Sentenza n. 2/1959
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/01/1959 · relatore Tomaso Perassi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 12 giugno 1958
recante "Ordinamento e compiti dell'Ente siciliano per le case ai
lavoratori", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana, notificato il 21 giugno 1958, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 30 giugno 1958 ed iscritto al
n. 14 del Registro ricorsi 1958.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1958 la relazione del
Giudice Tomaso Perassi;
uditi il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il
ricorrente e l'avv. Francesco Santoro Passarelli per la Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 12 giugno 1958,
ha approvato una legge recante "Ordinamento e compiti dell'Ente
siciliano per le case ai lavoratori", con la quale viene sottoposta a
nuova disciplina la materia oggetto delle precedenti leggi regionali 18
gennaio 1949, n. 1, 3 luglio 1950, n. 52, 3 luglio 1950, n. 53, e 18
febbraio 1956, n. 11.
Tale legge è stata comunicata il 16 giugno 1958 al Commissario
dello Stato presso la Regione siciliana, che l'ha impugnata dinanzi a
questa Corte, chiedendo che sia dichiarata costituzionalmente
illegittima, con ricorso notificato il 21 successivo al Presidente
della Regione.
Del ricorso, per disposizione del Presidente di questa Corte, è
stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 161 del 5 luglio 1958 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 41 del 9 luglio 1958. In pendenza del ricorso, la legge
impugnata è stata promulgata in data 24 luglio col n. 19 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 1958, n.
44.
Il Commissario dello Stato si è costituito in giudizio, col
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, depositando il ricorso nella
cancelleria di questa Corte, in data 30 giugno 1958. Col deposito delle
deduzioni, in data 19 luglio 1958 si è pure costituita in giudizio la
Regione siciliana, col patrocinio dell'avv. Francesco Santoro
Passarelli.
La denunzia di illegittimità costituzionale, fatta col ricorso del
Commissario dello Stato, riguarda tre sole disposizioni della legge
regionale impugnata:
a) la disposizione dell'art. 24, secondo comma, con la quale si
subordina al conforme parere della prima Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale l'esecutività del regolamento e delle tabelle
organiche dell'Ente siciliano case ai lavoratori (E.S.C.A.L.),
deliberati dal Consiglio di amministrazione dello stesso Ente;
b) la disposizione dell'art. 15, ultimo comma, con la quale si
stabilisce che per gli acquisti di aree di proprietà privata da
cedersi gratuitamente all'Ente siciliano per le case ai lavoratori,
sono estesi ai Comuni i benefici fiscali concessi all'Ente;
c) la disposizione dell'art. 8, lett. b, che include nel patrimonio
dell'E.S.C.A.L. gli immobili "costruiti in esecuzione dei programmi
edilizi attuati col finanziamento o col contributo dello Stato".
I motivi per cui vengono impugnate queste tre disposizioni sono,
rispettivamente, i seguenti:
a) Il principio della distribuzione di competenza fra gli organi
dei pubblici poteri caratterizza l'organizzazione costituzionale, non
solo dello Stato, ma anche delle Regioni. Le sfere di attribuzione dei
poteri legislativo ed esecutivo, nella Regione siciliana, sono
delimitate dagli artt. 12, 14, 17 e 20 dello Statuto speciale. È vero
che l'indicato principio incontra deroghe e temperamenti, perché le
esigenze pratiche non consentono una rigida separazione delle attività
pubbliche, ma si tratta sempre di ipotesi in cui si verifica
"spostamento di competenza", nel senso che agli organi di un potere
sono eccezionalmente attribuite funzioni proprie di un altro potere,
non mai di ipotesi in cui alla formazione di un medesimo atto
concorrano organi appartenenti a poteri diversi. La norma contenuta
nell'art. 24, secondo comma, della legge regionale impugnata prevede
invece la partecipazione, per di più in modo determinante, di un
organo del potere legislativo (Prima Commissione dell'Assemblea
regionale) al processo di formazione di un atto formalmente e
sostanzialmente amministrativo, quale è, nella specie, il regolamento
organico dell'E.S.C.A.L. Non solo vi è invasione della sfera di
competenza assegnata agli organi amministrativi della Regione, ma si
dà vita a un provvedimento di atipica configurazione giuridica, con
conseguente incertezza sui rimedi giurisdizionali sperimentabili in
caso di lesione di interessi o di diritti soggettivi.
b) Riguardo alla disposizione dell'art. 15 della legge impugnata,
si rileva nel ricorso del Commissario dello Stato che nell'esercizio
della potestà legislativa tributaria, riconosciutale dall'art. 36
dello Statuto, la Regione siciliana deve attenersi ai principi
informatori della legislazione statale. Nell'ordinamento statale le
agevolazioni fiscali per l'acquisto di aree edificabili sono tutte
preordinate alla esecuzione diretta del programma costruttivo da parte
dello stesso acquirente dell'area e non si applicano nei casi di
costruzioni eseguite da persone ed enti diversi dal compratore. L'art.
15 della legge impugnata, stabilendo che i comuni possano acquistare le
aree edificabili da cedere gratuitamente all'E.S.C.A.L. con gli stessi
benefici fiscali previsti per gli acquisti diretti da parte dell'Ente,
introduce un tipo di esenzione tributaria che non trova il suo
corrispondente nella legislazione statale, ed è perciò
costituzionalmente illegittimo.
c) Rispetto all'art. 8, lett. b, della legge impugnata, che include
nel patrimonio dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori "gli
immobili costruiti in esecuzione dei programmi edilizi attuati col
finanziamento e col contributo dello Stato, la cui proprietà non sia
trasferita a privati assegnatari e fino a quando ciò non avvenga", si
osserva nel ricorso che la concessione di finanziamenti per la
costruzione di case è disposta dallo Stato con leggi che disciplinano
l'impiego dei fondi assegnati e le modalità di acquisto della
proprietà degli immobili costruiti da parte degli enti beneficiari
delle assegnazioni o dei privati assegnatari. La Regione siciliana non
può interferire in tale disciplina, perché ciò esula dalla
competenza assegnatale dallo Statuto sia in materia di patrimonio e
finanze che in materia di lavori pubblici. Di qui la illegittimità
costituzionale dell'art. 8, lett. b, della legge impugnata.
La difesa della Regione eccepisce l'infondatezza della prima e
della terza questione di legittimità costituzionale sollevate dal
Commissario dello Stato; l'inammissibilità, e subordinatamente
l'infondatezza, della seconda questione.
Il principio della divisione dei poteri - sostiene la difesa della
Regione con riferimento alla prima questione - è un principio
informativo e direttivo dell'ordinamento, compatibile con le
interferenze rese necessarie per provvedere nel miglior modo a
specifiche esigenze. E non solo è possibile che funzioni proprie di un
determinato potere vengano esercitate da organi di un potere diverso,
ma vi sono anche casi di concorso degli organi di un potere
all'attività degli organi di un altro potere. Fra questi casi si
possono annoverare quelli previsti dagli artt. 88 e 126 della
Costituzione, 4 della legge statale 10 agosto 1950, n. 656 (controllo
del Parlamento sulle opere da eseguirsi dalla Cassa del Mezzogiorno),
e, per rimanere nell'ambito della stessa legislazione regionale, il
caso previsto dall'art. 1 della legge siciliana 26 gennaio 1949, n. 4,
che fu ritenuto sostanzialmente legittimo dall'Alta Corte per la
Regione siciliana, con il quale si subordinava l'esercizio della
potestà legislativa, temporaneamente delegata al Governo, al conforme
parere delle Commissioni legislative permanenti dell'Assemblea, nei
limiti delle rispettive competenze.
D'altra parte - prosegue la difesa della Regione - il principio
della divisione dei poteri in tanto può aver rilevanza in quanto trovi
concreta applicazione in norme costituzionali. Invece nessuna norma
costituzionale riserva all'Amministrazione della Regione la
deliberazione dei regolamenti interni degli enti pubblici. Poiché anzi
l'art. 14, lett. p e q, dello Statuto riserva alla competenza
legislativa esclusiva della Regione l'ordinamento degli uffici e degli
enti regionali e lo stato giuridico dei relativi impiegati e
funzionari, è lecito ritenere che con la legge impugnata, la quale
attribuisce al Consiglio di amministrazione dell'E.S.C.A.L. di
deliberare il regolamento dell'Ente e le tabelle organiche del
personale, "che avrà lo stato giuridico ed economico del personale
dipendente dalla Regione", sia stata posta in essere una delega di
potestà regolamentare dalla Regione all'Ente, e che anche perciò si
giustifichi l'ingerenza del potere legislativo regionale nell'attività
dell'Ente delegato.
La forma di controllo prevista dall'art. 24 della legge impugnata -
sostiene ancora la Regione - non importa concorso del potere
legislativo nella formazione del regolamento e delle tabelle organiche
dell'E.S.C.A.L., perché solo l'esecutività di tali atti è
condizionata al parere della Commissione legislativa. Gli atti in sé
stessi sono sempre imputabili all'organo amministrativo che li ha
deliberati e quindi non può esservi nemmeno incertezza sulla
configurazione giuridica dei medesimi.
L'inammissibilità della seconda questione di legittimità
costituzionale prospettata col ricorso viene dedotta dalla difesa della
Regione per il rilievo che l'art. 15, ultimo comma, della legge
impugnata riproduce ad literam una disposizione che era già contenuta
nella precedente legge regionale 18 febbraio 1956, n. 11.
L'acquiescenza dello Stato alla norma precedente, contro la quale non
fu proposta alcuna impugnativa, precluderebbe l'impugnazione della
norma nuova, di carattere meramente confermativo. La questione di
legittimità costituzionale sarebbe, comunque, infondata sia perché
gli acquisti delle aree edificabili da parte dei Comuni avrebbero un
carattere meramente strumentale, essendo preordinati alla cessione
gratuita delle stesse aree all'E.S.C.A.L., sia perche anche nella
legislazione statale sarebbero previste agevolazioni fiscali per gli
acquisti, da parte dei Comuni, di aree destinate alla costruzione di
case economiche e popolari (art. 153 T.U. del 1938 sull'edilizia
popolare ed economica; D.L.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 395, e successive
modificazioni).
Per quanto riguarda, infine, la terza questione di legittimità
costituzionale, la difesa della Regione nega, innanzi tutto, che esista
riserva di legge a favore dello Stato in ordine ai diritti di
proprietà sugli immobili costruiti col finanziamento statale. Fa
rilevare, d'altra parte, che la norma contenuta nell'art. 8, lett. b,
della legge impugnata è del tutto conforme ai principi civilistici e
non suscettibile di censura, essendo ovvio che se il finanziamento
viene fatto all'E.S.C.A.L., che costruisce su aree di sua proprietà,
gli immobili costruiti devono rimanere di proprietà dello stesso Ente
finché non avvenga il trasferimento ai singoli assegnatari.
Entrambe le parti, nei termini di legge, hanno presentato memorie
illustrative.
L'Avvocatura dello Stato confuta le eccezioni della difesa della
Regione ed insiste per la dichiarazione di illegittimità delle norme
impugnate della legge regionale.
Per quanto riguarda l'art. 24, secondo comma, l'Avvocatura nega che
sussista analogia fra la disposizione ivi contenuta e i precedenti
legislativi richiamati dalla Regione. Nei casi indicati dalla Regione,
il parere di Commissioni legislative per determinati atti del potere
esecutivo non sarebbe mai vincolante. Nel caso della norma impugnata,
invece, il parere della prima Commissione dell'Assemblea regionale
dev'essere un parere conforme e quindi vi è una vera e propria
collaborazione fra organi diversi per la formazione di un medesimo
atto. Né, d'altra parte, sarebbe possibile l'analogia con l'ipotesi
prevista dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, che
si riferisce a concorso fra organi dello stesso potere. Del tutto
arbitrario, infine, - secondo l'Avvocatura - sarebbe il riferimento
all'art. 14 dello Statuto siciliano, fatto dalla Regione per trarne la
conseguenza che all'E.S.C.A.L. sia stata delegata una potestà
regolamentare dagli organi legislativi regionali: nella specie
all'E.S.C.A.L. sarebbe stato demandato di emettere un regolamento di
esecuzione e non un regolamento delegato.
Per quanto riguarda l'art. 15, ultimo comma, della legge impugnata,
l'Avvocatura dello Stato nega innanzi tutto che l'impugnazione sia
preclusa, sostenendo che trattasi di norma autonoma rispetto a quella
contenuta nella legge precedente, non impugnata. Insiste, nel merito,
sulla dedotta incostituzionalità della norma, per i motivi già
esposti dal Commissario dello Stato nel suo ricorso.
Infine, per quanto riguarda l'art. 8, lett. b, della legge in
questione, l'Avvocatura dello Stato nega che la presunzione di diritto
civile, secondo cui il proprietario del suolo diventa proprietario
dell'immobile ivi costruito, possa aver valore di fronte alle leggi di
diritto pubblico che stabiliscono il regime della proprietà degli
immobili costruiti con finanziamenti e contributi statali. La
competenza a stabilire tale regime non potrebbe che spettare allo
Stato.
La difesa della Regione, nella sua memoria, insiste nelle eccezioni
sollevate con l'atto di costituzione, ribadendo e illustrando le
precedenti argomentazioni. Considerato in diritto :
1. - Nel ricorso del Commissario dello Stato si denunzia, in primo
luogo, per illegittimità costituzionale la norma, contenuta nel
secondo comma dell'art. 24 della legge approvata il 12 giugno 1958
dall'Assemblea regionale siciliana, recante "Ordinamento e compiti
dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori", secondo la quale "il
regolamento e le tabelle organiche del personale (deliberati dal
Consiglio di amministrazione), diventano esecutivi sul parere conforme
della prima Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana".
Ai fini di decidere la questione, così proposta, sulla
legittimità costituzionale di detta norma, è anzitutto necessario
precisare la portata di essa.
Secondo il Commissario dello Stato e l'Avvocatura generale dello
Stato, la disposizione del secondo comma dell'art. 24 stabilisce
un'interferenza di organi legislativi nella perfezione di un atto
amministrativo, la cui formazione non era avocata al potere
legislativo, ma era rimasta affidata ad organi dell'Amministrazione.
Stabilendo tale concorso attivo e determinante fra un organo
amministrativo (Consiglio di amministrazione dell'Ente) ed un organo
del potere legislativo (Commissione legislativa dell'Assemblea
regionale siciliana) la disposizione dell'art. 24 della legge impugnata
ha violato sia la Costituzione per quanto riguarda le varie norme
relative alla divisione dei poteri, sia specificamente l'art. 20 dello
Statuto per la Regione siciliana, che attribuisce all'Amministrazione
regionale le funzioni esecutive ed amministrative.
Non sembra che la disposizione dell'art. 24, che subordina al
parere conforme della prima Commissione legislativa dell'Assemblea
regionale l'esecutività del regolamento e delle tabelle organiche del
personale, deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente
siciliano per le case ai lavoratori, darebbe luogo ad un concorso di un
organo del potere legislativo con un organo amministrativo per la
formazione di un medesimo atto amministrativo.
La determinazione del regolamento e delle tabelle del personale
dell'Ente è l'oggetto di un atto amministrativo, la cui formazione
risulta dalla deliberazione di un solo organo amministrativo: il
Consiglio di amministrazione dell'Ente. Il parere della Commissione
legislativa dell'Assemblea sarebbe un atto amministrativo distinto e
successivo a quello formato dalla deliberazione del Consiglio
d'amministrazione dell'Ente. Tale parere non sarebbe un elemento che si
fonda con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente,
ma è un atto amministrativo separato ed accessorio che, in quanto sia
conforme, opererebbe come condizione dell'esecutività della
deliberazione del Consiglio d'amministrazione concernente il
regolamento e le tabelle organiche del personale dell'Ente.
Deliberazione del Consiglio di amministrazione e parere conforme della
Commissione legislativa dell'Assemblea non si porrebbero fra loro nella
connessione che è caratteristica degli atti complessi, sia pure
ineguali.
Le considerazioni, che precedono, non implicano, tuttavia, la
soluzione della questione sulla legittimità costituzionale della norma
del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale, in quanto
attribuisce alla prima Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana la competenza ad emettere un parere vincolante, dal quale
sarebbe condizionata l'esecutività del regolamento e delle tabelle
organiche del personale, deliberati dal Consiglio di amministrazione
dell'Ente.
La prima Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana, alla quale la norma impugnata attribuisce la detta
competenza, è una delle Commissioni permanenti previste dall'art. 4
dello Statuto della Regione siciliana e le cui funzioni sono
determinate dall'art. 12, secondo comma, dello stesso Statuto e dalle
disposizioni contenute nella sezione V del regolamento interno
dell'Assemblea regionale. Le Commissioni legislative permanenti sono
organi dell'Assemblea regionale, che hanno il compito di esaminare i
disegni e le proposte di legge, che sono ad esse inviate dal Presidente
dell'Assemblea secondo le rispettive competenze, e la loro attività si
conclude con la presentazione all'Assemblea regionale di relazioni sui
disegni o proposte di legge esaminati ai fini delle deliberazioni di
competenza dell'Assemblea. Esse sono organi dell'Assemblea, la cui
attività preparatoria di deliberazione dell'Assemblea si esaurisce
nell'interno di questa. Ora, il comma secondo dell'art. 24 della legge
regionale 24 luglio 1958, n. 19, attribuisce alla competenza della
prima Commissione legislativa un atto ("parere conforme") che avrebbe
rilevanza esterna, in quanto esso avrebbe l'effetto giuridico di
condizionare l'efficacia di un atto amministrativo del Consiglio di
amministrazione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori, cioè di
un ente che l'art. 1 della stessa legge qualifica come "persona
giuridica di diritto pubblico". La norma impugnata esorbita dai poteri
legislativi dell'Assemblea in quanto attribuisce alla prima Commissione
legislativa una competenza che è del tutto estranea alle funzioni
che, secondo l'art. 4 dello Statuto per la Regione siciliana,
caratterizzano le Commissioni legislative permanenti quali organi
dell'Assemblea regionale. La disposizione del secondo comma dell'art.
24 della legge regionale 24 luglio 1958, n. 19, è perciò da ritenersi
costituzionalmente illegittima. Spetterà all'Assemblea regionale, ove
lo ritenesse opportuno, disporre per l'esecutività del regolamento
interno e delle tabelle organiche del personale dell'Ente siciliano per
le case ai lavoratori, deliberati dal Consiglio di amministrazione,
altra eventuale forma di controllo speciale diversa da quella preveduta
dal secondo comma dell'art. 24 della legge predetta.
2. - In secondo luogo, il Commissario dello Stato ha impugnato
d'illegittimità costituzionale la disposizione dell'ultimo comma
dell'art. 15 della legge sull'Ente per le case ai lavoratori, secondo
la quale "per gli acquisti di aree di proprietà privata sono estesi ai
Comuni i benefici fiscali concessi all'Ente".
Tale disposizione riproduce testualmente il terzo comma dell'art. 1
della legge regionale 18 febbraio 1956, n. 11, che ha modificato l'art.
4 della legge 18 gennaio 1949, n. 1, concernente l'istituzione
dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori.
La disposizione originaria, contenuta nell'art. 1 della legge
regionale 18 febbraio 1956, n. 11, non fu impugnata dal Commissario
dello Stato. Fondandosi su questo rilievo, la difesa della Regione
eccepisce l'inammissibilità dell'attuale impugnazione della norma che
ha testualmente riprodotto nella nuova legge quella precedente non
impugnata.
Si rileva, a tale riguardo, che l'art. 25 della legge, di cui si
impugna la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 15, ha
espressamente disposto l'abrogazione, fra altre, della legge 18
febbraio 1956, n. 11, che aveva emanato la norma poi riprodotta
nell'ultimo comma dell'art. 15 della legge di cui ora si tratta. Tale
abrogazione ha avuto effetto dalla data di entrata in vigore di
quest'ultima legge, che, come si è detto, in pendenza del ricorso del
Commissario dello Stato, è stata promulgata in data 24 luglio 1958 col
n. 19 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
26 luglio 1958, n. 44.
È esatto che questa legge riproduce testualmente nell'art. 15,
ultimo comma, la disposizione contenuta nell'art. 1 della legge 18
febbraio 1956, n. 11, ma, secondo la giurisprudenza della Corte, la
circostanza che non sia stata impugnata la disposizione contenuta nella
legge 18 febbraio 1956, n. 11, ora abrogata, non toglie che la stessa
disposizione, in quanto riprodotta nella legge 24 luglio 1958, n. 19,
è da ritenersi una norma indipendente e nuova agli effetti
dell'ammissibilità della sua impugnazione.
L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione della norma
contenuta nell'art. 15 della legge 24 luglio 1958, n. 19, proposta
dalla Regione è pertanto infondata.
Nel ricorso del Commissario dello Stato si sostiene
l'illegittimità costituzionale della disposizione che estende ai
Comuni, per gli acquisti di aree di proprietà privata, i benefici
fiscali concessi all'Ente siciliano per le case ai lavoratori,
rilevandosi che la norma impugnata non rispetta il limite delle
esenzioni previste dalle leggi statali, in quanto secondo l'ordinamento
tributario vigente le agevolazioni fiscali in materia di edilizia
economica e popolare sono tutte preordinate alla esecuzione diretta del
programma costruttivo da parte dello stesso acquirente dell'area e non
si applicano nel caso di costruzione eseguita da altre persone od enti
diversi dal compratore. Si osserva, in particolare, dall'Avvocatura
dello Stato, che nel caso previsto dalla norma impugnata si ha un
doppio passaggio di proprietà, anziché uno solo: un passaggio dal
venditore dell'area al Comune ed un altro passaggio dal Comune
all'Ente, né, a legittimare l'estensione ai Comuni delle esenzioni
fiscali concesse all'Ente, è rilevante la circostanza che la legge fa
obbligo al Comune di cedere gratuitamente all'Ente le aree occorrenti
per le costruzioni.
Per valutare la censura di illegittimità costituzionale proposta
dal Commissario dello Stato rispetto alla disposizione dell'ultimo
comma dell'art. 15 della legge regionale, è necessario inquadrare la
disposizione impugnata nel contesto dell'art. 15 della legge.
Gli acquisti di aree di proprietà privata, da parte dei Comuni, a
cui si riferisce la disposizione impugnata, sono in relazione con la
norma del primo comma dello stesso art. 15 della legge regionale,
secondo la quale "per le case costruite, i Comuni devono cedere
gratuitamente le aree di loro proprietà per la estensione e nella
ubicazione che devono concordare con l'Ente, purché urbanisticamente
idonee". Non è contestabile che l'acquisto di un'area di proprietà
privata da parte del Comune per cederla all'Ente implica formalmente
due passaggi di proprietà, dal privato al Comune e dal Comune
all'Ente, ma, poiché per legge la cessione dell'area dal Comune
all'ente è obbligatoria e gratuita, non sembra che l'estensione ai
Comuni dei benefici fiscali concessi all'Ente per i quali non vi è
impugnazione, ecceda sostanzialmente la competenza legislativa della
Regione in materia di esenzioni fiscali, avuto riguardo allo scopo
della legge ed ai rapporti in cui è posto dalla legge il Comune
rispetto ai compiti dell'Ente di provvedere alla costruzione ed alla
gestione, nel territorio della Regione, di alloggi a tipo popolare
(art. 1 della legge).
3. - Nel ricorso del Commissario dello Stato, si impugna, infine,
la disposizione dell'art. 8, lett. b, della legge regionale in quanto
include nel patrimonio dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori
gli immobili costruiti in esecuzione dei programmi edilizi attuati col
finanziamento e col contributo dello Stato, la cui proprietà non sia
trasferita a privati assegnatari e fino a quando ciò non avvenga. A
tale riguardo, si rileva dal Commissario dello Stato che la Regione non
può disporre con una sua legge di un patrimonio costituito in tutto o
in parte con fondi dello Stato, in quanto la concessione dei
finanziamenti è disposta dallo Stato con leggi che disciplinano
l'impiego dei fondi assegnati e le modalità dell'acquisto della
proprietà degli immobili costruiti da parte degli enti beneficiari
delle assegnazioni e dei privati assegnatari.
Il T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare' ed economica
(R.D. 28 aprile 1938, n. 1165), che disciplina la concessione di
finanziamenti o contributi dello Stato per favorire l'edilizia popolare
ed economica, non contiene alcuna disposizione dalla quale si desuma
che gli immobili costruiti da enti beneficiari del finanziamento e del
contributo dello Stato non siano di proprietà dell'Ente che li ha
costruiti.
Da varie disposizioni del detto T.U. risulta che gli enti mutuatari
di prestito o beneficiari di contributi dello Stato sono proprietari
delle costruzioni da essi eseguite valendosi di tali prestiti o
contributi, salve le disposizioni legislative che limitano la libertà
degli enti mutuatari o beneficiari circa l'esecuzione delle costruzioni
e la disponibilità di esse.
L'art. 162 dello stesso T.U., concedendo l'esenzione dall'imposta
straordinaria immobiliare del 1936 agli enti e istituti autonomi per le
case popolari, per le case degli impiegati dello Stato, delle provincie
e dei comuni, nonché alle cooperative edilizie fruenti di contributo
erariale, presuppone che tali enti, istituti e cooperative siano i
proprietari degli immobili da essi costruiti col finanziamento o col
contributo dello Stato. Così la giurisprudenza ha affermato che la
proprietà degli alloggi costruiti dalle cooperative edilizie
sovvenzionate resta nell'ente cooperativa fino alla stipulazione del
mutuo individuale. In realtà la disposizione dell'art. 8, lett b, nel
comprendere nel patrimonio dell'Ente gli immobili costruiti dall'Ente
col finanziamento o col contributo dello Stato ha carattere puramente
dichiarativo o descrittivo, in quanto la proprietà dell'Ente su detti
immobili dipende da titoli che sono al di fuori di quella disposizione,
così come la disposizione della lett. d dello stesso art. 8, secondo
la quale il patrimonio dell'Ente è altresì costituito "dai beni che a
qualsiasi titoli pervengono all'Ente", fa dipendere la proprietà
dell'Ente sui beni indicati in tale disposizione dal titolo in base al
quale ciascuno di essi è pervenuto all'Ente.
La censura di illegittimità costituzionale della lett. b
dell'art. 8 della legge regionale 24 luglio 1958, n. 19, non può,
quindi, ritenersi fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione di inammissibilità dedotta dalla Regione
siciliana;
dichiara non fondate le questioni, proposte dal Commissario dello
Stato con ricorso notificato il 21 giugno 1958, sulla legittimità
costituzionale degli artt. 8, lett. b, e 15, ultimo comma, della legge
recante "Ordinamenti e compiti dell'Ente siciliano per le case ai
lavoratori", approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 12 giugno
1958, promulgata il 24 luglio 1958 con il n. 19 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il 26 luglio 1958, n. 44;
dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nel
secondo comma dell'art. 24 della legge regionale predetta, in
riferimento agli artt. 4 e 12, secondo comma, dello Statuto della
Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1959.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte