Sentenza n. 2/1960
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/01/1960 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
citata
- art. 1d.lgs. 28/1959
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi con i
seguenti ricorsi:
1) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il
3 marzo 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
il 9 marzo 1959 ed iscritto al n. 1 del Registro ricorsi del 1959,
avverso la legge approvata dal Consiglio provinciale della Provincia di
Bolzano il 14 febbraio 1959, recante norme per la "assunzione di
competenza in materia di case popolari";
2) ricorso del Presidente della Regione Trentino - Alto Adige,
notificato il 13 marzo 1959, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 21 marzo 1959 ed iscritto al n. 2 del Registro
ricorsi del 1959, avverso gli artt. 1, nn. 3 e 4, 2, primo e quarto
comma, 3, secondo comma, 4, 6, primo, secondo e terzo comma, 7, 8,
secondo comma, 11, primo comma e 13 del decreto legislativo 26 gennaio
1959, n. 28, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Trentino - Alto Adige in materia di case popolari.
Viste le costituzioni in giudizio del Presidente della Giunta
provinciale della Provincia di Bolzano e del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 25 novembre 1959 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi il sostituito avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La
Greca, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati
Karl Tinzl e Giuseppe Guarino, per la Regione Trentino-Alto Adige e per
la Provincia di Bolzano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Consiglio provinciale della Provincia di Bolzano, il 14 febbraio
1959, approvò la legge recante norme per la "assunzione di competenza
in materia di case popolari" in relazione agli artt. 11, n. 11, 13 e 92
dello Statuto per il Trentino-Alto Adige. Con ricorso, notificato il 3
marzo 1959 alla Provincia di Bolzano e alla Regione, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio, ha
impugnato la legge anzidetta. Del ricorso è stata data notizia nella
Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1959 e nel Bollettino regionale del 13
marzo 1959.
Nelle deduzioni, depositate il 9 marzo 1959, l'Avvocatura generale
dello Stato, costituitasi in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri, rileva anzitutto che la legge predetta sarebbe
in contrasto con l'art. 95 dello Statuto speciale, che attribuisce
soltanto allo Stato la competenza ad emanare norme di attuazione dello
Statuto medesimo. Norme di attuazione che lo Stato ha emanato con
decreto legislativo del 26 gennaio 1959, n. 28, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1959, n. 38.
Rileva altresì l'Avvocatura che la legge impugnata sarebbe nel suo
complesso illegittima, perché quasi tutte le disposizioni Th essa
contenute riguarderebbero materie non comprese nella sfera di
competenza normativa della Provincia e non riguarderebbero, in
particolare, la materia delle case popolari, ai sensi dell'art. 11, n.
11, dello Statuto speciale; e che sarebbe altresì in contrasto con i
principi generali ai quali è informata la legislazione dello Stato
nella materia dell'edilizia economica e popolare.
Venendo all'esame delle singole disposizioni della legge
provinciale, l'Avvocatura, ricordando la precedente sentenza di questa
Corte n. 6 del 1957, osserva che negli artt. 1 e 2 sarebbe contenuta
un'illegittima recezione delle leggi dello Stato, non idonea d'altra
parte ad indicare quali poteri siano rimasti allo Stato, nel campo
dell'edilizia popolare, in relazione ad altre materie, quali, fra le
altre, il credito, il trattamento tributario, il lavoro e l'assistenza
sociale, cui la legge provinciale si riferisce e che esulano dalla
competenza della Provincia. A parte il rilievo che la competenza
normativa, preveduta dall'art. 11, n. 11, dello Statuto, riguarderebbe
soltanto la materia delle case popolari, onde sarebbe illegittima
l'estensione all'edilizia economica in generale.
Secondo l'Avvocatura, illegittima sarebbe anche la disposizione
dell'art. 4, in quanto prescrive che la composizione della Commissione
di vigilanza, preveduta nel precedente art. 3, deve adeguarsi alla
consistenza dei gruppi linguistici, rappresentati nel Consiglio
provinciale. Si rileva al riguardo che dovrebbe restare immutata la
competenza dello Stato a nominare gli organi amministrativi degli
istituti concernenti l'edilizia economica e popolare.
Quanto all'art. 5, l'illegittimità deriverebbe dal fatto che esso
disciplina l'attività di istituti di credito, fra i quali la Cassa
depositi e prestiti, di carattere nazionale, o, comunque,
extraprovinciale. illegittimità che, analogamente, riguarderebbe anche
l'art. 6, in quanto dispone che i fabbricati costruiti da cooperative
mutuatane della Cassa depositi e prestiti siano devoluti all'Istituto
delle' case popolari di Bolzano, con provvedimento della Giunta
provinciale, sentito il Ministero per il tesoro.
Anche l'art. 7, secondo comma, non sfuggirebbe a censura poiché,
per la vigilanza sulle cooperative, richiamerebbe le disposizioni delle
leggi regionali 29 gennaio 1954, n. 7, e 11 febbraio 1955, n. 3,
mentre, secondo quanto ha ritenuto questa Corte con la sentenza n. 80
del 1958, i controlli sulle cooperative edilizie e, in particolare, su
quelle con contributo erariale, continuerebbero a spettare allo Stato.
Si rileva altresì che sarebbe pure illegittima la disposizione
contenuta nell'art. 9, con il quale è stato abrogato l'art. 28 del
T.U. del 1938, relativo alla partecipazione degli istituti autonomi per
le case popolari ai consorzi nazionali preveduti dallo stesso articolo.
Si tratterebbe di un'ingerenza della Provincia in organizzazioni
operanti oltre l'ambito provinciale, in contrasto quindi con l'art. 55
dello Statuto speciale.
L'art. 11 poi sarebbe in contrasto con l'art. 50 del citato T.U.
del 1938, poiché demanda al Presidente della Giunta provinciale (che
ai sensi dell'art. 48 dello Statuto sarebbe pure incompetente a
provvedere direttamente), in luogo del Prefetto, l'approvazione
preventiva dei progetti di case popolari ed economiche, e deferisce
d'altra parte alla Giunta provinciale, d'intesa col Ministero delle
finanze, anziché al Ministero per i lavori pubblici, la decisione dei
reclami contro i provvedimenti del procuratore delle imposte.
Il secondo comma dell'art. 12 lederebbe la competenza della Regione
in base all'art. 5, n. 25 dello Statuto, poiché stabilisce che, alla
disciplina delle attività patrimoniali delle sezioni speciali
istituite da società di assistenza e beneficenza per la costruzione di
case popolari, si provvederebbe su richiesta della Giunta provinciale.
Circa l'art. 13 la difesa dello Stato fa rilevare che sarebbe in
contrasto con l'art. 81 della Costituzione, essendo formulato
genericamente circa l'onere delle spese; e mancherebbe quindi la
concreta indicazione dei mezzi di copertura, richiesta dal citato
articolo della Costituzione.
Riguardo all'art. 17 si osserva che spetterebbe soltanto allo Stato
provvedere all'attribuzione degli alloggi, costruiti con contributo
statale concesso precedentemente all'emanazione della legge.
Riguardo all'art. 18 si rileva che sarebbe arbitrario escludere,
nel territorio della Provincia, l'intervento finanziario dello Stato
per la costruzione di case popolari, mentre sarebbe illegittimo, per
contrasto con l'art 50 dello Statuto, anche il 3 comma, in quanto
dispone che le somme riscosse dagli istituti mutuanti in relazione ai
commi sesto e settimo dell'art. 8 della legge statale 10 aprile 1950,
n. 15, siano riservate alla Provincia.
Sarebbero altresì illegittimi, secondo il ricorrente, anche gli
artt. 19 e 20, perché, col primo, si richiamano disposizioni dileggi
statali riguardanti le case malsane, materia cioè che esula dalla
competenza della Provincia e, col secondo, si recepiscono leggi
tributarie vigenti a favore dell'edilizia popolare ed economica,
invadendosi un campo di esclusiva competenza statale.
Per ciò che concerne le disposizioni contenute negli artt. 21 e
22, esse sarebbero illegittime in quanto riferentisi alla gestione
dell'Ina - Casa, disciplinata da leggi statali, materia che, si assume,
sarebbe estranea alla competenza della Provincia, poiché si
tratterebbe di attività che si attuano su un piano nazionale, intese
ad incrementare l'occupazione operaia, e rientranti perciò nel campo
della legislazione sociale e del lavoro, circa la quale nessuna
competenza sarebbe attribuita alla Provincia dallo Statuto speciale.
Aggiunge infine l'Avvocatura che la legge impugnata violerebbe
altresì le norme di attuazione emanate dallo Stato nella materia, dato
il carattere particolare delle norme stesse. Conclude quindi perché
si dichiari la illegittimità della legge della Provincia di Bolzano
del 14 febbraio 1959.
La Provincia (la Regione non si è costituita), rappresentata dagli
avvocati Carlo Tinzi' e Giuseppe Guarino, con deduzioni depositate il
21 marzo 1959, ai rilievi di carattere generale dell'Avvocatura dello
Stato obietta che non potrebbe disconoscersi alla Provincia la potestà
di emanare norme di attuazione. Nell'art. 95, si assume, sarebbe
contenuta un'enunciazione generica, dalla quale non si potrebbe
desumere un criterio discriminativo della rispettiva competenza dello
Stato e della Provincia. Questa disposizione, secondo la difesa della
Provincia, se fosse intesa nel senso sostenuto dall'Avvocatura,
porterebbe a ritenere una preminenza dell'attività legislativa dello
Stato, tale da restringere arbitrariamente, o da escludere del tutto,
l'attività normativa della Provincia. La disposizione stessa invece
dovrebbe essere interpretata nel senso che spetterebbe allo Stato il
compito di rendere possibile o di agevolare il passaggio dei poteri,
degli uffici e del personale trasferito alla Provincia, in base alle
norme statutarie. Di guisa che le norme di attuazione, da emanarsi
dallo Stato, avrebbero carattere integrativo rispetto alla competenza
normativa provinciale. La quale, sarebbe limitata soltanto dall'art. 4
dello Statuto speciale, per le norme primarie, e dall'art. 5 per quelle
complementari.
Si obietta inoltre, che, essendosi statutariamente attribuita alla
Provincia la competenza in materia di case popolari, la Provincia
potrebbe emanare non soltanto le norme riguardanti principalmente la
materia stessa, ma anche tutte le altre ad essa collegate. Tutte
quelle disposizioni cioè contenute nel T.U. del 28 aprile 1938, n.
1165, sull'edilizia popolare ed economica, e che comprendono il
credito, la cooperazione, l'amministrazione e l'assistenza. Tutto
questo complesso di disposizioni, anche se alcune di esse, isolatamente
considerate, non sarebbero comprese nella potestà normativa attribuita
alla Provincia, vi rientrerebbero invece in relazione ai fini, per i
quali è stata assegnata alla Provincia stessa la competenza a
legiferare circa le case popolari; competenza di carattere primario,
non subordinata perciò ai principi stabiliti dalla legge dello Stato.
Per quanto attiene in particolare agli articoli impugnati nel
ricorso, la difesa della Provincia osserva quanto segue:
Circa gli artt. 1 e 2 relativi alla recezione delle leggi statali,
si osserva che la censura sarebbe infondata, perché con la recezione
delle leggi statali la Provincia, nella sua competenza statuariamente
riconosciuta, non farebbe che adattare, emanandole come proprie, le
norme già comprese nella legge dello Stato, salva la dimostrazione
(che spetterebbe al ricorrente) che alcune delle disposizioni, in
quanto adottate dalla Provincia, fossero in contrasto con la
Costituzione o con lo Statuto speciale. Né sussisterebbe una
illegittima estensione della competenza, assegnata per le case
popolari, all'edilizia economica in generale, poiché nel T.U. del 1938
l'una e l'altra sarebbero sottoposte in generale allo stesso
trattamento giuridico. A parte l'osservare che l'accennata distinzione
sarebbe comunque superata, sia dalle leggi posteriori al T.U., sia
dalla Costituzione.
Riguardo all'impugnazione dell'art. 4 si osserva che essa si
riferirebbe ad una questione di principio che sarebbe da richiamare
anche riguardo alle censure rivolte a vari altri articoli della legge;
il principio cioè che, data la competenza primaria attribuita alla
Provincia, questa potrebbe emanare, nella materia, norme di contenuto
diverso da quelle delle leggi statali e legiferare altresì, in
relazione alle case popolari, anche in materie per se stesse non di
competenza della Provincia. Il che giustificherebbe là disposizione
contenuta nell'art. 4. Così parimenti sarebbe infondata anche la
censura relativa agli artt. 5 e 6, perché il credito sarebbe appunto
uno degli elementi essenziali per raggiungere lo scopo della legge. E
per ciò che concerne la violazione dell'art. 55, pure dedotto dal
ricorrente, si obietta che se è da escludere che la Provincia possa
legiferare sull'organizzazione e il funzionamento di enti pubblici
extra - provinciali, ciò non osterebbe tuttavia che potesse
disciplinarne l'attività, in quanto si svolgesse nell'ambito della
Provincia. Principio questo che, in relazione appunto all'art. 55,
sarebbe stato già applicato rispetto ad enti parastatali dalla legge
provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, e dalle leggi regionali 21 gennaio
1954, n. 6, e 17 maggio 1956, n. 7.
Nessun fondamento dovrebbe quindi riconoscersi anche alla censura
concernente l'art. 7, secondo comma, circa la vigilanza sulle
cooperative' edilizie, o a quella relativa all'art. 9, perché
rientrerebbe nella competenza della Provincia emanare disposizioni
circa la partecipazione, ai consorzi nazionali, degli enti operanti
nell'ambito del territorio provinciale. In caso diverso, si osserva,
questi enti verrebbero sottratti alla competenza della Provincia con un
atto amministrativo dello Stato.
Non giustificata d'altra parte sarebbe l'impugnazione dell'art. 11,
poiché la potestà degli organi provinciali di agire previa intesa con
gli organi statali, sarebbe già stata riconosciuta legittima dallo
Stato, riguardo alla legge della Provincia di Bolzano del 24 luglio
1957, n. 8, sulla tutela del paesaggio, e dalla legge regionale del 6
aprile 1956, n. 5, sulle elezioni comunali, e dalla legge pure
regionale del 12 marzo 1959 sulla costituzione del medio credito nella
Regione Trentino-Alto Adige. D'altra parte l'approvazione del progetto
per la costruzione di abitazioni popolari non sarebbe compresa fra le
materie per le quali l'art. 48 dello Statuto richiede l'intervento
della Giunta.
Circa l'art. 12 rileva che l'impugnazione spetterebbe se mai alla
Regione e non allo Stato.
L'art. 13, inoltre, non importerebbe violazione dell'art. 81 della
Costituzione, perché la legge non richiederebbe per se stessa una
spesa, ma soltanto la previsione di nuove o maggiori spese, alle quali
si provvederebbe mediante previsione concreta della copertura nei
bilanci futuri.
Non avrebbe neppure alcun fondamento la censura per ciò che
riguarda l'art. 17, poiché tale articolo non farebbe che confermare la
competenza dello Stato circa le assegnazioni di alloggi costruiti col
contributo statale prima dell'emanazione della legge. Analogo rilievo
è svolto per la censura relativa all'art. 20.
Per quanto concerne l'art. 18 si obietta che se si ammette la
competenza legislativa della Provincia, si dovrebbe ammettere altresì
che, nella formulazione della legge provinciale, si possano inserire od
omettere le disposizioni della legge statale che regolano la materia
trasferita all'ente autonomo; e, circa il 3 comma, si richiamano le
osservazioni già esposte relativamente alla potestà della Provincia
di regolare l'attività degli enti che agiscono nel suo ambito.
E parimenti, ai rilievi già accennati circa la potestà della
Provincia di emanare norme che per se stesse non rientrerebbero nella
competenza della medesima, perché non riflettenti le case popolari, si
fa riferimento a quanto osservato circa l'impugnazione dell'art. 19.
Per quanto concerne infine la gestione dell'Ina-Casa, cioè
riguardo agli artt. 21 e 22, si osserva che tutta la legislazione sulle
case popolari ha finalità di carattere sociale, in quanto diretta ad
agevolare la costruzione di alloggi per i non abbienti, così che anche
la gestione dell'Ina-Casa, intesa alla stessa finalità, sebbene
disciplinata da una legge diversa da quella inerente alla edilizia
popolare, dovrebbe ritenersi compresa nella sfera di competenza
attribuita alla Provincia di Bolzano.
La quale conclude per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 12 novembre 1959 l'Avvocatura dello Stato
insiste nella tesi che la Provincia, con la legge impugnata, avrebbe
emanato norme di attuazione in contrasto con l'art. 95 dello Statuto
speciale. Questa disposizione, si ribadisce, richiede al riguardo un
decreto legislativo, che potrebbe essere emanato soltanto dallo Stato,
previa valutazione dell'interesse generale. Aggiunge inoltre che l'art.
11, n. 11, dello Statuto, che attribuisce alla Provincia di Bolzano la
competenza a legiferare nella materia delle case popolari, non
legittimerebbe l'estensione della competenza stessa, tassativamente
stabilita, ad altre materie pure contenute nel T.U. del 28 aprile 1938,
n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, quali, tra le altre, il
credito, la cooperazione, l'assistenza.
Anche la difesa della Regione ha depositato il 12 novembre 1959 una
memoria con la quale ribadisce la tesi già prospettata nel ricorso,
che cioè nel concetto di case popolari si comprenderebbero tutte le
materie che ad essa si collegano, e quindi anche la disciplina
dell'edilizia economica, non esclusa quindi la gestione Ina-Casa. Ciò
per la ragione che tra i due tipi di edilizia, quella popolare e quella
economica, non sussisterebbe alcuna differenza sostanziale, poiché
tutta la materia sarebbe preordinata allo scopo fondamentale di porre i
ceti più bisognosi in condizioni di poter avere un alloggio. E
deriverebbe altresì dalla necessità, data anche la particolare
situazione della Provincia di Bolzano, che siano emanate, con
l'osservanza dello Statuto, norme idonee al raggiungimento delle
finalità cui la legislazione sull'edilizia popolare si ispira. Circa
poi il richiamo alla disposizione dell'art. 55 dello Statuto speciale,
osserva che essa riguarderebbe soltanto l'organizzazione e il
funzionamento degli enti pubblici, che svolgono la loro attività anche
fuori del territorio della Regione e perciò il richiamo stesso sarebbe
inconferente nel caso attuale. Poiché, a parte la possibilità per la
Provincia di creare organi propri in relazione alle attività ad essa
conferite, non sarebbe vietato di regolare - in base alla legislazione
emanata dalla Provincia stessa - l'attività di tali enti, in quanto
svolta nell'ambito del territorio provinciale.
Quanto al carattere delle norme di attuazione, ribadisce il
concetto che quelle emanate dallo Stato per essere costituzionalmente
legittime, cioè secundum legem, dovrebbero riguardare soltanto, ed ove
se ne manifesti la necessità, il trapasso dei poteri dallo Stato alle
Regioni e alle Provincie senza peraltro incidere sulle competenze a
tali enti assegnate.
Per quanto attiene invece alle norme di attuazione praeter legem, a
parte il dubbio circa la legittimità delle norme stesse, se emanate in
base alla delega particolare preveduta dall'art. 95 dello Statuto
regionale, esse sarebbero incostituzionali nel caso che fossero state
già emanate dalla Provincia norme proprie, o comunque cesserebbero di
avere efficacia nel momento in cui venissero emanate le norme locali.
Donde la conseguenza, in concreto, che la legittimità della legge
impugnata, essendo stata deliberata per l'ultima volta il 14 febbraio
1959, nella stessa data della pubblicazione delle norme di attuazione
emanate dallo Stato, dovrebbe essere esaminata indipendentemente da
queste ultime disposizioni; le quali dovrebbero ritenersi illegittime
solo in quanto contrastanti o incompatibili con quelle della Provincia.
Con successivo ricorso notificato il 13 marzo 1959 la Regione del
Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente della Giunta, previa
autorizzazione del Consiglio regionale, ha proposto ricorso per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, nn. 3 e
4, 2, primo e quarto comma, 3, secondo comma, 4, 6, primo, secondo e
terzo comma, 7, 8, secondo comma, 11, primo comma, e 13 del decreto
legislativo 26 gennaio 1959, n. 28 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 38 del 14 febbraio 1959), contenente norme di attuazione dello
Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di case
popolari.
Del ricorso è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 99
del 24 aprile 1959.
La Regione, costituitasi in giudizio a mezzo degli avvocati Carlo
Tinzi' e Giuseppe Guarino, con deduzioni depositate il 21 marzo 1959, a
sostegno del ricorso osserva, nel primo motivo, che, in contrasto con
gli l'artt. 11, n. 11, e 13 dello Statuto regionale, il quale
attribuisce alle Provincie l'intera materia delle case popolari, l'art.
1, n. 3, del decreto impugnato limiterebbe tale competenza riguardo
agli alloggi per i mutilati, gli invalidi di guerra, i profughi e
categorie assimilate.
Nel secondo motivo osserva che sarebbe altresì in contrasto con le
norme dell'art. 11, n. 11 e n. 14, dello Statuto speciale, il punto 4
dell'art. 1 dell'anzidetto decreto, poiché esclude che le Provincie,
alle quali è attribuita competenza esclusiva per le opere di pronto
soccorso in caso di calamità pubbliche, possano disporre agevolazioni
per la costruzione di case popolari in località colpite da gravi
calamità naturali.
Nel terzo motivo sostiene che il comma primo dell'art. 2, in quanto
riserva allo Stato la competenza ad emanare norme relative alla
organizzazione e al funzionamento del piano per incrementare
l'occupazione operaia, mediante la costruzione di case per i
lavoratori, di cui alla legge 28 febbraio 1949, n. 43, sarebbe pure in
contrasto con l'art. 11, n. 11, dello Statuto speciale che attribuisce
alle Provincie l'intera materia delle case popolari.
Nel quarto motivo assume che sarebbero in contrasto con il citato
art. 11 e con l'art. 95 dello Statuto anche le disposizioni del comma
quarto dello stesso art. 2, e dell'art. 7, in quanto, provvedendo alla
costituzione, alla composizione ed al funzionamento delle Commissioni
per lo svolgimento delle varie attività inerenti alle case popolari e
all'Ina-Casa, apporterebbe limitazioni alla competenza delle Provincie.
Nel quinto motivo si impugna il secondo comma dell'art. 3, per
violazione degli artt. 11, n. 11, 13 e 58 dello Statuto speciale,
poiché il divieto di trasferire. in proprietà alle Provincie le case
costruite a carico dello Stato, sarebbe da un lato contrastante con i
poteri amministrativi trasferiti alle Provincie dal 1 comma, e
dall'altro con l'art. 58, che concerne il trasferimento alla Regione
dei beni immobili patrimoniali dello Stato situati nel territorio
regionale.
Nel sesto motivo si sostiene che l'art. 4 sarebbe pure illegittimo,
in relazione agli artt. 11, n. 11, 13 e 70 dello Statuto, poiché
consentirebbe allo Stato di intervenire nella determinazione dei mezzi
finanziari che le Provincie possono destinare alla costruzione delle
case popolari, introducendo limitazioni, sia circa l'ammontare delle
somme da destinare alle costruzioni, sia circa le modalità di
utilizzazione delle somme stesse.
Nel settimo motivo si deduce la illegittimità del primo e del
secondo comma dell'art. 6, poiché introdurrebbero limitazioni non
consentite dagli artt. 11 e 13 dello Statuto.
L'ottavo motivo riguarda il terzo comma dello stesso art. 6, in
quanto, riservando al Ministero dei lavori pubblici la vigilanza sugli
istituti autonomi delle case popolari relativamente alle costruzioni a
carico dello Stato, lederebbe la competenza amministrativa spettante
alle Provincie, in base all'art. 12 dello Statuto speciale, o la
subordinerebbe al concorso di un organo statale.
Per le stesse ragioni, nel motivo nono, sono impugnate le
disposizioni dell'art. 8, secondo comma, e 11, primo comma.
Sarebbe altresì illegittima (motivo decimo) la disposizione
contenuta nell'art. 13, in quanto riserva allo Stato l'attuazione dei
piani residenziali deliberati precedentemente all'entrata in vigore del
decreto in esame.
Ed in fine (motivo undicesimo) tutta la legge sarebbe in contrasto
con l'art. 2 dello Statuto regionale, in quanto, nel suo complesso,
lederebbe la consistenza etnica dei gruppi linguistici.
Conclude quindi perché si dichiari l'illegittimità costituzionale
delle norme sopra indicate.
L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ha depositato le deduzioni il 2 aprile
1959. Osserva in via generale, riferendosi ai principi affermati dalla
sentenza di questa Corte n. 20 del 1956, che le disposizioni del
decreto legislativo impugnato dalla Regione, resterebbero, anche se
talune praeter legem, nell'ambito rigoroso delle norme contenute nello
Statuto regionale e non avrebbero altro scopo se non quello di
delimitare la sfera di competenza dello Stato e della Regione nella
materia. Rileva altresì che le disposizioni stesse non sarebbero nel
loro complesso in contrasto con l'art. 2 dello Statuto, in quanto
riguarderebbero tutti i cittadini, considerati con assoluta parità di
diritti e di doveri.
A confutazione poi delle censure mosse, in particolare, riguardo a
varie disposizioni del decreto, l'Avvocatura osserva, circa quelle
contenute nei nn. 1 e 4 dell'art. 1, che in effetti si tratterebbe di
agevolazioni a favore di categorie di dipendenti dell'Amministrazione
statale e di provvedimenti in caso di pubbliche calamità, da
disciplinarsi sotto un aspetto unitario e quindi sul piano nazionale.
Relativamente all'art. 2 assume che la gestione Ina-Casa non
potrebbe essere attribuita alla competenza delle Provincie, trattandosi
di legislazione attinente al lavoro e alla previdenza sociale.
In riferimento al secondo comma dell'art. 3, rileva che l'art. 58
dello Statuto speciale non sarebbe richiamato a proposito, nell'attuale
controversia, poiché esso si riferirebbe al passaggio dei beni
patrimoniali dello Stato alla Regione, mentre nella specie si
tratterebbe di costruzioni interamente compiute con fondi statali e da
questo acquisite in proprietà.
Rileva d'altra parte, in relazione all'art. 4, che, trattandosi di
somme stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, non
potrebbe spettare se non allo Stato provvedere all'erogazione e alle
modalità delle medesime.
Per quanto riguarda poi l'art. 6, primo, secondo e terzo comma,
l'Avvocatura osserva che le disposizioni avrebbero lo scopo di
garantire, da un lato, il mantenimento degli istituti autonomi per le
case popolari, e, dall'altro, di garantire ai singoli assegnatari degli
alloggi il rispetto delle loro legittime aspettative. Le disposizioni
non lederebbero quindi la competenza statutaria, in quanto si
tratterebbe di istituti che svolgono la loro attività in tutto il
territorio della Repubblica; e di enti, cioè, la cui disciplina è
riservata allo Stato dall'art. 55 dello Statuto speciale.
Non contrasterebbero neppure con alcuna norma statutaria gli artt.
8 e 13 del decreto in esame. Non sarebbe ammissibile, per quanto
riguarda la prima di queste disposizioni, che la Provincia provveda,
con organi propri, su materia spettante agli organi dello Stato; ed
osserva, quanto alla seconda, che il perfezionamento dei procedimenti
per l'assegnazione degli alloggi già costruiti con contributi dello
Stato, nonché l'attuazione di complessi residenziali non
contrasterebbero con le norme statutarie poiché avrebbero di mira la
realizzazione di programmi generali relativi a tutto il territorio
nazionale.
L'Avvocatura dello Stato conclude quindi perché sia dichiarato
inammissibile e comunque respinto il ricorso.
Con memoria depositata il 10 novembre 1959 la difesa della Regione
ha illustrato i motivi del ricorso già dedotti.
Sostiene, con diffusa analisi, che la materia preveduta nell'art.
11, n. 11, dello Statuto speciale comprenderebbe tutta la materia
dell'edilizia economica e sovvenzionata, ricondotta, nella legislazione
dello Stato, alla generica, comprensiva denominazione di "case
popolari". Di guisa che non sarebbe possibile distinguere, nell'ambito
della materia stessa, diversi campi (sottratti alla competenza delle
Provincie) in relazione alla categoria dei soggetti interessati, o in
base alle ragioni che inducono il legislatore ad intervenire. In
particolare sarebbe illegittimo escludere da detta materia la
disciplina delle case per gli invalidi, mutilati, profughi, di quelle
per le località colpite da calamità, nonché la disciplina della
gestione Ina-Casa.
Osserva, fra l'altro, che le finalità perseguite dallo Stato con
la legge 28 febbraio 1949, n. 43, che ha introdotto il complesso
sistema della gestione Ina-Casa, sarebbe da un lato compatibile con
l'attribuzione della materia stessa alla competenza provinciale, e
dall'altro rientrerebbe nella finalità inerente a tutta la
legislazione in materia di edilizia popolare.
La difesa della Regione, in riferimento all'art. 4 del decreto
impugnato, rileva infine che il sistema della attribuzione alle
Provincie di quote dei fondi a disposizione del Ministero dei lavori
pubblici, importerebbe un'ingerenza di quest'ultimo nell'attività
degli enti autonomi, tale da condizionare e annullare, di fatto,
l'esplicazione della competenza esclusiva. Ai bisogni finanziari delle
Provincie, dipendenti dall'attuazione delle proprie finalità
istituzionali, non si potrebbe perciò provvedere mediante contributi
da parte dello Stato, devoluti specificamente per determinate materie,
ma mediante la costituzione di un fondo generale che le Provincie
possano discrezionalmente destinare.
Con memoria depositata il 10 novembre 1959 l'Avvocatura dello Stato
ha illustrato i motivi già dedotti per sostenere la legittimità
costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del 26
gennaio 1959, n. 28. Le cui disposizioni, osserva l'Avvocatura,
sarebbero intese all'osservanza dei criteri fondamentali dello Statuto.
Onde dovrebbe essere esclusa ogni possibilità di conflitto con
l'autonomia provinciale e regionale:
Riguardo alle singole disposizioni, insiste particolarmente nel
rilevare che la riserva di competenza a favore dello Stato, contenuta
nell'art. 2 del decreto impugnato, relativamente alla materia della
gestione Ina-Casa, sarebbe giustificata dalla necessità che le
provvidenze assistenziali ad essa inerenti, siano disposte in
attuazione di un piano nazionale. Provvidenze previste nell'interesse
generale nell'ambito della legislazione sociale e del lavoro, rispetto
alla quale non spetterebbe alla Provincia di Bolzano alcuna competenza.
La difesa dello Stato si sofferma inoltre a confutare l'assunto
della ricorrente in riferimento all'art. 8 del decreto impugnato,
concernente l'attribuzione al Ministro delle finanze della competenza a
decidere i ricorsi contro gli atti del Presidente della Giunta
provinciale in materia di approvazione preventiva dei progetti di case
popolari. Rileva al riguardo, fra l'altro, che la partecipazione di
organi dell'Amministrazione dello Stato è preordinata allo svolgimento
di attività, che, come quella finanziaria, non spettano alle
Provincie. Considerato in diritto :
1. - Le due cause congiuntamente discusse devono essere riunite e
decise con unica sentenza, poiché riguardano la stessa materia.
È da premettere che il disegno di legge concernente "Assunzione di
competenza in materia di case popolari" è stato approvato dal
Consiglio provinciale di Bolzano nella seduta del 14 febbraio 1959,
nella stessa data cioè in cui fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
(n. 38) il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 26
gennaio 1959, n. 28, contenente "Norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in materia di case
popolari". Occorre, quindi, ad avviso della Corte, esaminare, con
precedenza, il ricorso proposto dalla Regione nei confronti
dell'anzidetto decreto legislativo, sia perché, la legge della
Provincia non è ancora promulgata, stante la pendenza del ricorso
proposto dallo Stato contro la legge stessa, sia perché il decreto
legislativo contiene norme di attuazione dello Statuto speciale. Norme,
la natura e finalità delle quali (è opportuno ricordare dato che se
ne discute dalle parti) sono state già precisate dalla giurisprudenza
di questa Corte (sentenze, nn. 14, 15, 16, 20 del 1956 e 15 del 1957),
e che è necessario siano emanate, secondo quanto ha pure ripetutamente
ritenuto questa Corte (sentenze un. 9, 11, 13,19 del 1957, 1 del 1958 e
65 del 1959), quando occorre trasferire agli organi regionali, e, nel
caso, a quelli delle Provincie di Trento e di Bolzano, funzioni
esercitate da organi statali; dato che tali enti, pur essendo dotati di
autonomia, restano sempre inquadrati nell'unità dello Stato ed a
questo subordinati. Principio altresì affermato da questa Corte in
numerose sentenze (nn. 9, 14,19 e 54 del 1957, 45 del 1958 e 65 del
1959).
Ma la necessità delle norme di attuazione, cui si è accennato,
non esclude che la potestà normativa, attribuita anche alle provincie
anzidette, possa svolgersi nelle materie indicate nelle norme
statutarie, e quindi pure in quella relativa alle case popolari, (art.
11, n. 11, dello Statuto speciale) nei limiti stabiliti dallo Statuto
medesimo, e sempre che non riguardino funzioni attribuite a organi
statali.
2. - Il ricorso proposto dalla Regione riguarda alcune delle
disposizioni comprese nel decreto legislativo del 26 gennaio 1959.
Col primo e col secondo motivo si deduce la illegittimità per
contrasto con gli artt. 11, n. 11,13 e 14, dello Statuto speciale,
delle disposizioni contenute nei nn. 3 e 4 dell'art. 1, concernenti la
prima le agevolazioni per la costruzione e l'assegnazione di case agli
invalidi ed ai mutilati di guerra, ai profughi e alle categorie
assimilate, la seconda le agevolazioni per la costruzione di case
popolari ed economiche nelle località colpite da gravi calamità
naturali.
Si sostiene dalla Regione che le norme statutarie attribuiscono
alle Provincie la intera materia delle case popolari, mentre, con le
accennate disposizioni, tale competenza verrebbe limitata riguardo alle
categorie indicate.
È da precisare, anzitutto, essendo anche questo punto oggetto di
discussione, che, come risulta dalla relazione al decreto legislativo
ora impugnato, uno dei criteri informatori delle norme di attuazione è
il riconoscimento che la potestà normativa, attribuita alle Provincie
di Trento e di Bolzano dall'art. 11, n. 11, dello Statuto, comprende
tutta la materia delle case popolari ed economiche, dato che, come pure
si legge nella relazione, nella legislazione successiva al T.U. delle
leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con decreto del 28
aprile 1938, n. 1165, una distinzione fra i due tipi di alloggi ha
perduto ogni importanza pratica. Il che non può non ritenersi esatto e
rispondente allo svolgimento legislativo nella materia. Già infatti,
nello stesso T.U., la distinzione fra i due tipi di abitazione è
limitata ad alcune caratteristiche obiettive delle case popolari
rispetto a quelle economiche, e al fatto che queste ultime possono
essere costruite da privati, da società o dagli enti indicati nei nn.
1, 3, 6, 7 e 8 dell'art. 16, richiamati dagli artt. 48 e 49 del citato
T.U.; mentre in generale la disciplina giuridica è conforme per le une
e per le altre. Nelle numerose leggi successivamente emanate, e
specialmente in quelle del periodo post-bellico determinate dalle note
e gravi esigenze, la distinzione accennata non ha pratica rilevanza.
Alle case popolari infatti, a quelle cioè aventi determinate
caratteristiche, si riferiscono le varie provvidenze adottate dallo
Stato, con la cooperazione di enti e società, per facilitare, il più
possibile, il conseguimento dell'alloggio a favore dei cittadini meno
abbienti, o degni di particolare considerazione per la loro condizione
di mutilati di guerra, di invalidi, di colpiti da calamità naturali,
di profughi, di senza tetto in seguito ad eventi bellici, o alloggiati
in ricoveri malsani, o comunque insufficienti per i fondamentali
bisogni.
Ora l'art. 1 del decreto legislativo impugnato conferma che tutta
la materia anzidetta è compresa nell'ampia formulazione dell'art. 11,
n. 11, dello Statuto speciale e rientra quindi nella competenza
legislativa delle Provincie di Trento e di Bolzano. Ciò risulta dal
testo del predetto art. 1, il quale, nel primo comma, dispone che,
nella materia delle case popolari, restano alla competenza legislativa
dello Stato i settori indicati nei nn. da 1 a 6. Se ne deve perciò
dedurre logicamente che la competenza provinciale concerne di regola la
materia dell'edilizia popolare, restando riservate allo Stato materie
che esulano dalla potestà normativa delle Provincie. Cioè il credito,
da parte di istituti, compresa la Cassa depositi e prestiti, che hanno
carattere extra regionale (n. 1); le agevolazioni tributarie concesse
dallo Stato per la costruzione delle case economiche e popolari (n. 2);
il finanziamento, la costruzione, l'assegnazione e la gestione delle
case dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato (Incis) e delle
altre case costruite per i dipendenti dell'Amministrazione statale (n.
5); l'ordinamento e il funzionamento degli enti ed istituti che hanno
per fine la costruzione e la gestione di case economiche e popolari, e
che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della
Regione (n. 6). Né al riguardo si muovono ora contestazioni.
Per quanto concerne peraltro, le disposizioni impugnate, contenute
nei nn. 3 e 4, è da osservare che esse non precludono alle Provincie
la potestà di provvedere, in virtù di proprie leggi e con mezzi
propri, alla costruzione di alloggi da assegnare alle categorie di
persone indicate nei predetti numeri, Esse riguardano invece
particolari facilitazioni da parte dello Stato a favore delle categorie
anzidette; facilitazioni che comprendono la concessione dei mutui, il
concorso o contributo da parte dello Stato medesimo nelle spese delle
costruzioni o nella corresponsione degli interessi sulle somme mutuate;
l'assunzione parziale o totale delle spese di costruzione; le
facilitazioni per l'acquisto degli alloggi, o la determinazione dei
canoni di affitto, le agevolazioni ed esenzioni tributarie. Ed è ovvio
che, a tutto ciò, lo Stato, dato il carattere nazionale degli
interessi ai quali si riferisce la legislazione relativa alle categorie
cui si è accennato, provvede con proprie leggi. Il primo e il secondo
motivo sono quindi infondati.
3. - Il terzo motivo riguarda la disposizione contenuta nel primo
comma dell'art. 2, la quale, a quanto si deduce, sarebbe in contrasto
con gli artt. 11, n. 11, e 55 dello Statuto regionale, sia perché
sottrarrebbe alla potestà normativa delle Provincie una parte
importante della materia attinente alle case popolari, cioè quella
disciplinata dalle leggi sull'Ina-Casa, sia perché l'art. 55 dello
Statuto riserverebbe bensì allo Stato la competenza a provvedere
riguardo all'organizzazione e al funzionamento degli enti pubblici
extra - regionali, ma non anche riguardo alla loro attività.
È necessario premettere che, tra le finalità della legge 28
febbraio 1949, n. 43 (contenente provvedimenti per incrementare
l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i
lavoratori), integrata dal decreto legislativo del 22 giugno 1949, n.
340, è bensì compresa la costruzione di case di tipo popolare. Ma
ciò non esclude che si tratta dileggi preordinate principalmente -
come risulta chiaro anche dalla relazione del ministro proponente -
allo scopo di ovviare alla disoccupazione, adottando, per la
costruzione, per il finanzimento e per l'assegnazione delle abitazioni
un sistema particolare. Sistema organizzato e attuato mediante
l'attività di organi ed enti, creati dallo Stato, o che agiscono sotto
il controllo del medesimo, devoluto al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e
per il tesoro. Risulta infatti dalle disposizioni contenute nelle dette
leggi, che le costruzioni sono realizzate in seguito a programmi e
piani predisposti da un Comitato (istituito dall'art. 1 della legge
1949, n. 43), i cui componenti sono nominati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici.
D'altra parte, per l'esecuzione delle operazioni previste dalla legge e
delle deliberazioni del Comitato è costituita (art. 2 della legge n.
43) presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni una gestione
autonoma, con propria personalità giuridica, denominata "Ina-Casa", il
cui Consiglio di amministrazione è pure nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e per la
previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro e per i lavori
pubblici. La ripartizione poi delle costruzioni degli alloggi nel
territorio nazionale è affidata ad enti pubblici (compreso l'Istituto
autonomo delle case popolari) e privati, ed è stabilita annualmente
secondo un piano, pure elaborato dal Comitato, tenendo conto
dell'indice di affollamento di ogni comune e delle distruzioni belliche
(art. 10 della legge n. 43). Ed è importante notare, quanto al
finanziamento, che ad esso si provvede non soltanto con contributi a
carico dello Stato, ragguagliati a determinate percentuali stabilite
dalla legge, ma altresì con i contributi cui sono soggetti i
lavoratori, i dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche e private, nonché i datori di lavoro pubblici e privati
(art. 5 della legge del 1949, n. 43, e artt. da 26 a 33 del decreto
legislativo n. 340).
Queste disposizioni è necessario tenere presenti per chiarire che
la materia in esame è devoluta o ad organi dello Stato o a enti
pubblici che svolgono la loro attività sul piano nazionale; come
altresì su base nazionale vengono calcolati anche i contributi
occorrenti per il finanziamento delle costruzioni, come rileva
l'Avvocatura dello Stato e come del resto è stato già posto in luce
dalla sentenza di questa Corte n. 8 del 1957. Il che, da un lato,
spiega e giustifica come, nel 1 comma dell'art. 2 del decreto
legislativo impugnato, resta riservata alla competenza legislativa
dello Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del
piano preveduto appunto dalla legge n. 43 e successive modificazioni, e
chiarisce dall'altro come non possa accogliersi la censura di cui al
terzo motivo del ricorso.
Né appare fondata la distinzione che si fa dalla difesa della
Regione, nel senso che la competenza provinciale sarebbe esclusa
relativamente all'organizzazione ed al funzionamento degli enti,
indicati nelle leggi sopra menzionate, ma resterebbe invece integra per
quanto attiene all'attività da essi svolta nel territorio provinciale.
Tale attività infatti costituisce necessariamente la manifestazione
concreta del funzionamento degli enti anzidetti e non può perciò da
questo essere dissociata.
4. - Col quarto motivo si impugna il quarto comma dello stesso art.
2 e insieme l'art. 7 (come risulta dal verbale del Consiglio regionale
del 10 marzo 1959 e non già il settimo comma dell'art. 2, come si
legge nel ricorso).
Anche questo motivo peraltro deve ritenersi infondato. Si rileva, a
questo proposito, dalla difesa della Regione che, alla potestà
normativa delle Provincie, spetta determinare quante e quali
commissioni debbano essere costituite per lo svolgimento delle varie
attività amministrative.
L'istituzione di più commissioni per l'assegnazione delle
abitazioni costruite in base alle leggi sull'Ina-Casa, è già
preveduta nel decreto legislativo del 9 aprile 1956, n. 1265
(contenente norme integrative della legge n. 43 del 1949 e del decreto
legislativo n. 340 dello stesso anno), in considerazione di particolari
circostanze indicate nell'art. 15 del decreto medesimo. Ora il comma
impugnato non può essere avulso dall'insieme delle disposizioni
contenute nello stesso art. 2. Il quale, anche nella materia
riguardante l'Ina-casa, ha investito organi provinciali di alcune
funzioni attribuite ad organi statali. Onde non è dato riscontrare
alcuna lesione della competenza provinciale se, nel trasferire alla
Giunta provinciale la nomina dei componenti della commissione
anzidetta, si sono apportate limitazioni, disponendosi che siano
costituite più commissioni e che la loro composizione sia adeguata
proporzionalmente alla consistenza dei gruppi linguistici nei comuni,
nei quali si dovrà procedere alle assegnazioni.
Osservazioni analoghe dimostrano pure l'infondatezza della
impugnazione riguardante l'art. 7 del decreto legislativo in esame,
secondo il quale anche la composizione delle commissioni istituite
dall'istituto autonomo delle case popolari di Bolzano, deve essere
adeguata alla consistenza dei gruppi linguistici, nel comune nel quale
avvengono le assegnazioni o le permute degli alloggi.
5. - Dell'art. 3 del decreto anzidetto, riguardante il
trasferimento alle Provincie di Trento e di Bolzano delle attribuzioni
spettanti agli organi centrali e periferici del Ministero per i lavori
pubblici in materia di edilizia popolare, è impugnato, col quinto
motivo, soltanto il secondo comma, che esclude il trasferimento, in
proprietà alle Provincie, delle case costruite dallo Stato a totale
suo carico.
Si deduce che, riguardo ai poteri amministrativi di cui presuppone
l'esercizio, la disposizione sarebbe in contrasto con il combinato
disposto degli artt. 11, n. 11, e 13 dello Statuto regionale, o che,
riguardo all'aspetto patrimoniale, la disposizione stessa sarebbe in
contrasto con l'art. 58 dello Statuto speciale. Il quale articolo
peraltro non è utilmente richiamato nell'attuale controversia, che ha
riferimento, come risulta dagli scritti difensivi, esclusivamente ai
rapporti fra lo Stato e la Provincia di Bolzano. Detto articolo
concerne il demanio e il patrimonio regionale, che, nell'attuale
controversia, non viene in discussione. Dispone infatti che
costituiscono, tra l'altro, il patrimonio indisponibile della Regione i
beni destinati a un pubblico servizio regionale, e che i beni immobili
patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al
patrimonio della medesima. Nessuna pretesa possono quindi accampare le
Provincie riguardo alle case costruite dallo Stato a totale suo carico,
secondo le disposizioni del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261
(per l'alloggio dei senza tetto in seguito ad eventi bellici e per
l'attuazione dei piani di ricostruzione, modificato dal decreto
legislativo 25 giugno 1949, n. 403, e ratificato con la legge 28 luglio
1950, n. 894), e secondo le disposizioni della legge 9 agosto 1954, n.
640 (per l'eliminazione delle abitazioni malsane). In conseguenza,
nessuna attività amministrativa può spettare alle Provincie medesime
in ordine alle case anzidette ed è perciò richiamato fuori luogo
anche l'art. 13 dello Statuto.
6. - Il sesto motivo del ricorso riguarda l'art. 4. Questo
dispone, nel primo comma, che il Ministero per i lavori pubblici, non
appena approvato il bilancio, comunica alle Amministrazioni provinciali
di Trento e Bolzano, quale quota dei fondi stanziati nel bilancio di
detto Ministero, in attuazione delle leggi che prevedono l'intervento
finanziario dello Stato per la costruzione di case popolari, sia
destinata alla costruzione delle case stesse nelle rispettive
provincie. Aggiunge altresì che tale quota è determinata dal
Ministero per i lavori pubblici, tenuto conto delle disponibilità del
bilancio e del bisogno delle popolazioni. Stabilisce, nel secondo
comma, che l'ammontare delle quote è attribuito ai singoli enti e
utilizzato in accordo con le Provincie rispettive per gli scopi
indicati dalle leggi.
Si assume che le menzionate disposizioni sarebbero in contrasto con
gli artt. 11, n. 11, 13 e 70 dello Statuto regionale, in quanto
riservano allo Stato la determinazione dei mezzi che le Provincie
possono destinare alla costruzione delle case popolari, e in quanto
limitano la competenza legislativa attribuita alle Provincie, sia in
relazione ai fondi da destinare alle costruzioni, sia per quanto
riguarda le modalità di utilizzazione dei fondi stessi.
A questo proposito, nella memoria illustrativa del ricorso e nella
discussione orale, la difesa della Regione ha posto in rilievo che
l'autonomia finanziaria attribuita alle Provincie, e, di riflesso, la
potestà normativa che vi è collegata, subirebbero menomazione per il
fatto che lo Stato provvede mediante contributi speciali, destinandoli
ad un determinato scopo e vigilandone l'utilizzazione, mentre tale
forma di finanziamento dovrebbe servire soltanto per far fronte "ad
esigenza straordinaria ed a funzioni aggiuntive". Trattandosi invece di
funzioni normali da svolgersi nell'ambito della competenza provinciale,
si sarebbe dovuto provvedere trasferendo i fondi necessari "sotto forma
delle quote fisse stabilite dalla Costituzione e dallo Statuto e della
quota generale aggiuntiva concordata a questo scopo fra Stato e Regione
o tra Regione e Provincia". Fondi dei quali l'ente autonomo potrebbe
liberamente disporre con criteri di discrezionalità per far fronte
alle varie esigenze.
Senonché, restando nell'ambito dell'impugnazione, è da osservare
che, alle Provincie di Trento e di Bolzano, lo Statuto speciale riserva
quote fisse (i nove decimi di alcune imposte erariali, sui terreni e
fabbricati, sui redditi agrari e sulla ricchezza mobile) riscosse nei
loro territori (artt. 67 e 68 dello Statuto), e stabilisce altresì che
il Consiglio Regionale assegna annualmente una quota delle entrate
tributarie della Regione (art. 70). La tesi sostenuta dalla Regione
quindi contrasta con il sistema statutario, che non può essere
modificato se non con leggi di carattere costituzionale, in base a
criteri di politica legislativa che sfuggono ad ogni esame in questa
sede.
Dato ciò la legittimità dell'accennata disposizione non può
essere disconosciuta. Essa si inserisce infatti nel sistema adottato
dallo Stato nelle numerose leggi riguardanti l'edilizia popolare per il
finanziamento delle costruzioni. Finanziamento al quale, in
particolare, il Ministero dei lavori pubblici (che è l'organo
propulsore di tutta l'attività edilizia a carattere popolare, ed al
quale è attribuito un esteso e penetrante potere di vigilanza
sull'attività stessa) provvede (talvolta di concerto con altre
Amministrazioni), o mediante la concessione di contributi nelle varie
forme, come si desume dagli artt. da 38 a 43 del T.U. del 1938, n.
1165, e da altre leggi successivamente emanate; ovvero assumendo
totalmente la spesa delle costruzioni, come è preveduto dal decreto
legislativo 10 aprile 1947, n. 261, già menzionato, e dalla ricordata
legge 9 agosto 1954, n. 640. Ma, oltre questi casi in cui lo Stato
assume a suo carico l'onere delle costruzioni, pare chiaro che la
concessione di fondi, ad enti ed istituti incaricati di costruire le
case di tipo popolare, viene fatta in base a criteri e in seguito a
valutazioni da effettuarsi sul piano nazionale. Ed è altresì da
considerare che l'attribuzione dei fondi, in base all'art. 4, è in
stretto collegamento con il passaggio alla competenza provinciale delle
attribuzioni prevedute dall'art. 3. Passaggio che, dalle norme di
attuazione, è regolato con criteri di contemperamento degli interessi
della collettività nazionale con gli interessi degli Enti, ai quali è
riconosciuta la competenza a legiferare nella materia. Da tali
osservazioni consegue che l'art. 4, primo comma, non viola le norme
statutarie e neppure l'autonomia finanziaria della Provincia di
Bolzano, la quale, con legge provinciale dell'8 febbraio 1952, n. 2,
modificata da successive leggi, ha già provveduto a costituire un
fondo per l'incremento edilizio popolare, integrato dalle erogazioni
dello Stato e della Regione.
Le osservazioni ora esposte valgono anche per giustificare la
legittimità del secondo comma, trattandosi di uno dei casi in cui lo
Stato non ha trasferito le funzioni spettanti ai propri organi, ma ha
ritenuto invece necessario che l'attività degli organi stessi si
svolga d'accordo con l'Ente dotato di autonomia, realizzando in
concreto tale accordo con la forma dell'intesa, come se ne hanno
numerosi esempi nelle norme emanate per l'attuazione degli statuti
speciali di altre Regioni; e, per ciò che riguarda la Regione del
Trentino-Alto Adige, nel decreto legislativo di attuazione del 30
giugno 1951, n. 574 (art. 26).
7. - Col settimo motivo si impugnano il primo e il secondo comma
dell'art. 6, per contrasto con gli artt. 11, n. 11, e 95 dello Statuto
regionale, perché apporterebbero limiti e vincoli oltre quelli
preveduti nell'art. 11 dello Statuto.
Nel 1 comma di detto articolo sono contenute tre disposizioni.
Stabilisce, infatti, che nell'esercizio della competenza legislativa in
materia di case popolari, le Provincie di Trento e di Bolzano terranno
conto della necessità:
a) "che gli Istituti autonomi case popolari conservino il loro
patrimonio";
b) "che continuino a svolgere le attribuzioni ad essi affidate
dallo Stato";
c) "che le Provincie usino nei confronti degli assegnatari degli
alloggi dell'Istituto autonomo case popolari un trattamento analogo a
quello degli assegnatari degli stessi alloggi nel resto del territorio
nazionale".
Le censure che si riferiscono alle disposizioni indicate sotto le
lettere a) e b), ad avviso della Corte, non sono fondate.
Le disposizioni stesse infatti devono essere inquadrate nel sistema
delle leggi statali sull'edilizia popolare, e collegate d'altra parte
con altre disposizioni delle norme di attuazione. In relazione al
sistema è necessario tener presente che gli Istituti autonomi delle
case popolari sono enti costituiti con provvedimento del Capo dello
Stato, in ciascun capoluogo di provincia; e che le numerose leggi
statali emanate nella materia (T.U. del 1938 e successive modificazioni
e integrazioni), affidano agli Istituti stessi non soltanto la
costruzione delle case con il concorso o contributo dello Stato, ma
altresì la gestione delle case a tipo popolare costruite in base alla
legge 28 febbraio 1949, n. 43, e di quelle a totale carico dello Stato,
ai sensi delle ricordate leggi 10 aprile 1947, n. 261, e 9 agosto 1954,
n. 640. Sono affidati cioè compiti che si ricollegano direttamente a
tutto quel complesso di attività che lo Stato svolge in un campo che,
per i riflessi di carattere generale, trascende la competenza delle
Provincie e della stessa Regione. Donde la necessità che gli Istituti
siano conservati, anche nella loro struttura fondamentale e pure per
quanto riguarda la consistenza patrimoniale, affinché possano
continuare ad esercitare le attribuzioni prevedute dalle leggi
sopramenzionate. Essendo altresì da considerare che essi sono compresi
tra gli enti destinatari, in base al precedente art. 4, dei
finanziamenti con i fondi prelevati dal bilancio dello Stato.
La legittimità delle disposizioni ora esaminate quindi, in tal
senso interpretate, non può essere disconosciuta, anche perché sono
intese a contemperare interessi dello Stato e delle Provincie
convergenti nella stessa materia. Il che rientra tra le finalità delle
norme di attuazione, come ha già rilevato questa Corte nella sentenza
n. 58 del 1958.
Diversamente è da ritenere, invece, per quanto riguarda la
disposizione dell'ultima parte dello stesso 1 comma (indicata sotto la
lettera c). Si apportano infatti alla potestà normativa provinciale
limitazioni, a giustificazione delle quali non possono essere addotte
le ragioni ora esposte, e che invece, per la loro generica portata,
appaiono non compatibili con la libertà di legiferare nella materia,
riconosciuta alle Provincie dalle stesse norme di attuazione in esame,
salve le eccezioni precedentemente indicate e salva l'osservanza dei
precetti costituzionali e statutari.
8. È pure infondata l'impugnazione del secondo comma, il quale
dispone che "per gli attuali assegnatari degli alloggi degli istituti
autonomi delle case popolari restano salvi in ogni caso i diritti che
ad essi possano derivare dalle norme emanate in virtù della legge del
21 marzo 1958, n. 447". Questa legge autorizzò il Governo ad emanare
le norme occorrenti per disciplinare la cessione in proprietà degli
alloggi di tipo popolare ed economico, costruiti a totale carico dello
Stato, ovvero con il suo concorso o contributo. Norme emanate con il
decreto legislativo del 17 gennaio 1959, n. 2, il quale, nell'art. 4,
dispone che hanno diritto alla cessione in proprietà coloro che, al
momento della pubblicazione dei bandi di cui all'art. 10, sono
assegnatari di case nel decreto stesso contemplate. Si tratta quindi di
una norma di carattere transitorio intesa a tutelare un diritto, che la
legge considera già quesito in base all'assegnazione della casa. La
legittimità della disposizione pertanto non può essere messa in
dubbio, anche perché, secondo quanto ha già ritenuto questa Corte con
la sentenza n. 44 del 1957, il potere normativo attribuito agli enti
autonomi, nelle stesse materie regolate da leggi statali, non può
riflettersi sul passato, essendo alle Regioni (e quindi anche alle
Provincie dotate di autonomia legislativa) inibito di regolare, con
efficacia retroattiva, situazioni già disciplinate da leggi dello
Stato.
9. - Resta da esaminare il terzo comma dell'art. 6, che è
impugnato con l'ottavo motivo pure per violazione degli artt. 11, n.
11, e 13 dello Statuto speciale. Si deduce che le attività
amministrative, nelle materie devolute alla competenza legislativa
delle Provincie, sono state già a queste trasferite in base al citato
art. 13, e che il contrasto con le norme statutarie sussisterebbe, sia
perché resterebbe attribuito allo Stato un potere appartenente alla
Provincia; sia perché questa sarebbe costretta a subire il concorso,
sotto qualsiasi forma, degli organi statali, nell'esercizio del potere
medesimo.
La censura peraltro è infondata in quanto richiama l'art. 13,
poiché il trasferimento di funzioni già spettanti ad organi dello
Stato, non può essere operante se non con l'entrata in vigore del
decreto legislativo contenente le norme di attuazione. Ed è pure
infondata, per quanto riguarda l'altro aspetto indicato nel motivo del
ricorso, la censura relativa alla prima parte del terzo comma; essendo
ovvio che, per le case costruite dallo Stato a totale suo carico, e
che, come si è già detto, non sono trasferite in proprietà alle
Provincie in base al secondo comma dell'art. 3, gli Istituti autonomi,
ai quali, come pure si è accennato, ne è affidata la gestione,
relativamente a tale attribuzione, continuino ad essere sottoposti alla
vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.
È invece fondata la censura che investe l'ultima parte del terzo
comma. Secondo la quale "rimangono ferme le attribuzioni delle
Amministrazioni dello Stato d'intesa con le Provincie di Trento e di
Bolzano in ordine alla nomina degli organi amministrativi degli
istituti stessi (cioè gli istituti autonomi per le case popolari)".
È da tener presente che, a norma dell'art. 27 del T.U. del 1938
(modificato con la legge 10 marzo 1952, n. 113), spetta al Ministro per
i lavori pubblici la nomina e la revoca dei presidenti e dei vice
presidenti dei detti istituti; e che, in base al 2 comma del citato
articolo, sono determinate dagli statuti organici, di cui all'art. 23,
le modalità della nomina dei componenti del consiglio di
amministrazione e dei sindaci, secondo lo schema tipo (approvato con
decreto ministeriale del 25 maggio 1936, n. 1049), il quale prevede che
taluni membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei
sindaci siano nominati dalle Amministrazioni statali. Ora il motivo del
ricorso, nella sua generica formulazione, riguarda ogni intervento
dello Stato in relazione a tali nomine; e, ad avviso della Corte, non
si può disconoscere che, col mantenere immutata al riguardo la
competenza degli organi statali, si viene ad istituire un penetrante
controllo sugli organi amministrativi degli istituti anzidetti.
Controllo che non appare conforme alla logica del sistema seguito dal
decreto legislativo impugnato; dato che, come risulta per implicito dal
terzo comma in esame, trasferisce alle Provincie i poteri di vigilanza
sugli Istituti autonomi, riservandola al Ministero per i lavori
pubblici, per quanto attiene alle case costruite a totale carico dello
Stato; e prevede inoltre (art. 5) che le Provincie stesse possano
costituire una Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed
economica per l'esercizio delle funzioni amministrative, di cui al
primo comma dell'art. 131 del T.U. del 1938.
Sotto tale aspetto, pertanto, è palese la menomazione dei poteri
che vengono a subire le Provincie; alle quali, per armonia di sistema,
dovrebbe spettare l'iniziativa delle nomine anzidette, provvedendo,
ovviamente, d'accordo con lo Stato, nella forma dell'intesa, già
adottata da altre norme di attuazione e dall'art. 11 del decreto
impugnato.
Dall'esame dell'art. 6 risulta, quindi, che il ricorso proposto
dalla Regione appare fondato limitatamente all'ultima parte del 1 e del
3 comma.
10. - Col nono motivo del ricorso sono impugnati il secondo comma
dell'art. 8 ed il primo comma dell'art. 11, per ragioni analoghe a
quelle addotte per l'art. 6.
L'art. 8 si riferisce all'art. 50 del T.U. del 1938, modificato
dalla legge 11 luglio 1942, n. 843 (riguardante il "coordinamento di
talune norme circa le agevolazioni tributarie in materia di edilizia").
E mentre il primo comma dell'art. 8 (che non è impugnato) demanda al
Presidente della Giunta provinciale l'approvazione preventiva dei
progetti di case popolari ed economiche, già devoluta al Prefetto, nel
secondo comma invece deferisce al Ministro per le finanze i ricorsi
avverso le opposizioni del Procuratore delle imposte (art. 50, secondo
comma del T.U.), qualora non ritenga che sussistano i requisiti delle
case popolari ed economiche. Ma poiché le funzioni esercitate dal
Procuratore delle imposte, nella materia, attengono alle agevolazioni
ed esenzioni tributarie, è palese che si tratta di materia sottratta
alla competenza delle Provincie. Donde l'infondatezza
dell'impugnazione.
È pure priva di fondamento la censura relativa al primo comma
dell'art. 11, il quale dispone che "il corrispettivo annuo, che gli
assegnatari degli alloggi, di cui all'art. 7 della legge 9 agosto 1954,
n. 640, devono corrispondere, è determinato dalla Giunta provinciale
d'intesa col Ministro del tesoro". Si sostiene che anche questa
disposizione violerebbe la competenza attribuita alle Provincie, in
quanto l'Amministrazione provinciale deve provvedere d'intesa con il
competente organo dello Stato.
È da tenere presente che l'anzidetta legge riguarda, come si è
accennato, le case costruite dallo Stato per eliminare le abitazioni
malsane, e che, per l'art. 7, i corrispettivi anzidetti, da versarsi
dagli Istituti gestori in conto entrate eventuali del tesoro, sono
determinati dai Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro. Se
dunque, come risulta da tali norme, si tratta di somme di pertinenza
dello Stato (né su questo punto vi è discussione), non può
ravvisarsi alcuna illegittimità della disposizione impugnata. La
quale, mentre da un lato, in coerenza con l'art. 3 delle norme di
attuazione, ha trasferito agli organi provinciali le attribuzioni del
Ministro per i lavori pubblici, circa la determinazione dei
corrispettivi sopracennati, dall'altro ha mantenuto invece fermo
l'intervento del Ministero del tesoro, interessato alla riscossione, le
cui attribuzioni non sono state trasferite alle Provincie, disponendo
che la Giunta provinciale provveda d'intesa con l'organo dello Stato.
11. - Con il decimo motivo si impugna l'art. 13, nella parte in
cui riserva agli organi dello Stato "l'attuazione dei complessi
residenziali già deliberati prima dell'entrata in vigore delle norme
di attuazione". Anche relativamente a tale disposizione si deduce il
contrasto con gli artt. 11, n. 11,13 e 95 dello Statuto regionale,
poiché le attività amministrative sarebbero già passate alle
Provincie dalla data di entrata in vigore dello Statuto. Tale motivo è
stato gi'a ritenuto infondato, e ciò basterebbe, restando nell'ambito
dell'impugnazione, per respingerlo.
Si può aggiungere tuttavia che, a quanto risulta dalla relazione
che accompagna il decreto impugnato, (né è contestato dalla difesa
della Regione), la disposizione in esame si riferisce alle attribuzioni
(menzionate nell'art. 3 della legge 9 aprile 1956, n. 1265) del
Comitato di coordinamento per l'edilizia popolare (C. E. P.), istituito
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25
gennaio 1954, presieduto dal Ministro per i lavori pubblici e i cui
componenti sono pure nominati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. Attribuzioni intese al coordinamento sia dei piani
costruttivi preveduti dalle leggi 26 febbraio 1949, n. 43,
sull'Ina-Casa e 26 novembre 1955, n. 1148 (concernente la proroga e
l'ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione
operaia), sia di quelli predisposti dallo stesso Ministero per i lavori
pubblici nel campo dell'edilizia popolare per la costruzione di
abitazioni a totale carico o col concorso dello Stato.
Trattandosi quindi di un'attività che lo Stato, attraverso un
organo da lui creato, svolge per fini di interesse generale, non si
ravvisa, in base alle considerazioni precedentemente esposte, alcuna
illegittimità costituzionale, se, nelle norme di attuazione, tale
attività è stata riservata allo Stato medesimo per quanto attiene
alla realizzazione dei piani già deliberati prima dell'emanazione del
decreto legislativo impugnato.
12. - È da rilevare infine che è pure infondato il motivo
undecimo, col quale si deduce che il decreto legislativo impugnato,
considerato nel suo complesso, avrebbe anche violato l'art. 2 dello
Statuto speciale, poiché lederebbe, nella sua attuazione, la
consistenza etnica dei gruppi linguistici, che dovrebbe essere
salvaguardata sotto l'aspetto formale e sostanziale. Al che è da
obiettare che, dal decreto in esame, non risulta alcuna disposizione
(né viene indicata dalla difesa della ricorrente), che giustifichi
tale motivo; che anzi le disposizioni dell'art. 2, quarto comma, e
dell'art. 7, ritenuti legittimi, e dell'80 comma dell'art. 2, non
impugnato, sono intese appunto a salvaguardare la consistenza dei
gruppi linguistici; disposizioni che del resto trovano anche
rispondenza nell'art. 4 della legge deliberata dalla Provincia.
13. - Occorre ora esaminare il ricorso proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri nei confronti della Provincia di Bolzano, con il
quale si impugna la legge approvata dal Consiglio provinciale nella
seduta del 14 febbraio 1959.
Nella memoria depositata dalla difesa della Provincia si fa notare
che il ricorso si sarebbe dovuto notificare non soltanto alla Regione
(come è stato fatto), ma anche alla Provincia di Trento, dato
l'interesse della medesima ad intervenire nella controversia. Sebbene,
al riguardo, non sia stata formulata eccezione di inammissibilità, né
se ne faccia cenno nelle conclusioni, è tuttavia da osservare che il
rilievo non appare giustificato. Il ricorso infatti è stato
regolarmente notificato alla Regione, la quale avrebbe potuto
costituirsi se lo avesse ritenuto opportuno, dato che alla Regione
stessa è affidata la tutela degli interessi delle Provincie che ne
fanno parte, verso lo Stato.
14. - Nel merito, l'Avvocatura dello Stato deduce che l'intera
legge impugnata deve ritenersi viziata di illegittimità
costituzionale, dato il contrasto con le norme statutarie delle
disposizioni che ne costituiscono i cardini fondamentali.
Sostiene infatti che, con la legge anzidetta, la Provincia di
Bolzano, oltre che assumere funzioni di carattere amministrativo
attribuite ad organi dello Stato da leggi statali (artt. 1, 2, 3),
avrebbe legiferato in materia sottratta alla sua potestà normativa,
estendendo da un lato la propria competenza (che, a quanto assume la
difesa dello Stato, sarebbe limitata alle case popolari in stretto
senso), anche alle abitazioni di tipo economico, e interferendo
dall'altro nell'attività degli enti di carattere nazionale,
finanziatori delle costruzioni di case popolari (art. 5), nella
disciplina delle cooperative (artt. 7 e 8) e degli enti di assistenza
e beneficenza (artt. 7 e 12), e nel sistema tributario erariale (art.
20).
È da premettere che, nell'esaminare il ricorso proposto dalla
Regione contro il decreto legislativo 26 gennaio 1959, n. 28, si è
chiarito che rientra nella competenza normativa delle Provincie, ai
sensi dell'art. 11, n. 11, dello Statuto regionale, la materia relativa
all'edilizia popolare, senza distinzione fra case popolari e case
economiche. Donde l'infondatezza dei rilievi prospettati su questo
punto dal ricorrente.
15. - Il ricorso, ad avviso della Corte, deve ritenersi tuttavia
fondato. Come è agevole desumere dall'art. 1, collegato con gli artt.
2, 3, 8, 11 e 21 della legge impugnata, la Provincia non si limita a
recepire notevole parte delle norme del T.U. sull'edilizia popolare ed
economica del 1938 e successive modificazioni e integrazioni, ed
altresì le norme delle leggi 10 agosto 1950, n. 715, e 9 agosto 1954,
n. 640 (il che sarebbe stato quanto meno superfluo), ma ha applicato,
nell'ambito del proprio territorio, le disposizioni di tali leggi,
considerandole, come risulta espressamente dal testo dell'art. 1, quali
leggi provinciali. Ed inoltre (art. 2) ha trasferito agli organi ed
uffici provinciali le attribuzioni amministrative che le leggi statali
sopra ricordate attribuiscono ad organi ed uffici dello Stato.
Deferisce infatti, tra l'altro, (art. 3) alla Giunta provinciale la
nomina della Commissione di vigilanza per l'esercizio delle funzioni
amministrative prevedute dall'art. 131 del T.U. sopra ricordato, nomina
da questo devoluta invece al Ministro per i lavori pubblici (art. 129).
Deferisce altresì (art. 8) alla Giunta provinciale, previa intesa con
la Giunta Regionale, la competenza, che l'art. 29 del T. U.
attribuisce al Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per i lavori pubblici, ad autorizzare
l'Istituto autonomo delle case popolari a sostituirsi alle cooperative
edilizie non fruenti di contributo erariale. Demanda (art. 11) al
Presidente della Giunta provinciale l'approvazione preventiva dei
progetti di case popolari ed economiche, che spetta invece al Prefetto,
in base all'art. 50 del T.U. sopra citato, attribuendo inoltre alla
Giunta provinciale la competenza a decidere sui ricorsi contro le
opposizioni del Procuratore delle imposte; competenza che il secondo
comma di detto articolo attribuisce invece al Ministro per i lavori
pubblici, previa intesa con quello per le finanze. Trasferisce inoltre
(art. 21) agli organi provinciali l'attività amministrativa che le
leggi sull'Ina-Casa demandano agli organi dello Stato.
È perciò palese, che con le ricordate disposizioni, gli organi
provinciali sono sostituiti a quelli statali, e che quindi non è stato
osservato il principio fondamentale, cui si è già in precedenza
accennato, sulla necessità che tale sostituzione sia disposta con
apposite norme di attuazione.
16. - Devono anche ritenersi fondate le altre censure relative a
quelle disposizioni della legge impugnata, le quali concernono materie
che, pur essendo comprese nel T.U. del 1938 e nelle altre leggi che a
questo si collegano, esulano tuttavia dalla competenza normativa delle
Provincie. Materie relative al finanziamento per le costruzioni da
parte di istituti ed enti di carattere nazionale, al sistema tributario
dello Stato, e alla disciplina delle cooperative e degli enti di
assistenza e beneficenza. A tal proposito la difesa della Provincia
sostiene che dall'attribuzione alla Provincia stessa della potestà
normativa sull'edilizia popolare, deriverebbe anche la competenza a
legiferare su tutte le altre materie (cosiddette sotto materie) a
quelle collegate, come mezzo necessario per il conseguimento delle
finalità inerenti alle costruzioni delle case popolari. E tale
collegamento giustificherebbe, a quanto si assume, la estensione della
competenza, anche se le materie stesse, per sé considerate, non vi
fossero comprese.
Senonché la potestà normativa assegnata alle Provincie del
Trentino-Alto Adige (come pure alle Regioni), non può essere
esercitata se non sulle materie espressamente indicate nelle norme
statutarie, le quali, di tale potestà, costituiscono bensì la fonte
giuridica, ma anche i limiti. Limiti che non consentono l'emanazione di
provvedimenti legislativi fuori dell'ambito delle materie indicate
tassativamente nello Statuto speciale, anche se tali provvedimenti
siano preordinati al conseguimento di finalità inerenti alle materie
anzidette. In tal senso del resto si è già pronunciata questa Corte
con la sentenza n. 124 del 1957.
Posto ciò non può disconoscersi la illegittimità delle
disposizioni delle legge impugnata, concernenti il regime tributario,
il finanziamento delle costruzioni da parte di istituti e di enti
pubblici, che svolgono la loro attività sul piano nazionale,
l'organizzazione e il funzionamento dei quali l'art. 55 dello Statuto
regionale riserva allo Stato. E si è già precisato, nell'esaminare il
precedente ricorso, che, nel funzionamento, è compresa anche
l'attività che i predetti istituti ed enti sono tenuti a svolgere. A
parte poi l'ingerenza della Giunta provinciale relativamente agli
istituti di assistenza e beneficenza (circa i quali è competente la
Regione a norma dell'art. 5, n. 2, dello Statuto speciale), non si può
neppure disconoscere la illegittimità delle disposizioni, con le quali
la Provincia ha assunto in genere la vigilanza sulle cooperative
edilizie. Vigilanza che, per quelle a contributo erariale, spetta allo
Stato, come ha già ritenuto questa Corte nella sentenza n. 80 del
1958, e che quindi non può essere esercitata dalle Provincie se non in
base alle norme di attuazione.
17. - La illegittimità delle disposizioni sopra indicate, che,
nella struttura della legge impugnata hanno carattere fondamentale, si
riflette necessariamente sull'intera legge, la quale pertanto, senza
che sia necessario esaminare le altre norme In essa contenute, non può
essere ritenuta legittima. Occorre quindi che la Provincia,
nell'esercizio della potestà normativa nella materia delle case
popolari, osservi non soltanto i limiti segnati dalla Costituzione e
dallo Statuto speciale, ma altresì che, per quanto attiene
all'assunzione di funzioni già spettanti agli organi dello Stato,
adegui le proprie leggi alle norme di attuazione contenute nel decreto
legislativo del 26 gennaio 1959, delle quali, in base a quanto si è
osservato esaminando il ricorso proposto dalla Regione, si è
riconosciuta la legittimità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunziando sui due ricorsi riuniti:
a) in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Regione
Trentino-Alto Adige, con atto notificato il 13 marzo 1959, contro il
decreto legislativo 26 gennaio 1959, n. 28, contenente "Norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in
materia di "case popolari": dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'ultima parte del primo comma dell'art. 6 del decreto anzidetto, la
quale dispone che le Provincie di Trento e di Bolzano terranno conto
delle necessità "di usare nei confronti degli assegnatari degli
alloggi dell'Istituto autonomo case popolari un trattamento analogo a
quello degli assegnatari degli stessi alloggi nel resto del territorio
nazionale"; e della disposizione contenuta nell'ultima parte del terzo
comma dello stesso art. 6: "Rimangono ferme le attribuzioni delle
Amministrazioni dello Stato d'intesa con le Provincie di Trento e di
Bolzano in ordine alla nomina degli organi amministrativi degli
Istituti stessi", in riferimento agli artt. 11, n. 11, e 95 dello
Statuto speciale;
b) in accoglimento del ricorso proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, con atto notificato il 3 marzo 1959, contro la
legge approvata dal Consiglio Provinciale di Bolzano nella seduta del
14 febbraio 1959: dichiara la illegittimità costituzionale della
legge stessa, in riferimento agli artt. 5, n. 2, 11, n. 11, 55 e 95
dello Statuto speciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1960.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte