Nell'ordinanza di rimessione si fa presente che, in forza della
disciplina in esame, il soggetto legittimato all'opposizione -
residente talvolta in località assai lontane da quella dell'ufficio
giudiziario - può trovarsi nell'impossibilità o nella grave ed
obiettiva difficoltà di depositare a mano presso la competente
cancelleria il ricorso sì che il divieto di proporre ricorso per
mezzo del servizio postale può determinare una compressione del
diritto di difesa (art. 24), appare inaccettabile sotto il profilo
dei principi dell'eguaglianza e della ragionevolezza (art. 3),
contrasta con il principio del buon andamento dell'amministrazione e
della giustizia (art. 97), e viola il principio della tutela
giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica
amministrazione (art. 113).
Al riguardo il giudice rimettente rileva inoltre che l'ordinamento
ammette l'uso del mezzo postale relativamente ad una consistente
gamma di ipotesi, e che - alla luce di tale tendenza, sviluppata
dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza anche in relazione
ad ambiti in cui la lettera della legge sembra rigorosamente
pretendere la presentazione personale della domanda - la norma in
esame appare priva di razionale e plausibile giustificazione.
L'irrazionalità della disposizione impugnata risulta ancora più
evidente atteso che nessun vantaggio od interesse di natura
organizzativa o di qualunque altra natura avrebbe l'organo giudicante
alla formalità del deposito a mano del ricorso, né alcun concreto
vantaggio ne deriverebbe per la pubblica amministrazione.
Si rileva inoltre che la disposizione come interpretata sembra
collidere con la filosofia di fondo che ha ispirato la normativa sul
giudice di pace, tendente nelle intenzioni del legislatore a
realizzare un più diretto accesso alla giustizia.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Ritiene la difesa erariale che la norma impugnata deve essere
integrata, con le disposizioni contenute negli artt. 163 e 414 cod.
proc. civ., da cui si deduce che la data del deposito sarebbe
indispensabile per verificare la tempestività dell'opposizione.
L'art. 23, primo comma, della legge n. 689 del 1981 riconosce infatti
al Pretore il potere-dovere di valutare la tempestività del
deposito, e prevede che, in caso di ricorso tardivo, il giudice lo
dichiari inammissibile. Pertanto il "deposito" (e non la spedizione)
del ricorso è funzionale al rilievo della tempestività
dell'opposizione, e pertanto non può rilevarsi contrasto con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione, avendo questa Corte affermato che
quest'ultima disposizione non esclude che le modalità dell'esercizio
dell'attività difensiva delle parti possano essere diversamente
regolate in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli
procedimenti, e che il diritto di difesa deve essere garantito dalla
legge in modo effettivo e adeguato alle circostanze. Considerato in diritto
1. - La questione che viene sottoposta all'esame della Corte è se
l'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso
in opposizione mediante spedizione di plico raccomandato (entro
trenta giorni dalla notificazione del provvedimento) al cancelliere
dell'ufficio giudiziario competente, sia in contrasto con gli artt.
3, 24, 97 e 113 della Costituzione.
Sostiene il rimettente che, in base al diritto vivente formatosi in
relazione alla disposizione impugnata, il ricorso proposto al giudice
di pace e spedito per posta dovrebbe essere dichiarato inammissibile
in quanto irritualmente proposto: ma ciò determinerebbe una
compressione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione),
apparirebbe inaccettabile sotto il profilo dei principi
dell'eguaglianza e della ragionevolezza (art. 3), nonché di quello
del buon andamento dell'amministrazione e della giustizia (art. 97),
e risulterebbe altresì in contrasto con il principio della tutela
giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica
amministrazione (art. 113).
2. - Nell'ampia ordinanza di rimessione si deduce in particolare
che l'imposizione dell'onere di depositare di persona il ricorso, con
conseguente inammissibilità dello stesso se inviato per posta, non
risponde ad alcun razionale principio di bilanciamento tra
l'interesse del cittadino, che può risiedere molto lontano
dall'ufficio giudiziario, e le esigenze della pubblica
amministrazione e del giudicante, considerato che la regolare
instaurazione del rapporto processuale può essere soddisfatta anche
con l'invio del ricorso per posta, specie quando gli atti siano
esenti da qualsiasi tassa o imposta.
Inoltre - soggiunge il giudice a quo - la interpretazione
restrittiva non è in linea con un sistema efficiente e moderno di
amministrazione della giustizia, tanto che l'ammissibilità della
trasmissione di atti con mezzi telematici, e comunque con il servizio
postale, viene riconosciuta - come risulta da un esame analitico
delle numerose norme - sia come regola generale (art. 149 cod. proc.
civ. per le notificazioni), sia per molteplici ipotesi (ricorso e
controricorso in cassazione, istanza al tribunale della libertà e in
genere per la materia penale, per i ricorsi amministrativi e tanti
altri casi), perfino quando la lettera della legge sembrerebbe
pretendere la presentazione personale della domanda.
3. - Nonostante le non trascurabili considerazioni qui sintetizzate
dell'ordinanza di rimessione, la questione va dichiarata
inammissibile.
Il giudice a quo invero, prospetta a questa Corte non già
l'illegittimità della norma intesa nel senso di prevedere come
obbligatorio ed esclusivo il deposito personale del ricorso in
cancelleria, ma chiede - sia nel dispositivo che nella motivazione
dell'ordinanza - che si riconosca "il rispetto del termine di
presentazione del ricorso in opposizione con la spedizione dello
stesso per mezzo del servizio postale entro trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento al cancelliere dell'ufficio
giudiziario competente".
In altri termini, alla Corte non viene richiesto solo di valutare
la ragionevolezza della scelta operata dal legislatore in ordine alle
modalità di deposito, bensì si richiede di adottare, fra le tante
opzioni possibili, una nuova forma di deposito del ricorso attraverso
la indicazione specifica di modalità ed effetti del mezzo di
trasmissione prescelto. Una tale opzione, tuttavia, in mancanza di
una soluzione costituzionalmente obbligata, esorbita dai confini
istituzionalmente assegnati a questa Corte nel sindacato di
costituzionalità delle leggi. Ciò è tanto più significativo in
quanto la notifica di un atto tramite il servizio postale non
necessariamente si perfeziona con la spedizione del plico
raccomandato.
Va in proposito considerato, infatti, che l'ammissibilità della
presentazione del ricorso in forme diverse dal deposito dello stesso
in cancelleria suppone una comparazione fra diversi mezzi di
trasmissione, peraltro in continuo sviluppo col progredire della
tecnologia, nonché la precisazione circa le modalità necessarie per
ritenere completo il mezzo di trasmissione prescelto e la
determinazione del momento di decorrenza degli effetti (ad esempio,
l'art. 583 cod. proc. pen. prevede che questo momento si identifica
con la spedizione, mentre la legge 20 novembre 1982, n. 890, fa
riferimento alla data dell'avviso di ricevimento e, se questa non
risulti, alla data dell'apposizione del bollo sull'avviso da parte
dell'ufficiale postale che lo restituisce).
Conclusivamente la questione, così come posta dal giudice a quo,
va dichiarata inammissibile alla luce della giurisprudenza costante
di questa Corte, secondo cui è inammissibile la questione quando sia
diretta ad ottenere una sentenza di tipo additivo che, in mancanza di
una soluzione costituzionalmente obbligata, miri ad introdurre un
determinato modello normativo a fronte di una pluralità di scelte,
invadendo così la sfera riservata alla discrezionalità del
legislatore (v., tra le più recenti, le sentenze nn. 78, 55 e 46 del
1996, e nn. 294, 282 e 222 del 1995).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113
della Costituzione, dal giudice di pace di Pietrasanta, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1996.
Il Presidente: Mengoni
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte