Corte costituzionale

Ordinanza n. 199/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/06/1997 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 12,

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1996 dal

Magistrato di sorveglianza di Firenze, nel procedimento di

sorveglianza nei confronti di Gonnella Giacomo, iscritta al n. 1232

del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, in un procedimento instaurato per la conversione di

pena pecuniaria in detentiva, il Magistrato di sorveglianza di

Firenze, con ordinanza del 10 giugno 1996, pervenuta a questa Corte

il 14 ottobre 1996, ha sollevato, su istanza del condannato,

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3

e 27 della Costituzione, dell'art. 47, comma 12, della legge 26

luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

a tenore del quale l'esito positivo del periodo di affidamento in

prova al servizio sociale "estingue la pena e ogni altro effetto

penale", nella parte in cui esclude l'estinzione della pena

pecuniaria;

che, ad avviso del remittente, la questione sarebbe rilevante nel

giudizio a quo in quanto la decisione, intervenuta nel caso di

specie, della Corte di cassazione, la quale ha annullato l'ordinanza

del tribunale di sorveglianza che dichiarava estinta, a seguito

dell'esito positivo della prova, anche la pena pecuniaria inflitta al

condannato, imporrebbe di procedere alla conversione della pena

pecuniaria medesima, senza poter praticare una diversa

interpretazione della norma denunciata che la adegui al dettato

costituzionale;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo

ritiene che la norma impugnata, interpretata nel senso che esclude

l'estinzione della pena pecuniaria, contrasti col principio di

ragionevolezza, in quanto l'esito positivo della prova attesta che il

fine complessivo della pena è stato raggiunto, onde la permanenza

della pena pecuniaria assolverebbe ad una funzione meramente

afflittiva, priva di significato rieducativo, compromettendo

altresì, per assicurare l'inderogabilità della pena, il principio

per cui questa deve tendere alla rieducazione del condannato; e, nel

caso di impossibilità di adempiere da parte del condannato,

comporterebbe, a seguito della conversione della pena pecuniaria in

libertà controllata, limitazioni della libertà di movimento

normalmente più afflittive di quelle connesse all'affidamento in

prova;

che, sempre secondo il remittente, la stessa norma violerebbe il

principio di eguaglianza e quello di personalità della

responsabilità penale, di cui all'art. 27, primo comma, della

Costituzione, per la diversità di conseguenze che si verificano in

capo a chi, essendo in condizioni di estinguere col pagamento la pena

pecuniaria, può evitarne la conversione, e a chi vi deve invece

sottostare per una situazione oggettiva di insolvibilità a lui non

imputabile;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;

che l'Avvocatura erariale, richiamate le argomentazioni con le

quali la Corte di cassazione ha seguito l'interpretazione dell'art.

47, comma 12, dell'ordinamento penitenziario ritenuta dal giudice

remittente in contrasto con la Costituzione, osserva che è da

ritenersi ragionevole che l'affidamento in prova, misura alternativa

alla sola pena detentiva e non misura premiale che limiti la funzione

della pena nel suo complesso, estingua soltanto la pena detentiva;

che la presunta disparità di trattamento fra condannati che

possono pagare e condannati che non possono pagare la pena pecuniaria

sarebbe irrilevante perché riguarderebbe non la norma impugnata, ma

semmai la disciplina in tema di conversione della pena pecuniaria;

che infine non sussiste la violazione del principio di rieducatività

della pena, poiché esso riguarda sia la pena detentiva sia quella

pecuniaria, sicché l'espiazione della prima esaurisce la funzione

rieducativa della sola componente detentiva della pena nel suo

complesso;

Considerato che il Magistrato di sorveglianza remittente è

chiamato a procedere, ai sensi degli artt. 660 e 678 del codice di

procedura penale, alla conversione della pena pecuniaria "previo

accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato", laddove

la pronuncia sulla estinzione della pena a seguito dell'esito

positivo del periodo di affidamento in prova spetta esclusivamente

alla competenza del tribunale di sorveglianza, a mente dell'art. 236,

comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura

penale;

che il giudice a quo non è dunque chiamato, in tale sede, a fare

applicazione della norma di cui all'art. 47, comma 12,

dell'ordinamento penitenziario, che regola l'effetto estintivo della

pena connesso all'esito positivo del periodo di prova, applicazione

definitivamente operata, nella specie, con la sentenza della Corte di

cassazione, menzionata dallo stesso remittente, che ha annullato

senza rinvio l'ordinanza 28 dicembre 1994 del tribunale di

sorveglianza di Firenze limitatamente alla declaratoria di estinzione

della pena pecuniaria: il remittente infatti si trova a dover

provvedere non quale giudice di rinvio, vincolato al punto di diritto

affermato dalla Corte di cassazione, nel procedimento relativo alla

dichiarazione di estinzione della pena, bensì come preposto

all'autonomo procedimento di conversione della pena pecuniaria in

detentiva, di cui il primo procedimento, e il provvedimento che lo ha

concluso, costituiscono solo presupposti;

che, pertanto, la questione si appalesa prima facie irrilevante,

e va dunque dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 47, comma dodicesimo, della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal

Magistrato di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte