Sentenza n. 2/1961
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/03/1961 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 10d.P.R. 818/1957
- art. 11d.P.R. 818/1957
- art. 38d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 56r.d.l. 1827/1935
- art. 37legge 218/1952
citata
- art. 56d.P.R. 818/1957
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10 e
11 del D.P R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 56 del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, 4 e 37 della legge 4 aprile 1952, n.
218, e 76 della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 ottobre 1959 dal Tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra Massone Salvatore e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 129 del Registro
ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 316 del 31 dicembre 1959;
2) ordinanza emessa il 28 ottobre 1959 dal Tribunale di Catanzaro
nel procedimento civile vertente tra Lamorea Barbara e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 19 del Registro
ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44 del 20 febbraio 1960.
Udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1961 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi l'avv. Benedetto Bussi, per Massone Salvatore, l'avv. Franco
Agostini, per Lamorea Barbara, e l'avv. Guido Nardone, per l'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento civile vertente tra Massone Salvatore e
l'istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), il Tribunale
di Genova ha pronunciato ordinanza in data 26 ottobre 1959, disponendo
la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché decida
se non siano da ritenersi illegittimi gli artt. 10 e 11 del D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 56 del R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827, e 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Dall'ordinanza si rileva che l'operaio Massone Salvatore vedeva
respinta dall'I.N.P.S. la domanda inoltrata il 30 aprile 1957 per
ottenere la corresponsione della pensione di invalidità, siccome
affetto da tubercolosi polmonare, in quanto - non essendo stati versati
in suo favore contributi assicurativi dopo il settembre 1936 - non
poteva far valere un anno di contribuzione nel quinquennio antecedente
la domanda stessa. Adito con esito negativo il comitato esecutivo
centrale, il Massone conveniva in giudizio l'I.N.P.S., assumendo
doversi a suo favore computare come utili ai fini del raggiungimento
dell'anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio, a norma degli artt.
56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 4 della legge 4 aprile 1952,
n. 218, anche le contribuzioni fittizie riferentisi ai periodi di
malattia debitamente comprovati. L'I.N.P.S. eccepiva: a) che, non
avendo il Massone più lavorato alle dipendenze di terzi dal 1936,
mancavano i presupposti voluti dalla legge per l'accreditamento dei
contributi fittizi, consistenti in una attività soggetta all'obbligo
assicurativo in atto e in una interruzione, a tempo determinato, in
conseguenza di servizio militare, malattia, gravidanza, ecc.; b) che
se al momento del ricovero in ospedale, e cioè il 27 marzo 1956, il
Massone era già invalido, da quell'epoca deve essere escluso ogni
accreditamento fittizio, per essersi già verificato l'evento
assicurativo; c) che non essendo stato il Massone ricoverato in
ospedale in "regime sanatoriale" non è applicabile nei suoi confronti
l'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ma l'art. 56 della legge 4
ottobre 1935, n. 1827. Ed in proposito l'I.N.P.S. rilevava, che il 2
ottobre 1957 è entrato in vigore il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, il
quale all'art. 10, oltre ai requisiti voluti dal R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827, e dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, per il
riconoscimento dei contributi figurativi, richiede anche che
l'assicurato debba far valere un anno di contribuzione
nell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel
quinquennio antecedente rispettivamente ciascun periodo di malattia, di
disoccupazione indennizzata o di degenza in regime di assicurazione
obbligatoria per la tubercolosi.
Che, inoltre, l'art. 11 del citato decreto prescrive le modalità
per il riconoscimento dei periodi di malattia di cui all'art. 56, lett.
a, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, stabilendo i termini per
denunziare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'inizio
della malattia (entro 60 giorni) nonché la cessazione della stessa
(entro giorni 15); statuisce, infine, che non sono riconosciuti ai
fini predetti le malattie di durata inferiore ai quindici giorni.
Che, infine, nei caso in esame, non potendo il Massone far valere
un anno di contribuzione nel quinquennio antecedente ciascun periodo di
malattia e non avendo egli provveduto a tempestiva denuncia nei termini
di cui al citato art. 11, non poteva nei suoi confronti procedersi
all'accreditamento richiesto dei contributi figurativi.
Insisteva il Massone nella sua domanda ed eccepiva a sua volta,
subordinatamente, la illegittimità costituzionale degli artt. 10, 11,
12 e 13 del D.P.R. n. 818 del 26 aprile 1957.
Il Tribunale, rilevato che i cennati artt. 12 e 13 erano stati
richiamati dall'I.N.P.S. soltanto come facenti parte del capo II del
D.P.R. n. 818 del 26 aprile 1957 e non a fondamento del proprio
assunto, osserva che l'eccezione deve essere esaminata solamente con
riferimento agli artt. 10 e 11, gli unici determinanti in causa, non
potendo questa essere definita in base alla normazione esistente prima
della emanazione del D.P.R. n. 818. E tale eccezione, prosegue il
Tribunale, per l'art. 10 ed almeno per l'ultimo comma dell'art. 11 non
può dirsi manifestamente infondata. Invero, l'art. 56 del R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827, stabilisce che "dopo l'inizio dell'assicurazione
sono computati utili, su richiesta dell'assicurato, .... i periodi di
malattia tempestivamente accertata, purché complessivamente non
eccedano i 12 mesi", ma non pone alcun limite sulla durata minima della
malattia stessa e non richiede alcun minimo contributivo in un
determinato periodo di tempo.
Il minimo contributivo viene in considerazione nella legge soltanto
per il conseguimento del diritto a pensione, e può dubitarsi che il
Presidente della Repubblica, delegato ad emanare norme di attuazione e
di coordinamento, avesse il potere d'introdurre il presupposto di un
minimo contributivo, agli effetti del riconoscimento dei contributi
figurativi, restringendo così il campo di applicazione della legge. E,
pertanto, deferiva la questione al giudizio della Corte costituzionale.
L'ordinanza, ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, è
stata pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte
costituzionale, nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica del 31
dicembre 1959, n. 316.
Si sono costituiti in giudizio sia il Massone che l'I.N.P.S. Il
primo, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Valenziani e
Benedetto Bussi ed elettivamente domiciliato in Roma, presso
quest'ultimo, al viale Libia, n. 150, ha dedotto quanto segue.
La legge delegante (art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218) ha
dato facoltà al Governo di emanare: a) disposizioni transitorie e di
attuazione; b) norme di coordinamento; c) un testo unico. È evidente
che gli artt. 10 e 11 del decreto n. 818 del 1957 non possono ritenersi
compresi in un siffatto testo, perché tale non è il cennato decreto,
né contengono disposizioni transitorie. Ed è agevole dimostrare che
le norme in essi contenute non possono considerarsi altresì né di
attuazione né di coordinamento; all'opposto sono in contrasto con gli
artt. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 4 della legge 4 aprile
1952, n. 218.
Richiamata poi la sentenza di questa Corte n. 24 del 5 marzo 1959
relativa ai limiti della facoltà legislativa delegata al Governo, il
Massone rileva che il ripetuto art. 56 afferma il diritto
dell'assicurato a che siano computati utili a sua richiesta i periodi
di malattia tempestivamente accertata, purché complessivamente non
eccedano i 12 mesi, senza prescrivere un qualsiasi minimo di
contribuzione effettiva in un determinato periodo di tempo anteriore
alla malattia.
L'unica condizione posta dalla legge è che l'accertamento della
malattia avvenga "tempestivamente". Gli artt. 10 e 11 hanno, invece,
introdotto altre due condizioni per il riconoscimento del diritto
all'accertamento dei contributi figurativi la esistenza di un anno di
contribuzione nella assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti
nel quinquennio antecedente ciascun periodo di malattia (o di
disoccupazione involontaria indennizzata o di degenza in regime di
assicurazione per la t.b.c.), e la denuncia all'I.N.P.S. della malattia
entro sessanta giorni dal sorgere di questa (ove l'assicurato non sia
stato assistito da un ente assistenziale).
In tal modo il legislatore, lungi dal porre norme di attuazione o
di coordinamento della norma contenuta nel ripetuto art. 56, ha
apportato alla medesima delle limitazioni. E ciò per l'evidente
contraddizione che esiste tra l'attuare un precetto e il modificarlo,
restringendone l'area di applicazione; ed inoltre sia perché il
coordinare una norma con altre importa che la prima non venga mutata
nella sua portata e nei suoi fini, sia perché, in realtà, manca una
qualsiasi norma con la quale si sia inteso coordinare l'art. 56
mediante gli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 818 del 1957.
Le stesse argomentazioni il Massone richiama per l'art. 4 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, rilevando che esso ammette
l'accreditamento di contributi figurativi nelle ipotesi di assicurato
che ha fruito di indennità ordinaria di disoccupazione o che sia stato
degente in sanatorio per tubercolosi, nonché per i periodi
post-sanatoriali sussidiari, senza richiedere un anno di contribuzione
effettiva nel quinquennio precedente l'evento che deve dar luogo alla
contribuzione figurativa. E riguardo a tale articolo - si sottolinea -
vi è da fare la ulteriore considerazione che esso è contenuto nella
stessa legge delegante; onde è logico presumere che se si fossero
voluti riconoscere i diritti all'accreditamento dei contributi
figurativi nei casi previsti dall'art. 4, con le limitazioni degli
artt. 10 e 11 D.P.R. n. 818 del 1957, tali limitazioni sarebbero state
stabilite nello stesso art. 4, senza demandarle alla legge delegata.
Si conclude, pertanto, chiedendo che la Corte dichiari viziati di
illegittimità costituzionale gli artt. 10 e 11 del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, in relazione agli artt. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827, e 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione agli artt.
70, 76 e 87 della Costituzione, sotto il profilo di eccesso di delega.
L'I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Aureli, Mario
Pizzicannella, Guido Nardone e Pierino Pierini, preliminarmente rileva
che è da esaminare se possa trovare applicazione la legge nuova, la
quale subordina ad una condizione diversa l'acquisto di un beneficio
previdenziale, quando, come nella specie, si siano verificati tutti i
presupposti richiesti sotto l'impero della vecchia legge e sia maturato
persino l'evento-rischio dedotto in assicurazione; anche se si tratti
di un rapporto indubbiamente regolato da norme imperative di ordine
pubblico.
Dalla soluzione di tale quesito dipenderebbe la sussistenza o meno
della pertinenza, rispetto al caso in esame, della sollevata questione
di illegittimità costituzionale della nuova legge e, quindi, la
necessità che tale questione sia devoluta alla Corte costituzionale.
All'uopo l'I.N.P.S. fa presente che, come risulta dagli atti del
processo, tutti gli elementi della fattispecie (inizio del rapporto
assicurativo, periodo di malattia, richiesta di accreditamento dei
relativi contributi figurativi, presentazione della domanda di
pensione) si sono verificati prima che entrasse in vigore il D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818. E soggiunge che nel giudizio di merito parve, ad
esso I.N.P.S., che stesse a favore dell'applicazione dello ius
superveniens la natura pubblica del rapporto. Ma successivamente lo
stesso I.N.P.S. ha considerato che le finalità del rapporto medesimo
e la sua struttura assicurativa potrebbero indurre a dubitare che tale
considerazione sia davvero prevalente, quando si tratti di far venir
meno gli effetti di una situazione di fatto che ha determinato un
diverso assetto dell'equilibrio aleatorio connaturale con il rapporto
previdenziale.
Nel merito, si osserva che a fondamento della contribuzione
figurativa sono posti i periodi della vita del lavoratore nei quali il
rapporto di lavoro assicurabile è rimasto interrotto o sospeso per
cause che il legislatore ha reputato meritevoli di particolare
considerazione, al fine di non gravare il lavoratore medesimo con una
conseguente interruzione o sospensione della tutela previdenziale.
Rammentate tali cause (prevedute nell'art. 56 del R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827, e 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218), si afferma che
l'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ha carattere di precetto
coordinatore anche quando dispone che per ottenere il riconoscimento
dei periodi di malattia, di degenza sanatoriale e di disoccupazione
indennizzata, occorre che l'assicurato possa far valere almeno un anno
di contribuzione nell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e
superstiti nel quinquennio precedente.
Non può esservi tutela assicurativa - così all'uopo argomenta
l'I.N.P.S. - dei rischi di disoccupazione e di malattia tubercolare, se
non sussiste, per la tubercolosi, l'anno di contribuzione nel
quinquennio precedente (art. 17 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636) o, per
la disoccupazione, un anno di contribuzione nel biennio precedente
l'inizio del periodo di assicurazione (art. 19 del R.D.L. 14 aprile
1939, n. 636).
Conseguentemente, l'utilizzazione di tali periodi, anche ai fini
della pensione di invalidità e di vecchiaia, non può essere disgiunta
da quella medesima condizione di legge, alla quale è subordinato il
diritto a conseguire la prestazione antitubercolare o di
disoccupazione, poiché è il periodo di godimento della prestazione
quello utilizzabile come periodo di contribuzione figurativa.
Per quanto attiene, poi, all'acquisto del beneficio per i periodi
di malattia, l'I.N.P.S. rileva che, a prescindere da ogni
argomentazione che potrebbe essere suggerita dall'opportunità, per il
legislatore, di regolare armonicamente la disciplina di materie simili,
sta in fatto che il precetto si ispira ad un principio immanente
nell'ordinamento previdenziale. E cioè quello secondo il quale
affinché possano annullarsi gli effetti dell'interruzione del rapporto
di lavoro, rispetto al rapporto assicurativo, occorre che questo
rapporto abbia acquistato e mantenuto - una effettiva realtà ed
un'adeguata consistenza.
Per dimostrare tale assunto si premette che il riconoscimento del
periodo di malattia, anche a norma dell'art. 56 del R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827, era essenzialmente legato ad un rapporto assicurativo
attuale ed efficace e che l'art. 55 dello stesso decreto sancisce la
decadenza dal diritto a versare il contributo obbligatorio, ove sia
inutilmente decorso il termine di cinque anni, sanzionando, così, il
principio che l'inadempimento quinquennale dell'obbligo di contribuire
produce una interruzione insanabile del rapporto assicurativo.
Ciò posto, si fa presente che la legge del 1952, n. 218, ha
definito in relazione alla ipotesi più rilevante di interruzione del
rapporto (prosecuzione volontaria) i requisiti perché si riconoscano
attualità ed efficacia al rapporto stesso, richiamando e confermando
la regola (art. 5 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636) secondo la quale
occorre il minimo dell'anno di contribuzione nel quinquennio perché
si mantengano gli effetti del rapporto interrotto. Di conseguenza, il
legislatore delegato si sarebbe limitato ad adeguare a tale principio
la regolamentazione del caso di malattia, conservando efficacia al
rapporto assicurativo interrotto, oltre tutto senza gravame alcuno per
i lavoratori.
Relativamente all'art. 11, l'I.N.P.S. osserva che esso contiene
soltanto norme di attuazione, le quali, in parte, integrano ed in parte
sostituiscono gli artt. 37 e 38 del regolamento 28 agosto 1924, n.
1422, in senso sostanzialmente più favorevole all'assicurato.
Esonerano cioè questo dall'obbligo della tempestiva denuncia, quando
per la malattia abbia goduto dell'assistenza di un altro ente
previdenziale; assegnano un termine molto lungo per presentare la
denuncia (60 giorni) senza sanzione di decadenza, riconoscendo alla
denunzia stessa effetti retroattivi.
Né fondatamente l'assicurato potrebbe dolersi - argomenta ancora
l'I.N.P.S. - dell'esclusione dal riconoscimento ai fini dei contributi
figurativi delle malattie di durata inferiore ai 15 giorni (anziché
7). Il danno, infatti, che può derivare da tale innovazione sarebbe
solo apparente, considerando il progresso della regolamentazione delle
condizioni di lavoro, intercorso tra il 1924 ed il 1957. Del che
convincerebbe l'art. 2110 del Codice civile, atteso che una malattia di
durata così breve non interrompe il rapporto di lavoro e, quindi, la
tutela previdenziale.
L'I.N.P.S., pertanto, conclude chiedendo che la Corte dichiari
manifestamente infondata la questione della illegittimità
costituzionale degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.
2. - Nel procedimento civile vertente tra Lamorea Barbara e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale il Tribunale di Catanzaro
ha pronunciato ordinanza in data 28 ottobre 1959, disponendo la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per decidere se
l'art. 10 del D.P.R. 26 apile 1957, n. 818, sia o meno in contrasto con
la legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, o con le altre
disposizioni di legge cui si riferisce e, quindi, costituzionalmente
illegittimo.
In detta ordinanza si premette che la norma impugnata è stata
emanata in virtù dell'art. 37 della legge (delegante) 4 aprile 1952,
n. 218, e che non potrebbero qualificarsi norme di attuazione o di
coordinamento quelle che contrastassero con le norme della legge alla
quale dovrebbe essere data attuazione, in relazione ad altre eventuali
leggi.
Ciò posto, si osserva che l'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n.
818, è in contrasto con l'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
in quanto prescrive - mentre ciò non è affatto richiesto da questo
ultimo - che l'assicurato, disoccupato o tubercolotico, per
beneficiare della contribuzione figurativa debba far valere anche un
anno di contribuzione effettiva nel quinquennio anteriore,
rispettivamente, a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato o di
degenza in regime sanatoriale.
Ed è irrilevante, soggiunge l'ordinanza, che per l'accreditamento
figurativo dei contributi il quinto comma dello stesso art. 4 fa
espresso riferimento ai contributi effettivamente versati nell'ultimo
anno. Invero, ciò non significa che l'assicurato debba avere un anno
di contribuzione effettiva nel quinquennio anzidetto, in quanto il
precetto contenuto nel quinto comma dell'art. 4 è pienamente
realizzabile, prendendo a base la media dei contributi versati,
qualunque sia il loro numero, nell'ultimo anno di assicurazione reale.
Nel presente giudizio si sono costituiti sia la Lamorea che
l'I.N.P.S.
La prima, rappresentata e difesa dagli avvocati Vezio Crisafulli e
Franco Agostini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo
in via Pasubio n. 1, ha dedotto che l'art. 10 del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, non attua nessun principio o criterio direttivo contenuto
nella legge di delega, ma introduce, al diritto all'accredito di
determinati contributi figurativi, compiutamente disciplinato dalla
legge, una grave e sostanziale limitazione, in nessun modo
riconducibile all'ipotesi dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n.
218, con il quale, anzi, si trova in insanabile contrasto. Per tale
ragione la disposizione impugnata non potrebbe nemmeno considerarsi
diretta a coordinare con la legge del 1952 le norme vigenti sulle
assicurazioni sociali.
Conclude, pertanto, chiedendo che la Corte dichiari la
illegittimità costituzionale dell'art. 10 sopra menzionato per
violazione dell'art. 76 della Costituzione.
L'I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Aureli,
Mario Pizzicannella, Guido Nardone e Pierino Pierini, ha riprodotto
integralmente nelle sue deduzioni quanto eccepito nel giudizio
instauratosi in seguito all'ordinanza 26 ottobre 1959 del Tribunale di
Genova e più innanzi riassunto.
Soltanto la difesa della Lamorea ha presentato memoria ritualmente
depositata nella cancelleria della Corte con la quale si confutano le
argomentazioni avversarie, riportandosi alle precedenti deduzioni.
Nell'udienza del 21 dicembre 1960 le due cause sono state discusse
congiuntamente e la difesa dell'I.N.P.S. e del Massone hanno illustrato
le tesi già svolte, insistendo nelle conclusioni già formulate.
Nell'udienza del 10 febbraio 1961 le cause sono state riprodotte e
la difesa ha richiamato le precedenti conclusioni. Considerato in diritto :
Le due cause, promosse con le ordinanze indicate in epigrafe, vanno
riunite e decise con unica sentenza, identica essendo la questione di
legittimità costituzionale con esse proposta.
La difesa dell'I.N.P.S. relativamente al ricorso Massone deduce, in
via pregiudiziale, che nel caso in esame non sorgerebbe una questione
di legittimità costituzionale. Poiché, si afferma, tutti gli elementi
che costituiscono l'oggetto della controversia (inizio del rapporto
assicurativo - periodo di malattia - richiesta di accreditamenti dei
contributi figurativi - evento-rischio (invalidità) dedotto in
assicurazione - presentazione della domanda di pensione) si sono
verificati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 26 aprile 1957, n.
818, la domanda proposta dal Massone dovrebbe essere decisa applicando
la legislazione preesistente (art. 56 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e
relative norme regolamentari; artt. 37 e 38 R. D. 28 agosto 1924, n.
1422) e non le norme sopravvenute denunziate a questa Corte per
illegittimità costituzionale. Mancherebbe, secondo l'I.N.P.S., il
presupposto della pertinenza della sollevata questione di
incostituzionalità della nuova legge.
Dallo svolgimento della ordinanza di rinvio risulta che il
Tribunale di Genova non ha omesso il giudizio di rilevanza sulla
proposta eccezione. Invero, con la trasmissione degli atti a questa
Corte il Tribunale ha ritenuto che la questione deve essere decisa
applicando il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.
Passando al merito e limitando l'esame alla specie riportata nelle
summenzionate ordinanze del Tribunale di Genova e del Tribunale di
Catanzaro, la Corte è chiamata a decidere, se l'assicurato affetto da
tubercolosi, per il riconoscimento - ai fini della pensione e della sua
misura - dei periodi di degenza in regime sanatoriale, deve avere
versato un anno di contribuzione nell'assicurazione per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente a ciascun
periodo di degenza.
Sostiene l'I.N.P.S. che l'art. 10, secondo comma, della legge
delegata D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, disponendo che per il
riconoscimento ai fini della pensione e della sua misura, dei periodi
di degenza sanatoriale, l'assicurato affetto da t.b.c. deve, inoltre,
far valere un anno di contribuzione nella assicurazione per la
invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente
rispettivamente ciascun periodo di degenza in regime di assicurazione
obbligatoria per la tubercolosi, detta un precetto coordinatore con
l'art. 17 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6
luglio 1939, n. 1272. Secondo questa norma l'assicurato ha diritto alle
prestazioni antitubercolari, se all'atto della domanda può fare valere
almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel
quinquennio precedente la domanda stessa. E, pertanto, la utilizzazione
dei detti periodi anche ai fini della pensione non può essere
disgiunta dalla stessa condizione alla quale è subordinata la
prestazione antitubercolare; il nuovo precetto viene ad inserirsi nel
quadro delle norme precedenti, coordinando il diritto alla pensione col
diritto alle prestazioni antitubercolari.
Invece, secondo i ricorrenti, la norma del citato art. 10, emanata
in virtù dell'art. 37 della legge delegante 4 aprile 1952, n. 218, è
in contrasto con l'art. 4, comma quarto, di questa legge; il quale
dispone che "per i tubercolotici regolarmente assicurati per
l'invalidità... sono considerati come periodi di contribuzione, ai
fini del diritto alla pensione e alla misura della pensione stessa, i
periodi di degenza in regime sanatoriale...". La norma impugnata,
subordinando il riconoscimento dei contributi figurativi al versamento
di un anno di contribuzione nel quinquennio che precede i periodi di
degenza sanatoriale, pone un nuovo limite al diritto alla pensione,
violando il citato art. 4 che equipara per i periodi di degenza
sanatoriale i contributi versati ai contributi accreditati.
La Corte ritiene fondata la questione.
Il sistema relativo al computo dei periodi di contribuzione
figurativa ai fini del diritto alla pensione per invalidità si desume
dal disposto coordinato degli artt. 56, comma primo, lett. a, nn. 1,
2, 3, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827; 9, comma primo, n. 2, lett. a e
b, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio
1939, n. 1272, e modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n.
218; 4, comma quarto, della legge 4 aprile 1952, n. 218.
L'assicurato affetto da tubercolosi acquista il diritto alla
pensione alle seguenti condizioni: che sia riconosciuto invalido (art.
9, n. 2, modificato); che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data
iniziale della assicurazione e risulti versato o accreditato a favore
dell'assicurato il minimo di contributo indicato dalla legge (art. 9,
lett. a, citato); che sussista, nel quinquennio precedente la domanda
di pensione, il minimo di contributi indicato dalla legge (art. 9,
lett. b, citato).
L'art. 56 della citata legge del 1935, n. 1827, sempre agli effetti
del diritto alla pensione, prevede alcuni periodi di contribuzione
figurativa (n. 1: servizio militare; n. 2: malattia tempestivamente
accertata; n. 3: stato di gravidanza e di puerperio); ed altri ancora
ne prevede l'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (comma primo:
disoccupazione indennizzata; comma quarto: periodi di degenza
sanatoriale e post-sanatoriale sussidiabili per legge).
Secondo la norma impugnata, ai fini della pensione, l'assicurato
per il computo dei suindicati periodi di contribuzione figurativa "deve
inoltre far valere un anno di contribuzione nella assicurazione per la
invalidità... nel quinquennio antecedente rispettivamente ciascun
periodo di degenza..." (art. 10, secondo comma, D.P.R. n. 818 del
1957); aggiungendo così un requisito nuovo per il diritto alla
pensione per invalidità, non richiesto dalla legge delegante del 1952
n. 218, né da precedenti disposizioni.
Invero, non è a dubitare che i contributi accreditati di cui alla
lett. a dell'art. 9 modificato sono equiparati ai contributi versati
anche per integrare il minimo di contribuzione che fa sorgere il
diritto a pensione.
Lo stesso è a dirsi per la previsione dell'art. 9, lett. b,
modificato; deve cioè ritenersi che "sussistono" anche i contributi
accreditati per il minimo dalla legge richiesto nel quinquennio
precedente la domanda di pensione. Questa disposizione, ricollegandosi
a quelle dell'art. 6 del D.L. Lgt. 21 aprile 1919, n. 603, e dell'art.
6 del R.D. 30 dicembre 1923, n, 3184, che consentivano il computo dei
periodi utili ai fini della pensione "ancorché non sia versato alcun
contributo", riproduce sostanzialmente la dizione dell'art. 9 del
R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, secondo la quale è necessario "sussista
almeno un anno di contribuzione...". Soltanto l'art. 60, lett. c, del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, richiedeva la "effettiva
contribuzione". Nel succedersi di queste diverse formulazioni
legislative sulla contribuzione ai fini della pensione, la
giurisprudenza in un primo tempo ritenne che anche sotto l'impero della
legge del 1935 fosse sufficiente la contribuzione figurativa del
minimo, indirizzo che fu mantenuto con le leggi sopravvenute del 1939,
n. 636, e del 1952, n. 218, nel senso che per l'adempimento del
requisito minimo di contribuzione fosse sufficiente la contribuzione
figurativa. Ciò è in armonia col sistema della stessa legge del 1952,
n. 218, che quando ha preteso che il requisito minimo di contribuzione
fosse effettivamente versato, lo ha espressamente disposto, come nel
caso di prosecuzione volontaria dell'obbligo assicurativo (art. 5,
primo comma).
Pertanto, la condizione del versamento di un anno di contribuzione
prescritto dall'art. 10 viola l'art. 4 della legge delegante n. 218 e
l'art. 9 modificato della legge n. 636, le cui disposizioni regolano
compiutamente il diritto alla pensione dell'assicurato invalido. Se il
legislatore delegante avesse voluto introdurre per la pensionabilità
un limite, trattandosi di condizionare un diritto soggettivo, avrebbe
introdotto nella stessa legge delegante il relativo precetto ovvero
avrebbe conferito il mandato di farlo al legislatore delegato.
L'esattezza di questa soluzione trova conferma nella necessità di
tenere distinto il diritto alla pensione dal diritto alle prestazioni
antitubercolari, il quale sorge se "l'assicurato all'atto della domanda
possa fare valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di
contribuzione nel quinquennio precedente la domanda stessa" (art. 17
cit. R.D.L. n. 636 del 1939). Il diritto alle prestazioni
antitubercolari, tra le quali è da comprendere la degenza sanatoriale,
e il diritto alla pensione dell'assicurato affetto da t.b.c. danno
luogo a due distinti rapporti giuridici con disciplina autonoma, con
effetto diverso e con finalità bene stabilite.
La norma dell'art. 10, che utilizza ai fini del diritto alla
pensione un requisito richiesto ad altro scopo, non può farsi
rientrare nei limiti del coordinamento formante oggetto della
delegazione. Le norme di coordinamento hanno lo scopo di eliminare
antinomie e lacune contenute in precedenti disposizioni, modificandole
o integrandole (Corte cost. sent. n. 16 del 9 gennaio 1957 e sent. n.
49 del 5 aprile 1957); mentre la regolamentazione dei periodi utili per
la contribuzione figurativa si costruisce agevolmente attraverso la
interpretazione coordinata delle su menzionate disposizioni. Tanto
meno la disposizione dell'art. 10 può qualificarsi norma di
attuazione, perché l'art. 4 della legge del 1952, n. 218, contiene
tutti gli elementi per la sua attuazione, né è concepibile che una
norma di attuazione introduca un nuovo limite all'esercizio di un
diritto.
Sostiene la difesa dell'I.N.P.S., che la legislazione previdenziale
e la stessa legge delegante sono ispirate al principio secondo cui per
annullare gli effetti della interruzione del rapporto di lavoro
rispetto al rapporto assicurativo, occorre che questo abbia acquistata
e mantenuta una effettiva realtà ed una adeguata consistenza (ex
artt. 55 legge n. 1827 del 1935 e 5 legge n. 218 del 1952, ecc.). In
altri termini, ogni situazione di vantaggio collegata con le
assicurazioni sociali deve essere subordinata al requisito di un minimo
di contribuzioni nella assicurazione obbligatoria per la invalidità,
vecchiaia, ecc.
Ma anche ammesso quanto sostiene la difesa dell'I.N.P.S., a ben
considerare il succedersi delle leggi nel campo della legislazione
sociale, affiorano da esse direttive sempre più favorevoli al
lavoratore, soprattutto ai fini del diritto alla pensione; in modo
particolare vanno ricordate le disposizioni che agevolano il
raggiungimento del minimo pensionabile, il mantenimento ai fini della
pensione della qualità di assicurato, il conseguimento del massimo
della contribuzione con effetto integrativo della pensione stessa, il
cumulo in taluni casi delle pensioni previdenziali (R.D. 30 dicembre
1923, n. 3184, art. 30; R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, art. 71; legge
1928, n. 2900; R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 56, convertito
nella legge 6 giugno 1936, n. 1155; R.D.L. 14 giugno 1939, n. 636, art.
9, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272; legge 4 aprile 1952,
n. 218, art. 10, quinto e sesto comma; legge 2 aprile 1958, n. 322,
ecc. ecc.).
In questo orientamento deve inserirsi la norma dell'art. 4 della
legge n. 218 del 1952, che consente il massimo beneficio per la
liquidazione della pensione al tubercolotico. Legge che va collegata a
precedenti disposizioni che, agli effetti del diritto alla pensione e
della sua misura, considerano utili, al pari della degenza sanatoriale,
i periodi di servizio militare effettivo, di malattia tempestivamente
accertata, di gravidanza e di puerperio (art. 56, lett. a, nn. 1, 2, 3,
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827), di disoccupazione indennizzata (art.
4, primo comma, legge 4 aprile 1952, n. 218); periodi durante i quali
opera la contribuzione figurativa. Adunque, nel sistema, è la natura
della causa interruttiva del rapporto di lavoro che, riflettendosi sul
rapporto assicurativo, dà luogo alla contribuzione figurativa a
beneficio di chi, versando in determinate condizioni fisiche o nella
materiale impossibilità di prestare la sua opera alle dipendenze del
terzo, non può neanche versare i contributi assicurativi. Questa la
ratio che si ricollega alla natura funzionale della contribuzione
figurativa e che discende dalla stessa legge delegante; ratio che si
pone come eccezione al principio richiamato dalla difesa dell'I.N.P.S.
per legittimare la norma impugnata.
Con ordinanza del 26 ottobre 1959 (n. 129 del 1959) il Tribunale di
Genova ha ritenuto non manifestamente infondata anche la questione di
legittimità costituzionale riguardante la norma dell'art. 11 del
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818. Con essa si dispone che, per il
riconoscimento ai fini della pensione dei periodi di malattia,
l'assicurato deve produrre un certificato rilasciato dall'ente
assistenziale che lo ha assistito e, qualora non abbia diritto a tale
assistenza, deve denunciare all'I.N.P.S. entro 60 giorni l'inizio della
malattia, allegando dichiarazione medica di parte. Se la denuncia sia
fatta dopo il detto termine e la malattia perduti, i periodi di
malattia sono riconosciuti a decorrere dal 60 giorno anteriore a quello
della denuncia. Altra denuncia deve essere fatta all'I.N.P.S. entro
giorni quindici dalla cessazione della malattia con dichiarazione
medica. In caso di inosservanza sono riconosciuti i soli periodi di
malattia comprovati dalla documentazione già presentata. Ai fini
predetti non sono riconosciute le malattie di durata inferiore ai
quindici giorni.
Si assume dalla difesa del Massone che la su riferita norma sarebbe
in contrasto con l'art. 56, lett. a, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827, secondo il quale per beneficiare del computo utile, ai fini
della pensione, dei periodi di malattia, la malattia deve essere
"tempestivamente accertata".
La norma denunziata pone, invece, un duplice limite al diritto
dell'accreditamento: il termine di giorni sessanta per la denuncia
della malattia; il mancato riconoscimento, ai fini del diritto alla
pensione, delle malattie di durata inferiore ai quindici giorni.
La eccezione va parzialmente disattesa.
Invero, il regolamento per la esecuzione del R.D. 30 dicembre
1923, n. 3184, approvato con R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, fa obbligo
di provare con dichiarazione medica la durata della malattia ai fini
del computo dei rispettivi periodi dei contributi figurativi (art. 37,
primo comma) e autorizza gli Istituti di previdenza ad accertarne
periodicamente la durata (art. 38, secondo comma).
Per quanto la parola della legge non vi accenni, dalla stessa
natura della materia si desume la necessità di fissare un termine.
La denuncia in qualunque tempo non avrebbe consentito controlli pur
necessari da parte degli Istituti di previdenza sociale.
A ciò provvide la circolare della Direzione generale della Cassa
dell'11 febbraio 1926, n. 3577, che, richiamandosi alla precedente
circolare del 10 giugno 1922, n. 39, dispone che "il certificato di
malattia deve essere rilasciato inizialmente al termine della prima
quindicina con riserva di denunciare l'epoca di risoluzione.
Allorquando questa ultima siasi verificata e non oltre il quinto giorno
verrà rilasciata analoga dichiarazione finale".
Il legislatore del 1935 col richiedere "il tempestivo accertamento"
della malattia (art. 56, lett. a, n. 2, cit. R.D. n. 1827), ne ha
rimesso la valutazione alla discrezionalità del giudice, il quale
può trarre indici di orientamento dalle su menzionate disposizioni.
Ha lasciato, peraltro, lo stesso assicurato arbitro di procedere alla
denunzia, la cui tempestività costituisce un requisito essenziale per
la concessione del diritto alla pensione, come ha costantemente
ritenuto la giurisprudenza. Ciò posto, l'art. 11, comma primo, col
fissare un termine per la denuncia della malattia (giorni sessanta)
limita la discrezionalità del giudice, dando maggiore certezza al
diritto dell'assicurato; dispensando, poi, questi dall'obbligo della
denuncia quando abbia goduto dell'assistenza di altro ente
assistenziale e dando effetto retroattivo alla denunzia tardiva, crea
indubbiamente una situazione di vantaggio rispetto alle leggi
precedenti.
La disposizione impugnata, senza introdurre elementi nuovi nel
computo dei periodi di malattia per i contributi figurativi, stabilisce
le modalità per fare valere detto periodo ai fini del diritto alla
pensione. E, pertanto, le norme dell'art, 11, primo comma, possono
classificarsi tra quelle di attuazione di precedenti disposizioni cui
fanno riferimento (artt. 37 e 38 R.D. n. 1422 del 1924; 56, lett. a,
n. 2, R. D. 1935 n. 1827), perciò sono immuni dal lamentato vizio di
incostituzionalità.
Infine, il non riconoscimento della malattia di durata inferiore ai
quindici giorni ai fini del computo dei periodi di contribuzione
figurativa, non è in armonia col sistema che si esprime anche con
quanto dispone l'art. 38, primo comma, del R.D. 28 agosto 1924, n.
1422, che limita la esclusione alle malattie di durata inferiore ai
sette giorni. Questa innovazione lede il diritto del lavoratore
invalido al summenzionato beneficio dei contributi figurativi e non è
coordinata ad alcuna norma della legge delegante, né con un principio
che possa desumersi dal sistema della legislazione previdenziale, la
quale ha espressamente considerato il problema delle brevi malattie,
escludendo le provvidenze in oggetto soltanto per le malattie di
durata inferiore ai sette giorni.
E, pertanto, la norma dell'art. 11, parte ultima, eccedendo i
limiti della delega specificati nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952,
n. 218, deve richiararsi costituzionalmente illegittima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sulle cause indicate in epigrafe:
a) respinge la eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa
dell'I.N.P.S.;
b) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 56
del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 4, quarto comma, della legge 4
aprile 1952, n. 218, - secondo il quale "l'assicurato deve inoltre far
valere un anno di contribuzione nell'assicurazione per l'invalidità...
nel quinquennio antecedente... ciascun periodo di degenza sanatoriale"
- in riferimento agli artt. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76
della Costituzione;
c) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 11, parte
ultima, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 38,
comma primo, del R. D. 28 agosto 1924, n. 1422 - secondo il quale "non
sono riconosciute ai fini predetti (dei contributi assicurativi) le
malattie di durata inferiore ai quindici giorni" - in riferimento agli
artt. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76 della Costituzione;
d) dichiara non fondata la questione sollevata con la summenzionata
ordinanza del Tribunale di Genova sulla legittimità costituzionale
dell'art. 11, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in
relazione all'art. 56, lett. a, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827 - riguardante il termine per la denuncia della malattia - in
riferimento agli artt. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI.
ECLI:IT:COST:1961:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte